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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/09/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 10665/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data 05/08/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria ZANCA del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio. nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Liana BRACCIALI del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 celebrato il 31/05/2008 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Garda (VR) al n.
5 - parte II - serie C - anno 2008, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Nella casa che è stata familiare sita in Nogara (VR), via Giacomo Puccini, n. 26, di proprietà di continueranno ad abitare col Parte_2 Parte_1
figlio Giacomo. si impegna a rilasciare a il Parte_1 Parte_2
1 predetto immobile entro il trentesimo giorno successivo all'incasso dell'assegno divorzile una tantum di cui al successivo punto 3).
3) verserà a in un'unica soluzione a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile una tantum la somma di € 70.000,00 (settantamila/00), previa valutazione di congruità da parte dell'Illustrissimo Tribunale, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio.
4) Entrambe le parti dichiarano di avere perfetta e reciproca conoscenza delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, come esplicitate in atti.
Dichiarano, altresì, che la situazione reddituale, patrimoniale ed economica sopra descritta corrisponde all'assetto esistente all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, assumendosi la responsabilità, ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali omissioni per documenti non tempestivamente e lealmente esibiti al proprio difensore.
Dichiarano, inoltre, di essere stati edotti dal proprio difensore delle normative in essere introdotte con la riforma Cartabia quanto a reciproca trasparenza e di non ritenere necessarie le produzioni degli estratti di conto corrente attesi gli accordi economici raggiunti;
esonerano, pertanto, i rispettivi difensori da ogni responsabilità a riguardo, avendo compiuta rappresentazione delle reciproche condizioni reddituali;
rinunciano e si esonerano reciprocamente dalla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella allegata in atti;
dichiarano sin d'ora di essere disponibili alla produzione dei documenti da cui si ricavano i dati patrimoniali sopra descritti a seguito di eventuale disposizione del Giudice.
5) Nel momento in cui lascerà la casa di Nogara (VR), via Giacomo Parte_1
Puccini, n. 26, potrà asportare il letto matrimoniale completo, il comò, i due materassi, la sala da pranzo completa, il tavolo in cristallo, il televisore, il salotto completo e tutti i mobili che compongono il giardino esterno.
6) Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2556/2024 pubblicata il 08/11/2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta cumulativamente.
2 I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne economicamente autosufficiente alla data del deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti prestano acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 29/08/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 10665/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data 05/08/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria ZANCA del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio. nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Liana BRACCIALI del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 celebrato il 31/05/2008 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Garda (VR) al n.
5 - parte II - serie C - anno 2008, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Nella casa che è stata familiare sita in Nogara (VR), via Giacomo Puccini, n. 26, di proprietà di continueranno ad abitare col Parte_2 Parte_1
figlio Giacomo. si impegna a rilasciare a il Parte_1 Parte_2
1 predetto immobile entro il trentesimo giorno successivo all'incasso dell'assegno divorzile una tantum di cui al successivo punto 3).
3) verserà a in un'unica soluzione a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile una tantum la somma di € 70.000,00 (settantamila/00), previa valutazione di congruità da parte dell'Illustrissimo Tribunale, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio.
4) Entrambe le parti dichiarano di avere perfetta e reciproca conoscenza delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, come esplicitate in atti.
Dichiarano, altresì, che la situazione reddituale, patrimoniale ed economica sopra descritta corrisponde all'assetto esistente all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, assumendosi la responsabilità, ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali omissioni per documenti non tempestivamente e lealmente esibiti al proprio difensore.
Dichiarano, inoltre, di essere stati edotti dal proprio difensore delle normative in essere introdotte con la riforma Cartabia quanto a reciproca trasparenza e di non ritenere necessarie le produzioni degli estratti di conto corrente attesi gli accordi economici raggiunti;
esonerano, pertanto, i rispettivi difensori da ogni responsabilità a riguardo, avendo compiuta rappresentazione delle reciproche condizioni reddituali;
rinunciano e si esonerano reciprocamente dalla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella allegata in atti;
dichiarano sin d'ora di essere disponibili alla produzione dei documenti da cui si ricavano i dati patrimoniali sopra descritti a seguito di eventuale disposizione del Giudice.
5) Nel momento in cui lascerà la casa di Nogara (VR), via Giacomo Parte_1
Puccini, n. 26, potrà asportare il letto matrimoniale completo, il comò, i due materassi, la sala da pranzo completa, il tavolo in cristallo, il televisore, il salotto completo e tutti i mobili che compongono il giardino esterno.
6) Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2556/2024 pubblicata il 08/11/2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta cumulativamente.
2 I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne economicamente autosufficiente alla data del deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti prestano acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 29/08/2025
Il Presidente
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