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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5079/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5079/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SGANDURRA FABRIZIO elettivamente Parte_1 domiciliato in Corso Peschiera 83 10138 Torino ITALIA presso il difensore avv. SGANDURRA
FABRIZIO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE 13 20122 MILANO presso il difensore avv.
ZEROLI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte dell'11/11/2024
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha adito il Tribunale al fine di far accertare la natura Parte_1 usuraria del TEG applicato contratti di finanziamento n. 281028 e n. 301520 dallo stesso sottoscritti rispettivamente il 6/2/2009 e il 28/5/2009 con ed estinti anticipatamente dal Controparte_2 ricorrente nel marzo 2016.
pagina 1 di 5 In particolare, il ricorrente mutuatario ha dedotto che il tasso effettivo dei due negozi superava il tasso soglia usura per effetto dell'inclusione nel calcolo del TEG del costo della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio vita/impiego ed altri oneri.
Ha quindi domandato la condanna di quale cessionaria del ramo d'azienda di Controparte_1 CP_2
24/7, contenente i menzionati rapporti contrattuali alla restituzione della somma di € 10.623,92 quanto al primo contratto e di € 10.982,59 quanto al secondo, a titolo di interessi e oneri illegittimamente addebitati.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e Controparte_1 chiedendone il rigetto. In via subordinata la resistente ha domandato al Tribunale di voler limitare la pretesa restitutoria del ricorrente ai soli interessi (€ 5.217,03 per il contratto n. 287028 e € 5.561,32 per il contratto n. 301520) escludendo commissioni e oneri accessori, peraltro già rimborsati.
Disposto il mutamento di rito, la causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U., quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In primo luogo, atteso il mancato deposito da parte della convenuta costituita in giudizio delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, per la medesima devono intendersi precisate le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, ritenendosi, in conformità al condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, n. 13524/2022
Ordinanza 30.9.2013, n. 22360), che nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.
Tanto premesso domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
E' incontestato, oltre che documentato in atti (doc. 1 e 4 parte attrice) che ha stipulato Parte_1 con la convenuta in data 6/2/2009 il contratto di mutuo mediante cessione del quinto dello stipendio n.
287028 per l'importo di € 25.200,00 da rimborsarsi in 120 mensilità nonché in data 28/5/2009 altro contratto di finanziamento mediante cessione del quinto n. 301520 per l'importo di € 27.600,00, anch'esso da rimborsarsi in 120 rate.
E' incontestato che a marzo 2016 il ricorrente ha estinto anticipatamente sia il mutuo n. 287028 con storno del minor importo di € 504,54 per interessi, € 35,00 per commissioni e € 860,00 a seguito di reclamo, sia il mutuo n. 301520 con storno del minor importo di € 660,26 per interessi ed € 39,00 per commissioni.
Dato atto che per la tipologia delle operazioni dedotte in lite il tasso soglia usura rilevato al momento pagina 2 di 5 della sottoscrizione dei contratti era rispettivamente pari al 14,28% e 13,46% annuo, dirimente è verificare se nel calcolo del tasso in concreto applicato ai finanziamenti in esame debbano computarsi le spese di stipula della polizza come gli altri costi sopra indicati, tema controverso tra le parti.
Giova premettere che il tema è stato oggetto di ampio contezioso, che ha visto contrapporsi due orientamenti. Parte della giurisprudenza di merito ha infatti escluso il computo della polizza assicurativa obbligatoria dal calcolo del TEG, osservando che, in riferimento alla disciplina ratione temporis vigente, le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura (aggiornamento febbraio 2006) prevedevano l'inclusione, ai fini del calcolo del TEG, delle “spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito” e l'esclusione delle “spese per assicurazioni e garanzie ... quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”. Posto che l'art. 54 co. 1 d.P.R. n. 180/1950 in ordine ai finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio stabilisce che essi “devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”, l'orientamento in esame esclude ai fini del calcolo del tasso soglia i costi delle polizze assicurative nelle fattispecie di cessione del quinto in quanto spesa imposta dalla legge e non dalla società finanziaria.
A conclusioni opposte giunge invece un secondo indirizzo. Tale orientamento, richiamando il co. 4 dell'art. 644 c.p. che prescrive che 'per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito', afferma che nel calcolo del tasso devono essere ricomprese tutte le spese indicate in contratto e in particolare quelle per la stipula della polizza vita, strettamente connessa, con riguardo ai finanziamenti con cessione del quinto, all'erogazione del credito, proprio poiché obbligatoria ai sensi del già richiamato d.P.R. 180/1950.
Orbene, il Tribunale ritiene di aderire a tale secondo orientamento, fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza di merito più recente nonché avallato dalla Suprema Corte in forza del principio secondo cui “le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia” e pertanto l'operazione di mancata inclusione della polizza assicurativa nel TEG del contratto è da considerarsi illegittima (ex multis Cass. n. 2600/2024; Cass. n.
20501/2023; Cass. n. 20247/2023; Cass. n. 17839/2023; Cass. n. 3025/2022).
Si osserva che nel caso di specie è pacifica la conclusione della polizza e la sua dipendenza dal finanziamento, non potendo quindi utilmente invocarsi il fatto che, nella rilevazione del tasso soglia, le pagina 3 di 5 Istruzioni della Banca d'Italia del 2006 ratione temporis vigenti non includessero le spese assicurative.
E ciò poiché fonti secondarie, quali le richiamate Istruzioni, non possono togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” all'erogazione del credito, quale è il premio della polizza assicurativa obbligatoria in quanto costo collegato senz'altro all'erogazione del credito (trattandosi di condizione per accedere al finanziamento, contestuale alla sua stipula e funzionale a garantire il recupero del credito erogato).
Né l'assunta necessità di omogeneità del costo del credito rilevato e di quello rilevante ai fini della verifica dell'usura può consentire una deroga alla disciplina primaria di cui al citato art. 644 c.p. che individua quale criterio per l'inclusione del costo nel calcolo dell'interesse la sola connessione dello stesso all'erogazione del finanziamento, connessione nella specie certamente sussistente.
Sulla scorta di tali principi, il C.T.U. confrontando il TAEG, rispettivamente pari al 15,69% per il contratto n. 287028 e al 14,70% per il contratto n. 301520, con il tasso soglia usura rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, rispettivamente pari a 14,28% per il primo e pari a 13,46% annuo per il secondo contratto, ha concluso nel senso che il TAEG pattuito è superiore alla soglia usura in entrambi i finanziamenti oggetto d'indagine.
Ne consegue, in forza del disposto di cui all'art. 1815 c.c., la gratuità del finanziamento concesso e l'obbligo da parte della convenuta alla restituzione di quanto pagato in relazione alle poste incluse nella determinazione del tasso e dunque anche le commissioni e le spese, con la sola esclusione degli oneri erariali (in tal senso specificatamente anche Arbitro Bancario Finanziario 12830/2018, Corte App.
Milano rep. 2598/24). Sul punto si osserva che il co. 2 dell'art. 1815 c.c. nel caso di interessi usurari prevede che “non sono dovuti interessi”, mentre l'art. 644 c.p. prevede che per la determinazione del tasso usurario si tiene conto di qualsiasi remunerazione e spesa, escluse le imposte, sicchè gli interessi non dovuti in forza della prima disposizione non possono che coincidere con “qualsiasi remunerazione e spesa”. D'altra parte, vi sarebbe palese contraddizione nel ritenere che una determinata commissione in un primo momento assuma rilievo nel determinare il tasso di interesse e successivamente non debba essere restituita poiché non compresa tra gli interessi ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.
Per tali ragioni deve essere respinta anche la domanda proposta in via subordinata dalla parte convenuta.
Alla luce di quanto sopra, a parte attrice è dovuta la restituzione di ogni somma eccedente il capitale mutuato al netto dei rimborsi già goduti dal mutuatario, somma quantificata all'esito della C.T.U. in €
10.623,88 per il contratto n. 287028 e in € 10.982,56 per il contratto n. 301520, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022
pagina 4 di 5 Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, devono parimenti essere poste a carico di parte convenuta.
Parte attrice ha altresì chiesto il rimborso dei compensi per il proprio C.T.P. ante causam (come da nota pro forma allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. doc. 26). La richiesta non può essere accolta osservandosi che, in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, nel caso di specie non dimostrato, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento. (Cass. Sez. 3 ord. n. 21402 del 6/7/2022;
Corte appello Brescia sez. II, 15/1/2024, n. 51)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la parziale nullità dei contratti di finanziamento per cui è causa per violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di della somma di € 10.623,88 in Controparte_1 Parte_1 relazione al contratto n. 287028 e di € 10.982,56 in relazione al contratto n. 301520, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo;
2. Condanna altresì a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 145,50 per esborsi € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Reggio nell'Emilia, 3 marzo 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5079/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SGANDURRA FABRIZIO elettivamente Parte_1 domiciliato in Corso Peschiera 83 10138 Torino ITALIA presso il difensore avv. SGANDURRA
FABRIZIO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE 13 20122 MILANO presso il difensore avv.
ZEROLI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte dell'11/11/2024
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha adito il Tribunale al fine di far accertare la natura Parte_1 usuraria del TEG applicato contratti di finanziamento n. 281028 e n. 301520 dallo stesso sottoscritti rispettivamente il 6/2/2009 e il 28/5/2009 con ed estinti anticipatamente dal Controparte_2 ricorrente nel marzo 2016.
pagina 1 di 5 In particolare, il ricorrente mutuatario ha dedotto che il tasso effettivo dei due negozi superava il tasso soglia usura per effetto dell'inclusione nel calcolo del TEG del costo della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio vita/impiego ed altri oneri.
Ha quindi domandato la condanna di quale cessionaria del ramo d'azienda di Controparte_1 CP_2
24/7, contenente i menzionati rapporti contrattuali alla restituzione della somma di € 10.623,92 quanto al primo contratto e di € 10.982,59 quanto al secondo, a titolo di interessi e oneri illegittimamente addebitati.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e Controparte_1 chiedendone il rigetto. In via subordinata la resistente ha domandato al Tribunale di voler limitare la pretesa restitutoria del ricorrente ai soli interessi (€ 5.217,03 per il contratto n. 287028 e € 5.561,32 per il contratto n. 301520) escludendo commissioni e oneri accessori, peraltro già rimborsati.
Disposto il mutamento di rito, la causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U., quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In primo luogo, atteso il mancato deposito da parte della convenuta costituita in giudizio delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, per la medesima devono intendersi precisate le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, ritenendosi, in conformità al condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, n. 13524/2022
Ordinanza 30.9.2013, n. 22360), che nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.
Tanto premesso domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
E' incontestato, oltre che documentato in atti (doc. 1 e 4 parte attrice) che ha stipulato Parte_1 con la convenuta in data 6/2/2009 il contratto di mutuo mediante cessione del quinto dello stipendio n.
287028 per l'importo di € 25.200,00 da rimborsarsi in 120 mensilità nonché in data 28/5/2009 altro contratto di finanziamento mediante cessione del quinto n. 301520 per l'importo di € 27.600,00, anch'esso da rimborsarsi in 120 rate.
E' incontestato che a marzo 2016 il ricorrente ha estinto anticipatamente sia il mutuo n. 287028 con storno del minor importo di € 504,54 per interessi, € 35,00 per commissioni e € 860,00 a seguito di reclamo, sia il mutuo n. 301520 con storno del minor importo di € 660,26 per interessi ed € 39,00 per commissioni.
Dato atto che per la tipologia delle operazioni dedotte in lite il tasso soglia usura rilevato al momento pagina 2 di 5 della sottoscrizione dei contratti era rispettivamente pari al 14,28% e 13,46% annuo, dirimente è verificare se nel calcolo del tasso in concreto applicato ai finanziamenti in esame debbano computarsi le spese di stipula della polizza come gli altri costi sopra indicati, tema controverso tra le parti.
Giova premettere che il tema è stato oggetto di ampio contezioso, che ha visto contrapporsi due orientamenti. Parte della giurisprudenza di merito ha infatti escluso il computo della polizza assicurativa obbligatoria dal calcolo del TEG, osservando che, in riferimento alla disciplina ratione temporis vigente, le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura (aggiornamento febbraio 2006) prevedevano l'inclusione, ai fini del calcolo del TEG, delle “spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito” e l'esclusione delle “spese per assicurazioni e garanzie ... quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”. Posto che l'art. 54 co. 1 d.P.R. n. 180/1950 in ordine ai finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio stabilisce che essi “devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”, l'orientamento in esame esclude ai fini del calcolo del tasso soglia i costi delle polizze assicurative nelle fattispecie di cessione del quinto in quanto spesa imposta dalla legge e non dalla società finanziaria.
A conclusioni opposte giunge invece un secondo indirizzo. Tale orientamento, richiamando il co. 4 dell'art. 644 c.p. che prescrive che 'per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito', afferma che nel calcolo del tasso devono essere ricomprese tutte le spese indicate in contratto e in particolare quelle per la stipula della polizza vita, strettamente connessa, con riguardo ai finanziamenti con cessione del quinto, all'erogazione del credito, proprio poiché obbligatoria ai sensi del già richiamato d.P.R. 180/1950.
Orbene, il Tribunale ritiene di aderire a tale secondo orientamento, fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza di merito più recente nonché avallato dalla Suprema Corte in forza del principio secondo cui “le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia” e pertanto l'operazione di mancata inclusione della polizza assicurativa nel TEG del contratto è da considerarsi illegittima (ex multis Cass. n. 2600/2024; Cass. n.
20501/2023; Cass. n. 20247/2023; Cass. n. 17839/2023; Cass. n. 3025/2022).
Si osserva che nel caso di specie è pacifica la conclusione della polizza e la sua dipendenza dal finanziamento, non potendo quindi utilmente invocarsi il fatto che, nella rilevazione del tasso soglia, le pagina 3 di 5 Istruzioni della Banca d'Italia del 2006 ratione temporis vigenti non includessero le spese assicurative.
E ciò poiché fonti secondarie, quali le richiamate Istruzioni, non possono togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” all'erogazione del credito, quale è il premio della polizza assicurativa obbligatoria in quanto costo collegato senz'altro all'erogazione del credito (trattandosi di condizione per accedere al finanziamento, contestuale alla sua stipula e funzionale a garantire il recupero del credito erogato).
Né l'assunta necessità di omogeneità del costo del credito rilevato e di quello rilevante ai fini della verifica dell'usura può consentire una deroga alla disciplina primaria di cui al citato art. 644 c.p. che individua quale criterio per l'inclusione del costo nel calcolo dell'interesse la sola connessione dello stesso all'erogazione del finanziamento, connessione nella specie certamente sussistente.
Sulla scorta di tali principi, il C.T.U. confrontando il TAEG, rispettivamente pari al 15,69% per il contratto n. 287028 e al 14,70% per il contratto n. 301520, con il tasso soglia usura rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, rispettivamente pari a 14,28% per il primo e pari a 13,46% annuo per il secondo contratto, ha concluso nel senso che il TAEG pattuito è superiore alla soglia usura in entrambi i finanziamenti oggetto d'indagine.
Ne consegue, in forza del disposto di cui all'art. 1815 c.c., la gratuità del finanziamento concesso e l'obbligo da parte della convenuta alla restituzione di quanto pagato in relazione alle poste incluse nella determinazione del tasso e dunque anche le commissioni e le spese, con la sola esclusione degli oneri erariali (in tal senso specificatamente anche Arbitro Bancario Finanziario 12830/2018, Corte App.
Milano rep. 2598/24). Sul punto si osserva che il co. 2 dell'art. 1815 c.c. nel caso di interessi usurari prevede che “non sono dovuti interessi”, mentre l'art. 644 c.p. prevede che per la determinazione del tasso usurario si tiene conto di qualsiasi remunerazione e spesa, escluse le imposte, sicchè gli interessi non dovuti in forza della prima disposizione non possono che coincidere con “qualsiasi remunerazione e spesa”. D'altra parte, vi sarebbe palese contraddizione nel ritenere che una determinata commissione in un primo momento assuma rilievo nel determinare il tasso di interesse e successivamente non debba essere restituita poiché non compresa tra gli interessi ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.
Per tali ragioni deve essere respinta anche la domanda proposta in via subordinata dalla parte convenuta.
Alla luce di quanto sopra, a parte attrice è dovuta la restituzione di ogni somma eccedente il capitale mutuato al netto dei rimborsi già goduti dal mutuatario, somma quantificata all'esito della C.T.U. in €
10.623,88 per il contratto n. 287028 e in € 10.982,56 per il contratto n. 301520, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022
pagina 4 di 5 Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, devono parimenti essere poste a carico di parte convenuta.
Parte attrice ha altresì chiesto il rimborso dei compensi per il proprio C.T.P. ante causam (come da nota pro forma allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. doc. 26). La richiesta non può essere accolta osservandosi che, in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, nel caso di specie non dimostrato, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento. (Cass. Sez. 3 ord. n. 21402 del 6/7/2022;
Corte appello Brescia sez. II, 15/1/2024, n. 51)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la parziale nullità dei contratti di finanziamento per cui è causa per violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di della somma di € 10.623,88 in Controparte_1 Parte_1 relazione al contratto n. 287028 e di € 10.982,56 in relazione al contratto n. 301520, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo;
2. Condanna altresì a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 145,50 per esborsi € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Reggio nell'Emilia, 3 marzo 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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