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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 27/03/2025, alle ore 9.49, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 10515/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna
RIZZO, in sostituzione e l'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 10.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10515 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Addì ______________ Parte_1 Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Alessia GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente ______________________
______________________ domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via per ___________________
______________________ Ricasoli 48; ______________________
Il Cancelliere
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (10/12/2020).
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_2
liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con
distrazione in favore dell'Avv. Alessia GIUGNO;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2
espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_2
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (10/12/2020).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva nella prima fase CP_2
del giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
28/08/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 27/03/2025, la causa è
stata posta in decisione. Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Pt_1
è affetta da “deterioramento cognitivo - CDR 2 - a genesi mista abiotrofica e
[...]
vascolare (pregresso ictus cerebri in soggetto con cardiopatia ipertensiva), crisi di fibrillazione
atriale, artropatia degenerativa pluridistrettuale e discopatie multiple ad incidenza funzionale,
flebite gamba dx” e ha concluso che “le patologie da cui la stessa risulta essere affetta, nella
loro complessità, determinano, grave compromissione dell'autonomia della stessa, necessitando
di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani
della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore […], pertanto, è da
considerare invalida con riduzione della capacità lavorativa pari al 100%, con diritto
alla concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di
presentazione dell'istanza”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da va Parte_1
accolta, dichiarando che la stessa ha i requisiti sanitari per l'indennità di
accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (10/12/2020).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_2
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Alessia GIUGNO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2
tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 27/03/2025, alle ore 9.49, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 10515/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Adriana Giovanna
RIZZO, in sostituzione e l'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 10.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10515 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Addì ______________ Parte_1 Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Alessia GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente ______________________
______________________ domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via per ___________________
______________________ Ricasoli 48; ______________________
Il Cancelliere
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (10/12/2020).
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_2
liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con
distrazione in favore dell'Avv. Alessia GIUGNO;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2
espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_2
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (10/12/2020).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva nella prima fase CP_2
del giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
28/08/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 27/03/2025, la causa è
stata posta in decisione. Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Pt_1
è affetta da “deterioramento cognitivo - CDR 2 - a genesi mista abiotrofica e
[...]
vascolare (pregresso ictus cerebri in soggetto con cardiopatia ipertensiva), crisi di fibrillazione
atriale, artropatia degenerativa pluridistrettuale e discopatie multiple ad incidenza funzionale,
flebite gamba dx” e ha concluso che “le patologie da cui la stessa risulta essere affetta, nella
loro complessità, determinano, grave compromissione dell'autonomia della stessa, necessitando
di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani
della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore […], pertanto, è da
considerare invalida con riduzione della capacità lavorativa pari al 100%, con diritto
alla concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di
presentazione dell'istanza”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da va Parte_1
accolta, dichiarando che la stessa ha i requisiti sanitari per l'indennità di
accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (10/12/2020).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_2
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Alessia GIUGNO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2
tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)