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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in per- sona del Giudice Alfonso Annunziata, in data 21/23 gennaio 2018 e contraddistinta dal n. 162/2018, iscritto al n. 3501/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA il (codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro tem- Parte_1 P.IVA_1
pore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sasso (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E la codice fiscale ), con sede in Cardito (NA), alla Via I. Rabin n. CP_1 P.IVA_2
14/C, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresentante pro tem- CP_2
pore, e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria Capitanio (codice fiscale
) - appellata e appellante incidentale - C.F._2
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata il 26 giugno 2013, la onveniva innanzi CP_1
al Tribunale di Nola il al fine di sentirlo dichiarare responsabile per non aver Parte_1
correttamente adempiuto le obbligazioni derivanti dal contratto del 2 gennaio 2009, n. rep.
8205, con il quale l'ente pubblico le aveva affidato l'appalto dei lavori di manutenzione straor- dinaria e di adeguamento funzionale dell'edificio sito in quel comune, in località Madonnelle, in
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
cui era ubicata la Scuola Media Statale Ferrajolo, verso il corrispettivo di 1.224.345,84 €, di cui
109.762,18 € per l'imposta sul valore aggiunto e 16.961,85 € per gli oneri per la sicurezza, poi aumentato a 1.437.424,56 € per effetto di una perizia di variante e suppletiva dalla medesima accettata con atto di sottomissione del 6 aprile 2010, n. rep. 8296, e sentirlo condannare a ri- sarcirle i danni causatile dai maggiori oneri e costi da essa sostenuti, pagandole la somma di
1.717.471,96 €, come quantificata nelle riserve iscritte nella contabilità dei lavori, o la diversa somma che fosse stata accertata in corso di causa, oltre all'imposta sul valore aggiunto, agli interessi legali e moratori e alla rivalutazione monetaria, nonché a pagarle la somma di 997,59
€, oltre agli interessi, per le spese da essa sostenute per la stipulazione e la registrazione di un atto di sottomissione che sosteneva illegittimamente revocato, la somma di 4,006,45 €, oltre agli interessi, per gli interessi legali e moratori per la ritardata emissione del certificato di paga- mento n. 7 e la somma di 11.200,30 €, oltre agli interessi legali e moratori, risultante a suo cre- dito dalla relazione sul conto finale dei lavori.
I.1.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio, il faceva presente Parte_1
che dal conto finale dei lavori la risultava ancora creditrice nei suoi confronti soltanto CP_1
dell'importo di «€ 252,918,23 lordi, che, decurtato dal ribasso contrattualmente previsto e de- purato delle penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, è pari ad € 164.640,00», e ricono- sceva solo in questi limiti fondata la domanda della società attrice, della quale chiedeva però la condanna a rifondergli le spese di causa in considerazione del suo ingiustificato rifiuto di accet- tare detto importo.
I.1.3. Quindi, con un'ordinanza depositata il 2 luglio 2014, il Giudice istruttore ordinava, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., al convenuto di pagare alla società attrice la somma Pt_1
non contestata di 164.640,00 €, «oltre interessi come per legge».
I.1.4. Con la medesima ordinanza, il Giudice istruttore inoltre nominava proprio consu- lente tecnico l'ing. , cui affidava poi l'incarico di: CP_3
1) «[r]icostruire l'iter procedimentale dei lavori oggetto dell'appalto in esame, eviden- ziando i provvedimenti amministrativi, gli atti endoprocedimentali (perizie di variante, delibere del R.U.P e della stazione appaltante, atti di sottomissione, ordini di servizio) che ne hanno scandito le singole fasi»;
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
2) descrivere «le singole riserve apposte all'impresa appaltatrice, individuando e quan- tificando previa loro misurazione e secondo il prezzario dei lavori edili in vigore nella Regione
Campania, i lavori extracontrattuali di cui l'impresa rivendica il pagamento»;
3) dire «se ciascuna delle tipologie di lavorazioni trovi riscontro nel capitolato di appalto, nelle eventuali perizie di variante, in ordini di servizio del direttore dei lavori ovvero corrisponda ai requisiti di necessità per il corretto completamento dell'opera, essendo stati oggetto di col- laudo nei limiti consentiti dalle norme sopra citate»;
4) chiarire, «in base alla documentazione in atti, se lo svolgimento dell'appalto abbia avuto un andamento anomalo, le cause di ciò e la sua incidenza sui costi di gestione dell'im- presa, provvedendo alla necessaria quantificazione»;
5) redigere «un duplice calcolo dell'importo finale eventualmente spettante all'impresa, considerando soltanto in uno la quantificazione delle penali contrattualmente previste»;
6) chiarire «se tutte le lavorazioni appaltate siano state portate a compimento».
I.1.5. Con la relazione conclusiva dell'incarico affidatogli, depositata il 31 luglio 2015,
l'ing. , in estrema sintesi, riferiva;
CP_3
1) che, all'esito del collaudo dell'opera appaltata, era risultato un residuo credito della per i lavori eseguiti e contabilizzati di importo pari a 19.725,07 €; CP_1
2) che, secondo le sue valutazioni e i suoi calcoli e tenendo conto delle osservazioni formulate dal consulente tecnico della , a quest'ultima poteva essere riconosciuto, per CP_1
le riserve iscritte nella contabilità dei lavori, il complessivo importo di 625.731,59 €, al netto di quello di 14.688,00 € «da pagare a fattura separatamente dall' »; Controparte_4
3) che la aveva consegnato i lavori eseguiti con un ritardo di 407 giorni, cui corri- CP_1
spondeva una penale di 150.001,03 €;
4) che, a suo avviso, il predetto ritardo era stato causato da un anomalo andamento dei lavori non imputabile alla . CP_1
II.1.6. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Nola, con la sua sentenza n.
162/2018, pubblicata il 23 gennaio 2018, in parziale accoglimento della domanda della , CP_1
condannava il a pagare alla società attrice la «somma di euro 484.950,00, Parte_1
pari alla differenza fra la somma di euro 660.144,66, dovuta a parte attrice dall'ente convenuto
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
secondo le risultanze di causa e la somma di euro 175.194,63, (già corrisposta all'attrice me- desima dal convenuto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 2 luglio 2014, oltre gli interessi legali e moratori sulla predetta somma di euro 484.950,00 come per legge e con la decorrenza prevista dalla legge sino al soddisfo», compensava tra le parti integralmente le spese di rappresentanza e difesa e poneva le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio «a carico di entrambe le parti in egual misura».
I.2.1. Il ha quindi impugnato tale sentenza con un appello a questa Parte_1
Corte notificato alla SEPEM il 21 giugno 2018 ed articolato in due motivi, sostenendo:
1) con il primo, che il Giudice di prime cure, recependo acriticamente le conclusioni del proprio consulente tecnico, ha violato e falsamente applicato l'art. 132 del d.lgs. 163/2006,
l'art. 134 del d.P.R. 554/1999 e i principi enunciati con l'ordinanza istruttoria del 2 luglio 2014 in ordine alle condizioni alle quali l'appaltatore ha diritto alla remunerazione dei «lavori aggiuntivi non formalizzati in una perizia di variante», giacché ha riconosciuto alla il diritto di otte- CP_1
nere il pagamento dell'importo di 368.204,83 € «per lavori extracontratto» non compresi in al- cuna perizia di variante suppletiva debitamente approvata ed esorbitanti dai limiti previsti dall'art. 132, co. 3, d.lgs. cit. entro i quali avrebbero potuto essere remunerati pur in mancanza di una perizia suppletiva e addirittura di «somme che superano il quinto dell'importo contrat- tuale, rispetto alle quali – per il combinato disposto ex art. 132 co. 4, del D.l.gs. 163/2006, art.
134, co. 10, DPR 207/2010 – vi sarebbe stato bisogno di procedere con una nuova ed apposita gara nonché di un nuovo contratto», mentre avrebbe dovuto considerare «che con Deliberazione della Giunta comunale, n. 108 del 12.08.2014, il ha rilevato che i lavori rego- Parte_1
larmente autorizzati e contabilizzati ammontano, al netto del ribasso, ad € 1.500.000,00, con uno scarto in aumento rispetto a quelli autorizzati, di € 62.595,74, poi regolarizzati con una pe- rizia di variante in sanatoria (Determina R.G. 1256 del 24.12.2013)» e che, «[p]ertanto, alla luce dell'avvenuto pagamento alla di n. 7 acconti per un totale di € 1.476.743,70, e CP_1
dell'applicazione della penale di € 150.001,03, è risultato che, dall'esecuzione del contratto, è emerso, sulla scorta delle coordinate giuridiche applicabili nella fattispecie, un credito per il
nei confronti della ditta appaltatrice pari ad € 126.734,43, ai quali vanno ag- Parte_1
giunti € 175.194,63, già indebitamente pagati dall'Ente in esecuzione dell'Ordinanza ex art. 186
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
bis c.p.c., che va, quindi, revocata in parte qua»;
2) con il secondo, che il Giudice di prime cure, imputando alla stazione appaltante la responsabilità dell'anomalo andamento dei lavori e nel liquidare i conseguenti danni in favore dell'impresa appaltatrice, ha violato o falsamente applicato gli artt. 1223, 1227 e 2697 c.c., giacché, oltre a non aver distinto gli importi relativi ai lavori extracontrattuali eseguiti dalla quelli relativi ai danni che ha ritenuto da questa subìti a causa dell'anomalo andamento dei
[...]
lavori, è pervenuto ad un risultato, «comunque, palesemente inattendibile», se si considera che
«la piana lettura della relazione peritale fa emergere con palmare evidenza che la stessa im- presa ha ripetutamente ammesso di aver sostanzialmente terminato i lavori in data
22.11.2010», «cioè in prossimità della naturale scadenza del termine di ultimazione pattuito», e che, comunque, «la stessa ricostruzione dell'andamento dell'appalto contenuta nella relazione peritale, consente di appurare serenamente che, nei 407 giorni successivi alla scadenza per
l'ultimazione dei lavori, non sia stata effettuata alcuna rilevante lavorazione da parte dell'im- presa appaltatrice, ma, semplicemente, vi sia stata una fitta corrispondenza che ha procrasti- nato la chiusura “amministrativa” del contratto, a causa della documentata e pervicace volontà dell'impresa di accampare pretese economiche esorbitanti e del tutto avulse dagli impegni con- trattuali, nonostante l'Amministrazione abbia costantemente dimostrato un atteggiamento col- laborativo e conciliante, nei limiti di quanto consentito dalla legge».
Il ha pertanto concluso chiedendo che, in riforma della sentenza ap- Parte_1
pellata, sia accertato e dichiarato che esso è creditore della dell'importo di 126.734,43 CP_1
€, nonché di quello di 175.194,63 € pagato in esecuzione dell'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., che tale ordinanza sia revocata e che, in definitiva, la do- manda della sia rigettata o, in subordine, che la somma che è stato con detta sentenza CP_1
condannato a pagare alla controparte sia ridotta, «sia con riguardo ai pretesi lavori extra con- tratto accampati dalla sia con riferimento ai pretesi extracosti ricondotti all'asse- CP_1
rito andamento anomalo del contratto».
II.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 16 ottobre 2018, la SE-
ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del primo e la fondatezza del secondo dei motivi dell'avverso appello e l'ammissibilità delle domande di merito con esso per la prima volta
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
formulate e proposto un appello incidentale con il quale:
1) contestando la fondatezza delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio recepite dal Giudice di prime cure in ordine alle riserve nn. 1.4, 1.18, 1.23 e 4, ha chiesto la condanna del a pagarle: in relazione alla riserva n. 1.4, l'ulteriore importo di 78.200,02 €; in Parte_1
relazione alla riserva n. 1.18, l'ulteriore importo di 14.105,26 €; in relazione alla riserva n. 1.23,
l'ulteriore importo di 6.309,14 €; in relazione alla riserva n. 4, l'ulteriore complessivo importo di
581.080.29 €;
2) ha inoltre denunciato che il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi sulle domande da essa formulate per ottenere la condanna del a pagarle la somma di 997,59 Parte_1
€ per le spese da essa sostenute per la stipulazione e la registrazione dell'atto di sottomissione poi revocato dalla controparte e la somma di 4,006,45 € per gli interessi legali e moratori per la ritardata emissione del certificato di pagamento n. 7.
Sicché ha, in definitiva, chiesto che, in parziale riforma della sentenza appellata, il
[...]
sia condannato a pagarle la somma di 912.182,06 € «pari alla differenza fra la Parte_4
somma di € 1.087.376,69 dovuta a parte attrice dall'ente convenuto secondo le risultanze di causa e la somma di € 175.194,63 (già corrisposta dal in esecuzione dell'or- Parte_1
dinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 2/7/201), oltre gli interessi legali e moratori sulla predetta somma di € 912.182,06 come per legge e con la decorrenza prevista dalla legge sino al soddi- sfo», nonché a pagare le spese dei due gradi di giudizio, comprese quelle relative alla consu- lenza tecnica d'ufficio.
II.3. Nessuna delle parti ha poi modificato o precisato le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Come s'è detto, con il primo motivo del suo appello, il sostiene Parte_1
che il Giudice di prime cure, recependo acriticamente le conclusioni del proprio consulente tec- nico, ha violato e falsamente applicato l'art. 132 del d.lgs. 163/2006, l'art. 134 del d.P.R.
554/1999 e i principi enunciati con l'ordinanza istruttoria del 2 luglio 2014 in ordine alle condi- zioni alle quali l'appaltatore ha diritto alla remunerazione dei «lavori aggiuntivi non formalizzati in una perizia di variante», giacché ha riconosciuto alla il diritto di ottenere il pagamento CP_1
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'importo di 368.204,83 € «per lavori extracontratto» non compresi in alcuna perizia di va- riante suppletiva debitamente approvata ed esorbitanti dai limiti previsti dall'art. 132, co. 3,
d.lgs. cit. entro i quali avrebbero potuto essere remunerati pur in mancanza di una perizia sup- pletiva e addirittura di «somme che superano il quinto dell'importo contrattuale, rispetto alle quali – per il combinato disposto ex art. 132 co. 4, del D.l.gs. 163/2006, art. 134, co. 10, DPR
207/2010 – vi sarebbe stato bisogno di procedere con una nuova ed apposita gara nonché di un nuovo contratto», mentre avrebbe dovuto considerare «che con Deliberazione della Giunta co- munale, n. 108 del 12.08.2014, il ha rilevato che i lavori regolarmente auto- Parte_1
rizzati e contabilizzati ammontano, al netto del ribasso, ad € 1.500.000,00, con uno scarto in aumento rispetto a quelli autorizzati, di € 62.595,74, poi regolarizzati con una perizia di variante in sanatoria (Determina R.G. 1256 del 24.12.2013)» e che, «[p]ertanto, alla luce dell'avvenuto pagamento alla di n. 7 acconti per un totale di € 1.476.743,70, e dell'applicazione CP_1
della penale di € 150.001,03, è risultato che, dall'esecuzione del contratto, è emerso, sulla scorta delle coordinate giuridiche applicabili nella fattispecie, un credito per il Parte_1
nei confronti della ditta appaltatrice pari ad € 126.734,43, ai quali vanno aggiunti €
[...]
175.194,63, già indebitamente pagati dall'Ente in esecuzione dell'Ordinanza ex art. 186 bis
c.p.c., che va, quindi, revocata in parte qua».
Si tratta però di un motivo che – alla luce dell'interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione all'art. 342, co. 1, c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1341 – va giudicato inammissibile poiché basato su delle argomentazioni inadeguate a confutare con la necessaria specificità la parte della sentenza appellata che sono volte a censurare.
Infatti, la doglianza con esso formulata si fonda essenzialmente sul presupposto che il
Giudice di prime cure abbia riconosciuto il diritto della di ottenere il pagamento della CP_1
somma di 368.204,83 € «per lavori extracontratto» violando i limiti in proposito stabiliti dagli
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
artt. 132 del d.lgs. n. 163 del 2006 e 134 del d.P.R. n. 544 del 1999, ma, sebbene né la sentenza appellata né la relazione del consulente tecnico d'ufficio cui la stessa sentenza rinvia facciano riferimento a quell'importo o utilizzino quella locuzione o altra analoga, non contiene alcuna specificazione di quali siano i lavori cui il appellante si riferisce e soprattutto delle ra- Pt_1
gioni per le quali dovrebbero essere considerati «extracontratto».
II.1.2. Per analoghe ragioni è poi inammissibile anche il secondo motivo dell'appello del
. Parte_1
Con esso quest'ultimo, come s'è detto, lamenta che il Giudice di prime cure, imputan- dogli la responsabilità dell'anomalo andamento dei lavori e nel liquidare i conseguenti danni in favore dell'impresa appaltatrice, ha violato o falsamente applicato gli artt. 1223, 1227 e 2697
c.c., giacché, oltre a non aver distinto gli importi relativi ai lavori extracontrattuali eseguiti dalla quelli relativi ai danni che ha ritenuto da questa subìti a causa dell'anomalo andamento CP_1
dei lavori, è pervenuto ad un risultato, «comunque, palesemente inattendibile», se si considera che «la piana lettura della relazione peritale fa emergere con palmare evidenza che la stessa impresa ha ripetutamente ammesso di aver sostanzialmente terminato i lavori in data
22.11.2010», «cioè in prossimità della naturale scadenza del termine di ultimazione pattuito», e che, comunque, «la stessa ricostruzione dell'andamento dell'appalto contenuta nella relazione peritale, consente di appurare serenamente che, nei 407 giorni successivi alla scadenza per
l'ultimazione dei lavori, non sia stata effettuata alcuna rilevante lavorazione da parte dell'im- presa appaltatrice, ma, semplicemente, vi sia stata una fitta corrispondenza che ha procrasti- nato la chiusura “amministrativa” del contratto, a causa della documentata e pervicace volontà dell'impresa di accampare pretese economiche esorbitanti e del tutto avulse dagli impegni con- trattuali, nonostante l'Amministrazione abbia costantemente dimostrato un atteggiamento col- laborativo e conciliante, nei limiti di quanto consentito dalla legge».
Senonché, nell'esplicitare tale doglianza, il , oltre a non specificare Parte_5
quali e di quale importo sono, a suo avviso, i «lavori extracontrattuali» che, sempre a suo avviso, sono compresi nella somma di 257.526,76 € che il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto dovuta alla a titolo di risarcimento dei danni da questa subìti a causa dell'anomalo an- CP_1
damento dei lavori, evidentemente non ha tenuto conto che l'ausiliario del Giudice di prime cure
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
non ha incluso in tale somma alcun importo per lavorazioni eseguite dalla società appaltatrice
(v. rel. ctu, pag. 140) e, peraltro, muove alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio fatta propria dal Giudice di prime cure in ordine all'imputabilità della responsabilità di detta anomalia delle critiche del tutto generiche che sorvolano del tutto sulle ragioni di tale valutazione, che sono in effetti le stesse che hanno indotto il Tribunale ad escludere l'applicabilità alla CP_1
osservando, tra l'altro:
- che, «se è vero che il C.T.U. fa riferimento a pag. 168 ad un'imputazione dei ritardi nell'ultimazione dei lavori in minima parte alla , è altrettanto indubbio che egli, sempre a pag. 168, specifica che “i 407 giorni di ritardo considerati dalla Stazione appaltante, risultano dovuti alla indisponibilità di alcuni luoghi della scuola, alla presenza degli alunni e del personale nell'edificio scolastico durante i lavori, ad errori e carenze progettuali” oltre che ad un atteggia- mento poco collaborativo del Direttore del Lavori nei confronti della Stazione Appaltante, del
R.U.P. e del Collaudatore» (v. sent. app.ta, pag. 6);
- che «[t]ale ultimo aspetto, a parere di questo Giudice, appare tanto più rilevante, ai fini dell'esclusione dell'imputabilità del ritardo all'attrice, quanto più si consideri che l'art. 12 co. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, attribuisce alla Stazione Appaltante la facoltà di cambiare il
Direttore dei Lavori in qualsiasi fase dell'esecuzione dell'appalto» (v. sent. app.ta, pagg. 6-7).
II.1.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello del non Parte_1
può che essere dichiarato inammissibile.
II.2. Di conseguenza, l'appello incidentale “tardivo” proposto dalla il 16 ottobre CP_1
2018 (e dunque oltre la scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 327, co. 1, c.p.c., la sentenza impugnata essendo stata pubblicata il 23 gennaio 2018) va, ai sensi dell'art. 334, co.
2, c.p.c., dichiarato inefficace.
II.3. Quanto poi alle spese del processo d'appello, ne va disposta l'integrale compensa- zione tra le parti, per quanto detto reciprocamente soccombenti.
II.4. Va, infine, in osservanza di quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cd. testo unico delle spese di giustizia), dato atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 9 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
il 21 giugno 2018 e su quello incidentalmente proposto dalla l 16 ottobre 2018 avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Nola n. 162/2018, pubblicata il 23 gennaio 2018:
A) dichiara il primo appello inammissibile e il secondo inefficace;
B) compensa tra le parti integralmente le spese del secondo grado del processo;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte del appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Pt_1
l'appello da esso proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 10 di 10 Parte_1 CP_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., ad es., Cass., SS.UU., 36481/2022 e 27199/2017, secondo le quali cui l'art. 342, co. 1, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in per- sona del Giudice Alfonso Annunziata, in data 21/23 gennaio 2018 e contraddistinta dal n. 162/2018, iscritto al n. 3501/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA il (codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro tem- Parte_1 P.IVA_1
pore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sasso (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E la codice fiscale ), con sede in Cardito (NA), alla Via I. Rabin n. CP_1 P.IVA_2
14/C, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresentante pro tem- CP_2
pore, e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria Capitanio (codice fiscale
) - appellata e appellante incidentale - C.F._2
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata il 26 giugno 2013, la onveniva innanzi CP_1
al Tribunale di Nola il al fine di sentirlo dichiarare responsabile per non aver Parte_1
correttamente adempiuto le obbligazioni derivanti dal contratto del 2 gennaio 2009, n. rep.
8205, con il quale l'ente pubblico le aveva affidato l'appalto dei lavori di manutenzione straor- dinaria e di adeguamento funzionale dell'edificio sito in quel comune, in località Madonnelle, in
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
cui era ubicata la Scuola Media Statale Ferrajolo, verso il corrispettivo di 1.224.345,84 €, di cui
109.762,18 € per l'imposta sul valore aggiunto e 16.961,85 € per gli oneri per la sicurezza, poi aumentato a 1.437.424,56 € per effetto di una perizia di variante e suppletiva dalla medesima accettata con atto di sottomissione del 6 aprile 2010, n. rep. 8296, e sentirlo condannare a ri- sarcirle i danni causatile dai maggiori oneri e costi da essa sostenuti, pagandole la somma di
1.717.471,96 €, come quantificata nelle riserve iscritte nella contabilità dei lavori, o la diversa somma che fosse stata accertata in corso di causa, oltre all'imposta sul valore aggiunto, agli interessi legali e moratori e alla rivalutazione monetaria, nonché a pagarle la somma di 997,59
€, oltre agli interessi, per le spese da essa sostenute per la stipulazione e la registrazione di un atto di sottomissione che sosteneva illegittimamente revocato, la somma di 4,006,45 €, oltre agli interessi, per gli interessi legali e moratori per la ritardata emissione del certificato di paga- mento n. 7 e la somma di 11.200,30 €, oltre agli interessi legali e moratori, risultante a suo cre- dito dalla relazione sul conto finale dei lavori.
I.1.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio, il faceva presente Parte_1
che dal conto finale dei lavori la risultava ancora creditrice nei suoi confronti soltanto CP_1
dell'importo di «€ 252,918,23 lordi, che, decurtato dal ribasso contrattualmente previsto e de- purato delle penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, è pari ad € 164.640,00», e ricono- sceva solo in questi limiti fondata la domanda della società attrice, della quale chiedeva però la condanna a rifondergli le spese di causa in considerazione del suo ingiustificato rifiuto di accet- tare detto importo.
I.1.3. Quindi, con un'ordinanza depositata il 2 luglio 2014, il Giudice istruttore ordinava, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., al convenuto di pagare alla società attrice la somma Pt_1
non contestata di 164.640,00 €, «oltre interessi come per legge».
I.1.4. Con la medesima ordinanza, il Giudice istruttore inoltre nominava proprio consu- lente tecnico l'ing. , cui affidava poi l'incarico di: CP_3
1) «[r]icostruire l'iter procedimentale dei lavori oggetto dell'appalto in esame, eviden- ziando i provvedimenti amministrativi, gli atti endoprocedimentali (perizie di variante, delibere del R.U.P e della stazione appaltante, atti di sottomissione, ordini di servizio) che ne hanno scandito le singole fasi»;
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
2) descrivere «le singole riserve apposte all'impresa appaltatrice, individuando e quan- tificando previa loro misurazione e secondo il prezzario dei lavori edili in vigore nella Regione
Campania, i lavori extracontrattuali di cui l'impresa rivendica il pagamento»;
3) dire «se ciascuna delle tipologie di lavorazioni trovi riscontro nel capitolato di appalto, nelle eventuali perizie di variante, in ordini di servizio del direttore dei lavori ovvero corrisponda ai requisiti di necessità per il corretto completamento dell'opera, essendo stati oggetto di col- laudo nei limiti consentiti dalle norme sopra citate»;
4) chiarire, «in base alla documentazione in atti, se lo svolgimento dell'appalto abbia avuto un andamento anomalo, le cause di ciò e la sua incidenza sui costi di gestione dell'im- presa, provvedendo alla necessaria quantificazione»;
5) redigere «un duplice calcolo dell'importo finale eventualmente spettante all'impresa, considerando soltanto in uno la quantificazione delle penali contrattualmente previste»;
6) chiarire «se tutte le lavorazioni appaltate siano state portate a compimento».
I.1.5. Con la relazione conclusiva dell'incarico affidatogli, depositata il 31 luglio 2015,
l'ing. , in estrema sintesi, riferiva;
CP_3
1) che, all'esito del collaudo dell'opera appaltata, era risultato un residuo credito della per i lavori eseguiti e contabilizzati di importo pari a 19.725,07 €; CP_1
2) che, secondo le sue valutazioni e i suoi calcoli e tenendo conto delle osservazioni formulate dal consulente tecnico della , a quest'ultima poteva essere riconosciuto, per CP_1
le riserve iscritte nella contabilità dei lavori, il complessivo importo di 625.731,59 €, al netto di quello di 14.688,00 € «da pagare a fattura separatamente dall' »; Controparte_4
3) che la aveva consegnato i lavori eseguiti con un ritardo di 407 giorni, cui corri- CP_1
spondeva una penale di 150.001,03 €;
4) che, a suo avviso, il predetto ritardo era stato causato da un anomalo andamento dei lavori non imputabile alla . CP_1
II.1.6. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Nola, con la sua sentenza n.
162/2018, pubblicata il 23 gennaio 2018, in parziale accoglimento della domanda della , CP_1
condannava il a pagare alla società attrice la «somma di euro 484.950,00, Parte_1
pari alla differenza fra la somma di euro 660.144,66, dovuta a parte attrice dall'ente convenuto
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
secondo le risultanze di causa e la somma di euro 175.194,63, (già corrisposta all'attrice me- desima dal convenuto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 2 luglio 2014, oltre gli interessi legali e moratori sulla predetta somma di euro 484.950,00 come per legge e con la decorrenza prevista dalla legge sino al soddisfo», compensava tra le parti integralmente le spese di rappresentanza e difesa e poneva le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio «a carico di entrambe le parti in egual misura».
I.2.1. Il ha quindi impugnato tale sentenza con un appello a questa Parte_1
Corte notificato alla SEPEM il 21 giugno 2018 ed articolato in due motivi, sostenendo:
1) con il primo, che il Giudice di prime cure, recependo acriticamente le conclusioni del proprio consulente tecnico, ha violato e falsamente applicato l'art. 132 del d.lgs. 163/2006,
l'art. 134 del d.P.R. 554/1999 e i principi enunciati con l'ordinanza istruttoria del 2 luglio 2014 in ordine alle condizioni alle quali l'appaltatore ha diritto alla remunerazione dei «lavori aggiuntivi non formalizzati in una perizia di variante», giacché ha riconosciuto alla il diritto di otte- CP_1
nere il pagamento dell'importo di 368.204,83 € «per lavori extracontratto» non compresi in al- cuna perizia di variante suppletiva debitamente approvata ed esorbitanti dai limiti previsti dall'art. 132, co. 3, d.lgs. cit. entro i quali avrebbero potuto essere remunerati pur in mancanza di una perizia suppletiva e addirittura di «somme che superano il quinto dell'importo contrat- tuale, rispetto alle quali – per il combinato disposto ex art. 132 co. 4, del D.l.gs. 163/2006, art.
134, co. 10, DPR 207/2010 – vi sarebbe stato bisogno di procedere con una nuova ed apposita gara nonché di un nuovo contratto», mentre avrebbe dovuto considerare «che con Deliberazione della Giunta comunale, n. 108 del 12.08.2014, il ha rilevato che i lavori rego- Parte_1
larmente autorizzati e contabilizzati ammontano, al netto del ribasso, ad € 1.500.000,00, con uno scarto in aumento rispetto a quelli autorizzati, di € 62.595,74, poi regolarizzati con una pe- rizia di variante in sanatoria (Determina R.G. 1256 del 24.12.2013)» e che, «[p]ertanto, alla luce dell'avvenuto pagamento alla di n. 7 acconti per un totale di € 1.476.743,70, e CP_1
dell'applicazione della penale di € 150.001,03, è risultato che, dall'esecuzione del contratto, è emerso, sulla scorta delle coordinate giuridiche applicabili nella fattispecie, un credito per il
nei confronti della ditta appaltatrice pari ad € 126.734,43, ai quali vanno ag- Parte_1
giunti € 175.194,63, già indebitamente pagati dall'Ente in esecuzione dell'Ordinanza ex art. 186
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
bis c.p.c., che va, quindi, revocata in parte qua»;
2) con il secondo, che il Giudice di prime cure, imputando alla stazione appaltante la responsabilità dell'anomalo andamento dei lavori e nel liquidare i conseguenti danni in favore dell'impresa appaltatrice, ha violato o falsamente applicato gli artt. 1223, 1227 e 2697 c.c., giacché, oltre a non aver distinto gli importi relativi ai lavori extracontrattuali eseguiti dalla quelli relativi ai danni che ha ritenuto da questa subìti a causa dell'anomalo andamento dei
[...]
lavori, è pervenuto ad un risultato, «comunque, palesemente inattendibile», se si considera che
«la piana lettura della relazione peritale fa emergere con palmare evidenza che la stessa im- presa ha ripetutamente ammesso di aver sostanzialmente terminato i lavori in data
22.11.2010», «cioè in prossimità della naturale scadenza del termine di ultimazione pattuito», e che, comunque, «la stessa ricostruzione dell'andamento dell'appalto contenuta nella relazione peritale, consente di appurare serenamente che, nei 407 giorni successivi alla scadenza per
l'ultimazione dei lavori, non sia stata effettuata alcuna rilevante lavorazione da parte dell'im- presa appaltatrice, ma, semplicemente, vi sia stata una fitta corrispondenza che ha procrasti- nato la chiusura “amministrativa” del contratto, a causa della documentata e pervicace volontà dell'impresa di accampare pretese economiche esorbitanti e del tutto avulse dagli impegni con- trattuali, nonostante l'Amministrazione abbia costantemente dimostrato un atteggiamento col- laborativo e conciliante, nei limiti di quanto consentito dalla legge».
Il ha pertanto concluso chiedendo che, in riforma della sentenza ap- Parte_1
pellata, sia accertato e dichiarato che esso è creditore della dell'importo di 126.734,43 CP_1
€, nonché di quello di 175.194,63 € pagato in esecuzione dell'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., che tale ordinanza sia revocata e che, in definitiva, la do- manda della sia rigettata o, in subordine, che la somma che è stato con detta sentenza CP_1
condannato a pagare alla controparte sia ridotta, «sia con riguardo ai pretesi lavori extra con- tratto accampati dalla sia con riferimento ai pretesi extracosti ricondotti all'asse- CP_1
rito andamento anomalo del contratto».
II.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 16 ottobre 2018, la SE-
ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del primo e la fondatezza del secondo dei motivi dell'avverso appello e l'ammissibilità delle domande di merito con esso per la prima volta
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
formulate e proposto un appello incidentale con il quale:
1) contestando la fondatezza delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio recepite dal Giudice di prime cure in ordine alle riserve nn. 1.4, 1.18, 1.23 e 4, ha chiesto la condanna del a pagarle: in relazione alla riserva n. 1.4, l'ulteriore importo di 78.200,02 €; in Parte_1
relazione alla riserva n. 1.18, l'ulteriore importo di 14.105,26 €; in relazione alla riserva n. 1.23,
l'ulteriore importo di 6.309,14 €; in relazione alla riserva n. 4, l'ulteriore complessivo importo di
581.080.29 €;
2) ha inoltre denunciato che il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi sulle domande da essa formulate per ottenere la condanna del a pagarle la somma di 997,59 Parte_1
€ per le spese da essa sostenute per la stipulazione e la registrazione dell'atto di sottomissione poi revocato dalla controparte e la somma di 4,006,45 € per gli interessi legali e moratori per la ritardata emissione del certificato di pagamento n. 7.
Sicché ha, in definitiva, chiesto che, in parziale riforma della sentenza appellata, il
[...]
sia condannato a pagarle la somma di 912.182,06 € «pari alla differenza fra la Parte_4
somma di € 1.087.376,69 dovuta a parte attrice dall'ente convenuto secondo le risultanze di causa e la somma di € 175.194,63 (già corrisposta dal in esecuzione dell'or- Parte_1
dinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 2/7/201), oltre gli interessi legali e moratori sulla predetta somma di € 912.182,06 come per legge e con la decorrenza prevista dalla legge sino al soddi- sfo», nonché a pagare le spese dei due gradi di giudizio, comprese quelle relative alla consu- lenza tecnica d'ufficio.
II.3. Nessuna delle parti ha poi modificato o precisato le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Come s'è detto, con il primo motivo del suo appello, il sostiene Parte_1
che il Giudice di prime cure, recependo acriticamente le conclusioni del proprio consulente tec- nico, ha violato e falsamente applicato l'art. 132 del d.lgs. 163/2006, l'art. 134 del d.P.R.
554/1999 e i principi enunciati con l'ordinanza istruttoria del 2 luglio 2014 in ordine alle condi- zioni alle quali l'appaltatore ha diritto alla remunerazione dei «lavori aggiuntivi non formalizzati in una perizia di variante», giacché ha riconosciuto alla il diritto di ottenere il pagamento CP_1
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'importo di 368.204,83 € «per lavori extracontratto» non compresi in alcuna perizia di va- riante suppletiva debitamente approvata ed esorbitanti dai limiti previsti dall'art. 132, co. 3,
d.lgs. cit. entro i quali avrebbero potuto essere remunerati pur in mancanza di una perizia sup- pletiva e addirittura di «somme che superano il quinto dell'importo contrattuale, rispetto alle quali – per il combinato disposto ex art. 132 co. 4, del D.l.gs. 163/2006, art. 134, co. 10, DPR
207/2010 – vi sarebbe stato bisogno di procedere con una nuova ed apposita gara nonché di un nuovo contratto», mentre avrebbe dovuto considerare «che con Deliberazione della Giunta co- munale, n. 108 del 12.08.2014, il ha rilevato che i lavori regolarmente auto- Parte_1
rizzati e contabilizzati ammontano, al netto del ribasso, ad € 1.500.000,00, con uno scarto in aumento rispetto a quelli autorizzati, di € 62.595,74, poi regolarizzati con una perizia di variante in sanatoria (Determina R.G. 1256 del 24.12.2013)» e che, «[p]ertanto, alla luce dell'avvenuto pagamento alla di n. 7 acconti per un totale di € 1.476.743,70, e dell'applicazione CP_1
della penale di € 150.001,03, è risultato che, dall'esecuzione del contratto, è emerso, sulla scorta delle coordinate giuridiche applicabili nella fattispecie, un credito per il Parte_1
nei confronti della ditta appaltatrice pari ad € 126.734,43, ai quali vanno aggiunti €
[...]
175.194,63, già indebitamente pagati dall'Ente in esecuzione dell'Ordinanza ex art. 186 bis
c.p.c., che va, quindi, revocata in parte qua».
Si tratta però di un motivo che – alla luce dell'interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione all'art. 342, co. 1, c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1341 – va giudicato inammissibile poiché basato su delle argomentazioni inadeguate a confutare con la necessaria specificità la parte della sentenza appellata che sono volte a censurare.
Infatti, la doglianza con esso formulata si fonda essenzialmente sul presupposto che il
Giudice di prime cure abbia riconosciuto il diritto della di ottenere il pagamento della CP_1
somma di 368.204,83 € «per lavori extracontratto» violando i limiti in proposito stabiliti dagli
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
artt. 132 del d.lgs. n. 163 del 2006 e 134 del d.P.R. n. 544 del 1999, ma, sebbene né la sentenza appellata né la relazione del consulente tecnico d'ufficio cui la stessa sentenza rinvia facciano riferimento a quell'importo o utilizzino quella locuzione o altra analoga, non contiene alcuna specificazione di quali siano i lavori cui il appellante si riferisce e soprattutto delle ra- Pt_1
gioni per le quali dovrebbero essere considerati «extracontratto».
II.1.2. Per analoghe ragioni è poi inammissibile anche il secondo motivo dell'appello del
. Parte_1
Con esso quest'ultimo, come s'è detto, lamenta che il Giudice di prime cure, imputan- dogli la responsabilità dell'anomalo andamento dei lavori e nel liquidare i conseguenti danni in favore dell'impresa appaltatrice, ha violato o falsamente applicato gli artt. 1223, 1227 e 2697
c.c., giacché, oltre a non aver distinto gli importi relativi ai lavori extracontrattuali eseguiti dalla quelli relativi ai danni che ha ritenuto da questa subìti a causa dell'anomalo andamento CP_1
dei lavori, è pervenuto ad un risultato, «comunque, palesemente inattendibile», se si considera che «la piana lettura della relazione peritale fa emergere con palmare evidenza che la stessa impresa ha ripetutamente ammesso di aver sostanzialmente terminato i lavori in data
22.11.2010», «cioè in prossimità della naturale scadenza del termine di ultimazione pattuito», e che, comunque, «la stessa ricostruzione dell'andamento dell'appalto contenuta nella relazione peritale, consente di appurare serenamente che, nei 407 giorni successivi alla scadenza per
l'ultimazione dei lavori, non sia stata effettuata alcuna rilevante lavorazione da parte dell'im- presa appaltatrice, ma, semplicemente, vi sia stata una fitta corrispondenza che ha procrasti- nato la chiusura “amministrativa” del contratto, a causa della documentata e pervicace volontà dell'impresa di accampare pretese economiche esorbitanti e del tutto avulse dagli impegni con- trattuali, nonostante l'Amministrazione abbia costantemente dimostrato un atteggiamento col- laborativo e conciliante, nei limiti di quanto consentito dalla legge».
Senonché, nell'esplicitare tale doglianza, il , oltre a non specificare Parte_5
quali e di quale importo sono, a suo avviso, i «lavori extracontrattuali» che, sempre a suo avviso, sono compresi nella somma di 257.526,76 € che il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto dovuta alla a titolo di risarcimento dei danni da questa subìti a causa dell'anomalo an- CP_1
damento dei lavori, evidentemente non ha tenuto conto che l'ausiliario del Giudice di prime cure
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
non ha incluso in tale somma alcun importo per lavorazioni eseguite dalla società appaltatrice
(v. rel. ctu, pag. 140) e, peraltro, muove alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio fatta propria dal Giudice di prime cure in ordine all'imputabilità della responsabilità di detta anomalia delle critiche del tutto generiche che sorvolano del tutto sulle ragioni di tale valutazione, che sono in effetti le stesse che hanno indotto il Tribunale ad escludere l'applicabilità alla CP_1
osservando, tra l'altro:
- che, «se è vero che il C.T.U. fa riferimento a pag. 168 ad un'imputazione dei ritardi nell'ultimazione dei lavori in minima parte alla , è altrettanto indubbio che egli, sempre a pag. 168, specifica che “i 407 giorni di ritardo considerati dalla Stazione appaltante, risultano dovuti alla indisponibilità di alcuni luoghi della scuola, alla presenza degli alunni e del personale nell'edificio scolastico durante i lavori, ad errori e carenze progettuali” oltre che ad un atteggia- mento poco collaborativo del Direttore del Lavori nei confronti della Stazione Appaltante, del
R.U.P. e del Collaudatore» (v. sent. app.ta, pag. 6);
- che «[t]ale ultimo aspetto, a parere di questo Giudice, appare tanto più rilevante, ai fini dell'esclusione dell'imputabilità del ritardo all'attrice, quanto più si consideri che l'art. 12 co. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, attribuisce alla Stazione Appaltante la facoltà di cambiare il
Direttore dei Lavori in qualsiasi fase dell'esecuzione dell'appalto» (v. sent. app.ta, pagg. 6-7).
II.1.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello del non Parte_1
può che essere dichiarato inammissibile.
II.2. Di conseguenza, l'appello incidentale “tardivo” proposto dalla il 16 ottobre CP_1
2018 (e dunque oltre la scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 327, co. 1, c.p.c., la sentenza impugnata essendo stata pubblicata il 23 gennaio 2018) va, ai sensi dell'art. 334, co.
2, c.p.c., dichiarato inefficace.
II.3. Quanto poi alle spese del processo d'appello, ne va disposta l'integrale compensa- zione tra le parti, per quanto detto reciprocamente soccombenti.
II.4. Va, infine, in osservanza di quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cd. testo unico delle spese di giustizia), dato atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 9 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
il 21 giugno 2018 e su quello incidentalmente proposto dalla l 16 ottobre 2018 avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Nola n. 162/2018, pubblicata il 23 gennaio 2018:
A) dichiara il primo appello inammissibile e il secondo inefficace;
B) compensa tra le parti integralmente le spese del secondo grado del processo;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte del appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Pt_1
l'appello da esso proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3501/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 10 di 10 Parte_1 CP_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., ad es., Cass., SS.UU., 36481/2022 e 27199/2017, secondo le quali cui l'art. 342, co. 1, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.