TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/11/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3029/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 3029/2025 VG promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Mancini - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Montegranaro, Via Umbria, n.98;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Montegranaro il 10/6/2017 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 2017, Numero 2, Parte II, Serie B) – dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato il [...]).
[...]
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 5 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6/8/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati ed ognuno potrà porre la propria residenza nell'ambito del territorio italiano, previa comunicazione di eventuali variazioni. Per l'effetto la IG.ra rimarrà nell'abitazione coniugale di Parte_2 proprietà del marito, posta in Sant'Elpidio a Mare (FM) alla Via F. Turati n. 176, mentre il IG. si trasferirà presso altra residenza. Pt_1
B) I figli minori di anni 17 e di anni 10, verranno affidati congiuntamente ai coniugi e convivranno Per_1 Per_2 principalmente con la madre, presso la casa coniugale.
Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di questi e previo accordo, anche solo telefonico, con la madre. Il padre inoltre potrà tenerli con sé due volte durante la settimana, eventualmente con pernotto e conseguenziale impegno a portarli a scuola.
I minori trascorreranno comunque un fine settimana alternato con ciascun genitore;
staranno con il padre dal sabato all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei minori.
Qualora i figli siano ammalati, il padre ha facoltà di far loro visita, previo accordo con la madre e, a tal fine, entrambi i genitori hanno l'obbligo di reciproca comunicazione e di tenersi informati sullo stato di salute dei figli.
Per i periodi di affidamento dei minori durante le ferie estive, natalizie e pasquali, si concorda che:
i figli trascorreranno durante l'estate (da concordare annualmente in riferimento ai mesi di luglio ed agosto) un periodo anche continuativo massimo di 15 giorni con un genitore e un periodo massimo di 15 giorni con l'altro, periodo che verrà definito entro il 20.06 di ogni anno. Trascorreranno inoltre le vacanze di Natale, per un periodo continuativo di 7 giorni, dal 24.12 al 30.12 di ogni anno con la madre e 7 giorni consecutivi dal 31.12 al 6.01 con il padre, invertendo poi i suddetti periodi di anno in anno. La stessa cosa avverrà per le vacanze di Pasqua, da trascorrere con la madre per un periodo continuativo massimo di cinque giorni, con inversione a favore del padre per l'anno successivo.
Comunque, tali condizioni, relative ai periodi di vacanze, potranno essere modificate, sempre su accordo di entrambi i coniugi, in relazione agli impegni lavorativi degli stessi ed alle esigenze e volontà dei minori.
pagina 2 di 5 Nei periodi di cui al punto precedente, ciascun genitore potrà permanere fuori casa con i minori per un periodo consecutivo massimo di una settimana, che diventano due in caso di ferie estive. Il genitore, ogni qual volta si recherà fuori casa per una settimana o per un week-end assieme ai figli, dovrà rendersi reperibile e lasciare all'altro coniuge il nome, l'indirizzo e il recapito telefonico dell'hotel o del luogo in cui alloggia.
I coniugi si accorderanno di anno in anno, con preavviso di almeno una settimana, per quanto concerne l'affidamento dei minori in ordine alle altre festività, ossia il 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto e 1° novembre. In caso di disaccordo, comunque, resta inteso che ognuna delle già menzionate festività vanno trascorse alternativamente con un genitore e quella successiva con l'altro, con inversione per l'anno successivo;
Ciascun genitore potrà recarsi all'estero assieme ai figli con il consenso dell'altro coniuge, anche per ciò che concerne il visto sul passaporto, la cui firma ed autorizzazione vengono espressamente acconsentiti sin da ora.
Ad ogni buon conto, il genitore che si recherà all'estero assieme ai figli, dovrà, preventivamente, comunicare all'altro genitore il nome, l'indirizzo ed i recapiti del luogo ove soggiorneranno.
Entrambi i genitori si impegnano a contribuire economicamente al mantenimento dei figli e e, a tal Per_1 Per_2 fine il IG. verserà alla moglie, come contributo per il mantenimento indiretto, l'importo complessivo mensile Pt_1 di € 500,00 (cinquecento/00), €. 250,00 per ciascun figlio, entro il giorno 21 di ogni mese a mezzo bonifico sul
Conto Corrente della IG.ra all'IBAN che verrà indicato dalla stessa, a far data dal momento in cui verrà Pt_2 depositato il presente ricorso. Successivamente al primo anno le somme dovute per mantenimento, esclusi assegni familiari, saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il IG. verserà il mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli Parte_1 minorenni.
L'assegno unico viene devoluto interamente alla IG.ra . Parte_2
I genitori contribuiranno ciascuno per il 50% alle spese straordinarie dei figli, attenendosi al Protocollo di Intesa in vigore presso il Tribunale di Fermo.
C) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi autosufficienti economicamente e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento degli stessi.
Le parti, in aggiunta, si accordano come segue.
Il IG. si farà carico per intero del pagamento del mutuo della casa coniugale sita in Sant'Elpidio a Parte_1
Mare (FM) alla Via F. Turati n. 176.
I coniugi inoltre confermano di chiedere la separazione legale come da ricorso depositato in atti, del quale confermano ed accettano il contenuto e le condizioni inserite;
dichiarano che non intendono riconciliarsi e di rinunciare alla pagina 3 di 5 partecipazione all'udienza e chiedono altresì che venga pronunciata l'omologa della separazione, come da dichiarazione allegata e sottoscritta”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 11/8/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Montegranaro il 10/6/2017 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 2017, Numero 2, Parte II, Serie B);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare affinchè provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 3029/2025 VG promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Mancini - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Montegranaro, Via Umbria, n.98;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Montegranaro il 10/6/2017 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 2017, Numero 2, Parte II, Serie B) – dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato il [...]).
[...]
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 5 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6/8/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati ed ognuno potrà porre la propria residenza nell'ambito del territorio italiano, previa comunicazione di eventuali variazioni. Per l'effetto la IG.ra rimarrà nell'abitazione coniugale di Parte_2 proprietà del marito, posta in Sant'Elpidio a Mare (FM) alla Via F. Turati n. 176, mentre il IG. si trasferirà presso altra residenza. Pt_1
B) I figli minori di anni 17 e di anni 10, verranno affidati congiuntamente ai coniugi e convivranno Per_1 Per_2 principalmente con la madre, presso la casa coniugale.
Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di questi e previo accordo, anche solo telefonico, con la madre. Il padre inoltre potrà tenerli con sé due volte durante la settimana, eventualmente con pernotto e conseguenziale impegno a portarli a scuola.
I minori trascorreranno comunque un fine settimana alternato con ciascun genitore;
staranno con il padre dal sabato all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei minori.
Qualora i figli siano ammalati, il padre ha facoltà di far loro visita, previo accordo con la madre e, a tal fine, entrambi i genitori hanno l'obbligo di reciproca comunicazione e di tenersi informati sullo stato di salute dei figli.
Per i periodi di affidamento dei minori durante le ferie estive, natalizie e pasquali, si concorda che:
i figli trascorreranno durante l'estate (da concordare annualmente in riferimento ai mesi di luglio ed agosto) un periodo anche continuativo massimo di 15 giorni con un genitore e un periodo massimo di 15 giorni con l'altro, periodo che verrà definito entro il 20.06 di ogni anno. Trascorreranno inoltre le vacanze di Natale, per un periodo continuativo di 7 giorni, dal 24.12 al 30.12 di ogni anno con la madre e 7 giorni consecutivi dal 31.12 al 6.01 con il padre, invertendo poi i suddetti periodi di anno in anno. La stessa cosa avverrà per le vacanze di Pasqua, da trascorrere con la madre per un periodo continuativo massimo di cinque giorni, con inversione a favore del padre per l'anno successivo.
Comunque, tali condizioni, relative ai periodi di vacanze, potranno essere modificate, sempre su accordo di entrambi i coniugi, in relazione agli impegni lavorativi degli stessi ed alle esigenze e volontà dei minori.
pagina 2 di 5 Nei periodi di cui al punto precedente, ciascun genitore potrà permanere fuori casa con i minori per un periodo consecutivo massimo di una settimana, che diventano due in caso di ferie estive. Il genitore, ogni qual volta si recherà fuori casa per una settimana o per un week-end assieme ai figli, dovrà rendersi reperibile e lasciare all'altro coniuge il nome, l'indirizzo e il recapito telefonico dell'hotel o del luogo in cui alloggia.
I coniugi si accorderanno di anno in anno, con preavviso di almeno una settimana, per quanto concerne l'affidamento dei minori in ordine alle altre festività, ossia il 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto e 1° novembre. In caso di disaccordo, comunque, resta inteso che ognuna delle già menzionate festività vanno trascorse alternativamente con un genitore e quella successiva con l'altro, con inversione per l'anno successivo;
Ciascun genitore potrà recarsi all'estero assieme ai figli con il consenso dell'altro coniuge, anche per ciò che concerne il visto sul passaporto, la cui firma ed autorizzazione vengono espressamente acconsentiti sin da ora.
Ad ogni buon conto, il genitore che si recherà all'estero assieme ai figli, dovrà, preventivamente, comunicare all'altro genitore il nome, l'indirizzo ed i recapiti del luogo ove soggiorneranno.
Entrambi i genitori si impegnano a contribuire economicamente al mantenimento dei figli e e, a tal Per_1 Per_2 fine il IG. verserà alla moglie, come contributo per il mantenimento indiretto, l'importo complessivo mensile Pt_1 di € 500,00 (cinquecento/00), €. 250,00 per ciascun figlio, entro il giorno 21 di ogni mese a mezzo bonifico sul
Conto Corrente della IG.ra all'IBAN che verrà indicato dalla stessa, a far data dal momento in cui verrà Pt_2 depositato il presente ricorso. Successivamente al primo anno le somme dovute per mantenimento, esclusi assegni familiari, saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il IG. verserà il mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli Parte_1 minorenni.
L'assegno unico viene devoluto interamente alla IG.ra . Parte_2
I genitori contribuiranno ciascuno per il 50% alle spese straordinarie dei figli, attenendosi al Protocollo di Intesa in vigore presso il Tribunale di Fermo.
C) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi autosufficienti economicamente e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento degli stessi.
Le parti, in aggiunta, si accordano come segue.
Il IG. si farà carico per intero del pagamento del mutuo della casa coniugale sita in Sant'Elpidio a Parte_1
Mare (FM) alla Via F. Turati n. 176.
I coniugi inoltre confermano di chiedere la separazione legale come da ricorso depositato in atti, del quale confermano ed accettano il contenuto e le condizioni inserite;
dichiarano che non intendono riconciliarsi e di rinunciare alla pagina 3 di 5 partecipazione all'udienza e chiedono altresì che venga pronunciata l'omologa della separazione, come da dichiarazione allegata e sottoscritta”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 11/8/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Montegranaro il 10/6/2017 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 2017, Numero 2, Parte II, Serie B);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare affinchè provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5