Sentenza 20 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Consiglio di Stato – sezione V – Sentenza 18 febbraio 2025 n. 1305 Il principio del legittimo affidamento ha la funzione di consentire una “eccezione” all'applicazione di una regola di diritto, cui permette di derogarvi senza contestarne la validità. Tale principio costituisce il corollario stesso del principio della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici consentendo una deroga alla regola qualora una sua applicazione produca conseguenze irragionevoli a causa di un comportamento concludente tenuto dall'autorità.
Leggi di più… - 2. Guida al diritto 10/2025Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 7 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01305/2025REG.PROV.COLL.
N. 01523/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2024, proposto da
WA IT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Andrea Mozzati, Giorgio Cosulich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rete Ferroviaria ITna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianpaolo Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
Ram – Rete Autostrade Mediterranee per la Logistica, Le Infrastrutture ed i Trasporti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Guccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna 50;
nei confronti
Ferrotramviaria s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 17297/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Rete Ferroviaria ITna S.p.A. e di Ram – Rete Autostrade Mediterranee per la Logistica, Le Infrastrutture ed i Trasporti S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Mozzati, Guccione, Ruggiero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.WA IT s.r.l. (d’ora in poi anche semplicemente WA o la società appellante) ha interposto appello avverso sentenza del Tar per il Lazio, sez. IV, 20 novembre 2023, n. 17297 che ha respinto il ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento del Capo Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a rete, Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie del 28 aprile 2023, prot. n. 2530, con il quale era stata rigettata la domanda presentata dalla ricorrente per l’ammissione ai contributi previsti, per l’annualità 2022, a sostegno del trasporto ferroviario delle merci ai sensi del decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 dicembre 2020 n. 566, nonché avverso i relativi atti presupposti, ivi compresa la nota di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
2. Il provvedimento di rigetto è motivato in relazione al “ mancato rispetto dei termini previsti all’art. 2, comma 2 del D.I. 9 dicembre 2020 n. 566 in quanto la richiesta di riconoscimento dei contributi è stata presentata, tramite l’invio di PEC del giorno 17 marzo 2023, anziché entro il termine del 1° marzo 2023 come previsto dal decreto in oggetto specificato ”.
2.1. Con un primo ordine di motivi la parte ricorrente lamentava in prime cure che:
- “ l’atto in questa sede impugnato si basa su un presupposto erroneo, dal momento che non v’è alcuna norma di livello primario o secondario che individui come perentorio il termine di che trattasi ”;
- il procedimento di ammissione al contributo avrebbe carattere non competitivo e non comparativo e ciò costituirebbe una conferma della natura ordinatoria del termine di presentazione delle istanze per ottenere il contributo de quo ;
- ulteriore indice del carattere non perentorio del termine in questione deriverebbe dal generale favor che l’Unione Europea riserva alle procedure di assegnazione dei contributi e alla loro percezione da parte dei beneficiari, di cui il Ministero non avrebbe tenuto conto nella motivazione del diniego;
- in ogni caso, la tardiva presentazione dell’istanza sarebbe stata determinata da fatti non imputabili alla ricorrente, bensì dal ritardo con cui il Gestore Rete Ferroviaria ITna S.p.A. aveva trasmesso la rendicontazione di cui all’art. 2, comma 2, lett. c) del decreto, da allegare alla domanda.
2.2. Con il secondo argomento di doglianza la ricorrente contestava il difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento avversato, per non avere l’Amministrazione valutato le cause, non imputabili alla stessa ricorrente, del ritardo nella trasmissione dell’istanza.
2.3. Con la terza censura la ricorrente lamentava la lesione del legittimo affidamento maturato in capo alla medesima in ordine alla concessione del suddetto contributo.
2.4. Con l’ultimo motivo censurava il decreto interministeriale n. 566 del 2020, nella parte in cui stabiliva un termine perentorio per la presentazione delle domande, per asserita contrarietà alla ratio , di matrice europea, del contributo in questione.
3. Il primo giudice, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, ha ritenuto di non dovere integrare il contraddittorio, avuto riguardo all’infondatezza del ricorso, in ragion del rilievo che il carattere di perentorietà del termine si evincerebbe dall’art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale 566 del 2020 (d’ora in poi anche D.I.) laddove prevede che “ I beneficiari, per ciascuna annualità del periodo di applicazione, entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo all’effettuazione dei servizi, presentano al Ministero … richiesta di riconoscimento di contributi …”.
La perentorietà del termine, emergente dal dato letterale dell’indicato D.I. (“ entro e non oltre ”), ad avviso del primo giudice, troverebbe una sicura conferma nella ratio della previsione, considerando la funzione svolta dal termine in parola, consistente nell’impedire che il procedimento di assegnazione dei contributi in questione rimanga sempre pendente, senza mai giungere a una conclusione, in palese violazione dei principi di ragionevolezza ed efficienza dell’azione amministrativa.
Ciò in considerazione del rilievo che la misura del contributo dipenderebbe dal numero di imprese ammesse e dalle rispettive percorrenze chilometriche; pertanto, al fine di poter calcolare l’importo spettante ad ogni soggetto richiedente, sarebbe indispensabile la precisa individuazione di una soglia temporale entro la quale cristallizzare il numero di imprese ammesse al contributo.
Peraltro, secondo il primo giudice, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non potrebbe negarsi che la procedura volta alla concessione del contributo in parola, caratterizzata da uno stanziamento limitato di risorse da ripartire tra una molteplicità di soggetti, sia munita del carattere della concorsualità, con la conseguente necessità del rispetto del principio della par condicio .
3.1. Ha del pari rigettato la censura relativa alla non imputabilità del ritardo, in ragione delle “ tempistiche di comunicazione dei dati da parte di R.F.I. necessari per la presentazione della domanda ”, in quanto la rendicontazione da allegare era stata resa disponibile da R.F.I. solamente in data 23 febbraio 2023 e, quindi, a ridosso della scadenza del termine del 1° marzo”, sulla base del rilievo che detta relazione doveva essere semplicemente allegata alla domanda e non richiedeva un’attività di rielaborazione dei dati ad opera dell’istante.
3.2. Ha inoltre escluso che il comportamento della P.A. potesse avere ingenerato un legittimo affidamento nella concessione dei contributi de quibus .
3.3. Destituito di fondamento è stato ritenuto anche il quarto motivo di ricorso, riferito all’illegittimità del D.I., ove il termine da esso indicato per la presentazione dell’istanza fosse da considerarsi perentorio, sulla base del rilievo che non era dato ravvisare - né la ricorrente aveva offerto specifici spunti in proposito - alcun contrasto tra la normativa europea e la previsione di un termine perentorio per la presentazione della domanda (peraltro generalmente presente in tutte le procedure volte alla concessione di agevolazioni, come anche nelle procedure concorsuali e di affidamento).
3.4. Il primo giudice ha ritenuto infine che non ricorressero i presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale, indicata da parte ricorrente nella memoria di replica, alla Corte di giustizia.
4. Avverso la sentenza di prime cure la società ha formulato le seguenti censure:
I) Sul primo motivo: Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Omessa pronuncia. Travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà;
II) Sul terzo motivo: Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Omessa pronuncia.
III. Sul secondo motivo: Omessa pronuncia. Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Violazione artt. 93 e 107, T.F.U.E. Violazione decisione Commissione Europea 15/11/2019, C (2019) 8217. Violazione artt. 15 e 16, d.lgs. n. 112/2015. Violazione art. 1, comma 294, legge n. 190/2014. Violazione art. 11, d.l. n. 185/2015, convertito con legge n. 9/2016. Violazione art. 47, comma 11-ter, d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017. Violazione art. 1, comma 297, legge n. 154/2018. Violazione d.i. 9/12/2020, n. 566. Difetto di istruttoria e di motivazione;
IV. Sul quarto motivo: Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Omessa pronuncia.
V. Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Omessa pronuncia.
5. Si sono costituiti in resistenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti unitamente al Ministero dell’economia e delle finanze, la RAM – Rete Autostrade Mediterranee per la Logistica, le Infrastrutture ed i Trasporti S.p.A. ed infine Rete Ferroviaria ITna S.p.A. che, al pari di parte appellante, hanno prodotto, in vista dell’udienza pubblica, articolate memoria di discussione, ex art 73 comma 1 c.p.a..
Parte appellante, Rete Ferroviaria ITna S.p.a. e la RAM hanno altresì prodotto memorie di replica, insistendo nei rispettivi assunti.
6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 18 luglio 2024.
DIRITTO
7. Oggetto del presente appello è la sentenza del Tar capitolino in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto dalla società WA IT s.r.l. (di seguito anche WA) avverso il diniego, opposto alla medesima società, per l’annualità 2022, dei contributi a sostegno del trasporto ferroviario delle merci previsti dal decreto interministeriale del 9 dicembre 2020, n. 566, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in avanti, anche “D.I.”).
7.1. Contributi di questo tipo sono stati introdotti, per la prima volta, dall’art. 1, comma 294, della legge 190 del 2014, che li aveva previsti esclusivamente per il triennio 2015 – 2017.
Con la legge 190 del 2014, lo Stato italiano – nel rispetto dell’obbligo di liberalizzazione del trasporto ferroviario su esso gravante – aveva stabilito la non rinnovabilità alla società Trenitalia S.p.A. del contratto di servizio pubblico per il trasporto delle merci su ferrovia e, contestualmente, destinato le risorse così “risparmiate” alle imprese ferroviarie che, in regime di libera concorrenza, avrebbero effettuato il trasporto merci su ferrovia nel sud IT. I contributi alle imprese avrebbero dovuto essere proporzionali alle percorrenze chilometriche di ciascuna e contenuti, comunque, entro il limite dei cento milioni all’anno.
7.2. Il comma 2 ter dell’art. 11 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185 ha dunque previsto: “ Le risorse di cui al citato comma 294 dell’art. 1 della legge 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo della infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci ed ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per l’effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale ...”.
7.3. Successivamente, con l’art. 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è stata prevista la continuità dell’erogazione dei contributi alle imprese ferroviarie per gli anni 2020, 2021, 2022, riservando ad un apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all’art. 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2024 n. 190.
7.3.1.Detti contributi peraltro, giova precisarlo, a seguito della liberalizzazione del trasporto ferroviario per merci, non trovano il loro referente nel Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, riferito al solo trasporto di passeggeri e non possono pertanto rinvenire il loro fondamento nelle compensazioni previste da tale normativa per assolvere agli obblighi di servizio pubblico.
7.4. Con il Decreto Interministeriale n. 566 del 4 dicembre 2020, sulla base della menzionata normativa, è stata poi disciplinata l’erogazione dei contributi alle imprese ferroviarie per le annualità 2020, 2021 e 2022.
7.4.1. Alle imprese ferroviarie che ne facciano richiesta vengono riconosciuti, nei limiti dei fondi all’uopo stanziati, contributi pari a 1,30 euro / treno*km per i servizi – compresi quelli transfrontalieri – aventi origine o destinazione nelle regioni del Sud IT (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Oltre a tale contributo, e sempre sulla base delle risorse disponibili, a ciascuna impresa ferroviaria richiedente viene altresì riconosciuto, proporzionalmente ai treni*km effettuati sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, un ulteriore contributo in misura non superiore al valore di euro 2,50 a treno*km (c.d. “contributo ambientale”).
I due contributi sono stati previsti per perseguire due diversi obiettivi: per un verso, offrire sostegno alle imprese ferroviarie, che, a differenza dei loro competitors operanti su gomma, devono corrispondere a RFI, in qualità di gestore dell’infrastruttura, un cospicuo pedaggio; e, per altro verso, incentivare – nell’ottica della tutela dell’ambiente e della sostenibilità – il trasporto ferroviario, meno inquinante rispetto a quello su gomma.
7.5. Per ciò che attiene alle modalità di richiesta dei citati contributi, l’art. 2.2 del D.I. prevede che “ i beneficiari per ciascuna annualità del periodo di applicazione, entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo all’effettuazione dei servizi, presentano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie richiesta di riconoscimento dei contributi ”.
7.6. A tale istanza, le imprese ferroviarie richiedenti devono allegare, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione:
a) un documento di rendicontazione dei treni*km effettuati per il trasporto ferroviario delle merci, aventi origine o destinazione nelle regioni del Sud IT;
b) un documento di rendicontazione dei treni*km effettuati per il trasporto ferroviario delle merci sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli effettuati nell’ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina;
c) un documento di rendicontazione dettagliata rilasciata dal Gestore dell’Infrastruttura (ossia Rete Ferroviaria ITna – RFI) tramite la Piattaforma Integrata di Circolazione (PIC);
d) una dichiarazione di impegno a destinare parte dei contributi a favore dei clienti che hanno usufruito del servizio di trasporto ferroviario.
Dalla necessità di presentare il documento sub (d), si comprende come i contributi destinati alle imprese ferroviarie vadano a beneficio anche di altri soggetti, i.e., i caricatori, che – in mancanza di un’agevolazione specifica – sarebbero maggiormente inclini all’utilizzo del trasporto su gomma piuttosto che di quello ferroviario.
7.7. Una volta ricevuta la richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, nel termine individuato dal menzionato art. 2.2, il MIT, nei successivi 45 giorni, è tenuto a determinare, sulla base delle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun richiedente ammesso al beneficio.
7.8. L’Amministrazione procede in un primo momento alla determinazione del contributo relativo al servizio di trasporto ferroviario delle merci, avente origine o destinazione nelle regioni del Sud IT, per poi quantificare, in un momento successivo e sulla base delle risorse che eventualmente residuano dopo la suddetta ripartizione, il contributo ambientale per le percorrenze realizzate sull’intera infrastruttura nazionale.
7.9. WA, in data 17 marzo 2023, dunque, ben oltre il termine del 1° marzo 2023, ha presentato la domanda per l’ammissione ai contributi relativi all’annualità 2022.
7.10. La domanda è stata respinta dal MIT con provvedimento del 28 aprile 2023 con la seguente motivazione: “ mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 2 comma 2 del D.I. 9 dicembre 2020 n. 566 in quanto la richiesta di riconoscimento dei contributi è stata presentata, tramite l’invio di pec il giorno 17 marzo 2023, anziché entro il termine del 1° marzo 2023, come previsto dal Decreto ”.
Nelle premesse del provvedimento di rigetto il MIT ha precisato che il termine per la presentazione della domanda di contributo “ è da considerarsi perentorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 comma 2 del D.I. n. 566/2020 in quanto detto termine concorre a definire la ripartizione proporzionale in base alle percorrenze rendicontate delle imprese ferroviarie che hanno fatto domanda fino alla data prevista, con automatica esclusione delle domande pervenute oltre al termine ” ed ha aggiunto l’ulteriore considerazione che “la trasmissione dei dati PIC da parte di RFI in data 23 febbraio 2023 non ha costituito legittimo motivo di ritardo nella presentazione della istanza di presentazione del contributo ”.
Ha infine concluso nel senso “ che in subordine, nel contesto di un’ipotetica domanda di contributo presentata nei termini, l’eventuale carenza e/o il non aggiornamento di detti dati non sarebbe sanzionabile con l’esclusione bensì comporterebbe la richiesta di integrazione documentale ”.
8. Ciò posto può passarsi alla disamina dei motivi di appello.
9. A sostegno dell’atto di appello la società assume, con il primo motivo, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti da parte del Tar, nella misura in cui:
(a) aveva accolto la prospettazione delle amministrazioni resistenti e considerato il termine previsto dal decreto interministeriale come perentorio; e
(b) non avrebbe opportunamente valutato le circostanze sopravvenute e asseritamente non imputabili alla WA, che avevano comportato il ritardo nella trasmissione dell’istanza.
In particolare secondo parte appellante il primo giudice era incorso in errore, in quanto non avrebbe tenuto conto:
-del fatto che nessuna norma, di rango primario o secondario, individui come perentorio il termine de quo; peraltro solo la normativa primaria potrebbe qualificare i termini come perentori;
- della giurisprudenza, amministrativa e civile, concorde nel ritenere ordinatori i termini non espressamente indicati come perentori;
- della diversa situazione di fatto che aveva condotto alla pronuncia n. 7763/2022 del Consiglio di Stato, pertanto erroneamente richiamata dal giudice di prime cure ;
- dell’impossibilità di considerare un termine come perentorio esclusivamente a causa della presenza della locuzione “ entro e non oltre ”;
- dell’impossibilità di considerare un termine come perentorio a fronte di una procedura non comparativa;
- dell’irrilevanza della ripartizione proporzionale del contributo ai fini della qualificazione del termine, posto che si tratterebbe di procedura non comparativa idonea ad essere gestita correttamente anche “con l’ammissione di una domanda di finanziamento pervenuta oltre il suddetto termine”;
- della mancata previsione, da parte del decreto interministeriale, di specifiche tempistiche per l’erogazione dei contributi in questione;
- e, infine, delle lungaggini registratesi negli anni passati nel riconoscimento del contributo.
L’appellante censura la sproporzione e l’irragionevolezza del provvedimento di rigetto, a fronte non di “ un differimento sine die del termine ” ma soltanto di “ uno scostamento di pochi (17) giorni ” oltre che l’incompatibilità tra l’interpretazione offerta dal Tar con il diritto eurounitario, che sancisce “la doverosità dell’assegnazione dei contributi”.
10. Con il secondo motivo WA lamenta il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti da parte del primo giudice, che aveva negato che l’amministrazione avesse frustrato il legittimo affidamento di WA, riposto nell’ammissione al beneficio.
11. Con il terzo motivo deduce l’omessa pronuncia da parte del Tar relativamente al secondo motivo di ricorso: il giudice di primo grado non si sarebbe soffermato sull’indicazione, da parte di WA, delle comprovate ragioni addotte a fondamento del ritardo già in fase procedimentale e sulla mancata motivazione su tali ragioni da parte del provvedimento gravato.
12. Con il quarto motivo censura la sentenza di prime cure per difetto di motivazione rispetto al quarto motivo del ricorso introduttivo, giudicato infondato senza dare rilievo alla “ specificità e singolarità della presente procedura e della posizione di M.I .”.
13. Con il quinto motivo lamenta infine la mancata rimessione alla Corte di giustizia della questione della compatibilità del D.I. con il diritto dell’Unione Europea.
Il quesito da rimettere alla Corte, indicato nella memoria ex art. 73 comma 1 c.p.a era il seguente “ se le norme indicate nel ricorso introduttivo (e, in particolare, gli artt. 93 e 107 T.F.U.E.) vadano interpretate nel senso di ostare a che uno Stato membro possa adottare una normativa interna o provvedimenti amministrativi con i quali vengano fissati – in maniera non espressa e, comunque, ambigua – termini asseritamente perentori per l'accesso ad un aiuto di Stato pur a fronte di comportamenti dei soggetti pubblici coinvolti nel procedimento che possono avere senza dubbio cagionato il ritardo nella presentazione dell'istanza di assegnazione dei contributi ”.
14. Ciò posto, il primo motivo si appalesa infondato in quanto la legittimità dell’approdo interpretativo del primo giudice è corroborata, sul piano metodologico, dal costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “ la qualificazione di perentorietà o di ordinarietà del termine - oltre che dalla sua espressa definizione testuale - discende in primo luogo dalla ragione della sua introduzione, normalmente consistente nell'esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento nella quale esso si inscrive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10 del 2014) nonché dalle specifiche finalità di rilievo pubblico che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare (così Cons Stato, sez. IV, n. 5878 del 2018 e n. 5190 del 2017; id., sez. III, n. 996 del 2017) ” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 09 marzo 2022, n. 1691).
In tale ottica del tutto corretto è il richiamo operato dalla sentenza di prime cure al precedente di cui alla sentenza Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2022, n. 7763.
14.1. Infatti, sebbene, come correttamente affermato da parte appellante, in quel caso, si dibatteva di un bando di finanziamento il quale esplicitamente “ sanciva e precisava, altresì, che il rispetto del termine fosse previsto a pena di decadenza delle agevolazioni ’, con tale sentenza questo Consiglio di Stato ha affrontato la questione della perentorietà del termine non espressamente classificato come tale in generale, tracciando una differenza tra:
a) il caso in cui la legge preveda che l’atto debba essere posto in essere “entro” un termine;
b) il caso in cui la legge preveda che l’atto debba essere posto in essere “entro e non oltre” un termine;
c) il caso in cui la legge preveda che l’atto debba essere posto in essere “entro e non oltre” un termine “a pena di decadenza”.
Se nel primo caso il dato testuale è assolutamente insufficiente ai fini dell’attribuzione della natura perentoria al termine e nell’ultimo, invece, non vi è nessun dubbio che si tratti di termine dichiaratamente perentorio, il secondo caso è più incerto.
In questo caso, “ il dato testuale (che suggerisce una attitudine perentoria, nella misura in cui preclude l’utilità del compimento successivo dell’atto) postula sovente una conferma sul piano teleologico (alla luce della ratio delle regole e, segnatamente, dalla funzione assegnata, sul piano degli interessi in gioco, al tempestivo compimento degli atti): onde è lecito desumere che, in tal caso, operi una presunzione, fino a prova contraria, di perentorietà ”.
14.2. Ed invero rispetto alla fattispecie de qua è indubbia la natura perentoria del termine indicato dal D.I. in un’ottica teleologica.
È evidente infatti che per poter concludere il procedimento di determinazione del contributo complessivamente spettante a ciascuna impresa ferroviaria, il Ministero debba:
-raccogliere tutte le domande pervenute nel termine perentorio del 1° marzo e valutarne l’ammissibilità;
-determinare la misura del contributo relativo al servizio di trasporto ferroviario delle merci avente origine o destinazione nel Sud IT operando una ripartizione proporzionale tra i richiedenti;
- individuare, nei limiti delle risorse residuali e sulla base del totale delle percorrenze rendicontate dalle imprese beneficiarie, il quantum del contributo ambientale eventualmente spettante a ciascuna impresa.
Vi è, quindi, una precisa scansione temporale, il cui rispetto è necessario perché l’amministrazione possa svolgere nei tempi previsti le attività ad essa demandate, dovendo i contributi tra l’altro essere attribuiti in maniera proporzionale, alla luce delle risorse disponibili.
14.2.1. In merito all’esigenza di ripartire in modo proporzionale tra i richiedenti il contributo, WA ritiene che si tratti di una “ mera modalità operativa ” e che possa essere “ ben gestita e soddisfatta anche considerando come ordinatorio il termine di che trattasi, con l’ammissione di una domanda di finanziamento pervenuta oltre il suddetto termine ”.
14.2.2. Il rilievo non merita condivisione in quanto risulterebbe impossibile comprendere sino a che momento l’amministrazione sarebbe tenuta ad accogliere le domande di accesso al contributo: non si tratterebbe, infatti, del 1° marzo (sebbene sia questo il termine indicato dal decreto interministeriale) ma di una data incerta, cioè quella in cui le perverrebbe l’ultima richiesta da parte di un’impresa ferroviaria, con grave violazione dei principi di efficienza, di buon andamento della p.a., oltre che di necessità di rispetto del principio della par condicio , che deve presidiare la procedure di massa, seppure non qualificabili come concorsuali in senso proprio, ma da considerarsi comunque come paraconcorsuali, avuto riguardo alla limitatezza delle risorse disponibili, e dalla necessità di distribuirle tra tutti coloro i quali facciano (ammissibilmente e tempestivamente) richiesta di avervi accesso.
Pertanto la natura competitiva – rectius paraconcorsuale - della procedura non emerge dagli indici richiamati dalla società appellante (quali l’individuazione di criteri di “aggiudicazione”, la nomina di una Commissione, etc.), ma dall’indubbio rilievo per cui l’entità del contributo assegnato a ciascuna impresa ferroviaria dipende anche dal numero di imprese ammesse a beneficiarne, oltre che dalle rispettive percorrenze chilometriche, posto che le risorse stanziate per l’erogazione di tale contributo sono limitate.
14.3. La prospettazione attorea non coglie nel segno neppure sotto altro profilo: infatti se è vero che il D.I. non prevede una tempistica entro cui il contributo deve essere erogato, è altresì vero che lo stesso assegna espressamente all’amministrazione un periodo di massimo 45 giorni ai fini della ripartizione del contributo e, quindi, della quantificazione dell’importo spettante ad ogni singola impresa.
14.4. Peraltro che la concessione di benefici economici possa essere correlata a tempistiche perentorie quanto alla presentazione delle istanze e alla correlativa documentazione anche in riferimento ad erogazioni che trovano la loro origine in norme di attuazione della normativa eurounitaria non è affermazione nuova in giurisprudenza.
14.4.1. Si è infatti affermato, ad esempio in tema di incentivazioni per l’energia da fonti rinnovabili (che trova il suo fondamento nella direttiva (UE) 2018/2001) che “ Il sistema di incentivazione dell'energia è basato sul principio di autoresponsabilità, che impone all'interessato l'onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, con conseguente valenza preclusiva delle eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa. Ne discende che la produzione di documentazione non conforme, lungi dal configurare una violazione meramente formale, integra una violazione rilevante, che osta all'erogazione degli incentivi, impedendo, infatti, al Gestore di riscontrare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata ed escludendosi la possibilità di soccorso istruttorio in relazione a procedure di massa scandite da termini perentori (Cons. Stato, sez. II, 17 maggio 2023, n. 4913; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12 gennaio 2017, n. 50).
14.5. Pertanto non condivisibile è la prospettazione attorea fondata sull’incompatibilità dell’interpretazione della norma del D.I. seguita dal primo giudice con il diritto eurounitario, che sancisce “la doverosità dell’assegnazione dei contributi”, non negandosi la doverosità della dazione del contributo alle imprese in possesso dei richiesti requisiti e che abbiano presentato la richiesta nei termini, ma il diritto, da parte di un operatore economico che ha presentato la sua domanda in ritardo, di avere accesso al finanziamento, in palese compromissione delle posizioni delle altre imprese, che si sono adoperate affinché la loro istanza venisse inoltrata per tempo, ovvero delle imprese che, avvedutesi dello sforamento dei termini, hanno rinunciato a presentare la loro domanda.
Il fatto che il contributo sia un aiuto di Stato non rende pertanto illegittima la puntuale definizione della procedura per ottenerne l’erogazione, posto che il diritto a beneficiare dell’aiuto viene riconosciuto soltanto a patto che determinate condizioni (relative alle modalità di presentazione dell’istanza, ai termini entro cui essa va presentata, etc.) siano rispettate.
14.6. Parimenti non coglie nel segno il rilievo secondo cui la natura perentoria del termine non sarebbe prevista da alcuna normativa di rango primario.
14.6.1. In primis la necessità che il carattere perentorio di un termine venga fissato da una norma di rango primario è da ritenersi riferita ai termini processuali, trovando il proprio referente nell’art. 152 c.p.c. per cui non opera rispetto ai termini procedimentali.
14.6.2. In secondo luogo, ad IA , vi è da evidenziare che l’art. 1, comma 297 l. n. 145 del 2018 ha demandato al decreto interministeriale la disciplina e le modalità di assegnazione dei contributi de quibus , implicitamente autorizzando detta normativa secondaria ad introdurre un termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione, in coerenza con il carattere paraconcorsuale della procedura.
14.7. Ciò posto, del tutto corretta e non affetta da alcun deficit motivazionale è pertanto in parte qua la decisione di prime cure .
Il Tar non si è infatti limitato a valutare il dato testuale del D.I., ma ha anche ricercato quella “conferma teleologica” di cui all’indicata giurisprudenza, facendo riferimento all’ulteriore “ funzione alla quale è preordinata la perentorietà del termine di presentazione delle domande, ossia presidiare il principio della par condicio dei soggetti aspiranti all’ottenimento del contributo ” (cfr. pag. 8 sentenza).
Difatti, consentire alle imprese che abbiano presentato l’istanza in ritardo, rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale di avere accesso al finanziamento, determinerebbe un’ingiustificata ed illegittima erosione delle somme destinate alle imprese che abbiano presentato la loro domanda tempestivamente.
Ciò senza mancare di considerare che legittimare la presentazione di domande senza alcun limite temporale, in violazione di ogni principio di certezza dei rapporti giuridici, determinerebbe di fatto l’impossibilità della stabilizzazione del riparto del contributo basato su criteri proporzionalità, come del pari considerato dal primo giudice.
15. Con la seconda parte del primo motivo di appello WA lamenta l’erroneità della sentenza di prime cure nel punto in cui non aveva condiviso la prospettazione attorea, volta a giustificare il ritardo nella presentazione della domanda, in ragione della messa a disposizione da parte di RFI della rendicontazione di cui all’art. 2 comma 2 lett. c) soltanto in data 23 febbraio 2023, ovvero pochi giorni prima della scadenza del termine.
15.1. Il giudice di prime cure si è così espresso: “ Anche ammettendo che l’Amministrazione abbia il potere di operare una sorta di rimessione in termini considerando valida la domanda presentata dalla ricorrente dopo la scadenza del termine perentorio, in ogni caso, nella vicenda in esame, difetterebbero i relativi presupposti mancando (sia una istanza da parte della ricorrente precedente al decorso del termine, sia soprattutto) la dimostrazione dell’esistenza di un impedimento oggettivo e non imputabile che abbia impedito la presentazione della domanda prima della scadenza.
Si consideri, in proposito, che risulta incontroverso ex art. 64, comma 2, c.p.a. quanto affermato dalle parti resistenti, ossia che la rendicontazione resa disponibile in data 23 febbraio 2023 doveva essere semplicemente allegata alla domanda di contributo, senza che fosse richiesta alcuna valutazione o elaborazione dei dati forniti (“la rendicontazione in parola non richiedeva alcuna elaborazione o attività ulteriore da parte dell’istante, ma la mera allegazione alla domanda di contributo”).
Alla luce di tale circostanza fattuale, per un verso, il termine di sette giorni per il compimento di una mera attività materiale di allegazione di documenti o di riporto di dati risulta del tutto congruo; e, per l’altro, il ritardo di 17 giorni nella presentazione dell’istanza rispetto alla scadenza del termine si rivela completamente privo di giustificazione ”.
15.2. La sentenza di prime cure va sul punto confermata, sia pure in parte integrando la motivazione.
15.2.1. Ed invero, anche ammettendo che la rendicontazione trasmessa da RFI pochi giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda necessitasse di un’attività di controllo e di rielaborazione dei dati, la società (che anche negli anni precedenti aveva richiesto i contributi de quibus nel termine di cui all’indicato D.I. e che pertanto non poteva non essere a conoscenza, anche in virtù della diligenza richiesta ad un operatore professionale, del suo carattere perentorio) avrebbe dovuto non solo e non tanto, come ritenuto dal primo giudice, richiedere una rimessione in termini – rectius una proroga – per la presentazione della domanda prima della sua scadenza, ma produrre la domanda, allegando sic e simpliciter la rendicontazione messa a disposizione di RFI con riserva di apportare le successive integrazioni e/o rettifiche, confidando nel soccorso istruttorio esperibile dal MIT, postulando detto istituto che la domanda e la relativa documentazione, per quanto necessitante di integrazione, sia presentata nei termini, secondo quanto del resto evidenziato nel provvedimento oggetto di impugnativa (“ che in subordine, nel contesto di un’ipotetica domanda di contributo presentata nei termini, l’eventuale carenza e/o il non aggiornamento di detti dati non sarebbe sanzionabile con l’esclusione bensì comporterebbe la richiesta di integrazione documentale ”).
15.2.2. Detta possibilità peraltro, giova precisarlo ad DA , trova un suo referente nella previsione dell’art. 4 comma 1 lett. a), del D.I., relativo alla fase di monitoraggio, con scadenza al 31 dicembre dell’anno successivo allo svolgimento dei servizi, dovendosi intendere il riferimento alla possibilità di rettifica della rendicontazione prevista da tale norma relativa all’art. 2 comma 2 (che tratta della rendicontazione) e non all’art. 2 comma 1.
15.2.3. Peraltro la sentenza di prime cure non appare erronea nel punto in cui ha ritenuto che la rendicontazione di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) del D.I. dovesse semplicemente essere allegata alla domanda, trovando detta interpretazione riscontro nel dato letterale dell’indicata normativa che prevede l’allegazione della “ rendicontazione dettagliata, così come rilasciata dal Gestore dell’Infrastruttura tramite la Piattaforma Integrata di Circolazione (PIC) ”.
15.2.4. Al riguardo va evidenziato che, secondo quanto allegato dalle parti appellate e documentato in prime cure da RFI, la rendicontazione de qua , relativa ai dati fisici, era stata messa a disposizione di tutte le imprese già in data 31 gennaio 2023, sul PIC.
Né, in base all’indicata normativa, era necessaria una comunicazione alle imprese di detta messa a disposizione, essendo onere delle stesse controllare, in prossimità della scadenza per la presentazione della domanda, la piattaforma.
15.2.5. Per contro, con la comunicazione del 23 febbraio 2023, inviata anche alle altre imprese che pure hanno presentato la richiesta nel termine perentorio suindicato, RFI si è limitata semplicemente ad apportare una rettifica/integrazione dei dati economici ai dati già in precedenza comunicati, rettifica che si era resa necessaria a seguito della determinazione della quota sconto applicata a tutte le imprese per effetto della adozione del D.L. 115/2022.
Detta documentazione pertanto riguarda la “ Rettifica rendicontazione NPA- Imprese merci periodo aprile-dicembre 2022 applicazione decreto-legge n. 115/2022 ” e si riferisce ad altra misura di Aiuto, ossia lo “sconto pedaggio Quota B” ed era pertanto destinata ad incidere sul contributo in oggetto solo al momento del controllo del cumulo tra i due Aiuti, non impedendo la presentazione della domanda nel termine perentorio.
Peraltro, vieppiù alla luce di tali rilievi, anche ad ammettere che detta documentazione avesse richiesto un controllo e una rielaborazione dei dati, necessitante di termini ulteriori rispetto alla scadenza del 1° 2023, e che fosse necessaria ai fini dell’ammissione al contributo, WA avrebbe potuto a ciò provvedere in rettifica, nella fase di monitoraggio, ai sensi del richiamato art. 4 comma 1 lett. a) del D.I.
Ciò senza trascurare di evidenziare che l’art. 4 comma 1 lett. c) di detto D.I., ai fini di un eventuale recupero dei contributi corrisposti in eccedenza, prevede che le imprese nella fase di monitoraggio debbano trasmettere “ una dichiarazione nella quale siano indicati anche ulteriori eventuali analoghi contributi europei, statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse finalità di quelli riconosciuti dal presente decreto con specifica indicazione che tali contributi complessivi, sommati ai contributi percepiti ai fini del presente decreto, non superino i limiti di cui all’articolo 3, commi 4 e 5 ”.
15.3. Alla luce di tali superiori rilevi si deve pertanto ritenere che l’asserito ritardo di RFI nel trasmettere la documentazione di cui alla mail del 23 febbraio 2023 non abbia inciso sulla tardiva presentazione della domanda ad opera di WA.
15.3.1. Tale conclusione risulta confermata anche dalla circostanza che le altre imprese, alle quali del pari è stata inviata la mail del 23 febbraio con la correlativa documentazione, hanno comunque prodotto l’istanza nei termini, nonché dal rilievo che l’istanza di WA è stata sottoscritta in data 28 febbraio 2023 – pertanto dopo la trasmissione della documentazione di cui alla mail del 23 febbraio – evidentemente ai fini del suo tempestivo inoltro entro il termine perentorio del 1 marzo.
Da ciò è dato desumere che la stessa sia stata trasmessa in data 17 marzo soltanto per mera dimenticanza, non essendo credibile quanto addotto da parte appellante circa la necessità di un ulteriore riscontro dei dati tardivamente trasmessi da RFI con la mail del 23 febbraio 2023, peraltro in alcun modo modificati con la presentazione dell’istanza.
15.4. Né merita condivisione il riferimento, operato in appello, alla diversa tempistica prevista dal D.I. 64 del 2023 che regola la gestione del contributo per il periodo dal 2023 al 2027.
Ed infatti, ferma restando la legittimità del provvedimento oggetto di impugnativa in prime cure alla luce del principio tempus regit actum , la riformulazione del termine per la presentazione della domanda, come controdedotto dal MIT, non è avvenuta per il riconoscimento della inadeguatezza del termine previsto dal D.I. n. 566 del 2020, ma in considerazione della necessità di completa ridefinizione della procedura, conseguente ad una soccombenza in altro giudizio dell’Amministrazione, con eliminazione della fase di verifica una volto riconosciuto il contributo alle imprese.
16. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di appello, con cui si censura la sentenza di prime cure per non avere debitamente valutato il legittimo affidamento nella concessione del contributo ingenerato dal comportamento della P.A..
16.1. Il giudice di prime cure – dopo aver delineato i presupposti necessari alla tutela del legittimo affidamento – ha ritenuto carente quantomeno “ il primo di tali presupposti, ossia l’esistenza di una posizione di vantaggio generata dall’Amministrazione in modo certo e univoco, posto che l’Amministrazione, in assenza di una tempestiva domanda di contributo, non ha fornito alla ricorrente alcuna indicazione che possa aver generato un’aspettativa in ordine alla ammissione del beneficio ” (pag. 9 della sentenza).
16.2. La sentenza sul punto merita piena condivisione.
16.3. Il principio del legittimo affidamento (figura pretoria di matrice comunitaria), come chiarito dalla giurisprudenza ha la funzione di consentire un’eccezione all’applicazione di una regola di diritto positivo cui permette di derogarvi senza contestarne la validità. Tale principio costituisce il corollario del principio della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario e consente la deroga alla regola di diritto positivo qualora una sua applicazione produca conseguenze irragionevoli a causa di un comportamento tenuto dall’autorità comunitaria in un determinato caso di specie.
La tutela del legittimo affidamento riveste, quindi, in effetti notevole importanza, seppure data la natura derogatoria ed eccezionale della applicazione viene ad essere limitata ad ipotesi del tutto marginali di errori imputabili alle autorità comunitarie (Consiglio di Stato sez. V, 10 giugno 2015, n. 2848).
16.3.1. In tale ottica la Corte di giustizia ha affermato che “ per quanto riguarda il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, esso si estende, quale corollario del principio della certezza del diritto, ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione .” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 3 giugno 2021, in causa C-39/20).
16.4. La giurisprudenza amministrativa ha inoltre precisato che la tutela del legittimo affidamento è subordinata a tre condizioni: la prima ha natura oggettiva, e riguarda il vantaggio che la parte consegue dalla situazione giuridica apparente (creata dal comportamento positivo della P.A.); in secondo luogo, è necessario che la parte intenda difendere un’utilità ottenuta in buona fede; infine, che la situazione di cui si chiede tutela si sia consolidata nel tempo, evidenziando una sicura stabilità (Consiglio di Stato sez. II, 27 marzo 2023, n. 3112).
16.4.1. Nel caso di specie non risulta ravvisabile l’esistenza di nessuno dei predetti elementi; infatti, l’Amministrazione non ha posto in essere alcun atto o comportamento in grado di generare una posizione di vantaggio in modo certo e univoco a favore della società ricorrente. Invero, in assenza di una tempestiva domanda di contributo, l’Amministrazione non ha fornito a parte appellante alcuna indicazione che possa aver generato un’aspettativa in ordine alla ammissione al beneficio.
16.4.2. Alcun legittimo affidamento era ravvisabile pertanto in assenza di alcuna assicurazione da parte della P.A. e a fronte della previsione di un termine ad opera del D.I. da qualificarsi come perentorio, non solo avuto riguardo al chiaro tenore testuale (“ entro e non oltre ”) ma anche sul piano teleologico, alla luce dei precedenti rilievi.
16.4.3. Per contro, a fronte di una istanza pervenuta in data 17 marzo, in data 30 marzo 2023 il MIT appena 13 giorni dopo, a mezzo pec notificava alla società WA il provvedimento di preavviso di rigetto ex articolo 10-bis l 241/90 e in data 28 aprile 2023 il successivo provvedimento di diniego della domanda.
16.4.4. Né alcun legittimo affidamento, alla luce di quanto dianzi evidenziato, poteva considerarsi ingenerato nella società appellante dalla mail del 23 febbraio 2023, recante la Rettifica rendicontazione NPA- Imprese merci periodo aprile-dicembre 2022 applicazione decreto-legge n. 115/2022.
16.4.5. Né infine il legittimo affidamento era rinvenibile dal fatto che negli anni pregressi il MIT avesse riconosciuto a WA i contributi de quibus , essendo indiscusso che negli anni precedenti la richiesta fosse stata presentata nei termini.
17. Inidoneo alla riforma della sentenza di prime cure è poi il terzo motivo di appello, con cui WA censura la sentenza di prime cure per omessa motivazione in ordine alla censura di mancata valutazione, ad opera del Ministero, delle ragioni addotte dalla società a giustificazione del ritardo, all’esito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
17.1.Vi è infatti al riguardo da evidenziare in primis come il Tar abbia comunque esaminato le ragioni addotte a giustificazione del ritardo, ritenendole prive di pregio.
17.2. Peraltro in relazione a tale profilo giova richiamare la giurisprudenza in materia secondo la quale nel giudizio amministrativo l' art. 101 c.p.a. (d.lgs. n. 104 del 2010) - che fa riferimento a " specifiche censure contro i capi della sentenza gravata " - deve essere coordinato con il principio di effetto devolutivo dell'appello, in base al quale è rimessa al giudice di secondo grado la completa cognizione del rapporto controverso, con integrazione - ove necessario - della motivazione della sentenza appellata e senza che rilevino, pertanto, le eventuali carenze motivazionali di quest'ultima” (ex multis Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2021, n. 3308; 17 gennaio 2020, n. 430; 13 febbraio 2017, n. 609).
17.2.1. Ciò posto deve osservarsi come il provvedimento gravato in prime cure sia comunque sufficientemente motivato in parte qua , in quanto dalla pur sintetica motivazione si evince come il MIT abbia vagliato la nota prodotta da WA all’esito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ritenendola come non in grado di portare all’adozione di un provvedimento di segno contrario.
Giova pertanto all’uopo richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, reputando sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia nella sostanza tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento ” (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1668; Cons. giust. amm. Sicilia, 24 aprile 2018, n. 231, Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2018, n. 2330).
18. Parimenti destituito di fondamento è il quarto motivo di appello con cui ci si duole dell’illegittimità del D.I. n. 566 del 2020 per asserito contrasto con il diritto eurounitario.
Ed invero sul punto correttamente il giudice di prime cure ha osservato che “ non è dato ravvisare - né la ricorrente ha offerto specifici spunti in proposito - alcun contrasto tra la normativa europea e la previsione di un termine perentorio per la presentazione della domanda (che, peraltro, per le ragioni sopra indicate, è generalmente presente in tutte le procedure volte alla concessione di agevolazioni, come anche nelle procedure concorsuali e di affidamento).
Infatti, “l’evidente favor della stessa Unione Europea all’assegnazione dei finanziamenti di che trattasi” - invocato dalla parte ricorrente per sostenere l’illegittimità del decreto interministeriale - costituisce un criterio interpretativo non incompatibile con la previsione di un termine perentorio per la presentazione delle domande e, comunque, non prevalente rispetto ai principi di efficienza e di tutela della par condicio ad essa sottesi ”.
18.1. Con il motivo di appello WA si limita ancora una volta a rimarcare, in termini del tutto generici, il favor della normativa eurounitaria per la concessione dei contributi de quibus, senza fare riferimento ad alcuna norma da ritenersi ostativa alla regolamentazione, ad opera dello stato membro, della procedura per la concessione di detti contributi, con la previsione di precise scansioni procedimentali e di un termine perentorio per la presentazione della domanda, da ritenersi peraltro connaturati alla natura paraconcorsuale della medesima procedura e alla necessità di individuare, entro un dato termine, la platea dei soggetti richiedenti cui assegnare i predetti contributi, stante la limitatezza delle risorse e la necessità di ripartizione proporzionale.
19. Parimenti destituito di fondamento, stante la non ricorrenza dei presupposti indicati, è il quinto motivo di appello con cui parte appellante si duole della sentenza di prime cure per non avere provveduto alla remissione alla Corte di giustizia del seguente quesito: “ se le norme indicate nel ricorso introduttivo (e, in particolare, gli artt. 93 e 107 T.F.U.E.) vadano interpretate nel senso di ostare a che uno Stato membro possa adottare una normativa interna o provvedimenti amministrativi con i quali vengano fissati – in maniera non espressa e, comunque, ambigua – termini asseritamente perentori per l'accesso ad un aiuto di Stato pur a fronte di comportamenti dei soggetti pubblici coinvolti nel procedimento che possono avere senza dubbio cagionato il ritardo nella presentazione dell'istanza di assegnazione dei contributi”.
Ed invero, fermo restando il richiamo generico agli artt. 93 e 107 T.F.U.E. - che si limitano a prevedere la non incompatibilità con il diritto eurounitario degli aiuti di stato – l’indicato quesito muove dal presupposto che il ritardo nella presentazione della domanda sia dipeso dal comportamento dei soggetti pubblici e che il termine perentorio fissato dal diritto interno sia ambiguo, presupposti questi rimessi alla valutazione di questo collegio e da ritenersi insussistenti alla luce di quanto dianzi evidenziato.
Peraltro, solo per esigenze di completezza, si evidenzia come il richiamo all’art. 93 del T.F.U.E. ove volto ad evidenziare il riferimento alla compensazione per gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti, si rileva inconferente, alla luce di quanto dianzi evidenziato.
20. In considerazione dell’infondatezza di tutti i motivi l’appello va respinto.
21. Sussistono nondimeno, stante la complessità della materia trattata, eccezionali e gravi ragioni per compensare le spese di lite del presente grado tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO