TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4875/2024 R.G. avente ad oggetto: Regolamentazione
dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. ELEONORA RICCHIZZI, Parte_1
come da mandato in atti;
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO BLASI, come Controparte_1
da mandato in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 premesso di aver intrattenuto Parte_1
convivenza more uxorio dal mese di settembre del 2016 fino a al mese di settembre del
2024 con dalla cui relazione era nata in [...] il [...] la figlia Controparte_1
minore riconosciuta da entrambe i genitori all'atto della nascita, adiva codesto Per_1
Tribunale chiedendo di regolamentarsi il regime di affidamento, mantenimento e di visita della minore alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Costituitosi in giudizio il resistente contestava le avverse deduzioni per le motivazioni esplicitate nella comparsa di costituzione e di risposta.
Nominato il giudice delegato e adottati i provvedimenti provvisori nell'interesse della minore, con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 19.03.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle condizioni ivi indicate qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 4875/2024 R.G., tra nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
17.02.1978, così provvede:
1) DISICPLINA il regime di affidamento, mantenimento, visita e collocazione della minore nata in Taranto il [...] in conformità a [...] concordate e Per_1 trasfuse nelle note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 19.03.2025, qui da intendere come integralmente trascritte e riportate;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16.05.2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola