TRIB
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/11/2024, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 721/24 R.G., promossa da
, nata Sant'Agata Militello il 14\01\194 e residente in [...]d'Orlando Parte_1
Via Consolare Antica 714 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario C.F._1
Ventimiglia, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il 21\10\1971 e residente in [...]
Consolare Antica 714 (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._2
Marchese, giusta procura in atti;
- resistente
E con il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione dei coniugi
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo che in data 29 settembre 2008 ha contratto matrimonio con Parte_1
- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando atto n. 45, CP_1
Anno 2008, Parte II, Serie A - che dalla relazione è nata la figlia il 30.6.2009 che, Per_1
successivamente, a causa di reciproche incomprensioni era venuto meno l'affectio maritalis, ha chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni meglio indicate in ricorso.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda avanzata dalla controparte. CP_1
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato in data 15.11.2024 l'accordo raggiunto ed hanno chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti hanno confermato la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
La separazione tra i coniugi presuppone l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile;
circostanza questa che risulta provata nel presente giudizio.
Il Tribunale, inoltre, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - per come indicate nell'accordo di cui alla scrittura sottoscritta in data 15.11.2024, depositata in pari data, non si pongono in contrasto nè con le norme imperative né con gli interessi della prole, dispone che le stesse vengano recepite.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 721/2024 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura sottoscritta il 15.11.2024 depositata in pari data;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 721/24 R.G., promossa da
, nata Sant'Agata Militello il 14\01\194 e residente in [...]d'Orlando Parte_1
Via Consolare Antica 714 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario C.F._1
Ventimiglia, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il 21\10\1971 e residente in [...]
Consolare Antica 714 (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._2
Marchese, giusta procura in atti;
- resistente
E con il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione dei coniugi
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo che in data 29 settembre 2008 ha contratto matrimonio con Parte_1
- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando atto n. 45, CP_1
Anno 2008, Parte II, Serie A - che dalla relazione è nata la figlia il 30.6.2009 che, Per_1
successivamente, a causa di reciproche incomprensioni era venuto meno l'affectio maritalis, ha chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni meglio indicate in ricorso.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda avanzata dalla controparte. CP_1
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato in data 15.11.2024 l'accordo raggiunto ed hanno chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti hanno confermato la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
La separazione tra i coniugi presuppone l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile;
circostanza questa che risulta provata nel presente giudizio.
Il Tribunale, inoltre, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - per come indicate nell'accordo di cui alla scrittura sottoscritta in data 15.11.2024, depositata in pari data, non si pongono in contrasto nè con le norme imperative né con gli interessi della prole, dispone che le stesse vengano recepite.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 721/2024 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura sottoscritta il 15.11.2024 depositata in pari data;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3