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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 5772/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco DI NATALE - Ricorrente - contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Antonio BRANCACCIO - Convenuto -
OGGETTO: “RILIQUIDAZIONE PENSIONE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29 luglio 2022 ha esposto che: Parte_1
➢ a seguito di apposita domanda, egli aveva conseguito la pensione di vecchiaia (cat. VO n° 10084071) con decorrenza dal 1° gennaio 2009;
➢ risultavano accreditati in suo favore (o comunque da accreditare, per effetto della rivalutazione per esposizione ultradecennale ad amianto, ex art. 13, co. 8, L. n° 257/1992) contributi in misura eccedente il tetto massimo di settimane utili e tuttavia l' aveva calcolato CP_1
l'importo del trattamento previdenziale includendo anche anni nei quali egli aveva percepito un trattamento tale da comportare una riduzione dell'importo stesso, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 3, co. 8, L. n° 297/82, sì come interpretato alla stregua delle sentenze
1
Sentenza R.G. n° 5772/22 della CORTE COSTITUZIONALE n. 264/94, n° 388/95 e successive conformi, avendo egli diritto alla pensione di importo non inferiore a quello che sarebbe spettato non tenendo conto dei detti periodi di minore contribuzione figurativa;
➢ in questa sede, quindi, domandava la declaratoria del diritto all'accredito dell'integrale montante contributivo spettante (comprensivo della rivalutazione per amianto ex art. 13, co. 8, L. n° 257/1992, asseritamente non contabilizzata dall' , sebbene presente in CP_1
estratto conto e, quindi, alla riliquidazione della pensione CP_2 derivante dalla esclusione della contribuzione non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co.
8, L. n° 297/82, con conseguente condanna dell' Parte_2
al pagamento della differenza dei ratei di pensione maturati e maturandi, specificamente quantificati giusta conteggi allegati al ricorso e notificati contestualmente ad esso, espressamente nel limite del termine decadenziale triennale ex art. 38 del D.L. 98/2011 (quindi con decorrenza dal 1° luglio 2019), oltre accessori e spese e competenze di causa.
L si è costituito deducendo la inammissibilità ed infondatezza della CP_1 domanda;
contestava altresì i conteggi ex adverso formulati ed eccepiva altresì la prescrizione.
Espletata CTU e sulla base della documentazione acquisita, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda risulta ammissibile in quanto, trattandosi di mera richiesta di riliquidazione, l'istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico (dovendosi dunque opinare che
2
Sentenza R.G. n° 5772/22 l'Ente fosse già a conoscenza dei presupposti del diritto azionato: cfr. CASS. LAV.
5 OTTOBRE 2007 N° 20892).
Né risulta rilevante alcuna decadenza, ex art. 47, ultimo comma, D.P.R. n.
639/1970, aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, della l. n.
111/2011, essendo appena il caso di precisare che la domanda di riliquidazione dei ratei è stata ex professo limitata entro il termine decadenziale triennale ex art. 38 del D.L. 98/2011 (quindi con decorrenza dal 1° luglio 2019), ivi previsto a decorrere dal riconoscimento parziale della prestazione.
E deve ovviamente rimarcarsi che – sebbene all'esito di alcune oscillazioni interpretative (cfr. 6 MAGGIO 2021 N° 11909, secondo cui la Controparte_3 decadenza, una volta maturata, precluderebbe totalmente l'azione volta ad ottenere l'adeguamento, non solo i singoli ratei “ultratriennali”) – la Pt_3 si è ormai univocamente assestata nel ritenere che: «In riferimento
[...]
alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del
d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l.
n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale» (sic CASS. LAV. 17 GIUGNO 2021 N° 17430, CASS. LAV. 12 AGOSTO 2021
N° 22820, CASS. LAV. 4 GENNAIO 2022 N° 123 ed ancora CASS. 14 APRILE 2022 Pt_4
N° 12276 e CASS. LAV. 14 APRILE 2022 N° 12278).
-----------------------------
In ordine, poi, alla eventuale (almeno parziale) prescrizione relativa ai ratei differenziali [attualmente disciplinata giusta l'art. 47-bis del D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970, aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. d), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98], è appena il caso di rilevare che essa (in quanto quinquennale) viene comunque assorbita dalla ritenuta applicabilità della decadenza triennale dei ratei.
*****************
Venendo ora al merito, occorre rilevare che il ricorso è solo parzialmente
3
Sentenza R.G. n° 5772/22 fondato e può essere accolto limitatamente a quanto di ragione, con riferimento alla chiesta esclusione della contribuzione non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n°
297/82.
Risulta che il trattamento pensionistico di cui gode il ricorrente sia stato ab origine determinato con riferimento alla globale contribuzione, reale e figurativa, ivi pertanto compresa quella relativa all'ultimo periodo, in cui aveva conseguito minori contribuzioni, tali quindi da comportare una riduzione dell'importo stesso.
E' pacifico che la normativa applicata, costituita dall'art. 3, co. 8, L.
29/5/82 n. 297, sia stata a più riprese dichiarata contraria a Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nella assicurazione generale obbligatoria da parte del dipendente che abbia comunque conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria.(1)
In particolare, la normativa in esame è stata espunta dall'ordinamento da
CORTE COSTITUZIONALE N. 264/94 nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore contribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima.(2)
La CORTE ha infatti a chiare lettere ritenuto privo di giustificazione e razionalità il principio, paradossale e distorto, per il quale ad un maggiore 1 Vedasi Corte Costituzionale, n. 307/89 e, con riguardo alla pensione di anzianità, n. 428/92. 2 Ed identica soluzione è stata adottata per l'analogo caso di lavoratore sottoposto ad integrazione salariale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 388/95.
4
Sentenza R.G. n° 5772/22 importo contributivo possa corrispondere una riduzione del trattamento previdenziale rispetto a quello che sarebbe spettato ove il lavoratore avesse omesso di effettuare la suddetta ulteriore contribuzione, la quale invece, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi.
Molteplici sono stati i successivi interventi della CORTE COSTITUZIONALE sulla predetta norma(3) e, tra le tante, appare particolarmente significativa la sentenza n° 432/99 nella quale, in senso quasi “riassuntivo” è stato affermato quanto segue: “ … Il giudice a quo muove da una erronea considerazione della ratio delle pronunce di questa Corte da lui invocate (sentenze n. 428 del 1992,
n. 307 del 1989, n. 574 del 1987), nonché da un'individuazione inesatta delle finalità stesse della contribuzione volontaria. Con tali sentenze, infatti, nonché con le sentenze n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del
1994 e n. 822 del 1988, questa Corte ha inteso enunciare la regola generale, secondo cui, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo,
l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo, che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione (v., in particolare, sentenze
n. 201 del 1999 e n. 388 del 1995)”.
Anche la CORTE DI CASSAZIONE ha rilevato che, in sostanza, dette sentenze della CORTE COSTITUZIONALE hanno affermato il principio che un'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura, obbligatoria, volontaria o figurativa) non può rendere deteriore una posizione contributiva di per sé idonea ad assicurare un trattamento pensionistico: ove ciò si verifichi, tale successiva contribuzione non deve essere presa in considerazione neanche ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva computabile ai fini della liquidazione della pensione (cfr. CASS. LAV. 26 OTTOBRE 2004 N° 20732). 3 Oltre alla già citata sentenza n° 388/95, cfr. le sentenze nn° 428/95, 427/97, 201/99, 307/99 e 432/99.
5
Sentenza R.G. n° 5772/22 E non vi sono elementi per ritenere che il principio non debba applicarsi – ad esempio - anche all'ipotesi in cui la ulteriore contribuzione (figurativa) consegua ad un periodo di mobilità, essendo irrilevante il fatto che in tal caso il rapporto di lavoro sia cessato, perché la “neutralizzazione” è ammissibile, secondo esplicita statuizione della CORTE COSTITUZIONALE, anche nei casi di contribuzione volontaria, in cui parimenti non vi è rapporto di lavoro (come espressamente affermato da 29 DICEMBRE 2011 N° 29903). Parte_5
-----------------
Peraltro, in adesione ai più condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 2 NOVEMBRE 2018 N° 28025), in linea di principio deve ritenersi che, per i lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 1° gennaio 1993, il cui diritto a pensione matura dopo tale data (come nel caso di specie):
I. l'importo della c.d. quota A) della pensione va determinato secondo l'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al
1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria, e, dunque, neutralizzando i periodi di eventuale contribuzione minore (a causa di riduzione degli importi retributivi) ricadenti nell'ultimo quinquennio anteriore alla data di decorrenza della pensione;
II. invece, il calcolo della c.d. quota B della pensione deve avvenire secondo la disciplina introdotta dal d. lgs. 503/1992 e d. lgs.
373/1993, ovvero mediante calcolo della retribuzione pensionabile in base alla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa, dunque senza alcuna neutralizzazione.
Con l'ulteriore precisazione che – come affermato anche da 14 Parte_5
2018 N° 11649 - non è possibile estendere la neutralizzazione a Pt_6
6
Sentenza R.G. n° 5772/22 periodi anteriori all'ultimo quinquennio, alla stregua anche di altra decisione della CORTE COSTITUZIONALE (sentenza n. 82 del 2017) in cui è stato rimarcato che: «L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto
4 del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3 del
Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori»; sicché devono escludersi profili di irrazionalità nel limite temporale alla neutralizzazione posto dalle disposizioni citate e nel diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa.
Anche 29 SETTEMBRE 2021 N° 26442 ha precisato che: «In tema di Parte_5 trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione».
Del pari va affermato che la neutralizzazione non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Cass. n. 25070 del 2017; Cass. n.
10323 del 2017; Cass. n. 6966 del 2014; Cass. n. 4868 del 2014; Cass. n.
20732 del 2004).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In ordine alla quantificazione del credito, la C.T.U. (disposta a seguito della
7
Sentenza R.G. n° 5772/22 espressa contestazione da parte dell' dei conteggi allegati al ricorso) ha CP_1 consentito di accertare compiutamente che:
→ nel calcolo della determinazione del primo rateo di pensione, l' ha CP_1 regolarmente tenuto conto della maggiorazione amianto;
→ non si riscontrano riduzioni della retribuzione nell'ultimo quinquennio, ad eccezione del 2007, anno in cui è presente contribuzione figurativa per malattia, sicché solo la contribuzione relativa a tale anno doveva essere esclusa;
→ con la neutralizzazione dell'anno 2007, l'importo della pensione dall'origine è stato determinato in €.2.159,02, con successiva perequazione, risultando quindi una differenza positiva mensile a favore del ricorrente pari a soli €.26,06, ben inferiore a quella prospettata in ricorso (nel quale si chiedeva accertarsi il diritto ad un rateo iniziale pari a
€.2.251,72).
Siffatte conclusioni del consulente vanno senz'altro condivise, in quanto fondate su accurato esame contabile nonché sorrette da adeguata motivazione, non essendo stati evidenziati dalle parti eventuali errori o vizi logico-giuridici.
Per quanto sopra osservato, il ricorso va accolto solo parzialmente e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' la pensione di cui è titolare con esclusione della contribuzione non CP_1
determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n° 297/82, limitatamente all'anno 2007.
L' deve quindi essere condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, in riferimento all'importo del primo rateo di pensione nella misura specificata in dispositivo e con successiva perequazione, con decorrenza dal 1° luglio 2019, oltre rivalutazione monetaria ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91
- con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
********************
8
Sentenza R.G. n° 5772/22 Quanto alla liquidazione delle spese, risulta configurabile una parziale reciproca soccombenza, sicché esse possono essere compensate, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti
(cfr. CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061).
Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi
«… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ.
VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto
1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile
1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589): trattasi di statuizione che costituisce una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero, alla stregua dei principî di diritto enunciati da SEZ. I, 8 SETTEMBRE 2005 N° 17953 e CASS. LAV. 10 Pt_5
OTTOBRE 2006 N° 21701, ribaditi anche da SEZ. VI-II, 7 SETTEMBRE 2016 N° Pt_5
17739 e CASS. SEZ. I, 10 GIUGNO 2020 N° 11068 (v. anche CASS. SEZ. III, 13
SETTEMBRE 2019 N° 22868, secondo cui: «Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale»).
9
Sentenza R.G. n° 5772/22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' la CP_1 pensione di cui è titolare con esclusione della contribuzione relativa al solo anno 2007, non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n° 297/82;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto,
a decorrere dal 1° luglio 2019, sulla base dell'importo del primo rateo di pensione quantificato in €.2.159,02, via via da perequarsi all'attualità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
3. dichiara compensate le spese di lite e pone in via definitiva a carico dell' l'onere delle già liquidate spese di CTU. CP_1
Taranto, 17 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 5772/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco DI NATALE - Ricorrente - contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Antonio BRANCACCIO - Convenuto -
OGGETTO: “RILIQUIDAZIONE PENSIONE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29 luglio 2022 ha esposto che: Parte_1
➢ a seguito di apposita domanda, egli aveva conseguito la pensione di vecchiaia (cat. VO n° 10084071) con decorrenza dal 1° gennaio 2009;
➢ risultavano accreditati in suo favore (o comunque da accreditare, per effetto della rivalutazione per esposizione ultradecennale ad amianto, ex art. 13, co. 8, L. n° 257/1992) contributi in misura eccedente il tetto massimo di settimane utili e tuttavia l' aveva calcolato CP_1
l'importo del trattamento previdenziale includendo anche anni nei quali egli aveva percepito un trattamento tale da comportare una riduzione dell'importo stesso, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 3, co. 8, L. n° 297/82, sì come interpretato alla stregua delle sentenze
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Sentenza R.G. n° 5772/22 della CORTE COSTITUZIONALE n. 264/94, n° 388/95 e successive conformi, avendo egli diritto alla pensione di importo non inferiore a quello che sarebbe spettato non tenendo conto dei detti periodi di minore contribuzione figurativa;
➢ in questa sede, quindi, domandava la declaratoria del diritto all'accredito dell'integrale montante contributivo spettante (comprensivo della rivalutazione per amianto ex art. 13, co. 8, L. n° 257/1992, asseritamente non contabilizzata dall' , sebbene presente in CP_1
estratto conto e, quindi, alla riliquidazione della pensione CP_2 derivante dalla esclusione della contribuzione non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co.
8, L. n° 297/82, con conseguente condanna dell' Parte_2
al pagamento della differenza dei ratei di pensione maturati e maturandi, specificamente quantificati giusta conteggi allegati al ricorso e notificati contestualmente ad esso, espressamente nel limite del termine decadenziale triennale ex art. 38 del D.L. 98/2011 (quindi con decorrenza dal 1° luglio 2019), oltre accessori e spese e competenze di causa.
L si è costituito deducendo la inammissibilità ed infondatezza della CP_1 domanda;
contestava altresì i conteggi ex adverso formulati ed eccepiva altresì la prescrizione.
Espletata CTU e sulla base della documentazione acquisita, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda risulta ammissibile in quanto, trattandosi di mera richiesta di riliquidazione, l'istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico (dovendosi dunque opinare che
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Sentenza R.G. n° 5772/22 l'Ente fosse già a conoscenza dei presupposti del diritto azionato: cfr. CASS. LAV.
5 OTTOBRE 2007 N° 20892).
Né risulta rilevante alcuna decadenza, ex art. 47, ultimo comma, D.P.R. n.
639/1970, aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, della l. n.
111/2011, essendo appena il caso di precisare che la domanda di riliquidazione dei ratei è stata ex professo limitata entro il termine decadenziale triennale ex art. 38 del D.L. 98/2011 (quindi con decorrenza dal 1° luglio 2019), ivi previsto a decorrere dal riconoscimento parziale della prestazione.
E deve ovviamente rimarcarsi che – sebbene all'esito di alcune oscillazioni interpretative (cfr. 6 MAGGIO 2021 N° 11909, secondo cui la Controparte_3 decadenza, una volta maturata, precluderebbe totalmente l'azione volta ad ottenere l'adeguamento, non solo i singoli ratei “ultratriennali”) – la Pt_3 si è ormai univocamente assestata nel ritenere che: «In riferimento
[...]
alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del
d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l.
n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale» (sic CASS. LAV. 17 GIUGNO 2021 N° 17430, CASS. LAV. 12 AGOSTO 2021
N° 22820, CASS. LAV. 4 GENNAIO 2022 N° 123 ed ancora CASS. 14 APRILE 2022 Pt_4
N° 12276 e CASS. LAV. 14 APRILE 2022 N° 12278).
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In ordine, poi, alla eventuale (almeno parziale) prescrizione relativa ai ratei differenziali [attualmente disciplinata giusta l'art. 47-bis del D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970, aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. d), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98], è appena il caso di rilevare che essa (in quanto quinquennale) viene comunque assorbita dalla ritenuta applicabilità della decadenza triennale dei ratei.
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Venendo ora al merito, occorre rilevare che il ricorso è solo parzialmente
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Sentenza R.G. n° 5772/22 fondato e può essere accolto limitatamente a quanto di ragione, con riferimento alla chiesta esclusione della contribuzione non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n°
297/82.
Risulta che il trattamento pensionistico di cui gode il ricorrente sia stato ab origine determinato con riferimento alla globale contribuzione, reale e figurativa, ivi pertanto compresa quella relativa all'ultimo periodo, in cui aveva conseguito minori contribuzioni, tali quindi da comportare una riduzione dell'importo stesso.
E' pacifico che la normativa applicata, costituita dall'art. 3, co. 8, L.
29/5/82 n. 297, sia stata a più riprese dichiarata contraria a Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nella assicurazione generale obbligatoria da parte del dipendente che abbia comunque conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria.(1)
In particolare, la normativa in esame è stata espunta dall'ordinamento da
CORTE COSTITUZIONALE N. 264/94 nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore contribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima.(2)
La CORTE ha infatti a chiare lettere ritenuto privo di giustificazione e razionalità il principio, paradossale e distorto, per il quale ad un maggiore 1 Vedasi Corte Costituzionale, n. 307/89 e, con riguardo alla pensione di anzianità, n. 428/92. 2 Ed identica soluzione è stata adottata per l'analogo caso di lavoratore sottoposto ad integrazione salariale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 388/95.
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Sentenza R.G. n° 5772/22 importo contributivo possa corrispondere una riduzione del trattamento previdenziale rispetto a quello che sarebbe spettato ove il lavoratore avesse omesso di effettuare la suddetta ulteriore contribuzione, la quale invece, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi.
Molteplici sono stati i successivi interventi della CORTE COSTITUZIONALE sulla predetta norma(3) e, tra le tante, appare particolarmente significativa la sentenza n° 432/99 nella quale, in senso quasi “riassuntivo” è stato affermato quanto segue: “ … Il giudice a quo muove da una erronea considerazione della ratio delle pronunce di questa Corte da lui invocate (sentenze n. 428 del 1992,
n. 307 del 1989, n. 574 del 1987), nonché da un'individuazione inesatta delle finalità stesse della contribuzione volontaria. Con tali sentenze, infatti, nonché con le sentenze n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del
1994 e n. 822 del 1988, questa Corte ha inteso enunciare la regola generale, secondo cui, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo,
l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo, che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione (v., in particolare, sentenze
n. 201 del 1999 e n. 388 del 1995)”.
Anche la CORTE DI CASSAZIONE ha rilevato che, in sostanza, dette sentenze della CORTE COSTITUZIONALE hanno affermato il principio che un'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura, obbligatoria, volontaria o figurativa) non può rendere deteriore una posizione contributiva di per sé idonea ad assicurare un trattamento pensionistico: ove ciò si verifichi, tale successiva contribuzione non deve essere presa in considerazione neanche ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva computabile ai fini della liquidazione della pensione (cfr. CASS. LAV. 26 OTTOBRE 2004 N° 20732). 3 Oltre alla già citata sentenza n° 388/95, cfr. le sentenze nn° 428/95, 427/97, 201/99, 307/99 e 432/99.
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Sentenza R.G. n° 5772/22 E non vi sono elementi per ritenere che il principio non debba applicarsi – ad esempio - anche all'ipotesi in cui la ulteriore contribuzione (figurativa) consegua ad un periodo di mobilità, essendo irrilevante il fatto che in tal caso il rapporto di lavoro sia cessato, perché la “neutralizzazione” è ammissibile, secondo esplicita statuizione della CORTE COSTITUZIONALE, anche nei casi di contribuzione volontaria, in cui parimenti non vi è rapporto di lavoro (come espressamente affermato da 29 DICEMBRE 2011 N° 29903). Parte_5
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Peraltro, in adesione ai più condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 2 NOVEMBRE 2018 N° 28025), in linea di principio deve ritenersi che, per i lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 1° gennaio 1993, il cui diritto a pensione matura dopo tale data (come nel caso di specie):
I. l'importo della c.d. quota A) della pensione va determinato secondo l'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al
1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria, e, dunque, neutralizzando i periodi di eventuale contribuzione minore (a causa di riduzione degli importi retributivi) ricadenti nell'ultimo quinquennio anteriore alla data di decorrenza della pensione;
II. invece, il calcolo della c.d. quota B della pensione deve avvenire secondo la disciplina introdotta dal d. lgs. 503/1992 e d. lgs.
373/1993, ovvero mediante calcolo della retribuzione pensionabile in base alla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa, dunque senza alcuna neutralizzazione.
Con l'ulteriore precisazione che – come affermato anche da 14 Parte_5
2018 N° 11649 - non è possibile estendere la neutralizzazione a Pt_6
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Sentenza R.G. n° 5772/22 periodi anteriori all'ultimo quinquennio, alla stregua anche di altra decisione della CORTE COSTITUZIONALE (sentenza n. 82 del 2017) in cui è stato rimarcato che: «L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto
4 del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3 del
Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori»; sicché devono escludersi profili di irrazionalità nel limite temporale alla neutralizzazione posto dalle disposizioni citate e nel diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa.
Anche 29 SETTEMBRE 2021 N° 26442 ha precisato che: «In tema di Parte_5 trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione».
Del pari va affermato che la neutralizzazione non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Cass. n. 25070 del 2017; Cass. n.
10323 del 2017; Cass. n. 6966 del 2014; Cass. n. 4868 del 2014; Cass. n.
20732 del 2004).
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In ordine alla quantificazione del credito, la C.T.U. (disposta a seguito della
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Sentenza R.G. n° 5772/22 espressa contestazione da parte dell' dei conteggi allegati al ricorso) ha CP_1 consentito di accertare compiutamente che:
→ nel calcolo della determinazione del primo rateo di pensione, l' ha CP_1 regolarmente tenuto conto della maggiorazione amianto;
→ non si riscontrano riduzioni della retribuzione nell'ultimo quinquennio, ad eccezione del 2007, anno in cui è presente contribuzione figurativa per malattia, sicché solo la contribuzione relativa a tale anno doveva essere esclusa;
→ con la neutralizzazione dell'anno 2007, l'importo della pensione dall'origine è stato determinato in €.2.159,02, con successiva perequazione, risultando quindi una differenza positiva mensile a favore del ricorrente pari a soli €.26,06, ben inferiore a quella prospettata in ricorso (nel quale si chiedeva accertarsi il diritto ad un rateo iniziale pari a
€.2.251,72).
Siffatte conclusioni del consulente vanno senz'altro condivise, in quanto fondate su accurato esame contabile nonché sorrette da adeguata motivazione, non essendo stati evidenziati dalle parti eventuali errori o vizi logico-giuridici.
Per quanto sopra osservato, il ricorso va accolto solo parzialmente e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' la pensione di cui è titolare con esclusione della contribuzione non CP_1
determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n° 297/82, limitatamente all'anno 2007.
L' deve quindi essere condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, in riferimento all'importo del primo rateo di pensione nella misura specificata in dispositivo e con successiva perequazione, con decorrenza dal 1° luglio 2019, oltre rivalutazione monetaria ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91
- con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
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Sentenza R.G. n° 5772/22 Quanto alla liquidazione delle spese, risulta configurabile una parziale reciproca soccombenza, sicché esse possono essere compensate, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti
(cfr. CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061).
Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi
«… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ.
VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto
1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile
1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589): trattasi di statuizione che costituisce una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero, alla stregua dei principî di diritto enunciati da SEZ. I, 8 SETTEMBRE 2005 N° 17953 e CASS. LAV. 10 Pt_5
OTTOBRE 2006 N° 21701, ribaditi anche da SEZ. VI-II, 7 SETTEMBRE 2016 N° Pt_5
17739 e CASS. SEZ. I, 10 GIUGNO 2020 N° 11068 (v. anche CASS. SEZ. III, 13
SETTEMBRE 2019 N° 22868, secondo cui: «Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale»).
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Sentenza R.G. n° 5772/22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' la CP_1 pensione di cui è titolare con esclusione della contribuzione relativa al solo anno 2007, non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n° 297/82;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto,
a decorrere dal 1° luglio 2019, sulla base dell'importo del primo rateo di pensione quantificato in €.2.159,02, via via da perequarsi all'attualità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
3. dichiara compensate le spese di lite e pone in via definitiva a carico dell' l'onere delle già liquidate spese di CTU. CP_1
Taranto, 17 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 5772/22