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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 1658/2020
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 11:15
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Relatrice Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti FURFARO STEFANO presente;
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; Avv. Russo in sost. Controparte_2
CP_3
Avv./Avv.ti;
Parte_2
Avv./Avv.ti;
*** Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento.
La Corte decide come da sentenza di cui darà lettura all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Funzionario addetto UPP La Presidente
Dott.ssa Livia Casile Dott.ssa Maria Grazia Serafin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera
nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies c.p. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1658/2020 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Stefano Furfaro) PARTE APPELLANTE E
Controparte_4
(Avv.ti Federico Maria Corbò e Matteo Corbò) PARTE APPELLATA E
CP_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE E Parte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17206/19 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17206/19, ha definito il giudizio introdotto da che aveva agito nei confronti di di Parte_1 CP_3 Parte_2
e di rispettivamente conducente,
[...] Controparte_1 proprietaria e compagnia assicuratrice del ciclomotore LI, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale, verificatosi in data 1.6.2011, ed ha accertato la pari responsabilità nella misura del 50% per il sinistro dei due conducenti e ha condannato in solido fra loro Parte_1 CP_3
l' al CP_3 Controparte_5 pagamento in favore dell'attore della somma di € 48.485,52 oltre il danno da ritardato pagamento calcolato secondo i criteri esposti in motivazione e interessi legali dal deposito della sentenza al saldo, oltre che al pagamento delle spese di lite sempre in favore dell'attore.
ha proposto appello e ha chiesto, in riforma della sentenza,” Parte_1 riconoscere e dichiarare che il sinistro avvenuto in Roma il 01 giugno 2011 è stato causato in via esclusiva da , conducente il ciclomotore modello LI, CP_3 targato DF44062, di proprietà dell' assicurato Parte_2 con la Compagnia di Assicurazioni già Controparte_1 Controparte_6
conseguentemente, dichiarare che l'appellante ha diritto ad
[...] Parte_1 essere risarcito mediante versamento della somma di € 128.333,98, oltre alla somma di € 11.384,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e direttamente riconducibili all'occorso, oltre alla liquidazione per intero - e non nella misura del 50%
- delle spese legali del doppio grado di giudizio. Inoltre, la somma di € 128.333,98, o quella diversa ritenuta di giustizia, dovrà essere aumentata per interessi e rivalutazione monetaria, sino al saldo. Con applicazione delle note Tabelle del Tribunale di Milano, in luogo di quelle del Tribunale di Roma, erroneamente utilizzate dal Giudice della prima fase del giudizio;
per l'effetto, condannare, in solido tra loro,
, l' in persona del suo L.R. CP_3 Parte_2 protempore e la società già in Controparte_1 Controparte_6 persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 128.333,98,oltre alla somma di € 11.384,00 a titolo di
[...] rimborso delle spese mediche sostenute e direttamente riconducibili all'occorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso (Giugno 2011) al soddisfo, ovvero delle somme, maggiori o minori, che riterrà di giustizia e di equità, per tutte le voci di danno richieste con gli scritti difensivi di parte;
condannare gli appellati, in solido, al pagamento integrale delle spese (comprese quelle di Ctu di primo grado), e dei compensi dei due gradi di giudizio. IN VIA SUBORDINATA, ove l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma ritenesse sussistente la corresponsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento, voglia riconoscere in capo allo stesso una percentuale di colpa non superiore al 20% del totale, attribuendo la residua e maggiore percentuale al convenuto , con ogni consequenziale pronuncia CP_3 di legge IN VIA ISTRUTTORIA: ritenere ammissibili e rilevanti i due documenti depositati unitamente al presente atto e, ove ritenuto opportuno, ammettere l'escussione del teste Sig. a chiarimenti sulla testimonianza già resa Testimone_1 nella prima fase del giudizio…. Con vittoria di spese e compensi della doppia fase del giudizio…”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società che ha così Controparte_4 concluso “in via principale, - nel merito, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato, illegittimo, indimostrato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 17206/19 emessa dal Tribunale Civile di Roma. In via subordinata liquidare in favore dell'appellante le somme dovute per l'inabilità temporanea parziale al 50% di 200 giorni sempre in ragione del concorso di colpa concorrente. Con vittoria di spese e competenze di questa fase di giudizio.”. Le rimanenti parti appellate - CP_3 Parte_2
- hanno optato per la contumacia.
[...] Così come si narra nella sentenza, ha introdotto il presente Parte_1 giudizio esponendo che in data 1.6.2011, nel mentre viaggiava alla guida del motociclio GI LI , svoltando a sinistra sull'opposta corsia di marcia, veniva investito dal motociclo LI condotto dal che percorrendo la strada nello CP_3 stesso senso di marcia, nell'atto di sorpassare i veicoli incolonnati superava la linea di mezzeria ed invadeva l'opposta corsia di marcia provocando in tal modo la collisione. A seguito dell'urto aveva riportato lesionni fisiche refertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I. La costituitasi, contestava la domanda Controparte_7 deducendo che la responsabilità del sinistro andava addebitata all'attore, il quale aveva attraversato trasversalmente la carreggiata da sinistra verso destra rispetto al motociclo del in subordine chiedeva che fosse accertata la responsabilità di CP_3 entrambe le parti. Veniva, poi, resa a definizione del giudizio, la sentenza gravata. Il primo giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità paritaria dei conducenti assumendo che le risultanze probatorie emerse a seguito dell'istruttoria svolta non avevano fornito un univoco e chiaro riscontro circa le versioni contrastanti della dinamica del sinistro. In particolare dalla relazione di incidente stradale era risultato che il sinistro si era verificato come uno scontro frontale/laterale sx tra i veicoli in marcia, “tra il motociclo condotto dal , il quale stava attraversando la strada da destra verso sinistra, Pt_1 evidentemente per immettersi nel parcheggio del civico n. 25 – civico presso il quale era ubicata la sua sede di lavoro, secondo quanto dedotto in atto di citazione – e il motociclo condotto dal il quale, secondo quanto dichiarato da quest'ultimo alle CP_3 autorità intervenute nell'immediatezza del sinistro, stava effettuando una manovra di sorpasso a sinistra delle autovetture incolonnate che percorrevano la carreggiata nel proprio senso di marcia.”. La dichiarazione del teste escusso non era attendibile posto che Testimone_1 quanto riferito, ho visto arrivare l'ambulanza e la polizia municipale a cui ho lasciato il mio recapito telefonico, non trovava conferma nel verbale della Polizia Municipale in cui era scritto che non venivano reperiti testi oculari. Dal verbale in atti non era possibile ricavare elementi a sostegno della prevalente responsabilità di uno dei due conducenti dei veicoli coinvolti e che ciascuno aveva posto in essere una manovra che richiedeva attenzione e cautela (manovra di svolta a sinistra con attraversamento dell'opposta carreggiata e manovra di sorpasso di veicoli). Era equo, pertanto, attribuire la responsabilità in maniera paritaria tra i due conducenti. Ritenendo, altresì, condivisibili le conclusioni del ctu, che aveva confermato come collegabili all'incidente postumi permanenti quantificabili, compreso il danno estetico, nella misura del 20%, nonché un periodo di incapacità temporanea assoluta per 150 giorni e di incapacità parziale al 50% per un ulteriori 20 giorni, i convenuti dovevano essere condannati a pagare per tali voci di danno l'importo di euro 35.487,94, somma questa poi aumentata del 20% per il c.d. danno morale, oltre all'importo dovuto per le spese mediche in misura pari a € 5.692,20 calcolate sempre nella misura del 50% del totale. L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi così articolati. Con il primo, ha argomentato che il Giudice, pur avendo dichiarato di uniformarsi alla ctu, aveva errato nel quantificare e liquidare solo 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, poiché nella relazione di ctu i giorni di invalidità parziale al 50% erano stati indicati in 200. Con il secondo, ha poi eccepito che le motivazioni che avevano indotto il Giudice ad applicare il disposto di cui all'art. 2054 c.c. erano erronee. La testimonianza del doveva, invece, essere ritenuta più che attendibile, tenendo conto che il Tes_1 teste non era un amico, o conoscente, bensì un operaio che lavorava da giorni presso il Condominio di via Po e che lo stesso era presente sul posto proprio nel momento in cui, a soli 3/4 metri di distanza dall'ingresso carrabile, si era verificato il sinistro. Il teste aveva, altresì, ricostruito la dinamica del sinistro senza esitazioni e contraddizioni, mentre la circostanza tenuta in massima considerazione dal Giudice, ovvero che aveva lasciato il recapito alla Polizia Municipale, mentre nel verbale vi era scritto che non erano stati rinvenuti testimoni oculari sul posto, ben poteva considerarsi una inesattezza (il teste al più si era confuso sul punto avendo lasciato il proprio contatto ad un collega dell'appellante e non alla Polizia Municipale) che però non poteva inficiare in alcun modo l'attendibilità delle dichiarazioni sulla dinamica.
Con il terzo motivo, ha contestato l'erroneità e l'omessa motivazione della sentenza in ordine alla mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, con riferimento al danno biologico, avendo utilizzato le tabelle del Tribunale di Roma. Orbene, così come rappresentato, il Primo Giudice nel rendere la decisione ha tenuto conto del verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta, oltre che delle risultanze di prova orale ed ha concluso che nessun elemento probatorio era emerso a sostegno della prevalente responsabilità di uno dei due conducenti. Nella relazione di incidente stradale allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado, acquisita in copia integrale come da ordinanza resa (non essendo rinvenibili peraltro i fascicoli di parte di primo grado), si legge che “…Lo scrivente…apprendeva che in luogo alle ore 9.20 i veicoli ciclomotore GI …e motociclo LI erano venuti in collisione e che le parti implicate nel sinistro si erano già recate presso il pronto soccorso …Il riferente veniva informato che il veicolo B si era già allontanato, mentre il veicolo A si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento..Fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari..Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto…sul teatro del sinistro stradale con ferito in oggetto, gli scriventi apprendevano le poche notizie sul fatto e sui suoi attori dal suddetto collega di lavoro del conducente del veicolo A…Non si presentavano, sponte loro, testimoni oculari dell'accaduto a conferire con i medesimi agenti accertatori..In data 16.6.2011 si presenta presso i nostri uffici il Sig. , conducente del veicolo “A ” che consegna la Parte_1 propria dichiarazione dattiloscritta sotto firmata e dichiarazione testimoniale del Sig.
che si rimettono in allegato”. Testimone_1
Il teste escusso ha precisato che nel giorno indicato, si trovava Testimone_1 vicino al cancello d'ingresso dello stabile di via Po n. 25, aspettando il proprio datore di lavoro, e di avere visto il (che prima dell'incidente non conosceva), che si Pt_1 era fermato alla guida del motociclo in prossimità della linea di mezzeria discontinua, nel tratto di strada sito di fronte al condominio numero 25 e che poi aveva iniziato la svolta per immettersi nel cancello dello stabile. Nel mentre – quando aveva già impegnato l'opposta corsia di marcia – era sopraggiunto uno scooter, che aveva invaso la corsia per superare le macchine incolonnate, che colpiva la ruota posteriore del ciclomotore e pertanto l'attore veniva sbalzato a terra. Ha poi aggiunto che dopo il sinistro aveva soccorso l'attore e “ho visto arrivare l'ambulanza e la polizia Municipale a cui ho lasciato il mio recapito telefonico”. Ora, con riguardo alle suesposte emergenze documentali e di prova orale si condivide la decisione del Giudice che ha ritenuto che le risultanze istruttorie non consentivano di ricavare elementi a sostegno della prevalente responsabilità di uno dei due conducenti. Come evidenziato, la dichiarazione del teste di avere lasciato il proprio contatto alla Polizia Municipale giunta sul luogo è in contrasto con quanto invece risulta dal verbale stesso in cui è scritto che “Fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari”. Né poi può ritenersi ammissibile la dichiarazione depositata in questa sede di proprietario delle unità immobiliari del Testimone_2 Parte_3
, che ha riferito che pur non avendo assistito allo scontro, dopo avere
[...] sentito l'urto dalla propria abitazione era sceso ed insieme ad altre persone aveva soccorso il , aggiungendo che (teste escusso) era anche quel Pt_1 Testimone_3 giorno presente sul posto sin dalla mattina presto per continuare nelle lavorazioni. Infatti, trattandosi di dichiarazione resa da chi non è stato escusso come teste in giudizio, non solo è inammissibile, ma è comunque del tutto priva di alcuna rilevanza probatoria. Attesa la mancanza di riscontri non può essere accolta la richiesta svolta dall'appellante di andare esente da ogni responsabilità. Invero, così come deciso il Primo Giudice entrambi i conducenti – per come narrato dallo stesso attore - hanno posto in essere una manovra che richiedeva attenzione e cautela, posto che l'uno svoltava a sinistra con impegno dell'opposta carreggiata di marcia e l'altro effettuava una manovra di sorpasso. La ritenuta responsabilità del poichè comunque, ai sensi dell'art. 141 del CP_3
Codice della Strada, il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, non esime dal dovere valutare l'incidenza causale della condotta dell'altro conducente proprio tenuto conto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass. n.23431/2014; Cass n. 7479/2020). Quindi, alla manovra di sorpasso del si è accompagnata la condotta del CP_3
. Pt_1
Così tutte le argomentazioni svolte dalla parte appellante, dirette a contestare la decisione gravata che ha ritenuto sussistente la pari responsabilità dei conducenti, non sono fondate. Con riguardo alla liquidazione dei danni, la censura è invece fondata. Innanzitutto, il primo Giudice si è attenuto alle osservazioni del medico-legale nominato e alle percentuali indicate quanto alla inabilità temporanea, assoluta e parziale, oltre alla misura del danno biologico, salvo poi riportare erroneamente a titolo di inabilità temporanea relativa solo 20 giorni e non anche 200 giorni (cfr. relazione peritale in atti), talchè l'errore va senz'altro emendato. Inoltre, con riguardo alle tabelle da applicare, la censura deve ritenersi ammissibile poiché la parte appellante si è specificamente doluta “in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano...” (cfr. Cass. 12408/11). Avendo eccepito la violazione del principio di equità per essere state applicate le Tabelle del Tribunale di Roma e no, piuttosto, quelle del Tribunale di Milano, ne consegue che il motivo va esaminato, poiché l'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge (Cass. 27562/2017). Il motivo è poi fondato e va accolto. In primo luogo, poiché, come detto, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, per la liquidazione del danno non patrimoniale, sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. 8532/2020). Sotto altro aspetto, per quanto sempre ritenuto dal Giudice di Legittimità (Cass. 17018/2018) “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione).”(cfr. anche 11754/2018). Talchè, ritenute applicabili (anche all'epoca della decisione resa nel 2019) le Tabelle di Milano - che soddisfano l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale e hanno la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. 12408/11) - la sentenza va sul punto della quantificazione del danno riformata. Infatti, la liquidazione del danno biologico subito da , temporaneo e Parte_1 permanente, effettuato secondo i parametri elaborati dal Tribunale di Milano nel 2018, che tiene conto del valore fissato per la liquidazione dell'età dea danneggiato alla data del sinistro, della percentuale d'invalidità permanente, dei giorni di invalidità temporanea sia totale, che parziale, unitamente al danno non patrimoniale risarcibile, ammontava, all'epoca, ad euro 96.172,00, dunque ad un importo diverso e maggiore (tenuto conto anche dell'errore nell'indicare i giorni di invalidità temporanea) di quello ritenuto in sentenza secondo le Tabelle romane e pari a euro 52.279,88 (cfr. tabelle). Conseguentemente deve procedersi ad un nuovo calcolo del danno ed allo scopo va fatto ricorso alle Tabelle di Milano approvate nel 2024 in virtù del principio secondo cui “allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari … la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c.” (Cass. 25485/16). Ai fini del calcolo, va fatta applicazione del seguente principio “..nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.”. (Cass. 7892/2024). Tenuto conto della maggiorazione applicata (il 20% “al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche sei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disiagi, patimento d'animo”)”) dal Primo Giudice (e non oggetto di doglianza evidentemente da parte dell'appellata costituita), deve ritenersi riconosciuta la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale. Consegue che, in applicazione delle citate tabelle di Milano del 2024, il danno patito da - considerati l'età del danneggiato alla data del sinistro, la Parte_1 percentuale d'invalidità permanente, dei giorni di invalidità temporanea sia totale, che parziale, l'incremento per sofferenza soggettiva unitamente al danno non patrimoniale risarcibile - è pari a € 113.205,00 e per un importo totale di € 56.602,50 tenuto conto del 50% della responsabilità a suo carico.
Va, dunque, disposta la parziale riforma della sentenza e le parti appellate vanno condannate a pagare la somma detta di € 56.602,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , oltre alle spese mediche Parte_1 come riconosciute con la sentenza gravata. Detto importo deve essere devalutato alla data del fatto; sulla somma devalutata vanno poi applicati gli interessi al tasso legale maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712); a partire da tale data sugli importi maturati si applicano gli interessi legali fino al saldo, ciò alla stregua dei consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza 9950/2017; Cass. 23927/2023). La richiesta di personalizzazione massima del danno, anche se poi esplicitata
“in considerazione del grave danno morale…subito, un danno non patrimoniale di rilevante entità”, danno morale di cui come detto si è tenuto conto, non può essere accolta, in mancanza di alcuna prova data circa l'esistenza di particolari condizioni di sofferenza riconnesse al sinistro in oggetto. Invero, (Cass. Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021) “ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”. E l'appellante non ha provato di avere subito particolari limitazioni nelle interazioni personali o sugli aspetti dinamico-relazionali della vita e sulla capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti o anche ludiche. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che atteso l'esito complessivo dello stesso possono essere compensate nella misura della metà e poste per la restante parte a carico delle parti appellate in solido tra loro secondo il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma di € 56.602,50, a titolo di danno non patrimoniale, con interessi e rivalutazione come in parte motiva;
liquida le spese di lite del primo grado in complessivi euro 13.430,00 e del presente grado di giudizio in complessivi € 9.991,00 e compensandole nella misura della metà condanna le parti appellate in solido alla rifusione della restante misura in favore della parte appellante , oltre accessori di legge e spese generali nella Parte_1 misura forfettaria del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin
R.G. 1658/2020
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 11:15
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Relatrice Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti FURFARO STEFANO presente;
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; Avv. Russo in sost. Controparte_2
CP_3
Avv./Avv.ti;
Parte_2
Avv./Avv.ti;
*** Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento.
La Corte decide come da sentenza di cui darà lettura all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Funzionario addetto UPP La Presidente
Dott.ssa Livia Casile Dott.ssa Maria Grazia Serafin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera
nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies c.p. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1658/2020 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Stefano Furfaro) PARTE APPELLANTE E
Controparte_4
(Avv.ti Federico Maria Corbò e Matteo Corbò) PARTE APPELLATA E
CP_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE E Parte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17206/19 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17206/19, ha definito il giudizio introdotto da che aveva agito nei confronti di di Parte_1 CP_3 Parte_2
e di rispettivamente conducente,
[...] Controparte_1 proprietaria e compagnia assicuratrice del ciclomotore LI, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale, verificatosi in data 1.6.2011, ed ha accertato la pari responsabilità nella misura del 50% per il sinistro dei due conducenti e ha condannato in solido fra loro Parte_1 CP_3
l' al CP_3 Controparte_5 pagamento in favore dell'attore della somma di € 48.485,52 oltre il danno da ritardato pagamento calcolato secondo i criteri esposti in motivazione e interessi legali dal deposito della sentenza al saldo, oltre che al pagamento delle spese di lite sempre in favore dell'attore.
ha proposto appello e ha chiesto, in riforma della sentenza,” Parte_1 riconoscere e dichiarare che il sinistro avvenuto in Roma il 01 giugno 2011 è stato causato in via esclusiva da , conducente il ciclomotore modello LI, CP_3 targato DF44062, di proprietà dell' assicurato Parte_2 con la Compagnia di Assicurazioni già Controparte_1 Controparte_6
conseguentemente, dichiarare che l'appellante ha diritto ad
[...] Parte_1 essere risarcito mediante versamento della somma di € 128.333,98, oltre alla somma di € 11.384,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e direttamente riconducibili all'occorso, oltre alla liquidazione per intero - e non nella misura del 50%
- delle spese legali del doppio grado di giudizio. Inoltre, la somma di € 128.333,98, o quella diversa ritenuta di giustizia, dovrà essere aumentata per interessi e rivalutazione monetaria, sino al saldo. Con applicazione delle note Tabelle del Tribunale di Milano, in luogo di quelle del Tribunale di Roma, erroneamente utilizzate dal Giudice della prima fase del giudizio;
per l'effetto, condannare, in solido tra loro,
, l' in persona del suo L.R. CP_3 Parte_2 protempore e la società già in Controparte_1 Controparte_6 persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 128.333,98,oltre alla somma di € 11.384,00 a titolo di
[...] rimborso delle spese mediche sostenute e direttamente riconducibili all'occorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso (Giugno 2011) al soddisfo, ovvero delle somme, maggiori o minori, che riterrà di giustizia e di equità, per tutte le voci di danno richieste con gli scritti difensivi di parte;
condannare gli appellati, in solido, al pagamento integrale delle spese (comprese quelle di Ctu di primo grado), e dei compensi dei due gradi di giudizio. IN VIA SUBORDINATA, ove l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma ritenesse sussistente la corresponsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento, voglia riconoscere in capo allo stesso una percentuale di colpa non superiore al 20% del totale, attribuendo la residua e maggiore percentuale al convenuto , con ogni consequenziale pronuncia CP_3 di legge IN VIA ISTRUTTORIA: ritenere ammissibili e rilevanti i due documenti depositati unitamente al presente atto e, ove ritenuto opportuno, ammettere l'escussione del teste Sig. a chiarimenti sulla testimonianza già resa Testimone_1 nella prima fase del giudizio…. Con vittoria di spese e compensi della doppia fase del giudizio…”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società che ha così Controparte_4 concluso “in via principale, - nel merito, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato, illegittimo, indimostrato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 17206/19 emessa dal Tribunale Civile di Roma. In via subordinata liquidare in favore dell'appellante le somme dovute per l'inabilità temporanea parziale al 50% di 200 giorni sempre in ragione del concorso di colpa concorrente. Con vittoria di spese e competenze di questa fase di giudizio.”. Le rimanenti parti appellate - CP_3 Parte_2
- hanno optato per la contumacia.
[...] Così come si narra nella sentenza, ha introdotto il presente Parte_1 giudizio esponendo che in data 1.6.2011, nel mentre viaggiava alla guida del motociclio GI LI , svoltando a sinistra sull'opposta corsia di marcia, veniva investito dal motociclo LI condotto dal che percorrendo la strada nello CP_3 stesso senso di marcia, nell'atto di sorpassare i veicoli incolonnati superava la linea di mezzeria ed invadeva l'opposta corsia di marcia provocando in tal modo la collisione. A seguito dell'urto aveva riportato lesionni fisiche refertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I. La costituitasi, contestava la domanda Controparte_7 deducendo che la responsabilità del sinistro andava addebitata all'attore, il quale aveva attraversato trasversalmente la carreggiata da sinistra verso destra rispetto al motociclo del in subordine chiedeva che fosse accertata la responsabilità di CP_3 entrambe le parti. Veniva, poi, resa a definizione del giudizio, la sentenza gravata. Il primo giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità paritaria dei conducenti assumendo che le risultanze probatorie emerse a seguito dell'istruttoria svolta non avevano fornito un univoco e chiaro riscontro circa le versioni contrastanti della dinamica del sinistro. In particolare dalla relazione di incidente stradale era risultato che il sinistro si era verificato come uno scontro frontale/laterale sx tra i veicoli in marcia, “tra il motociclo condotto dal , il quale stava attraversando la strada da destra verso sinistra, Pt_1 evidentemente per immettersi nel parcheggio del civico n. 25 – civico presso il quale era ubicata la sua sede di lavoro, secondo quanto dedotto in atto di citazione – e il motociclo condotto dal il quale, secondo quanto dichiarato da quest'ultimo alle CP_3 autorità intervenute nell'immediatezza del sinistro, stava effettuando una manovra di sorpasso a sinistra delle autovetture incolonnate che percorrevano la carreggiata nel proprio senso di marcia.”. La dichiarazione del teste escusso non era attendibile posto che Testimone_1 quanto riferito, ho visto arrivare l'ambulanza e la polizia municipale a cui ho lasciato il mio recapito telefonico, non trovava conferma nel verbale della Polizia Municipale in cui era scritto che non venivano reperiti testi oculari. Dal verbale in atti non era possibile ricavare elementi a sostegno della prevalente responsabilità di uno dei due conducenti dei veicoli coinvolti e che ciascuno aveva posto in essere una manovra che richiedeva attenzione e cautela (manovra di svolta a sinistra con attraversamento dell'opposta carreggiata e manovra di sorpasso di veicoli). Era equo, pertanto, attribuire la responsabilità in maniera paritaria tra i due conducenti. Ritenendo, altresì, condivisibili le conclusioni del ctu, che aveva confermato come collegabili all'incidente postumi permanenti quantificabili, compreso il danno estetico, nella misura del 20%, nonché un periodo di incapacità temporanea assoluta per 150 giorni e di incapacità parziale al 50% per un ulteriori 20 giorni, i convenuti dovevano essere condannati a pagare per tali voci di danno l'importo di euro 35.487,94, somma questa poi aumentata del 20% per il c.d. danno morale, oltre all'importo dovuto per le spese mediche in misura pari a € 5.692,20 calcolate sempre nella misura del 50% del totale. L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi così articolati. Con il primo, ha argomentato che il Giudice, pur avendo dichiarato di uniformarsi alla ctu, aveva errato nel quantificare e liquidare solo 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, poiché nella relazione di ctu i giorni di invalidità parziale al 50% erano stati indicati in 200. Con il secondo, ha poi eccepito che le motivazioni che avevano indotto il Giudice ad applicare il disposto di cui all'art. 2054 c.c. erano erronee. La testimonianza del doveva, invece, essere ritenuta più che attendibile, tenendo conto che il Tes_1 teste non era un amico, o conoscente, bensì un operaio che lavorava da giorni presso il Condominio di via Po e che lo stesso era presente sul posto proprio nel momento in cui, a soli 3/4 metri di distanza dall'ingresso carrabile, si era verificato il sinistro. Il teste aveva, altresì, ricostruito la dinamica del sinistro senza esitazioni e contraddizioni, mentre la circostanza tenuta in massima considerazione dal Giudice, ovvero che aveva lasciato il recapito alla Polizia Municipale, mentre nel verbale vi era scritto che non erano stati rinvenuti testimoni oculari sul posto, ben poteva considerarsi una inesattezza (il teste al più si era confuso sul punto avendo lasciato il proprio contatto ad un collega dell'appellante e non alla Polizia Municipale) che però non poteva inficiare in alcun modo l'attendibilità delle dichiarazioni sulla dinamica.
Con il terzo motivo, ha contestato l'erroneità e l'omessa motivazione della sentenza in ordine alla mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, con riferimento al danno biologico, avendo utilizzato le tabelle del Tribunale di Roma. Orbene, così come rappresentato, il Primo Giudice nel rendere la decisione ha tenuto conto del verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta, oltre che delle risultanze di prova orale ed ha concluso che nessun elemento probatorio era emerso a sostegno della prevalente responsabilità di uno dei due conducenti. Nella relazione di incidente stradale allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado, acquisita in copia integrale come da ordinanza resa (non essendo rinvenibili peraltro i fascicoli di parte di primo grado), si legge che “…Lo scrivente…apprendeva che in luogo alle ore 9.20 i veicoli ciclomotore GI …e motociclo LI erano venuti in collisione e che le parti implicate nel sinistro si erano già recate presso il pronto soccorso …Il riferente veniva informato che il veicolo B si era già allontanato, mentre il veicolo A si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento..Fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari..Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto…sul teatro del sinistro stradale con ferito in oggetto, gli scriventi apprendevano le poche notizie sul fatto e sui suoi attori dal suddetto collega di lavoro del conducente del veicolo A…Non si presentavano, sponte loro, testimoni oculari dell'accaduto a conferire con i medesimi agenti accertatori..In data 16.6.2011 si presenta presso i nostri uffici il Sig. , conducente del veicolo “A ” che consegna la Parte_1 propria dichiarazione dattiloscritta sotto firmata e dichiarazione testimoniale del Sig.
che si rimettono in allegato”. Testimone_1
Il teste escusso ha precisato che nel giorno indicato, si trovava Testimone_1 vicino al cancello d'ingresso dello stabile di via Po n. 25, aspettando il proprio datore di lavoro, e di avere visto il (che prima dell'incidente non conosceva), che si Pt_1 era fermato alla guida del motociclo in prossimità della linea di mezzeria discontinua, nel tratto di strada sito di fronte al condominio numero 25 e che poi aveva iniziato la svolta per immettersi nel cancello dello stabile. Nel mentre – quando aveva già impegnato l'opposta corsia di marcia – era sopraggiunto uno scooter, che aveva invaso la corsia per superare le macchine incolonnate, che colpiva la ruota posteriore del ciclomotore e pertanto l'attore veniva sbalzato a terra. Ha poi aggiunto che dopo il sinistro aveva soccorso l'attore e “ho visto arrivare l'ambulanza e la polizia Municipale a cui ho lasciato il mio recapito telefonico”. Ora, con riguardo alle suesposte emergenze documentali e di prova orale si condivide la decisione del Giudice che ha ritenuto che le risultanze istruttorie non consentivano di ricavare elementi a sostegno della prevalente responsabilità di uno dei due conducenti. Come evidenziato, la dichiarazione del teste di avere lasciato il proprio contatto alla Polizia Municipale giunta sul luogo è in contrasto con quanto invece risulta dal verbale stesso in cui è scritto che “Fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari”. Né poi può ritenersi ammissibile la dichiarazione depositata in questa sede di proprietario delle unità immobiliari del Testimone_2 Parte_3
, che ha riferito che pur non avendo assistito allo scontro, dopo avere
[...] sentito l'urto dalla propria abitazione era sceso ed insieme ad altre persone aveva soccorso il , aggiungendo che (teste escusso) era anche quel Pt_1 Testimone_3 giorno presente sul posto sin dalla mattina presto per continuare nelle lavorazioni. Infatti, trattandosi di dichiarazione resa da chi non è stato escusso come teste in giudizio, non solo è inammissibile, ma è comunque del tutto priva di alcuna rilevanza probatoria. Attesa la mancanza di riscontri non può essere accolta la richiesta svolta dall'appellante di andare esente da ogni responsabilità. Invero, così come deciso il Primo Giudice entrambi i conducenti – per come narrato dallo stesso attore - hanno posto in essere una manovra che richiedeva attenzione e cautela, posto che l'uno svoltava a sinistra con impegno dell'opposta carreggiata di marcia e l'altro effettuava una manovra di sorpasso. La ritenuta responsabilità del poichè comunque, ai sensi dell'art. 141 del CP_3
Codice della Strada, il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, non esime dal dovere valutare l'incidenza causale della condotta dell'altro conducente proprio tenuto conto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass. n.23431/2014; Cass n. 7479/2020). Quindi, alla manovra di sorpasso del si è accompagnata la condotta del CP_3
. Pt_1
Così tutte le argomentazioni svolte dalla parte appellante, dirette a contestare la decisione gravata che ha ritenuto sussistente la pari responsabilità dei conducenti, non sono fondate. Con riguardo alla liquidazione dei danni, la censura è invece fondata. Innanzitutto, il primo Giudice si è attenuto alle osservazioni del medico-legale nominato e alle percentuali indicate quanto alla inabilità temporanea, assoluta e parziale, oltre alla misura del danno biologico, salvo poi riportare erroneamente a titolo di inabilità temporanea relativa solo 20 giorni e non anche 200 giorni (cfr. relazione peritale in atti), talchè l'errore va senz'altro emendato. Inoltre, con riguardo alle tabelle da applicare, la censura deve ritenersi ammissibile poiché la parte appellante si è specificamente doluta “in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano...” (cfr. Cass. 12408/11). Avendo eccepito la violazione del principio di equità per essere state applicate le Tabelle del Tribunale di Roma e no, piuttosto, quelle del Tribunale di Milano, ne consegue che il motivo va esaminato, poiché l'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge (Cass. 27562/2017). Il motivo è poi fondato e va accolto. In primo luogo, poiché, come detto, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, per la liquidazione del danno non patrimoniale, sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. 8532/2020). Sotto altro aspetto, per quanto sempre ritenuto dal Giudice di Legittimità (Cass. 17018/2018) “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione).”(cfr. anche 11754/2018). Talchè, ritenute applicabili (anche all'epoca della decisione resa nel 2019) le Tabelle di Milano - che soddisfano l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale e hanno la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. 12408/11) - la sentenza va sul punto della quantificazione del danno riformata. Infatti, la liquidazione del danno biologico subito da , temporaneo e Parte_1 permanente, effettuato secondo i parametri elaborati dal Tribunale di Milano nel 2018, che tiene conto del valore fissato per la liquidazione dell'età dea danneggiato alla data del sinistro, della percentuale d'invalidità permanente, dei giorni di invalidità temporanea sia totale, che parziale, unitamente al danno non patrimoniale risarcibile, ammontava, all'epoca, ad euro 96.172,00, dunque ad un importo diverso e maggiore (tenuto conto anche dell'errore nell'indicare i giorni di invalidità temporanea) di quello ritenuto in sentenza secondo le Tabelle romane e pari a euro 52.279,88 (cfr. tabelle). Conseguentemente deve procedersi ad un nuovo calcolo del danno ed allo scopo va fatto ricorso alle Tabelle di Milano approvate nel 2024 in virtù del principio secondo cui “allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari … la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c.” (Cass. 25485/16). Ai fini del calcolo, va fatta applicazione del seguente principio “..nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.”. (Cass. 7892/2024). Tenuto conto della maggiorazione applicata (il 20% “al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche sei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disiagi, patimento d'animo”)”) dal Primo Giudice (e non oggetto di doglianza evidentemente da parte dell'appellata costituita), deve ritenersi riconosciuta la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale. Consegue che, in applicazione delle citate tabelle di Milano del 2024, il danno patito da - considerati l'età del danneggiato alla data del sinistro, la Parte_1 percentuale d'invalidità permanente, dei giorni di invalidità temporanea sia totale, che parziale, l'incremento per sofferenza soggettiva unitamente al danno non patrimoniale risarcibile - è pari a € 113.205,00 e per un importo totale di € 56.602,50 tenuto conto del 50% della responsabilità a suo carico.
Va, dunque, disposta la parziale riforma della sentenza e le parti appellate vanno condannate a pagare la somma detta di € 56.602,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , oltre alle spese mediche Parte_1 come riconosciute con la sentenza gravata. Detto importo deve essere devalutato alla data del fatto; sulla somma devalutata vanno poi applicati gli interessi al tasso legale maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712); a partire da tale data sugli importi maturati si applicano gli interessi legali fino al saldo, ciò alla stregua dei consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza 9950/2017; Cass. 23927/2023). La richiesta di personalizzazione massima del danno, anche se poi esplicitata
“in considerazione del grave danno morale…subito, un danno non patrimoniale di rilevante entità”, danno morale di cui come detto si è tenuto conto, non può essere accolta, in mancanza di alcuna prova data circa l'esistenza di particolari condizioni di sofferenza riconnesse al sinistro in oggetto. Invero, (Cass. Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021) “ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”. E l'appellante non ha provato di avere subito particolari limitazioni nelle interazioni personali o sugli aspetti dinamico-relazionali della vita e sulla capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti o anche ludiche. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che atteso l'esito complessivo dello stesso possono essere compensate nella misura della metà e poste per la restante parte a carico delle parti appellate in solido tra loro secondo il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma di € 56.602,50, a titolo di danno non patrimoniale, con interessi e rivalutazione come in parte motiva;
liquida le spese di lite del primo grado in complessivi euro 13.430,00 e del presente grado di giudizio in complessivi € 9.991,00 e compensandole nella misura della metà condanna le parti appellate in solido alla rifusione della restante misura in favore della parte appellante , oltre accessori di legge e spese generali nella Parte_1 misura forfettaria del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin