Art. 3. Perequazione delle pensioni per gli anni 1976 e 1977
Per l'anno 1976 le misure annue lorde delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono aumentate del 6,9 per cento, come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale dall'articolo 2 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1975.
Per l'anno 1977, le misure annue delle pensioni saranno ulteriormente aumentate in relazione alla percentuale di variazione che sara' accertata ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 .
Gli aumenti di cui ai precedenti commi non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975.
Per l'anno 1976 le misure annue lorde delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono aumentate del 6,9 per cento, come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale dall'articolo 2 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1975.
Per l'anno 1977, le misure annue delle pensioni saranno ulteriormente aumentate in relazione alla percentuale di variazione che sara' accertata ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 .
Gli aumenti di cui ai precedenti commi non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975.