Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6425 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06425/2025REG.PROV.COLL.
N. 04929/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4929 del 2022, proposto da Maria Vasta, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Foschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12391/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, udito per la parte appellante l’Avvocato Emanuele Foschi e vista l’istanza di passaggio in decisione di Roma Capitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento “della Determinazione Dirigenziale n. 47 del 12.1.2011 del Dirigente dell’UOT del Municipio IV del Comune di Roma, notificata in data 19.1.2011, con la quale lo stesso ha disposto “la rimozione e demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate così come specificate in narrativa e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sul fabbricato preesistente sito in Roma, via Ugo Ojetti 472/474, sc. H, int. 27”.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, Roma capitale.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 4 giugno 2025.
2. Il TAR ha respinto le censure su cui era basato il ricorso di primo grado: “ (I) violazione dell’art. 7 della l. n. 47/1985, art. 31 del DPR n. 380/2001; l’ordinanza non indicherebbe con esattezza i beni da demolirsi; non contiene la generica riserva dell’Amministrazione di procedere all’acquisizione gratuita, con conseguente pregiudizio per la parte ricorrente di determinarsi in ordine all’opportunità – convenienza di eseguire l’ordinanza oppure meno; (II) violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento; (III) violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili (le opere in esame sarebbero pertinenziali in quanto insistenti su terrazzi accessibili da parte della sola ricorrente e quindi non necessiterebbero di permesso di costruire);(IV) violazione dell’art. 27 e dell’art. 37 del DPR n. 380/2001, eccesso di potere sotto diversi profili (l’accertamento, operato da operatori della Polizia Municipale, non sarebbe sufficiente, mancando una relazione tecnica che verifichi l’effettiva natura delle opere e la loro rispondenza allo strumento urbanistico e non sarebbe comprovato l’abbattimento delle pareti solo sommariamente descritto); (V) difetto di motivazione ”.
Il ricorso in appello ripropone tali censure.
3. Con il primo motivo si lamenta che la mancata indicazione dell’area di sedime, lungi dall’atteggiarsi a vizio meramente formale, sia tale da pregiudicare, dal punto di vista sostanziale, gli interessi dell’odierna appellante, non essendo stata messa in condizione di valutare – in termini di “costo-beneficio” – l’opportunità di adempiere o meno all’ordine di demolizione.
Il mezzo è infondato.
Per pacifica giurisprudenza (da ultimo Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 686/2025), che il Collegio condivide, “ l'indicazione dell'area di sedime destinata ad essere acquisita per legge al patrimonio comunale, in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, non ha attitudine ad invalidare il provvedimento repressivo (da ultimo in questo senso: Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2022, n. 10856; 1 dicembre 2022, n. 10578; 19 ottobre 2022, n. 8899; 14 ottobre 2022, n. 8782). Nell'ambito dell'indirizzo ora richiamato si è quindi precisato che è nella successiva fase di verifica dell'inottemperanza che va precisata l'area da acquisire (Consiglio di Stato sez. VII, 03/01/2023, n.111) ”.
Rispetto a tale indirizzo va precisato che in nessun caso i parametri normativi regolanti la fattispecie tutelano l’interesse del proprietario dell’immobile abusivo a valutare la convenienza dell’inadempimento all’ordine di demolizione.
4. Con il secondo motivo si contesta la mancata pronuncia del primo giudice sul motivo inerente la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Anche questo motivo è infondato alla luce della pacifica giurisprudenza in materia, dalla quale non si ravvisa motivo per discostarsi. Gli atti di repressione degli abusi edilizi, quali ad esempio l'ordinanza di demolizione, hanno natura di atto vincolato, di conseguenza non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per la pubblica amministrazione la possibilità di procedere con valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene ( ex multis , Consiglio di Stato sez. VII, 12/12/2023, n.10722; sez. III, 21 marzo 2025, n. 2335).
5. Il terzo motivo contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui, rigettando la relativa censura, ha affermato che «La natura meramente pertinenziale delle opere abusive è dunque un concetto che parte ricorrente si limita ad affermare, senza alcun fondamento, né, del resto, alcuna argomentazione a sostegno».
Anche in questo caso la pronuncia gravata resiste alle critiche sviluppate a sostegno del mezzo.
Come anche recentemente ribadito (Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 4537/2025), “ Per giurisprudenza costante, il concetto di pertinenza urbanistica è infatti più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica, ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un’opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato (Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6685: id. 23 maggio 2023 n. 5087; sez. II, 20 luglio 2022, n. 6371). La pertinenza urbanistica è stata difatti intesa in un’accezione restrittiva, in quanto riferita solo ad opere di modeste dimensioni, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia (cfr. Cons. St., sez VI del 19 maggio 2023 n. 5004; id. 4 gennaio 2016, n. 19; id., 24 luglio 2014, n. 3952; sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615; sez. VII n. 3422 del 3 aprile 2023) ”.
In ogni caso, come controdedotto in memoria da Roma Capitale con affermazione rimasta incontestata, non può non osservarsi come l’asserito carattere pertinenziale del manufatto non escluderebbe la necessità del previo rilascio di un titolo abilitativo.
6. Il quarto motivo reitera la censura - sulla quale non si è pronunciato il T.A.R. - di difetto di istruttoria in relazione ad una pretesa carenza di controlli degli uffici sul verbale di sopralluogo redatto dagli Agenti di Polizia Locale.
Il mezzo è finalizzato a suffragare la tesi per cui lo stato di fatto rilevato nel sopralluogo disvelerebbe in realtà un diverso uso dell’immobile ed un diverso carico urbanistico.
Il motivo è manifestamente infondato, perché tenta di superare le obiettive risultanze del sopralluogo, che hanno accertato l’inequivoco stato fisico dell’immobile conseguente alla realizzazione degli abusi, mediante il tentativo di smentire tale accertamento con ipotesi e supposizioni che non solo non risultano riscontrate, ma che in ogni caso non possono tradursi – con un radicale capovolgimento di prospettiva - in profili di difetto di istruttoria che vizierebbero il provvedimento sanzionatorio adottato sulla base del ridetto accertamento.
7. L’ultimo motivo ripropone la censura di difetto di motivazione del provvedimento demolitorio, già respinta dal T.A.R.
Anche questa censura è infondata alla luce della pacifica giurisprudenza formatasi sul punto (per tutti, Consiglio di Stato, sentenza n. 10048/2023: “ I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi - quale l’ordine di demolizione - sono provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime, con la conseguenza che per la loro adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto e non essendo richiesta una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare" (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 29 marzo 2023 n. 3279) ”).
8. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale da respingere.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro tremilacinquecento/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO