TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/11/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20.11.2025
Causa n. 241 / 2025
DI BELLA /INARCASSA
Alle ore 9,15 compare per la parte opponente l'Avv. La Brocca e la dott.ssa
CH RC per la pratica forense
Alle ore 9,40 il Giudice dispone procedersi alla discussione, vista l'assenza del difensore di parte opposta.
Il procuratore di parte opponente discute la causa e conclude come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NT GE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NT GE, all'udienza del giorno 20.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 241 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
03/02/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LA BROCCA VINCENZO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO CP_1 P.IVA_1
RO e dell'avv. TINUZZO LUIGI
Motivi della decisione
L'Arch. proposto ricorso in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1177/2024, notificato in data 10.01.2025, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.474,24, oltre interessi di mora, relativa a contributi previdenziali asseritamente dovuti per gli anni 2019 e
2020. Tale importo comprendeva anche € 3.535,95 a titolo di sanzioni contributive.
L'Arch. ha eccepito la non debenza del contributo soggettivo per le Pt_1
annualità 2019 e 2020. Egli ha contestato di essere in debito con poiché risulta assoggettato a contribuzione obbligatoria INPS, CP_1
con decorrenza dal 2015, in forza di un contratto di lavoro subordinato. A
1 supporto di tale eccezione, ha richiamato l'Art.
7.5 dello Statuto di
, il quale stabilisce che sono esclusi dall'iscrizione gli ingegneri CP_1
e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata. Tale principio è altresì supportato da pacifica giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, la quale ribadisce che l'iscrizione all' è CP_1
preclusa a chi sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie, pur restando tenuto al versamento del contributo integrativo.
In via subordinata, l'opponente ha rilevato l'erroneità del quantum delle sanzioni calcolate da . Dal prospetto allegato al ricorso CP_1
monitorio, risulta che le sanzioni ammontano a €3.299,10 su un totale contributivo (capitale) asseritamente dovuto di €6.090,00, superando così il
50%. L'opponente ha eccepito che, ai sensi dell'Art. 10.1, comma III, del
Regolamento Generale di Previdenza, la sanzione complessiva non può superare il 30% dei contributi non corrisposti nei termini. Le sanzioni relative all'anno 2019 risulterebbero palesemente superiori rispetto a tale limite.
L'Arch. ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della provvisoria Pt_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (ex art. 649 c.p.c.). In via principale, ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione del carattere non dovuto del contributo soggettivo e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'erroneità dell'importo ingiunto a titolo di sanzioni e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
si è costituita in giudizio, chiedendo l'integrale rigetto CP_1
dell'opposizione.
ha agito per l'inadempienza dell'Arch. agli obblighi CP_1 Pt_1
dichiarativi e contributivi, da cui era scaturita l'iscrizione d'ufficio e la
2 richiesta di pagamento dei contributi soggettivi e integrativi, oltre a sanzioni e interessi.
La resistente allega che l'Arch. è iscritto all'Albo degli Ingegneri e Pt_1
Architetti di Verona dal 12/11/1996 e ha svolto attività di libero professionista con partita IVA attiva dal 23/07/2014.
ha parzialmente aderito alle contestazioni di controparte CP_1
relative all'anno 2020. È stato chiarito che l'opponente è stato iscritto e ha versato contributi alla Gestione Separata INPS per 10 mesi del 2020. Di conseguenza, ha riconosciuto la legittimità della non debenza CP_1
degli importi dovuti a titolo di contribuzione soggettiva per i dieci mesi del
2020. Con comunicazione del 21.02.2025, ha provveduto a CP_1
rivedere i periodi di iscrizione e a ricalcolare la posizione contributiva dell'opponente per l'anno 2020 in modo frazionato (solo per due mensilità).
ha contestato le eccezioni relative all'iscrizione d'ufficio per CP_1
l'annualità 2019 e per le prime due mensilità del 2020 (fino al 21.02.2020).
La resistente ha dedotto che per l'anno 2019 e per le due mensilità del 2020,
l'Arch. si trovava nelle condizioni di iscrizione obbligatoria, in Pt_1
quanto: a) iscritto all'Albo; b) titolare di partita IVA attiva;
c) ha svolto attività professionale con carattere di continuità; d) nel periodo considerato non era iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria. In virtù del mancato adempimento, l'iscrizione d'ufficio è stata legittimamente effettuata ai sensi dell'Art. 8, comma 3, dello Statuto. Per tale periodo (intero 2019 e due mesi frazionati del 2020), l'opponente è tenuto al pagamento del contributo soggettivo, integrativo e maternità/paternità.
ha ribadito che l'obbligo di versamento del contributo CP_1
integrativo sussiste per tutti gli iscritti all'Albo degli ingegneri e architetti, indipendentemente dall'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria
3 (come l'INPS). Tale contributo non comporta duplicazione di contribuzione, poiché è posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale.
Il mancato rispetto degli obblighi previdenziali determina l'obbligo per di applicare interessi e sanzioni pecuniarie. L'opposta ha CP_1
fornito il dettaglio del ricalcolo delle sanzioni e degli interessi, operato ai sensi degli Artt. 2, 10 e 14 del Regolamento Generale Previdenza.
L'iscrizione d'ufficio per l'anno 2019 e per due mensilità del 2020 ha determinato l'obbligo di versamento dei contributi con le relative sanzioni.
A seguito della revisione del credito (aggiornamento minor credito, doc. 13), la pretesa creditoria di è stata rideterminata nel minore CP_1
importo pari a €6.860,22, oltre agli oneri di recupero per €181,17 dovuti alla società CP_2
ha chiesto, in via preliminare, di rigettare la domanda di CP_1
sospensione della provvisoria esecuzione. Nel merito, ha chiesto di ritenere e dichiarare l'opposizione infondata e rigettarla, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Ha chiesto altresì di condannare l'opponente al pagamento della somma rideterminata di €6.860,22, oltre a €181,17 per oneri di recupero, più ulteriori interessi maturati sino all'effettivo soddisfo.
Il Giudice ha fissato udienza di discussione con termine per note difensive.
All'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
L'opponente, mediante la produzione dell'estratto conto contributivo
(doc.1), non contestato espressamente dalla parte opposta, ha dimostrato di avere intrattenuto negli anni 2019 e 2020 rapporto di lavoro dipendente
4 con l'Istituto Aleardi e di avere percepito nei mesi di inoccupazione la Naspi, con conseguente accredito di contribuzione figurativa.
Gli architetti e ingegneri con rapporto di lavoro dipendente, sebbene svolgano attività professionale, non possono essere iscritti a . CP_1
Ciò è previsto dall'art. 21 della legge n. 6 del 1981 e dall'art. 7, comma 5, dello Statuto , che precludono l'iscrizione agli ingegneri e architetti CP_1
già iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione, anche di recente, ha ribadito tale principio:
"l'iscrizione all' (esclusione dall'iscrizione prevista dall'art. 21 CP_1
L.6/1981 e dall'art. 7 co.5 dello Statuto per gli ingegneri ed CP_1
architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato)" è preclusa per i lavoratori dipendenti (Cass.
Sez. Lav. ord. n. 747/2025).
Gli ingegneri e architetti dipendenti, iscritti all'albo professionale, sono comunque obbligati al versamento del contributo integrativo a . CP_1
Tale obbligo non è contestato dall'opponente.
Questo contributo, come precisato dalla giurisprudenza consolidata, "è il versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica" e
"non costituisce versamento suscettibile di dar luogo a una correlata posizione previdenziale" (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 747/2025).
L'ingegnere che svolga attività professionale contemporaneamente al lavoro dipendente, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, ha invece l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i redditi derivanti dall'attività professionale.
5 Tale obbligo di iscrizione alla gestione separata non è oggetto di discussione nel presente giudizio, sebbene la abbia rinunciato alla Pt_2
contribuzione soggettiva maturata nel periodo in cui l'Ing. risulta Pt_1
essere stato iscritto alla gestione in esame in parte dell'anno 2020.
ha rideterminato come segue i contributi a suo dire dovuti, oltre CP_1
sanzioni e interessi:
• Anno 2019 (Capitale): Contributo Soggettivo €2.340,00; Contributo
Integrativo €695,00; Maternità/Paternità €42,85.
• Anno 2020 (Frazionato): Contributo Soggettivo €392,50; Contributo
Integrativo €116,50; Maternità/Paternità €7,51.
L'opponente è tenuto quindi a versare per l'anno 2019 e 2020 l'importo complessivo di € 811,50 ( € 695,00+116,50) a titolo di contributo integrativo.
Il contributo di maternità/paternità è dovuto dai soli iscritti alla . CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato e l'opponente deve essere condannato a versare alla la minor somma di € CP_1
811,50 a titolo di contributo integrativo. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi di mora e le sanzioni secondo i criteri dettati dal
Regolamento della Pt_2
Le spese di lite, tenuto conto della drastica riduzione della somma richiesta in sede monitoria, devono essere compensate integralmente. Per lo stesso motivo si ritiene infondata la richiesta di rimborso degli oneri di recupero tramite società esterna incaricata da CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna l'opponente a pagare a Parte_1
6 la somma di € 811,50 a titolo contributo integrativo per gli CP_1
anni 2019 e 2020 oltre a sanzioni e interessi calcolati secondo il
Regolamento della Cassa
2) Spese di lite integralmente compensate
Verona, 20.11.2025
IL GIUDICE
NT GE
7
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20.11.2025
Causa n. 241 / 2025
DI BELLA /INARCASSA
Alle ore 9,15 compare per la parte opponente l'Avv. La Brocca e la dott.ssa
CH RC per la pratica forense
Alle ore 9,40 il Giudice dispone procedersi alla discussione, vista l'assenza del difensore di parte opposta.
Il procuratore di parte opponente discute la causa e conclude come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NT GE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NT GE, all'udienza del giorno 20.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 241 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
03/02/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LA BROCCA VINCENZO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO CP_1 P.IVA_1
RO e dell'avv. TINUZZO LUIGI
Motivi della decisione
L'Arch. proposto ricorso in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1177/2024, notificato in data 10.01.2025, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.474,24, oltre interessi di mora, relativa a contributi previdenziali asseritamente dovuti per gli anni 2019 e
2020. Tale importo comprendeva anche € 3.535,95 a titolo di sanzioni contributive.
L'Arch. ha eccepito la non debenza del contributo soggettivo per le Pt_1
annualità 2019 e 2020. Egli ha contestato di essere in debito con poiché risulta assoggettato a contribuzione obbligatoria INPS, CP_1
con decorrenza dal 2015, in forza di un contratto di lavoro subordinato. A
1 supporto di tale eccezione, ha richiamato l'Art.
7.5 dello Statuto di
, il quale stabilisce che sono esclusi dall'iscrizione gli ingegneri CP_1
e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata. Tale principio è altresì supportato da pacifica giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, la quale ribadisce che l'iscrizione all' è CP_1
preclusa a chi sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie, pur restando tenuto al versamento del contributo integrativo.
In via subordinata, l'opponente ha rilevato l'erroneità del quantum delle sanzioni calcolate da . Dal prospetto allegato al ricorso CP_1
monitorio, risulta che le sanzioni ammontano a €3.299,10 su un totale contributivo (capitale) asseritamente dovuto di €6.090,00, superando così il
50%. L'opponente ha eccepito che, ai sensi dell'Art. 10.1, comma III, del
Regolamento Generale di Previdenza, la sanzione complessiva non può superare il 30% dei contributi non corrisposti nei termini. Le sanzioni relative all'anno 2019 risulterebbero palesemente superiori rispetto a tale limite.
L'Arch. ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della provvisoria Pt_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (ex art. 649 c.p.c.). In via principale, ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione del carattere non dovuto del contributo soggettivo e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'erroneità dell'importo ingiunto a titolo di sanzioni e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
si è costituita in giudizio, chiedendo l'integrale rigetto CP_1
dell'opposizione.
ha agito per l'inadempienza dell'Arch. agli obblighi CP_1 Pt_1
dichiarativi e contributivi, da cui era scaturita l'iscrizione d'ufficio e la
2 richiesta di pagamento dei contributi soggettivi e integrativi, oltre a sanzioni e interessi.
La resistente allega che l'Arch. è iscritto all'Albo degli Ingegneri e Pt_1
Architetti di Verona dal 12/11/1996 e ha svolto attività di libero professionista con partita IVA attiva dal 23/07/2014.
ha parzialmente aderito alle contestazioni di controparte CP_1
relative all'anno 2020. È stato chiarito che l'opponente è stato iscritto e ha versato contributi alla Gestione Separata INPS per 10 mesi del 2020. Di conseguenza, ha riconosciuto la legittimità della non debenza CP_1
degli importi dovuti a titolo di contribuzione soggettiva per i dieci mesi del
2020. Con comunicazione del 21.02.2025, ha provveduto a CP_1
rivedere i periodi di iscrizione e a ricalcolare la posizione contributiva dell'opponente per l'anno 2020 in modo frazionato (solo per due mensilità).
ha contestato le eccezioni relative all'iscrizione d'ufficio per CP_1
l'annualità 2019 e per le prime due mensilità del 2020 (fino al 21.02.2020).
La resistente ha dedotto che per l'anno 2019 e per le due mensilità del 2020,
l'Arch. si trovava nelle condizioni di iscrizione obbligatoria, in Pt_1
quanto: a) iscritto all'Albo; b) titolare di partita IVA attiva;
c) ha svolto attività professionale con carattere di continuità; d) nel periodo considerato non era iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria. In virtù del mancato adempimento, l'iscrizione d'ufficio è stata legittimamente effettuata ai sensi dell'Art. 8, comma 3, dello Statuto. Per tale periodo (intero 2019 e due mesi frazionati del 2020), l'opponente è tenuto al pagamento del contributo soggettivo, integrativo e maternità/paternità.
ha ribadito che l'obbligo di versamento del contributo CP_1
integrativo sussiste per tutti gli iscritti all'Albo degli ingegneri e architetti, indipendentemente dall'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria
3 (come l'INPS). Tale contributo non comporta duplicazione di contribuzione, poiché è posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale.
Il mancato rispetto degli obblighi previdenziali determina l'obbligo per di applicare interessi e sanzioni pecuniarie. L'opposta ha CP_1
fornito il dettaglio del ricalcolo delle sanzioni e degli interessi, operato ai sensi degli Artt. 2, 10 e 14 del Regolamento Generale Previdenza.
L'iscrizione d'ufficio per l'anno 2019 e per due mensilità del 2020 ha determinato l'obbligo di versamento dei contributi con le relative sanzioni.
A seguito della revisione del credito (aggiornamento minor credito, doc. 13), la pretesa creditoria di è stata rideterminata nel minore CP_1
importo pari a €6.860,22, oltre agli oneri di recupero per €181,17 dovuti alla società CP_2
ha chiesto, in via preliminare, di rigettare la domanda di CP_1
sospensione della provvisoria esecuzione. Nel merito, ha chiesto di ritenere e dichiarare l'opposizione infondata e rigettarla, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Ha chiesto altresì di condannare l'opponente al pagamento della somma rideterminata di €6.860,22, oltre a €181,17 per oneri di recupero, più ulteriori interessi maturati sino all'effettivo soddisfo.
Il Giudice ha fissato udienza di discussione con termine per note difensive.
All'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
L'opponente, mediante la produzione dell'estratto conto contributivo
(doc.1), non contestato espressamente dalla parte opposta, ha dimostrato di avere intrattenuto negli anni 2019 e 2020 rapporto di lavoro dipendente
4 con l'Istituto Aleardi e di avere percepito nei mesi di inoccupazione la Naspi, con conseguente accredito di contribuzione figurativa.
Gli architetti e ingegneri con rapporto di lavoro dipendente, sebbene svolgano attività professionale, non possono essere iscritti a . CP_1
Ciò è previsto dall'art. 21 della legge n. 6 del 1981 e dall'art. 7, comma 5, dello Statuto , che precludono l'iscrizione agli ingegneri e architetti CP_1
già iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione, anche di recente, ha ribadito tale principio:
"l'iscrizione all' (esclusione dall'iscrizione prevista dall'art. 21 CP_1
L.6/1981 e dall'art. 7 co.5 dello Statuto per gli ingegneri ed CP_1
architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato)" è preclusa per i lavoratori dipendenti (Cass.
Sez. Lav. ord. n. 747/2025).
Gli ingegneri e architetti dipendenti, iscritti all'albo professionale, sono comunque obbligati al versamento del contributo integrativo a . CP_1
Tale obbligo non è contestato dall'opponente.
Questo contributo, come precisato dalla giurisprudenza consolidata, "è il versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica" e
"non costituisce versamento suscettibile di dar luogo a una correlata posizione previdenziale" (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 747/2025).
L'ingegnere che svolga attività professionale contemporaneamente al lavoro dipendente, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, ha invece l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i redditi derivanti dall'attività professionale.
5 Tale obbligo di iscrizione alla gestione separata non è oggetto di discussione nel presente giudizio, sebbene la abbia rinunciato alla Pt_2
contribuzione soggettiva maturata nel periodo in cui l'Ing. risulta Pt_1
essere stato iscritto alla gestione in esame in parte dell'anno 2020.
ha rideterminato come segue i contributi a suo dire dovuti, oltre CP_1
sanzioni e interessi:
• Anno 2019 (Capitale): Contributo Soggettivo €2.340,00; Contributo
Integrativo €695,00; Maternità/Paternità €42,85.
• Anno 2020 (Frazionato): Contributo Soggettivo €392,50; Contributo
Integrativo €116,50; Maternità/Paternità €7,51.
L'opponente è tenuto quindi a versare per l'anno 2019 e 2020 l'importo complessivo di € 811,50 ( € 695,00+116,50) a titolo di contributo integrativo.
Il contributo di maternità/paternità è dovuto dai soli iscritti alla . CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato e l'opponente deve essere condannato a versare alla la minor somma di € CP_1
811,50 a titolo di contributo integrativo. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi di mora e le sanzioni secondo i criteri dettati dal
Regolamento della Pt_2
Le spese di lite, tenuto conto della drastica riduzione della somma richiesta in sede monitoria, devono essere compensate integralmente. Per lo stesso motivo si ritiene infondata la richiesta di rimborso degli oneri di recupero tramite società esterna incaricata da CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna l'opponente a pagare a Parte_1
6 la somma di € 811,50 a titolo contributo integrativo per gli CP_1
anni 2019 e 2020 oltre a sanzioni e interessi calcolati secondo il
Regolamento della Cassa
2) Spese di lite integralmente compensate
Verona, 20.11.2025
IL GIUDICE
NT GE
7