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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10555/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele GUERNELLI Presidente Relatore est.
-dott. Roberta DIOGUARDI Giudice
-dott. Roberta VACCARO Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10555/22 promossa da:
(P. Parte_1
IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Paolo Perani, Giovanni Ghisletti, P.IVA_1
Paolo Colombo, Leonarda Genna, elettivamente domiciliato in Bologna, via della
Zecca n.2, presso lo studio dell'avv. Genna
ATTORE
contro
(P. IVA ) con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio degli avv.ti Massimo Donna e Chiara Bianchi, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza L.V. Bertarelli n.1, presso i difensori
CONVENUTA
1 DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2024.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesso ed assunto ogni provvedimento ritenuto opportuno, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così giudicare: Nel merito:
1. Accertare che la pubblicazione dei video prodotti sub doc. 6 e 15, nonché delle comunicazioni sub
7, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 25 ha causato un'illecita lesione della reputazione del , Parte_1 non giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca, nonché un indebito sfruttamento della rinomanza della e dei marchi registrati “ di proprietà del Parte_2 Parte_1
, con pregiudizio all'immagine di tali segni distintivi;
2. Inibire alla convenuta la Parte_1 diffusione dei contenuti sub 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 25, nonché di qualsiasi altro contenuto (quali video, immagini, testi) che contenga riferimenti al o alla in relazione a denunce di maltrattamenti agli Parte_1 Parte_2 animali, tramite qualsiasi canale, inclusi i profili Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube della convenuta nonché il sito web www.essereanimali.org;
3. Condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patiti e patiendi, con rimessione della causa istruttoria per la quantificazione del danno o in subordine con determinazione del danno in via equitativa, in ogni caso oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
4. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, a caratteri doppi del normale e a spese della convenuta, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione della sentenza, autorizzando l'attore, in caso di inottemperanza, a provvedere alla pubblicazione a propria cura con diritto di ottenere il rimborso da parte della convenuta delle spese anticipate;
5. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza per trenta (30) giorni consecutivi sulla home page del sito web www.essereanimali.org (ovvero, qualora tale sito non fosse più utilizzato dalla convenuta, su eventuali diversi siti web utilizzati dalla convenuta alla data della sentenza), entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione della sentenza, con dimensione dei caratteri doppia rispetto alle altre diciture presenti nelle home page;
6. Fissare a carico della convenuta una penale pari a euro 5.000,00 – o diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'inibitoria e/o all'ordine di pubblicazione disposti con l'emananda sentenza;
7. Condannare la convenuta al rimborso a favore dell'attore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre oneri di legge. In via istruttoria
8. Disporre una CTU contabile e di marketing, con autorizzazione all'acquisizione di tutta la documentazione utile ai sensi dell'art. 198 cpc e dell'art. 121, 5° comma, cpi (nonché alla luce di Cass, n. 3086 – 1° febbraio 2022), volta a determinare: - Il valore degli investimenti pubblicitari necessari per riparare il danno all'immagine del cagionato dalle inchieste pubblicate Parte_1 dalla convenuta;
- Il legame tra la pubblicazione delle inchieste e il calo delle vendite di Pt_1
nel periodo di interesse;
L'ammontare delle perdite subite dalla filiera del
[...] Parte_1 e dal , in ragione del calo di vendite cagionato da - La diminuzione del
Parte_1 CP_1 valore della e dei marchi ad essa associati cagionata dalla pubblicazione delle Parte_2 inchieste.
9. Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: i. Vero che il prospetto sub doc. 30 che mi si rammostra riporta nel dettaglio gli investimenti sostenuti dal per la tutela del
Parte_1 formaggio per la pubblicità su radio, televisione, web e stampa nel periodo luglio-
Parte_1 dicembre 2020 e nel periodo luglio-dicembre 2021, fatta eccezione per la pubblicità sui social media;
ii. Vero che il prospetto sub doc. 31 che mi si rammostra riporta nel dettaglio gli investimenti sostenuti dal per la tutela del formaggio per la pubblicità sul web negli
Parte_1 Parte_1 anni 2020 e 2021.”
2 Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis,
- Rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in atti;
- Condannare il per la tutela del formaggio , ai sensi e per gli effetti di Parte_1 Parte_1 cui all'art. 96 co. 1 ovvero co. 2 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria in favore di Essere Animali, nella somma che sarà ritenuta di giustizia ad esito del presente procedimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- Ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c.: i per 2 volte a distanza di 30 giorni l'una dall'altra, sui quotidiani nazionali, cartacei e online, Corriere della Sera e La Repubblica, nonché su un quotidiano a diffusione regionale in
Lombardia ed Emilia-Romagna, o comunque altre riviste equivalenti per tipologia e tiratura, a cura del convenuto ed a spese dell'attrice, entro e non oltre 10 giorni;
ii sul sito web del (https://www.granapadano.it) per la durata di 30 giorni Parte_1 consecutivi, entro e non oltre 10 giorni. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
(infra anche solo “IL CONSORZIO”) Parte_1 conveniva dinnanzi all'adito Tribunale l' Controparte_1
(infra anche solo ”) al fine di far accertare che i contenuti
[...] CP_2
(quali video, immagini, testi) da quest'ultima diffusi in merito a due inchieste giornalistiche dalla stessa effettuate ha causato una illecita lesione della reputazione del nonché un illecito sfruttamento della e dei marchi Parte_1 Parte_2 registrati ”. Domandava, quindi, il risarcimento del danno subito Parte_1 oltre all'inibitoria alla diffusione di ulteriori contenuti lesivi dell'immagine del e la pubblicazione dell'emananda sentenza, con fissazione di una penale Parte_1
per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'inibitoria e/o all'ordine di pubblicazione.
A sostegno della domanda IL CONSORZIO deduceva:
- di essere un'organizzazione giuridica senza scopo di lucro preposta, sin dagli anni
'50 del secolo scorso, alla salvaguardia della DOP ” contro abusi, Parte_1
Parte atti di concorrenza sleale, contraffazioni e usi impropri da parte di terzi della
3 nonché a vigilare sul rispetto del Disciplinare di Produzione del Parte_2
e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
Parte
-di essere titolare, oltre alla di numerose privative, italiane e comunitarie, anche figurative, riportanti la dicitura ”; Parte_1
-che l'associazione convenuta – organizzazione senza scopo di lucro che si occupa dei diritti degli animali– in data 13 luglio 2021 diffondeva sul web (canali social e sito web dell' i risultati di una video-inchiesta condotta, sotto CP_1
copertura, presso un allevamento di mucche da latte sito in Lombardia e destinato, in parte, alla produzione di;
Parte_1
-che i contenuti diffusi dall' si riferivano a maltrattamenti perpetrati CP_1 nell'allevamento oggetto di inchiesta su vitelli e vacche e che, gli stessi, riportavano in sovraimpressione il marchio registrato di titolarità del e/o facevano Parte_1
espresso riferimento al Grana Padano e al relativo ente di tutela;
-che, nonostante la diffida inoltrata dal all' , a ciò faceva Parte_1 CP_1
seguito la diffusione di una seconda video-inchiesta avente ad oggetto un allevamento di mucche da latte nel bresciano presso il quale gli animali erano tenuti in condizioni insalubri, soggetti a maltrattamenti e a condizioni di vita in violazione della normativa nazionale ed europea in materia, con inserimento, anche qui, di espliciti e continui riferimenti alla DOP e al . Parte_1
IL CONSORZIO attore evidenziava l'indebito sfruttamento, anche ai sensi degli artt. 20 e 30 c.p.i., della e della notorietà del , Parte_2 Parte_1
sottolineava la sua estraneità alle condotte contestate e addebitava alla convenuta l'illecito esercizio dei diritti di cronaca e di critica, domandandone la condanna al risarcimento del danno subito.
Parte attrice esponeva altresì che il presente procedimento era stato preceduto da altro, di natura cautelare ex art. 700 c.p.c., instaurato dinnanzi al Tribunale di
Brescia, il quale, su ricorso proposto dallo stesso , aveva riscontrato Parte_1
l'illeceità della condotta dell' e disposto la rimozione dei contenuti CP_1
oggetto di procedimento in quanto pregiudizievoli per IL nonché Parte_1
l'inibitoria alla diffusione di ulteriori contenuti lesivi per la parte ricorrente.
4 Avverso tale provvedimento era stato poi proposto reclamo da parte dell' che veniva accolto dal Tribunale di Brescia solo per ragioni di CP_1
incompetenza territoriale, con conseguente revoca della decisione cautelare.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
23/12/22 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
la quale contestava in fatto e in diritto ogni allegazione e deduzione avversaria concludendo per il rigetto della domanda e per la condanna di parte attrice a norma dell'art. 96, I e II comma, c.p.c.; domandava, inoltre, a sua volta, la pubblicazione dell'emananda sentenza.
Le parti comparivano dinnanzi al Giudice in data 19 gennaio 2023 e in quella sede venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con provvedimento fuori udienza del 12/10/23 il Giudice rigettava le istanze istruttorie avanzate e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 17/19/24 (tenutasi con modalità cartolare) il Giudice rimetteva la causa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Nel merito, sulla responsabilità dell' CP_1 Le domande avanzate dal nei confronti dell' convenuta Parte_1 CP_1 muovono dall'asserito illegittimo esercizio del diritto di cronaca da parte di quest'ultima.
Ed invero, parte attrice deduce che l' avrebbe cagionato pregiudizio CP_1 all'immagine e al decoro del mediante la diffusione sul web di due video- Parte_1
inchiesta sui maltrattamenti perpetrarti su mucche e vitelli in due allevamenti destinati, in parte, alla produzione del Grana Padano in cui venivano riportati continui riferimenti alla DOP ed ai marchi del . Parte_1
Ciò premesso, spetta al Collegio di verificare se la pubblicazione dei suddetti video sia suscettibile, per i contenuti rappresentati, di arrecare, a norma degli artt. 2043 e
2059 c.c., un danno ingiusto al ovvero se, viceversa, come argomentato Parte_1
5 da parte convenuta, la stessa possa ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca/critica.
A tal proposito, è opportuno fare un breve cenno ai presupposti di operatività delle scriminanti dell'esercizio del diritto di cronaca e dell'esercizio del diritto di critica.
In entrambi i casi, la legittimità dell'esercizio del diritto, che trova fondamento nell'art. 21 Cost., è subordinata al rispetto della sussistenza dei requisiti di: a) veridicità della notizia (oggettiva o putativa cfr. Cass. Civ. n. 12985//2022), b) interesse pubblico all'informazione e c) continenza espositiva (ex multis, Cass. Civ.
n. 19892/2023).
Nel caso di specie, quanto al parametro della veridicità sub a), è pacifico, in quanto non contestato tra le parti, che le immagini riprese dagli investigatori sotto copertura nei due allevamenti siano conformi alla realtà dei fatti nonché che gli allevamenti oggetto di inchiesta facciano parte del . Parte_1
A conferma della veridicità dei fatti, depongono, altresì, i) l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 29 dicembre 2021, secondo cui: “in proposito si osserva che risponde al criterio di verità la rappresentazione dei maltrattamenti dei bovini e delle pessime condizioni igienico sanitarie relative agli allevamenti oggetto delle inchieste. Veritiero, ancora, il riferimento compiuto all'appartenenza delle aziende oggetto di denuncia al Consorzio di tutela del Grana Padano” (cfr. pag. 7 doc. 19 parte convenuta) e ii) la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna con riguardo ai fatti denunciati dal , in cui si Parte_1 legge: “(…) trattandosi di notizia vera” (cfr. doc. 23 parte convenuta).
Parimenti, la finalità sottesa alle inchieste condotte dall' – destinate CP_1
alla raccolta di firme per la presentazione di una petizione volta alla revisione della normativa europea sul benessere animale (v. doc. 10 parte convenuta) - vale ad integrare il presupposto dell'interesse pubblico sub b), ritenuto peraltro sussistente anche dai già richiamati provvedimenti emessi dal Tribunale di Brescia dalla
Procura della Repubblica e dal G.I.P del Tribunale di Ravenna.
Diversamente, e a conferma di quanto statuito dal giudice della cautela, non può ritenersi rispettato il parametro della continenza espositiva sub c).
6 Ed invero, il concetto di continenza è ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria ad una “forma civile" della rappresentazione dei fatti tale per cui, in sede di divulgazione, la notizia non deve presentare un contenuto di per sé superfluamente lesivo della reputazione altrui.
Sul punto, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto, non concretizzandosi nella mera narrazione dei fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente di un'opinione, la critica, non può pretendersi rigorosamente obiettiva.
Ciò premesso, nel caso di specie, il travalicamento dei confini della continenza espositiva ad opera dell' è stato duplice. CP_1
Ed invero, in primo luogo, lo stesso si è verificato attraverso la correlazione – del tutto non necessaria - tra, da un lato, i video (v. docc. 6 e 15 parte attrice) e le comunicazioni (v. docc. 7,11,12,16,17,19,20,21,23,25) di “denuncia” delle condizioni degli animali negli allevamenti oggetto di inchiesta e, dall'altro, la
[...]
ed i marchi del . Parte_2 Parte_1
In particolare, le modalità divulgative di cui si è avvalsa l' risultano CP_1
essere state connotate da un indebito sfruttamento della DOP e dei marchi del
, con il solo scopo di aumentare la risonanza mediatica dei contenuti Parte_1 diffusi dall' e della campagna dalla stessa condotta. CP_1
Tale è anche la ripetuta sovrapposizione alle immagini dei servizi del (rinomato ai sensi del CPI) marchio figurativo del CONSORZIO, l'accostamento del report sulla diffusione e notorietà europea e oltre del prodotto del , e la ripetuta Parte_1 sovrapposizione o enunciazione dell'allevamento come “un allevamento del grana padano”, quando la formula, volutamente ellittica, non dava conto del fatto che gli allevamenti dei consorziati non sono allevamenti “del ” , ma di autonomi Parte_1
produttori che producono anche altro (affermazione quindi, nello specifico, neppure veridica).
Come già notato dalla prima ordinanza del Tribunale di Brescia infatti, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass.12522/2016) che , “In tema di
7 diritto di critica, il requisito della continenza si atteggia non solo come correttezza formale delle espressioni adoperate ma anche come corretta manifestazione delle proprie opinioni, sicché l'aggressione all'altrui reputazione non scriminata dal diritto di critica, e perciò fonte di responsabilità, si riscontra, pur in assenza di espressioni in sé offensive, anche in caso di accostamento allusivo di fatti ed opinioni tale da non consentire di distinguere gli uni dalle altre e da alterare la portata ed il significato dei primi al fine di corroborare surrettiziamente le seconde”.
L'accostamento indiscriminato al è poi chiaro nelle ripetute operate Parte_1
sovraimpressioni di accentuata visibilità del marchio figurativo e denominativo registrato “ ” ai contenuti diffusi via Internet, in particolare di vitelli Parte_1
maltrattati, e alle chiarissime intitolazioni la sofferenza dei vitelli Parte_1 made in Italy”, accompagnata sul sito dell'associazione, dalla infografica sui “dati di vendita del ” 2021 in Europa, tratti dallo stesso , e Parte_1 Parte_1
dalle considerazioni in apertura del primo video sul fatto che il fosse Parte_1
“il formaggio più consumato al mondo, considerato una vera e propria eccellenza del made in Italy”(cfr. pag.
5 -7 atto di citazione e inerenti documenti prodotti).
Ugualmente condivisibili quindi le conclusioni del giudice bresciano laddove osserva che “Nel contesto della comunicazione via internet, gli elementi citati contribuiscono, congiuntamente, a ingenerare negli utenti l'impressione che i fatti denunciati nel corso delle inchieste siano da attribuire indiscriminatamente a tutti gli allevamenti aderenti al .” Parte_1
A riprova di ciò, infatti, le reazioni scatenate negli utenti (v. docc. 18-20,22 parte attrice) sui vari canali, tra cui Youtube e Facebook, dell' hanno dato CP_1
vita ad una vera e propria tempesta mediatica derivata da un'automatica e generalizzata associazione tra i maltrattamenti del bestiame e la
[...]
. Parte_3
In secondo luogo, le modalità espositive utilizzate dall' hanno CP_1
contribuito anche ad inculcare l'idea che fosse compito, non adempiuto, del
8 Consorzio quello di provvedere alla cura degli animali negli allevamenti oggetto di inchiesta.
Tuttavia, deve ritenersi che tale attività esuli dai compiti del , spettando Parte_1
piuttosto ai singoli allevamenti consorziati e, per tutti, al Ministero della Salute. In senso contrario, infatti, non sono pertinenti né il riferimento alla lettera f) dell'art. 45 reg. UE 1151/2012 né l'estratto del sito web del Consorzio prodotto sub. doc. 6 da parte convenuta, il cui contenuto ha valore di mera lettera d'intenti.
Ne consegue, pertanto, che, l' è responsabile, ex art. 2043 c.c., nei CP_1
confronti del per le illecite modalità di esercizio del diritto di Parte_1
cronaca/critica di cui si è avvalsa quanto al profilo della continenza espositiva, ragionevolezza e proporzionalità, in violazione della reputazione e dell'immagine del , cagionando il danno direttamente verso lo stesso, chiaramente Parte_1
dimostrato dalla risonanza e dalle estese reazioni negative provocate anche all'estero.
Quanto al diritto di critica, non si è tanto in presenza di mere aggressioni verbali, attacchi gratuiti e ingiustificatamente infamanti, quanto delle sopradescritte modalità comunicative non necessarie, ultronee ed allusive oltrepassanti la continenza: il non è stato “criticato”, ma gli è stata in tal modo Parte_1
indebitamente ed “estensivamente” ascritta la responsabilità dei maltrattamenti effettivamente riscontrati in due allevamenti dei suoi molti consorziati.
Sotto questo profilo la diversa non vincolante valutazione del P.M. e del G.I.P. di
Ravenna, investiti del procedimento nei confronti di alcuni esponenti della a seguito di denuncia- querela del , non può avere CP_1 Parte_1
valore dirimente in questa sede, sia perché conseguente a un compendio istruttorio/probatorio qui non specificamente riversato, sia perché lo stesso giudice penale – nel contesto di una decisione su richiesta di archiviazione e quindi in limine
– dà atto (pag. 6 ord. 17.7.2023) della diversità del criterio “eminentemente civilistico” altrove adottato (dal giudice bresciano) e qui condiviso, sia perché detti
9 provvedimenti sono ovviamente parametrati sulle ipotizzate contestazioni di specifiche fattispecie di reato (diffamazione e altro) nei confronti di singoli soggetti.
Viceversa, come già statuito dal Giudice della cautela di Brescia, deve ritenersi inconferente il richiamo fatto da parte attrice agli artt. 20 e 30 c.p.i. in quanto trattasi di norme volte alla tutela della DOP e del marchio da ipotesi di contraffazione, agganciamento, diluizione o corrosione dei segni distintivi, al fine di avvantaggiare propri prodotti o servizi che, nel caso di specie, esulano dall'oggetto del procedimento.
2.1 Sul risarcimento del danno
Oltre all'accertamento della condotta illecita dell' , il ha CP_1 Parte_1
domandato il risarcimento del danno asseritamente subito, patrimoniale e non patrimoniale.
Per quel che concerne la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale, il ha sostenuto che il danno si sarebbe tradotto a) in sforzi pubblicitari per Parte_1
contenere il pregiudizio causato dalla campagna denigratoria posta in essere dall'Associazione e b) in un calo dei consumi del Grana Padano.
In particolare, gli investimenti pubblicitari cui il avrebbe fatto fronte a Parte_1
seguito della pubblicazione dei video-inchiesta da parte dell' CP_1
avrebbero comportato, a detta dello stesso, un aumento di spesa di € 1.682.772 nel solo secondo semestre del 2021, oltre al costo dell'attivazione di un'unità di crisi
(agenzia pubblicitaria Havas) destinata a gestire le pagine social del . Parte_1
A fronte di tali allegazioni, tuttavia, il ha omesso di fornire la prova del Parte_1
nesso eziologico tra i costi (genericamente sostenuti) e l'attività illecita posta in essere dall' e, pertanto, deve escludersi la sussistenza di poste CP_1
risarcibili.
Con riguardo, poi, alla questione dei consumi di , il ha Parte_1 Parte_1
lamentato un danno consistente nel calo nelle vendite (fino al 40%).
10 Ad ogni buon conto però, tale allegazione risulta in contrasto con le informazioni rese note dallo stesso e rinvenute sulla sua pagina web, con i dati di Parte_1 produzione e vendita dell'anno 2021 (da cui si evincerebbe addirittura un aumento del fatturato) e con i dati diffusi sulle testate giornalistiche in merito alla posizione di mercato del (v. docc. 26-30 parte convenuta). Parte_1
Pertanto, nemmeno sotto questo profilo può ritenersi esistente e dimostrato un danno risarcibile.
Quanto al pregiudizio non patrimoniale, astrattamente risarcibile a norma dell'art.
Parte 2059 c.c., parte convenuta ha lamentato uno svilimento dell'immagine della dei marchi e dell'onore e della reputazione del . Parte_1 Parte_1
Sul punto, ritiene il Collegio che l'illecito posto in essere dalla convenuta, per la sua gravità, reiterazione, ampia diffusione (anche internazionale) e per le peculiari modalità di attuazione (web), abbia effettivamente cagionato un danno non patrimoniale nei termini allegati dal . Parte_1
Orbene, ai fini della quantificazione del danno in parola deve tenersi conto di diversi elementi, quali: i) la diffusione degli effetti pregiudizievoli della condotta illecita,
avuto riguardo allo strumento utilizzato per la loro consumazione che ne ha reso possibile la percezione da parte di un numero indeterminato di persone, ii)
l'intensità delle reazioni di sdegno, stupore e disapprovazione da parte degli utenti
Parte del web, iii) la pacifica notorietà del attore, della e dei suoi marchi, Parte_1
come ampiamente rilevato anche all'interno delle comunicazioni audiovisive e via
Internet per cui è causa.
Pertanto, in mancanza di specifiche allegazioni utili per la quantificazione del danno de quo, si ritiene equa e congrua la sua liquidazione, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., all'attualità e, quindi, comprensiva di rivalutazione, nella complessiva somma di € 10.000,00, oltre agli interessi di legge dalla pronuncia al saldo.
2.2 Sulle richieste di inibitoria e pubblicazione della sentenza
11 Vanno ancora esaminate le domande di inibitoria alla reiterazione dei predetti illeciti e di pubblicazione della presente sentenza, con annessa penale, avanzate dal nei confronti dell' . Parte_1 CP_1
Nello specifico, parte attrice ha domandato, innanzitutto, l'inibitoria alla diffusione dei contenuti sub docc. 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 25, nonché di qualsiasi altro contenuto (quali video, immagini, testi) che contenga riferimenti al o alla in relazione a denunce di maltrattamenti agli Parte_1 Parte_2
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Orbene, la riscontrata responsabilità dell' per gli illeciti contestati e il CP_1
contenuto del provvedimento cautelare del Tribunale di Brescia, poi revocato in sede di reclamo per ragioni di incompetenza, che già disponeva la suddetta inibitoria, consentono di ritenere accoglibile la domanda così come formulata dal
. Parte_1
Inoltre, in considerazione delle modalità, della rilevanza e diffusione delle condotte illecite imputabili alla convenuta, ricorrono anche i presupposti per la pubblicazione della presente sentenza per trenta giorni consecutivi sulla home page del sito web www.essereanimali.org, da ottemperare entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
A fini special-preventivi, le misure come sopra definitivamente disposte vanno corredate anche dall'imposizione a carico dell'associazione convenuta di una penale pecuniaria di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione della presente decisione.
2.3 Sulle domande della convenuta ex artt. 96 e 120 c.p.c.
Le statuizioni che precedono impongono il rigetto della domanda formulata dall'Associazione a norma dell'art. 96 c.p.c.; peraltro, in favore della natura non
12 temeraria della lite, depone anche l'ordinanza di accoglimento emessa in sede cautelare dal Tribunale di Brescia, poi revocata per mere ragioni di incompetenza.
Va da sé che non è meritevole di accoglimento nemmeno la domanda di pubblicazione della sentenza avanzata dalla convenuta sul presupposto del rigetto delle pretese del . Parte_1
Rimangono infine inaccoglibili le reiterate istanze istruttorie di parte attrice, già disattese dal G.I. con ordinanza del 12/10/23, alla cui motivazione qui si rinvia.
3. Spese di lite
Infine, per quel che concerne le spese di lite, l'esito complessivo della controversia e, quindi, il solo parziale accoglimento delle ragioni avanzate dal nei Parte_1 confronti dell' giustifica la parziale compensazione delle spese di lite CP_1
nella misura della metà in favore della parte convenuta, maggiormente soccombente e, pertanto, tenuta al pagamento della residua metà , liquidato, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del decisium.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA la responsabilità ex art. 2043 e 2059 c.c. di Controparte_1
per la pubblicazione dei video e dei contenuti di cui è causa;
[...]
CONDANNA, per l'effetto, a Controparte_1
risarcire in favore di Parte_1
la somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla presente
[...]
pronuncia al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
RIGETTA, per il resto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
13 DISPONE a carico di l'inibitoria Controparte_1
alla diffusione dei contenuti sub docc. 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 25 di parte attrice, nonché di qualsiasi altro contenuto che contenga riferimenti al o alla in relazione a denunce di maltrattamenti agli Parte_1 Parte_2
animali, tramite qualsiasi canale, inclusi i profili Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn e YouTube della convenuta nonché il sito web www.essereanimali.org;
DISPONE, altresì, a carico di la Controparte_1
pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza, per trenta giorni consecutivi, sulla home page del sito web www.essereanimali.org entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa;
Cont FISSA a carico di ASSOCIAZIONE ESSERE ANIMALI – una penale di €
500,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'inibitoria e all'ordine di pubblicazione;
RIGETTA le domande proposte a norma degli artt. 96 e 120 c.p.c. da nei confronti di Controparte_1 [...]
; Parte_1
CONDANNA al pagamento della Controparte_1
metà delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida per l'intero in € 5.077,00, oltre
[...]
spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. se e come dovute per legge.
Bologna, 12.2.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele GUERNELLI Presidente Relatore est.
-dott. Roberta DIOGUARDI Giudice
-dott. Roberta VACCARO Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10555/22 promossa da:
(P. Parte_1
IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Paolo Perani, Giovanni Ghisletti, P.IVA_1
Paolo Colombo, Leonarda Genna, elettivamente domiciliato in Bologna, via della
Zecca n.2, presso lo studio dell'avv. Genna
ATTORE
contro
(P. IVA ) con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio degli avv.ti Massimo Donna e Chiara Bianchi, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza L.V. Bertarelli n.1, presso i difensori
CONVENUTA
1 DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2024.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesso ed assunto ogni provvedimento ritenuto opportuno, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così giudicare: Nel merito:
1. Accertare che la pubblicazione dei video prodotti sub doc. 6 e 15, nonché delle comunicazioni sub
7, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 25 ha causato un'illecita lesione della reputazione del , Parte_1 non giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca, nonché un indebito sfruttamento della rinomanza della e dei marchi registrati “ di proprietà del Parte_2 Parte_1
, con pregiudizio all'immagine di tali segni distintivi;
2. Inibire alla convenuta la Parte_1 diffusione dei contenuti sub 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 25, nonché di qualsiasi altro contenuto (quali video, immagini, testi) che contenga riferimenti al o alla in relazione a denunce di maltrattamenti agli Parte_1 Parte_2 animali, tramite qualsiasi canale, inclusi i profili Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube della convenuta nonché il sito web www.essereanimali.org;
3. Condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patiti e patiendi, con rimessione della causa istruttoria per la quantificazione del danno o in subordine con determinazione del danno in via equitativa, in ogni caso oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
4. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, a caratteri doppi del normale e a spese della convenuta, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione della sentenza, autorizzando l'attore, in caso di inottemperanza, a provvedere alla pubblicazione a propria cura con diritto di ottenere il rimborso da parte della convenuta delle spese anticipate;
5. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza per trenta (30) giorni consecutivi sulla home page del sito web www.essereanimali.org (ovvero, qualora tale sito non fosse più utilizzato dalla convenuta, su eventuali diversi siti web utilizzati dalla convenuta alla data della sentenza), entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione della sentenza, con dimensione dei caratteri doppia rispetto alle altre diciture presenti nelle home page;
6. Fissare a carico della convenuta una penale pari a euro 5.000,00 – o diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'inibitoria e/o all'ordine di pubblicazione disposti con l'emananda sentenza;
7. Condannare la convenuta al rimborso a favore dell'attore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre oneri di legge. In via istruttoria
8. Disporre una CTU contabile e di marketing, con autorizzazione all'acquisizione di tutta la documentazione utile ai sensi dell'art. 198 cpc e dell'art. 121, 5° comma, cpi (nonché alla luce di Cass, n. 3086 – 1° febbraio 2022), volta a determinare: - Il valore degli investimenti pubblicitari necessari per riparare il danno all'immagine del cagionato dalle inchieste pubblicate Parte_1 dalla convenuta;
- Il legame tra la pubblicazione delle inchieste e il calo delle vendite di Pt_1
nel periodo di interesse;
L'ammontare delle perdite subite dalla filiera del
[...] Parte_1 e dal , in ragione del calo di vendite cagionato da - La diminuzione del
Parte_1 CP_1 valore della e dei marchi ad essa associati cagionata dalla pubblicazione delle Parte_2 inchieste.
9. Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: i. Vero che il prospetto sub doc. 30 che mi si rammostra riporta nel dettaglio gli investimenti sostenuti dal per la tutela del
Parte_1 formaggio per la pubblicità su radio, televisione, web e stampa nel periodo luglio-
Parte_1 dicembre 2020 e nel periodo luglio-dicembre 2021, fatta eccezione per la pubblicità sui social media;
ii. Vero che il prospetto sub doc. 31 che mi si rammostra riporta nel dettaglio gli investimenti sostenuti dal per la tutela del formaggio per la pubblicità sul web negli
Parte_1 Parte_1 anni 2020 e 2021.”
2 Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis,
- Rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in atti;
- Condannare il per la tutela del formaggio , ai sensi e per gli effetti di Parte_1 Parte_1 cui all'art. 96 co. 1 ovvero co. 2 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria in favore di Essere Animali, nella somma che sarà ritenuta di giustizia ad esito del presente procedimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- Ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c.: i per 2 volte a distanza di 30 giorni l'una dall'altra, sui quotidiani nazionali, cartacei e online, Corriere della Sera e La Repubblica, nonché su un quotidiano a diffusione regionale in
Lombardia ed Emilia-Romagna, o comunque altre riviste equivalenti per tipologia e tiratura, a cura del convenuto ed a spese dell'attrice, entro e non oltre 10 giorni;
ii sul sito web del (https://www.granapadano.it) per la durata di 30 giorni Parte_1 consecutivi, entro e non oltre 10 giorni. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
(infra anche solo “IL CONSORZIO”) Parte_1 conveniva dinnanzi all'adito Tribunale l' Controparte_1
(infra anche solo ”) al fine di far accertare che i contenuti
[...] CP_2
(quali video, immagini, testi) da quest'ultima diffusi in merito a due inchieste giornalistiche dalla stessa effettuate ha causato una illecita lesione della reputazione del nonché un illecito sfruttamento della e dei marchi Parte_1 Parte_2 registrati ”. Domandava, quindi, il risarcimento del danno subito Parte_1 oltre all'inibitoria alla diffusione di ulteriori contenuti lesivi dell'immagine del e la pubblicazione dell'emananda sentenza, con fissazione di una penale Parte_1
per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'inibitoria e/o all'ordine di pubblicazione.
A sostegno della domanda IL CONSORZIO deduceva:
- di essere un'organizzazione giuridica senza scopo di lucro preposta, sin dagli anni
'50 del secolo scorso, alla salvaguardia della DOP ” contro abusi, Parte_1
Parte atti di concorrenza sleale, contraffazioni e usi impropri da parte di terzi della
3 nonché a vigilare sul rispetto del Disciplinare di Produzione del Parte_2
e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
Parte
-di essere titolare, oltre alla di numerose privative, italiane e comunitarie, anche figurative, riportanti la dicitura ”; Parte_1
-che l'associazione convenuta – organizzazione senza scopo di lucro che si occupa dei diritti degli animali– in data 13 luglio 2021 diffondeva sul web (canali social e sito web dell' i risultati di una video-inchiesta condotta, sotto CP_1
copertura, presso un allevamento di mucche da latte sito in Lombardia e destinato, in parte, alla produzione di;
Parte_1
-che i contenuti diffusi dall' si riferivano a maltrattamenti perpetrati CP_1 nell'allevamento oggetto di inchiesta su vitelli e vacche e che, gli stessi, riportavano in sovraimpressione il marchio registrato di titolarità del e/o facevano Parte_1
espresso riferimento al Grana Padano e al relativo ente di tutela;
-che, nonostante la diffida inoltrata dal all' , a ciò faceva Parte_1 CP_1
seguito la diffusione di una seconda video-inchiesta avente ad oggetto un allevamento di mucche da latte nel bresciano presso il quale gli animali erano tenuti in condizioni insalubri, soggetti a maltrattamenti e a condizioni di vita in violazione della normativa nazionale ed europea in materia, con inserimento, anche qui, di espliciti e continui riferimenti alla DOP e al . Parte_1
IL CONSORZIO attore evidenziava l'indebito sfruttamento, anche ai sensi degli artt. 20 e 30 c.p.i., della e della notorietà del , Parte_2 Parte_1
sottolineava la sua estraneità alle condotte contestate e addebitava alla convenuta l'illecito esercizio dei diritti di cronaca e di critica, domandandone la condanna al risarcimento del danno subito.
Parte attrice esponeva altresì che il presente procedimento era stato preceduto da altro, di natura cautelare ex art. 700 c.p.c., instaurato dinnanzi al Tribunale di
Brescia, il quale, su ricorso proposto dallo stesso , aveva riscontrato Parte_1
l'illeceità della condotta dell' e disposto la rimozione dei contenuti CP_1
oggetto di procedimento in quanto pregiudizievoli per IL nonché Parte_1
l'inibitoria alla diffusione di ulteriori contenuti lesivi per la parte ricorrente.
4 Avverso tale provvedimento era stato poi proposto reclamo da parte dell' che veniva accolto dal Tribunale di Brescia solo per ragioni di CP_1
incompetenza territoriale, con conseguente revoca della decisione cautelare.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
23/12/22 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
la quale contestava in fatto e in diritto ogni allegazione e deduzione avversaria concludendo per il rigetto della domanda e per la condanna di parte attrice a norma dell'art. 96, I e II comma, c.p.c.; domandava, inoltre, a sua volta, la pubblicazione dell'emananda sentenza.
Le parti comparivano dinnanzi al Giudice in data 19 gennaio 2023 e in quella sede venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con provvedimento fuori udienza del 12/10/23 il Giudice rigettava le istanze istruttorie avanzate e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 17/19/24 (tenutasi con modalità cartolare) il Giudice rimetteva la causa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Nel merito, sulla responsabilità dell' CP_1 Le domande avanzate dal nei confronti dell' convenuta Parte_1 CP_1 muovono dall'asserito illegittimo esercizio del diritto di cronaca da parte di quest'ultima.
Ed invero, parte attrice deduce che l' avrebbe cagionato pregiudizio CP_1 all'immagine e al decoro del mediante la diffusione sul web di due video- Parte_1
inchiesta sui maltrattamenti perpetrarti su mucche e vitelli in due allevamenti destinati, in parte, alla produzione del Grana Padano in cui venivano riportati continui riferimenti alla DOP ed ai marchi del . Parte_1
Ciò premesso, spetta al Collegio di verificare se la pubblicazione dei suddetti video sia suscettibile, per i contenuti rappresentati, di arrecare, a norma degli artt. 2043 e
2059 c.c., un danno ingiusto al ovvero se, viceversa, come argomentato Parte_1
5 da parte convenuta, la stessa possa ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca/critica.
A tal proposito, è opportuno fare un breve cenno ai presupposti di operatività delle scriminanti dell'esercizio del diritto di cronaca e dell'esercizio del diritto di critica.
In entrambi i casi, la legittimità dell'esercizio del diritto, che trova fondamento nell'art. 21 Cost., è subordinata al rispetto della sussistenza dei requisiti di: a) veridicità della notizia (oggettiva o putativa cfr. Cass. Civ. n. 12985//2022), b) interesse pubblico all'informazione e c) continenza espositiva (ex multis, Cass. Civ.
n. 19892/2023).
Nel caso di specie, quanto al parametro della veridicità sub a), è pacifico, in quanto non contestato tra le parti, che le immagini riprese dagli investigatori sotto copertura nei due allevamenti siano conformi alla realtà dei fatti nonché che gli allevamenti oggetto di inchiesta facciano parte del . Parte_1
A conferma della veridicità dei fatti, depongono, altresì, i) l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 29 dicembre 2021, secondo cui: “in proposito si osserva che risponde al criterio di verità la rappresentazione dei maltrattamenti dei bovini e delle pessime condizioni igienico sanitarie relative agli allevamenti oggetto delle inchieste. Veritiero, ancora, il riferimento compiuto all'appartenenza delle aziende oggetto di denuncia al Consorzio di tutela del Grana Padano” (cfr. pag. 7 doc. 19 parte convenuta) e ii) la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna con riguardo ai fatti denunciati dal , in cui si Parte_1 legge: “(…) trattandosi di notizia vera” (cfr. doc. 23 parte convenuta).
Parimenti, la finalità sottesa alle inchieste condotte dall' – destinate CP_1
alla raccolta di firme per la presentazione di una petizione volta alla revisione della normativa europea sul benessere animale (v. doc. 10 parte convenuta) - vale ad integrare il presupposto dell'interesse pubblico sub b), ritenuto peraltro sussistente anche dai già richiamati provvedimenti emessi dal Tribunale di Brescia dalla
Procura della Repubblica e dal G.I.P del Tribunale di Ravenna.
Diversamente, e a conferma di quanto statuito dal giudice della cautela, non può ritenersi rispettato il parametro della continenza espositiva sub c).
6 Ed invero, il concetto di continenza è ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria ad una “forma civile" della rappresentazione dei fatti tale per cui, in sede di divulgazione, la notizia non deve presentare un contenuto di per sé superfluamente lesivo della reputazione altrui.
Sul punto, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto, non concretizzandosi nella mera narrazione dei fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente di un'opinione, la critica, non può pretendersi rigorosamente obiettiva.
Ciò premesso, nel caso di specie, il travalicamento dei confini della continenza espositiva ad opera dell' è stato duplice. CP_1
Ed invero, in primo luogo, lo stesso si è verificato attraverso la correlazione – del tutto non necessaria - tra, da un lato, i video (v. docc. 6 e 15 parte attrice) e le comunicazioni (v. docc. 7,11,12,16,17,19,20,21,23,25) di “denuncia” delle condizioni degli animali negli allevamenti oggetto di inchiesta e, dall'altro, la
[...]
ed i marchi del . Parte_2 Parte_1
In particolare, le modalità divulgative di cui si è avvalsa l' risultano CP_1
essere state connotate da un indebito sfruttamento della DOP e dei marchi del
, con il solo scopo di aumentare la risonanza mediatica dei contenuti Parte_1 diffusi dall' e della campagna dalla stessa condotta. CP_1
Tale è anche la ripetuta sovrapposizione alle immagini dei servizi del (rinomato ai sensi del CPI) marchio figurativo del CONSORZIO, l'accostamento del report sulla diffusione e notorietà europea e oltre del prodotto del , e la ripetuta Parte_1 sovrapposizione o enunciazione dell'allevamento come “un allevamento del grana padano”, quando la formula, volutamente ellittica, non dava conto del fatto che gli allevamenti dei consorziati non sono allevamenti “del ” , ma di autonomi Parte_1
produttori che producono anche altro (affermazione quindi, nello specifico, neppure veridica).
Come già notato dalla prima ordinanza del Tribunale di Brescia infatti, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass.12522/2016) che , “In tema di
7 diritto di critica, il requisito della continenza si atteggia non solo come correttezza formale delle espressioni adoperate ma anche come corretta manifestazione delle proprie opinioni, sicché l'aggressione all'altrui reputazione non scriminata dal diritto di critica, e perciò fonte di responsabilità, si riscontra, pur in assenza di espressioni in sé offensive, anche in caso di accostamento allusivo di fatti ed opinioni tale da non consentire di distinguere gli uni dalle altre e da alterare la portata ed il significato dei primi al fine di corroborare surrettiziamente le seconde”.
L'accostamento indiscriminato al è poi chiaro nelle ripetute operate Parte_1
sovraimpressioni di accentuata visibilità del marchio figurativo e denominativo registrato “ ” ai contenuti diffusi via Internet, in particolare di vitelli Parte_1
maltrattati, e alle chiarissime intitolazioni la sofferenza dei vitelli Parte_1 made in Italy”, accompagnata sul sito dell'associazione, dalla infografica sui “dati di vendita del ” 2021 in Europa, tratti dallo stesso , e Parte_1 Parte_1
dalle considerazioni in apertura del primo video sul fatto che il fosse Parte_1
“il formaggio più consumato al mondo, considerato una vera e propria eccellenza del made in Italy”(cfr. pag.
5 -7 atto di citazione e inerenti documenti prodotti).
Ugualmente condivisibili quindi le conclusioni del giudice bresciano laddove osserva che “Nel contesto della comunicazione via internet, gli elementi citati contribuiscono, congiuntamente, a ingenerare negli utenti l'impressione che i fatti denunciati nel corso delle inchieste siano da attribuire indiscriminatamente a tutti gli allevamenti aderenti al .” Parte_1
A riprova di ciò, infatti, le reazioni scatenate negli utenti (v. docc. 18-20,22 parte attrice) sui vari canali, tra cui Youtube e Facebook, dell' hanno dato CP_1
vita ad una vera e propria tempesta mediatica derivata da un'automatica e generalizzata associazione tra i maltrattamenti del bestiame e la
[...]
. Parte_3
In secondo luogo, le modalità espositive utilizzate dall' hanno CP_1
contribuito anche ad inculcare l'idea che fosse compito, non adempiuto, del
8 Consorzio quello di provvedere alla cura degli animali negli allevamenti oggetto di inchiesta.
Tuttavia, deve ritenersi che tale attività esuli dai compiti del , spettando Parte_1
piuttosto ai singoli allevamenti consorziati e, per tutti, al Ministero della Salute. In senso contrario, infatti, non sono pertinenti né il riferimento alla lettera f) dell'art. 45 reg. UE 1151/2012 né l'estratto del sito web del Consorzio prodotto sub. doc. 6 da parte convenuta, il cui contenuto ha valore di mera lettera d'intenti.
Ne consegue, pertanto, che, l' è responsabile, ex art. 2043 c.c., nei CP_1
confronti del per le illecite modalità di esercizio del diritto di Parte_1
cronaca/critica di cui si è avvalsa quanto al profilo della continenza espositiva, ragionevolezza e proporzionalità, in violazione della reputazione e dell'immagine del , cagionando il danno direttamente verso lo stesso, chiaramente Parte_1
dimostrato dalla risonanza e dalle estese reazioni negative provocate anche all'estero.
Quanto al diritto di critica, non si è tanto in presenza di mere aggressioni verbali, attacchi gratuiti e ingiustificatamente infamanti, quanto delle sopradescritte modalità comunicative non necessarie, ultronee ed allusive oltrepassanti la continenza: il non è stato “criticato”, ma gli è stata in tal modo Parte_1
indebitamente ed “estensivamente” ascritta la responsabilità dei maltrattamenti effettivamente riscontrati in due allevamenti dei suoi molti consorziati.
Sotto questo profilo la diversa non vincolante valutazione del P.M. e del G.I.P. di
Ravenna, investiti del procedimento nei confronti di alcuni esponenti della a seguito di denuncia- querela del , non può avere CP_1 Parte_1
valore dirimente in questa sede, sia perché conseguente a un compendio istruttorio/probatorio qui non specificamente riversato, sia perché lo stesso giudice penale – nel contesto di una decisione su richiesta di archiviazione e quindi in limine
– dà atto (pag. 6 ord. 17.7.2023) della diversità del criterio “eminentemente civilistico” altrove adottato (dal giudice bresciano) e qui condiviso, sia perché detti
9 provvedimenti sono ovviamente parametrati sulle ipotizzate contestazioni di specifiche fattispecie di reato (diffamazione e altro) nei confronti di singoli soggetti.
Viceversa, come già statuito dal Giudice della cautela di Brescia, deve ritenersi inconferente il richiamo fatto da parte attrice agli artt. 20 e 30 c.p.i. in quanto trattasi di norme volte alla tutela della DOP e del marchio da ipotesi di contraffazione, agganciamento, diluizione o corrosione dei segni distintivi, al fine di avvantaggiare propri prodotti o servizi che, nel caso di specie, esulano dall'oggetto del procedimento.
2.1 Sul risarcimento del danno
Oltre all'accertamento della condotta illecita dell' , il ha CP_1 Parte_1
domandato il risarcimento del danno asseritamente subito, patrimoniale e non patrimoniale.
Per quel che concerne la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale, il ha sostenuto che il danno si sarebbe tradotto a) in sforzi pubblicitari per Parte_1
contenere il pregiudizio causato dalla campagna denigratoria posta in essere dall'Associazione e b) in un calo dei consumi del Grana Padano.
In particolare, gli investimenti pubblicitari cui il avrebbe fatto fronte a Parte_1
seguito della pubblicazione dei video-inchiesta da parte dell' CP_1
avrebbero comportato, a detta dello stesso, un aumento di spesa di € 1.682.772 nel solo secondo semestre del 2021, oltre al costo dell'attivazione di un'unità di crisi
(agenzia pubblicitaria Havas) destinata a gestire le pagine social del . Parte_1
A fronte di tali allegazioni, tuttavia, il ha omesso di fornire la prova del Parte_1
nesso eziologico tra i costi (genericamente sostenuti) e l'attività illecita posta in essere dall' e, pertanto, deve escludersi la sussistenza di poste CP_1
risarcibili.
Con riguardo, poi, alla questione dei consumi di , il ha Parte_1 Parte_1
lamentato un danno consistente nel calo nelle vendite (fino al 40%).
10 Ad ogni buon conto però, tale allegazione risulta in contrasto con le informazioni rese note dallo stesso e rinvenute sulla sua pagina web, con i dati di Parte_1 produzione e vendita dell'anno 2021 (da cui si evincerebbe addirittura un aumento del fatturato) e con i dati diffusi sulle testate giornalistiche in merito alla posizione di mercato del (v. docc. 26-30 parte convenuta). Parte_1
Pertanto, nemmeno sotto questo profilo può ritenersi esistente e dimostrato un danno risarcibile.
Quanto al pregiudizio non patrimoniale, astrattamente risarcibile a norma dell'art.
Parte 2059 c.c., parte convenuta ha lamentato uno svilimento dell'immagine della dei marchi e dell'onore e della reputazione del . Parte_1 Parte_1
Sul punto, ritiene il Collegio che l'illecito posto in essere dalla convenuta, per la sua gravità, reiterazione, ampia diffusione (anche internazionale) e per le peculiari modalità di attuazione (web), abbia effettivamente cagionato un danno non patrimoniale nei termini allegati dal . Parte_1
Orbene, ai fini della quantificazione del danno in parola deve tenersi conto di diversi elementi, quali: i) la diffusione degli effetti pregiudizievoli della condotta illecita,
avuto riguardo allo strumento utilizzato per la loro consumazione che ne ha reso possibile la percezione da parte di un numero indeterminato di persone, ii)
l'intensità delle reazioni di sdegno, stupore e disapprovazione da parte degli utenti
Parte del web, iii) la pacifica notorietà del attore, della e dei suoi marchi, Parte_1
come ampiamente rilevato anche all'interno delle comunicazioni audiovisive e via
Internet per cui è causa.
Pertanto, in mancanza di specifiche allegazioni utili per la quantificazione del danno de quo, si ritiene equa e congrua la sua liquidazione, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., all'attualità e, quindi, comprensiva di rivalutazione, nella complessiva somma di € 10.000,00, oltre agli interessi di legge dalla pronuncia al saldo.
2.2 Sulle richieste di inibitoria e pubblicazione della sentenza
11 Vanno ancora esaminate le domande di inibitoria alla reiterazione dei predetti illeciti e di pubblicazione della presente sentenza, con annessa penale, avanzate dal nei confronti dell' . Parte_1 CP_1
Nello specifico, parte attrice ha domandato, innanzitutto, l'inibitoria alla diffusione dei contenuti sub docc. 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 25, nonché di qualsiasi altro contenuto (quali video, immagini, testi) che contenga riferimenti al o alla in relazione a denunce di maltrattamenti agli Parte_1 Parte_2
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Orbene, la riscontrata responsabilità dell' per gli illeciti contestati e il CP_1
contenuto del provvedimento cautelare del Tribunale di Brescia, poi revocato in sede di reclamo per ragioni di incompetenza, che già disponeva la suddetta inibitoria, consentono di ritenere accoglibile la domanda così come formulata dal
. Parte_1
Inoltre, in considerazione delle modalità, della rilevanza e diffusione delle condotte illecite imputabili alla convenuta, ricorrono anche i presupposti per la pubblicazione della presente sentenza per trenta giorni consecutivi sulla home page del sito web www.essereanimali.org, da ottemperare entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
A fini special-preventivi, le misure come sopra definitivamente disposte vanno corredate anche dall'imposizione a carico dell'associazione convenuta di una penale pecuniaria di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione della presente decisione.
2.3 Sulle domande della convenuta ex artt. 96 e 120 c.p.c.
Le statuizioni che precedono impongono il rigetto della domanda formulata dall'Associazione a norma dell'art. 96 c.p.c.; peraltro, in favore della natura non
12 temeraria della lite, depone anche l'ordinanza di accoglimento emessa in sede cautelare dal Tribunale di Brescia, poi revocata per mere ragioni di incompetenza.
Va da sé che non è meritevole di accoglimento nemmeno la domanda di pubblicazione della sentenza avanzata dalla convenuta sul presupposto del rigetto delle pretese del . Parte_1
Rimangono infine inaccoglibili le reiterate istanze istruttorie di parte attrice, già disattese dal G.I. con ordinanza del 12/10/23, alla cui motivazione qui si rinvia.
3. Spese di lite
Infine, per quel che concerne le spese di lite, l'esito complessivo della controversia e, quindi, il solo parziale accoglimento delle ragioni avanzate dal nei Parte_1 confronti dell' giustifica la parziale compensazione delle spese di lite CP_1
nella misura della metà in favore della parte convenuta, maggiormente soccombente e, pertanto, tenuta al pagamento della residua metà , liquidato, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del decisium.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA la responsabilità ex art. 2043 e 2059 c.c. di Controparte_1
per la pubblicazione dei video e dei contenuti di cui è causa;
[...]
CONDANNA, per l'effetto, a Controparte_1
risarcire in favore di Parte_1
la somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla presente
[...]
pronuncia al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
RIGETTA, per il resto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
13 DISPONE a carico di l'inibitoria Controparte_1
alla diffusione dei contenuti sub docc. 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 25 di parte attrice, nonché di qualsiasi altro contenuto che contenga riferimenti al o alla in relazione a denunce di maltrattamenti agli Parte_1 Parte_2
animali, tramite qualsiasi canale, inclusi i profili Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn e YouTube della convenuta nonché il sito web www.essereanimali.org;
DISPONE, altresì, a carico di la Controparte_1
pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza, per trenta giorni consecutivi, sulla home page del sito web www.essereanimali.org entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa;
Cont FISSA a carico di ASSOCIAZIONE ESSERE ANIMALI – una penale di €
500,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'inibitoria e all'ordine di pubblicazione;
RIGETTA le domande proposte a norma degli artt. 96 e 120 c.p.c. da nei confronti di Controparte_1 [...]
; Parte_1
CONDANNA al pagamento della Controparte_1
metà delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida per l'intero in € 5.077,00, oltre
[...]
spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. se e come dovute per legge.
Bologna, 12.2.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
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