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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/06/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1599/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1599/2020 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Garruto, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti (cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garruto, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti
- OPPONENTI -
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Marco Rossi, giusta procura in atti
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.6.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del
2009).
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/2020 – RG. 194/2020, emesso dal Tribunale di Foggia in data 23.1.2020 su ricorso della per il pagamento dell'importo complessivo di Euro Controparte_1
20.240,41, a titolo di saldo passivo del contratto di finanziamento n. 9491521, sottoscritto da Pt_1
pagina 1 di 5 e quest'ultima nella qualità di coobbligato, con la Compass s.p.a., (credito Pt_1 Parte_2 successivamente ceduto alla poi ) oltre interessi come da domanda fino al soddisfo e Controparte_2 spese di procedura.
A fondamento dell'opposizione e hanno eccepito la mancata Parte_1 Parte_2 comunicazione dei singoli estratti conto al cliente, l'omesso deposito della certificazione ex art. 50 TUB nell'ambito del procedimento monitorio, l'applicazione di interessi usurari durante il rapporto bancario, l'anatocismo, il difetto di legittimazione attiva dell'Istituto bancario in favore della compagnia assicuratrice che garantisce il soddisfacimento del credito;
hanno quindi concluso per la nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della opposta al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 13.08.2020 la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrastando le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto;
ha concluso, pertanto, per la conferma del provvedimento monitorio ed, in via subordinata, per l'accertamento del credito vantato dall'opposta in euro 20.240,41 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda al saldo, con condanna al pagamento delle relative somme. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed espletata la mediazione con esito negativo, con ordinanza riservata del 24.05.2022 il G.I., dott.ssa Diletta Calò, formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: ”rinuncia da parte dell'opponente agli atti del giudizio e contestuale accettazione da parte dell'opposta, con definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite interamente compensate tra le parti;
”.
Rifiutata la proposta conciliativa dagli opponenti, la causa viene decisa dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è nel merito infondata e va rigettata per quanto di seguito rappresentato.
Giova preliminarmente osservare che, sebbene venga introdotto con le modalità proprie di un giudizio di impugnazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha la natura di fase (eventuale) del giudizio di primo grado, che si svolge con le comuni regole del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito (art. 645, secondo comma, c.p.c.) e si conclude con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Ne deriva che in tale giudizio l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, in tal senso l'onere di provare l'esistenza del credito incombe sull'opposto, convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Ord. n. 13240/2019; in conformità e sul punto Cass. Civ. sent.
n. 21101/2015; Cass. Civ. sent. n. 5915/ 2011; Cass. Civ. sent. n. 5071/2009; Cass. Civ. sent. n.
25516/2010; Cass. n. 17371/2003).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre
2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare pagina 2 di 5 l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., S.U., 30 ottobre 2001 n. 13533; con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Trib. Torino, sez. I, 20 dicembre 2018,
Tribunale Torino, 15 giugno 2007 n. 4134/07).
Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente mediante la produzione, fin dalla fase monitoria, del contratto di finanziamento n. 9491521 sottoscritto dagli obbligati, degli estratti conto generali fino alla chiusura del rapporto bancario, della costituzione in mora contenuta nella comunicazione di cessione del credito alla
(comunic. del 19.11.2014 -v. alleg. 5 fasc. monitorio) e, al tempo stesso, allegando CP_2 l'inadempimento della parte mutuataria all'obbligo di rimborso rateale.
Ebbene, a fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte dell'attrice dei fatti costitutivi del credito azionato, gli opponenti – convenuti in senso sostanziale - non hanno contestato né di aver ottenuto le somme di cui ai contratti prodotti, né di essere incorsi nell'inadempimento ad essi addebitato.
La completezza della documentazione prodotta svela innanzitutto l'infondatezza delle doglianze prospettate con riferimento alla mancata comunicazione degli estratti conto e alla veridicità dei dati in essi contenuti, non avendo parte opponente mai specificamente contestato gli estratti conto allegati sin dalla costituzione del rapporto di finanziamento.
La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis, Cass. n.
13889/2010; Cass. n. 11749/2006). Ne consegue che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce, ai sensi dell'art. 1832 c.c., piena comunicazione di tali documenti idonei a comprovare il credito laddove, come nel caso di specie, manchino specifiche e circostanziate contestazioni da parte del debitore. Nè va trascurato che mai parte opponente ha lamentato la mancata ricezione degli estratti conto nel corso del rapporto bancario.
Anche la censura mossa dagli opponenti sui presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo non è fondata.
Come ritenuto dall'orientamento giurisprudenziale di merito più recente, se il credito vantato dalla banca trae origine da un contratto di finanziamento (c.d. credito al consumo), non occorre la certificazione del credito ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, posto che l'art. 50 TUB è norma che si riferisce specificamente agli estratti conto e quindi vale per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento. Di conseguenza ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo e/o finanziamenti in genere è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento, senza alcuna certificazione del credito ( cfr. Trib. Lecce, n. 764/2020; Trib. Patti, n. 675/2021).
Inoltre, le eccezioni relative all'applicazione di interessi usurari ed anatocistici sono assolutamente generiche e si esauriscono in mere affermazioni di principio avulse dall'esame del contenuto del contratto e dello svolgimento concreto del rapporto.
pagina 3 di 5 Con particolare riferimento al dedotto superamento del tasso soglia, non si può poi fare a meno di osservare che l'eccezione, oltre a non essere sufficientemente analitica nella allegazione, avendo la parte omesso finanche di indicare in che misura il limite di legge fosse stato travalicato, non appare neppure supportata dalla produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia previsti dalla legge 108/1996.
Va, a tal riguardo rammentato che è principio, ormai ampiamente acquisito dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che la parte che deduce in giudizio la natura usuraria degli interessi applicati dall'istituto di credito, ottemperi al prescritto onus probandi, allegando i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia. Tali decreti, infatti, in quanto atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice, sono sottratti al principio iura novit curia e vanno quindi provati dalle parti con la produzione dei relativi documenti (Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941; Trib. Latina, 28 agosto 2013; Trib. Nola, 9 gennaio 2014; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013).
In considerazione di tanto, certamente inammissibile si configura la sollecitata richiesta di consulenza tecnica contabile che, come risaputo, non può assumere una finalità meramente esplorativa e sostituiva dell'onere probatorio incombente sulle parti. Peraltro il carattere esplorativo della invocata indagine peritale emerge testualmente già nell'atto introduttivo del giudizio in cui l'opponente, in fase conclusiva, riserva all'esperimento della CTU l'accertamento della liceità della condotta posta in essere dalla convenuta. (pag. 6) nonché ulteriormente ribadito nell'ambito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. (pag. 2).
Infine, del tutto vago e generico è rimasto, nel corso del giudizio, un preteso difetto di legittimazione all'azione monitoria da parte dell' bancario rispetto all'impresa garante del soddisfacimento del CP_3 credito cui spetterebbe – secondo l'ipotesi difensiva -la titolarità dell'azione monitoria. Anche questo motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
In definitiva, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza, tenuto conto del valore del decreto opposto, applicati i valori medi per le tre fasi di giudizio (studio, introduttiva e decisionale) e i valori minimi per quella istruttoria tenuto in considerazione l'esclusivo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Deve da ultimo stigmatizzarsi il comportamento processuale della parte opponente che non ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal G.I. Dott.ssa Diletta Calò ex art. 185 bis c.p.c. in data
24.5.2022, così ingiustificatamente determinando la impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite.
La mancata adesione all'accordo degli opponenti è invero del tutto irragionevole nonché pretestuosa e dilatoria, atteso che gli stessi, soccombenti nel merito, avrebbero beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa, dal momento che la proposta accettata da parte opposta avrebbe consentito la definizione della lite con un contributo minimo di onorari.
Nel caso di specie, il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa, permette di rilevare non solo il carattere pretestuoso della mancata adesione alla proposta conciliativa ma anche la grave negligenza nella ulteriore coltivazione del pagina 4 di 5 giudizio, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno delle altre parti.
Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo state le altre parti costrette ad ulteriore attività processuale.
La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di Euro 1.000,00 per la parte opponente assumendo come parametro un sottomultiplo dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
-rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 Parte_2 ingiunto opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna e in solido tra loro, a rifondere, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge.
-condanna parte opponente a corrispondere alla convenuta opposta a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. 3° co. c.p.c., la complessiva somma di euro 1.000,00 oltre accessori di legge, quale conseguenza della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice Istruttore con ordinanza del 24.5.2022 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Foggia, l'8.6.2025
IL GOT- avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1599/2020 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Garruto, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti (cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garruto, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti
- OPPONENTI -
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Marco Rossi, giusta procura in atti
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.6.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del
2009).
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/2020 – RG. 194/2020, emesso dal Tribunale di Foggia in data 23.1.2020 su ricorso della per il pagamento dell'importo complessivo di Euro Controparte_1
20.240,41, a titolo di saldo passivo del contratto di finanziamento n. 9491521, sottoscritto da Pt_1
pagina 1 di 5 e quest'ultima nella qualità di coobbligato, con la Compass s.p.a., (credito Pt_1 Parte_2 successivamente ceduto alla poi ) oltre interessi come da domanda fino al soddisfo e Controparte_2 spese di procedura.
A fondamento dell'opposizione e hanno eccepito la mancata Parte_1 Parte_2 comunicazione dei singoli estratti conto al cliente, l'omesso deposito della certificazione ex art. 50 TUB nell'ambito del procedimento monitorio, l'applicazione di interessi usurari durante il rapporto bancario, l'anatocismo, il difetto di legittimazione attiva dell'Istituto bancario in favore della compagnia assicuratrice che garantisce il soddisfacimento del credito;
hanno quindi concluso per la nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della opposta al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 13.08.2020 la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrastando le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto;
ha concluso, pertanto, per la conferma del provvedimento monitorio ed, in via subordinata, per l'accertamento del credito vantato dall'opposta in euro 20.240,41 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda al saldo, con condanna al pagamento delle relative somme. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed espletata la mediazione con esito negativo, con ordinanza riservata del 24.05.2022 il G.I., dott.ssa Diletta Calò, formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: ”rinuncia da parte dell'opponente agli atti del giudizio e contestuale accettazione da parte dell'opposta, con definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite interamente compensate tra le parti;
”.
Rifiutata la proposta conciliativa dagli opponenti, la causa viene decisa dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è nel merito infondata e va rigettata per quanto di seguito rappresentato.
Giova preliminarmente osservare che, sebbene venga introdotto con le modalità proprie di un giudizio di impugnazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha la natura di fase (eventuale) del giudizio di primo grado, che si svolge con le comuni regole del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito (art. 645, secondo comma, c.p.c.) e si conclude con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Ne deriva che in tale giudizio l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, in tal senso l'onere di provare l'esistenza del credito incombe sull'opposto, convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Ord. n. 13240/2019; in conformità e sul punto Cass. Civ. sent.
n. 21101/2015; Cass. Civ. sent. n. 5915/ 2011; Cass. Civ. sent. n. 5071/2009; Cass. Civ. sent. n.
25516/2010; Cass. n. 17371/2003).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre
2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare pagina 2 di 5 l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., S.U., 30 ottobre 2001 n. 13533; con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Trib. Torino, sez. I, 20 dicembre 2018,
Tribunale Torino, 15 giugno 2007 n. 4134/07).
Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente mediante la produzione, fin dalla fase monitoria, del contratto di finanziamento n. 9491521 sottoscritto dagli obbligati, degli estratti conto generali fino alla chiusura del rapporto bancario, della costituzione in mora contenuta nella comunicazione di cessione del credito alla
(comunic. del 19.11.2014 -v. alleg. 5 fasc. monitorio) e, al tempo stesso, allegando CP_2 l'inadempimento della parte mutuataria all'obbligo di rimborso rateale.
Ebbene, a fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte dell'attrice dei fatti costitutivi del credito azionato, gli opponenti – convenuti in senso sostanziale - non hanno contestato né di aver ottenuto le somme di cui ai contratti prodotti, né di essere incorsi nell'inadempimento ad essi addebitato.
La completezza della documentazione prodotta svela innanzitutto l'infondatezza delle doglianze prospettate con riferimento alla mancata comunicazione degli estratti conto e alla veridicità dei dati in essi contenuti, non avendo parte opponente mai specificamente contestato gli estratti conto allegati sin dalla costituzione del rapporto di finanziamento.
La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis, Cass. n.
13889/2010; Cass. n. 11749/2006). Ne consegue che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce, ai sensi dell'art. 1832 c.c., piena comunicazione di tali documenti idonei a comprovare il credito laddove, come nel caso di specie, manchino specifiche e circostanziate contestazioni da parte del debitore. Nè va trascurato che mai parte opponente ha lamentato la mancata ricezione degli estratti conto nel corso del rapporto bancario.
Anche la censura mossa dagli opponenti sui presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo non è fondata.
Come ritenuto dall'orientamento giurisprudenziale di merito più recente, se il credito vantato dalla banca trae origine da un contratto di finanziamento (c.d. credito al consumo), non occorre la certificazione del credito ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, posto che l'art. 50 TUB è norma che si riferisce specificamente agli estratti conto e quindi vale per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento. Di conseguenza ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo e/o finanziamenti in genere è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento, senza alcuna certificazione del credito ( cfr. Trib. Lecce, n. 764/2020; Trib. Patti, n. 675/2021).
Inoltre, le eccezioni relative all'applicazione di interessi usurari ed anatocistici sono assolutamente generiche e si esauriscono in mere affermazioni di principio avulse dall'esame del contenuto del contratto e dello svolgimento concreto del rapporto.
pagina 3 di 5 Con particolare riferimento al dedotto superamento del tasso soglia, non si può poi fare a meno di osservare che l'eccezione, oltre a non essere sufficientemente analitica nella allegazione, avendo la parte omesso finanche di indicare in che misura il limite di legge fosse stato travalicato, non appare neppure supportata dalla produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia previsti dalla legge 108/1996.
Va, a tal riguardo rammentato che è principio, ormai ampiamente acquisito dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che la parte che deduce in giudizio la natura usuraria degli interessi applicati dall'istituto di credito, ottemperi al prescritto onus probandi, allegando i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia. Tali decreti, infatti, in quanto atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice, sono sottratti al principio iura novit curia e vanno quindi provati dalle parti con la produzione dei relativi documenti (Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941; Trib. Latina, 28 agosto 2013; Trib. Nola, 9 gennaio 2014; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013).
In considerazione di tanto, certamente inammissibile si configura la sollecitata richiesta di consulenza tecnica contabile che, come risaputo, non può assumere una finalità meramente esplorativa e sostituiva dell'onere probatorio incombente sulle parti. Peraltro il carattere esplorativo della invocata indagine peritale emerge testualmente già nell'atto introduttivo del giudizio in cui l'opponente, in fase conclusiva, riserva all'esperimento della CTU l'accertamento della liceità della condotta posta in essere dalla convenuta. (pag. 6) nonché ulteriormente ribadito nell'ambito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. (pag. 2).
Infine, del tutto vago e generico è rimasto, nel corso del giudizio, un preteso difetto di legittimazione all'azione monitoria da parte dell' bancario rispetto all'impresa garante del soddisfacimento del CP_3 credito cui spetterebbe – secondo l'ipotesi difensiva -la titolarità dell'azione monitoria. Anche questo motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
In definitiva, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza, tenuto conto del valore del decreto opposto, applicati i valori medi per le tre fasi di giudizio (studio, introduttiva e decisionale) e i valori minimi per quella istruttoria tenuto in considerazione l'esclusivo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Deve da ultimo stigmatizzarsi il comportamento processuale della parte opponente che non ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal G.I. Dott.ssa Diletta Calò ex art. 185 bis c.p.c. in data
24.5.2022, così ingiustificatamente determinando la impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite.
La mancata adesione all'accordo degli opponenti è invero del tutto irragionevole nonché pretestuosa e dilatoria, atteso che gli stessi, soccombenti nel merito, avrebbero beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa, dal momento che la proposta accettata da parte opposta avrebbe consentito la definizione della lite con un contributo minimo di onorari.
Nel caso di specie, il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa, permette di rilevare non solo il carattere pretestuoso della mancata adesione alla proposta conciliativa ma anche la grave negligenza nella ulteriore coltivazione del pagina 4 di 5 giudizio, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno delle altre parti.
Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo state le altre parti costrette ad ulteriore attività processuale.
La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di Euro 1.000,00 per la parte opponente assumendo come parametro un sottomultiplo dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
-rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 Parte_2 ingiunto opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna e in solido tra loro, a rifondere, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge.
-condanna parte opponente a corrispondere alla convenuta opposta a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. 3° co. c.p.c., la complessiva somma di euro 1.000,00 oltre accessori di legge, quale conseguenza della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice Istruttore con ordinanza del 24.5.2022 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Foggia, l'8.6.2025
IL GOT- avv. Ermelinda Inchingolo
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