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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 718/23 (+ 728/23 fasc. riunito) R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
1) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
2) dr. Silvana CANNIZZARO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 718/2023 (+ 728/23) R.G., vertente tra:
, nato a [...] il [...] e res.te in S.Agata Militello Parte_1
(Me) Via Torrecandele n. 84, C.F. , elettivamente domiciliato presso C.F._1
l'avv. Cettina Fasolo (C.F. ), del Foro di Messina con studio in via G. C.F._2
Natoli 143 Messina (Me), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
-Ricorrente in riassunzione- già appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_1
con sede in , Via Medici n. 256, Via Medici n. 256, P.IVA_1 Controparte_1 autorizzato a stare in giudizio giuste delibera di Giunta Municipale n. 120 del 11\12\2023 e determinazione del Responsabile n. 271 del 12\12/\2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Ventimiglia del foro di Patti, C.F. , con recapito professionale C.F._3 in San Salvatore di Fitalia, Via dei Mille 3, indirizzo di posta certificata:
in virtù di procura rilasciata in atti;
Email_1
- Resistente in riassunzione- già appellato-
, come in atti generalizzato;
Controparte_2
- Resistente in riassunzione- già appellato- CP_3
e con l'intervento del
1 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore che ha apposto il visto;
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito ordinanza della Corte di Cassazione n. 17165 del 15 giugno 2023 che ha cassato, con rinvio, la sentenza n. 294/2002 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, in data 29.04.2022, depositata in data 05.05.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente in riassunzione:
“1) con riferimento da compiersi a seguito della sentenza di rinvio Cass. Civ. n. 17165/2023, ritenere, accertare e dichiarare l'insussistenza della causa di incandidabilità del consigliere comunale di CP
, e per l'effetto riconoscere il diritto soggettivo del ricorrente a ricoprire la
[...] Parte_1
c alla luce dei principi e delle motivazioni in fatto e Controparte_1 diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 15591/2023 dep 15.06.2023 a definizione del giudizio iscritto al 17165/2023; 2) ancora, sempre con riferimento all'accertamento da compiersi a seguito della sentenza di rinvio Cass. Civ. n. 17165/2023, e per l'effetto annullare e comunque disapplicare la delibera del di del 25 marzo 2014, n. 29 – relativa al CP Controparte_1 procedimento di decadenza del consigliere e al relativo provvedimento conclusivo, nonché Parte_1 di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i pareri, i verbali, il provvedimento del Prefetto e ogni altro connesso e consequenziale. 3) In ogni caso, alla luce dei principi e delle motivazioni in fatto e diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 15591/2023 dep 15.06.2023 a definizione del giudizio iscritto al 17165/2023, accogliere con qualsiasi statuizione tanto nella forma quanto nella sostanza le domande spiegate in tutti i gradi di giudizio dal Sig. in relazione alla richiesta di declaratoria di Parte_1 illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della delibera di decadenza da consigliere comunale. Con vittoria di spese e compensi di difesa in relazione a tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi distrattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per il resistente in riassunzione, : “1)Ritenere e dichiarare la Controparte_1 delibera del Comune di del 25 marzo 2014, n. 29, con il quale è stata dichiarata la Controparte_1 nullità dell'elezione del un atto dovuto, mera conseguenza della segnalazione della Parte_1
Prefettura; 2)Ritenere e dichiarare che è venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente e pronunciarsi solo sulle spese del giudizio applicando il principio della soccombenza virtuale;
”
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Occorre premettere che in data 09.06.2013, a seguito delle elezioni comunali del Comune di S. Agata Militello, l'odierno ricorrente in riassunzione – già appellante -, candidato alla carica di Consigliere comunale nelle liste del Partito Democratico, in appoggio al candidato Sindaco,
, conseguiva 206 voti di preferenza. Persona_1
In data 27 giugno 2013, con Deliberazione n. 37, il Consiglio Comunale di S. Agata Militello provvedeva alla surroga del consigliere eletto dimessosi dalla carica di Persona_2 consigliere, con il Donato Parte_1
In data 17 Marzo 2014, al prot. 8135, veniva comunicato al Comune di il Controparte_1 provvedimento prot. 13497/14/AREA II del 3.03.2014, con cui il Prefetto di Messina considerato che “è emerso che nei confronti del ….consigliere ( con decreto del Tribunale Parte_1
2 di Messina –Misure di prevenzione- divenuto irrevocabile il 10/07/1997, è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni uno”, che “ tale misura costituisce causa ostativa ai sensi del primo comma lettera f) dell'art 10 del Decreto Legislativo 235/2012”, informava il Consiglio Comunale di detta circostanza onde revocare il provvedimento di surroga ed inibire al ricorrente l'esercizio delle funzioni in seno all'Organo Consiliare.
A seguito di ciò, con deliberazione del Consiglio Comunale di S. Agata Militello n. 29 del 25 marzo 2014, pubblicata in data 25 aprile 2014, veniva revocata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 27.06.2013 e le connesse deliberazioni relative al giuramento ed alla convalida dell'elezione del alla carica di consigliere comunale a Parte_1 seguito delle dimissioni di (deliberazioni nn. 40-41-42/2013). Persona_2
Giudizio di primo grado.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 22 Dlvo 150/2011, Parte_1 impugnava la suddetta delibera del Consiglio Comunale di S. Agata Militello n. 29 del 25 marzo 2014, pubblicata in data 25 aprile 2014, con la quale veniva revocata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 27.06.2013 e le connesse deliberazioni relative al giuramento ed alla convalida dell'elezione del alla carica di Parte_1 consigliere comunale a seguito delle dimissioni del sig. (deliberazioni nn. 40- Persona_2
41-42/2013).
Nel corso del giudizio, si costituiva il , ma non anche Controparte_4 CP_5
, quale candidata di lista subentrata in surroga al consigliere dichiarato decaduto, nei cui
[...] confronti non risultava perfezionata la notifica. Per tale ragione, all'udienza di comparizione del 22.09.2014 il ricorrente, formulava richiesta di rimessione in termini per tentare una nuova notifica ove il giudicante avesse ritenuto opportuna tale rinnovazione.
Il Tribunale, con ordinanza del 13.01.2014, depositata in data 21.10.2014, dichiarava l'improcedibilità del ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In particolare, secondo il Giudicante, la LE andava ritenuta quale unico contraddittore necessario del giudizio, non essendo al contrario sufficiente la costituzione del
[...]
che si era regolarmente costituito. Controparte_4
Peraltro, secondo il Tribunale, il mancato perfezionamento della notifica nei confronti della dipendeva dal fatto che la consegna dell'atto fosse stata “tentata in luogo che non ha CP_5 alcuna attinenza con la ”, con la conseguenza che la notifica era da ritenere inesistente CP_5
e dunque insuscettibile di sanatoria mediante rinnovazione.
Avverso la predetta sentenza l'odierno appellante proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Messina che con sentenza n. 370/2015 del 16.06.2015, depositata in pari data, ritenendo che “il Tribunale avrebbe dovuto considerare e concedere, di conseguenza, un nuovo termine per l'instaurazione del contraddittorio con la in accoglimento della conforme richiesta del ricorrente”, CP_5 annullava l'ordinanza impugnata e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Patti, assegnando i termini di legge per la riassunzione.
Riassunta la causa innanzi al Tribunale di Patti la causa, che assumeva il n. 1238/2015 Rg, dopo una serie di rinvii dettati da adempimenti di rito, assenza relatore e carico di ruolo veniva decisa con ordinanza 5320 del 9.04.2018 depositata in data 29.05.2018, con la quale il
3 Tribunale di Patti, nel rigettare il ricorso condannava altresì il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi € 8.000,00.
Giudizio di appello (n. 469/2018 R.G.).
Avverso la predetta ordinanza, proponeva appello innanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Messina e il si costituiva chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata ordinanza.
Il giudizio d'appello, iscritto al n.r.g. 469/2018, veniva definito con sentenza n. 294 del 2022 con la quale il Giudice di secondo grado così statuiva: “dichiara la contumacia di
[...]
, rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in Controparte_6 favore del resistente delle spese processuali, liquidate in € 6.850,00 per Controparte_1 compensi profession %, IVA e c.p.a.”.
Giudizio di cassazione.
Avverso la predetta sentenza d'appello, proponeva ricorso in Parte_1
Cassazione (n.15591/2022 RG.).
Tale giudizio si è svolto nei confronti del , quale Controparte_1 controricorrente, nonché nei confronti di , non costituitosi benché Controparte_2 regolarmente citato.
Il ricorrente ha articolato sei motivi: il primo motivo riguardante il procedimento seguito nella trattazione della controversia in appello;
il secondo riguardante la questione della procedibilità dell'appello, a seguito dello svolgimento delle elezioni successive nel 2018; il terzo motivo denunciante l'illegittimità della delibera consiliare del 25 marzo 2014 e nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 235 del 2012, “in combinato disposto con le norme del codice antimafia [d.lgs. n. 159 del 2011] e con gli articoli 3 e 51 della Costituzione”, omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia, per avere la sentenza impugnata trascurato che per gli stessi fatti per i quali gli era stata applicata la misura di prevenzione egli era stato assolto con formula piena della Corte d'appello di Messina con sentenza irrevocabile n. 4/2006; il quarto motivo (numerato in ricorso come terzo) denunciante omesso esame di un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'estinzione anticipata dell'incandidabilità, ex art. 15, comma 3, del d. lgs. n. 235 del 2012, possa conseguire esclusivamente a una sentenza di riabilitazione, la quale tuttavia presuppone una sentenza di condanna mancante nella specie, mentre a maggior ragione un giudicato assolutorio con formula piena dovrebbe essere idoneo a fare venire meno alla radice il presupposto della misura di prevenzione;
il quinto motivo (numerato in ricorso come quarto, logicamente condizionato al rigetto dei due precedenti motivi che sono stati accolti) riguardante l'eccepita illegittimità costituzionale
4 dell'art. 10, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui non prevede che, ai fini della incandidabilità, la misura di prevenzione definitiva debba essere connessa a una sentenza di condanna (seppur non definitiva) per gli stessi fatti, risultando altrimenti negativamente e irragionevolmente inciso il diritto di elettorato passivo in presenza di un giudicato assolutorio;
il sesto (numerato come quinto) motivo riguardante il governo delle spese nei precedenti gradi di giudizio.
La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n.17165 del 31.05.2023 pubblicata in data 15 giugno 2023, numero sezionale 2942/2023, in accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata “con rinvio della causa al giudice di merito per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio.”
Nello specifico la S.C. di Cassazione ha dato priorità ai motivi terzo e quarto alla stregua del principio della ragione più liquida.
In sintesi, la Corte di cassazione non ha condiviso la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata affermando che “Il principio valorizzato dalla Corte territoriale di indipendenza dell'esercizio dell'azione penale dall'azione di prevenzione, se giustifica la incandidabilità e la decadenza di diritto dalla carica (e la nullità dell'elezione o nomina) di colui che sia stato attinto da una misura di prevenzione irrogata prima e indipendentemente da una condanna (definitiva o non), non può giustificare una analoga conclusione nel caso in cui la misura di prevenzione sia seguita da una sentenza assolutoria con formula piena pronunciata in relazione agli stessi fatti, senza (quantomeno) una rinnovata e attuale valutazione delle circostanze poste, anche molti anni prima, a fondamento di quella misura”. Così, dopo avere richiamato la normativa di settore ed i principi giurisprudenziali espressi in materia, ha esposto “in altri termini, se una sentenza assolutoria non passata in giudicato è idonea a fare cessare la misura di prevenzione irrogata con provvedimento non definitivo, non si comprenderebbe perché una sentenza assolutoria passata in giudicato non sarebbe idonea a far cessare la misura di prevenzione disposta con provvedimento definitivo. A proposito dell'istanza di riabilitazione, intesa come unico strumento idoneo a far cessare gli effetti invalidanti della elezione, si osserva che la prova “costante ed effettiva di buona condotta” (art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011) che il soggetto è tenuto a fornire a fondamento della stessa presuppone la perdurante efficacia della misura di prevenzione che, nella specie, mal si concilia con la prevista durata della stessa (sino a gennaio 1998)”.
Ha quindi, in accoglimento del terzo e quarto motivo, cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa al giudice di merito per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità, dichiarando assorbiti tutti gli altri motivi, ivi compreso il secondo.
Giudizio di rinvio.
Procedimento principale n. 718/23.
A seguito d'atto di citazione in riassunzione notificato al in Controparte_1 data 06.10.2023, si costituiva in data 10.10.2023 il riassumente , con Parte_1 conseguente iscrizione a ruolo del fascicolo n. 718/2023.
Con successive note di trattazione depositate in data 05.03.2024, in vista della prima udienza del 15.03.2024, il ricorrente chiedeva “la cancellazione dal ruolo del ricorso iscritto al n. 718/2023
5 R.G. posto che, all'interno dello stesso, era stata indicata erroneamente la data di citazione e, al fine di non incorrere in ipotesi di improcedibilità, si è provveduto a rinotificare l'atto di citazione, con la data corretta, e iscritto al n. 728/2023 R.G.”.
Nessuno dei resistenti si costituiva in giudizio.
Procedimento riunito n. 728/23.
Tale procedimento veniva iscritto a seguito d'altro atto di citazione in riassunzione proveniente dallo stesso notificato al Comune di Parte_1 CP
in data 11.10.2023, nel quale il riassumente si costituiva in giudizio in data 13.10.2023.
[...]
In data 22.12.2023 si costituiva in tale giudizio il , prendendo Controparte_1 atto della sentenza n. 17165 del 2023 della Corte di Cassazione ed evidenziando in via preliminare che la legislatura cui afferiva la controversia si era conclusa nel 2018, pertanto era venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente (come dallo stesso riconosciuto nei propri atti di causa).
Nessuno si costituiva per l'altro resistente, . Controparte_2
Alla prima udienza di trattazione del 15.03.2024, svoltasi con modalità cartolari (ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), entrambe le parti chiedevano che la causa venisse assunta in decisione.
§
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza cartolare del 15.03.2024, depositata il 27.03.2024, la Corte di Appello disponeva la riunione del procedimento n. 728/23 a quello precedentemente incardinato, portante il n. 718/23 R.G. e, constatata, tra l'altro, la mancata prova della ritualità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del litisconsorte necessario, , disponeva il rinvio della trattazione della causa alla Controparte_2 successiva prima udienza del 23 settembre 2024, disponendo a cura del ricorrente in riassunzione l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso introduttivo del giudizio unitamente al provvedimento di rinvio nei confronti di Controparte_2
, da effettuarsi entro il termine perentorio del 10 maggio 2024.
[...]
Dopo un rinvio disposto per consentire di integrare la composizione della Corte di Appello giudicante, a causa dell'incompatibilità degli altri componenti della sezione, all'udienza del 23.12.2024, la Corte, come sopra composta a seguito di designa da parte del Presidente della Corte del Consigliere supplente, dott.ssa Cannizzaro, assumeva la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va ribadito quanto già esposto nella citata Ordinanza emessa dalla Corte di Appello nel corso del presente giudizio di rinvio (depositata in data 27.03.2024) ossia che, pur contenendo la prima citazione in riassunzione, notificata in fata 06.10.2023 al
[...]
(da cui è scaturito il procedimento principale, portante il n. 718/23) Controparte_1 ne errata, in quanto retrodatata rispetto allo stesso atto (08.03.2023), ciò non inficia la validità dell'atto di citazione.
6 Appare, invero, evidente che l'aver indicato l'anno “2023” anziché “2024” altro non era che un mero errore di scrittura, facilmente evincibile dal destinatario dell'atto, posto che la data indicata era già decorsa. Sul punto, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, la S.C. di Cassazione (Cfr. Sezione II, sentenza n. 13691 del 22.6.2011) ha avuto modo di precisare che:
“La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida”.
Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in riferimento ad una citazione in appello notificata il 12 aprile 2001 e recante come data di prima comparizione quella del 23 novembre 2000 - aveva escluso la nullità dell'atto, essendo evidente trattarsi di un errore di copiatura che avrebbe dovuto indurre i destinatari, con l'uso dell'ordinaria diligenza, ad individuare la data corretta in quella del 23 novembre 2001.
Ne deriva che, avuto riguardo al procedimento duplicato (ossia quello portante il n. 728/23 R.G.) avente ad oggetto la riassunzione del medesimo giudizio ad opera della stessa parte, deve farsi applicazione del principio di ordine pubblico processuale del “ne bis in idem” posto dall'art. 39 c.p.c., a mente del quale deve ritenersi l'improcedibilità del processo che “nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta” (Cassazione civile, Sezione L. sentenza n. 7813 del 03.04.2014 che ha anche aggiunto che “l'omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa”).
Ne deriva che va dichiarata l'improcedibilità del secondo procedimento (portante il n. 728/23) con conseguente ordine di cancellazione dal ruolo di tale causa posteriormente iscritta, non senza rilevare, comunque, che tale procedimento, non è immune dallo stesso vizio in rito che inficia il procedimento principale, come appresso si dirà, per le medesime argomentazioni.
§ 2. Occorre, ancora in via preliminare su ogni altra questione, rilevare l'estinzione del processo per mancata notifica al litisconsorte necessario, . Controparte_2
E' principio processuale pacifico, ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale “Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti vennero pronunciate la decisione di cassazione e quella cassata ed è tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di esse nel termine di legge, ma il giudice designato per il rinvio, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, deve disporre l'integrazione del contraddittorio in relazione alle altre parti, sicché la riassunzione della causa nei confronti di una sola di esse è sufficiente ad evitare ogni decadenza solo se nei confronti degli altri litisconsorti è ripristinato il contraddittorio nel termine assegnato ex art. 102, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 5555 del 03/03/2025 (Rv. 674174 - 01).
La S.C. è, infatti, costante nell'affermare che, tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium, in caso di cassazione con rinvio, vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale: tale rapporto non può legittimamente costituirsi dinanzi al giudice di rinvio se non vengono
7 chiamate in giudizio tutte le parti nei cui confronti sono state emesse la pronuncia rescindente e quella cassata (Cfr. citata Cass. Ord. 5555/25 che sul punto richiama: Cass., sez. lav., 9 dicembre 1991, n. 13241).
Sul punto, viene precisato che la citazione in riassunzione davanti al giudice designato per la fase di rinvio si configura non quale atto d'impugnazione, ma quale atto d'impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale tra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbiano alcun rilievo la natura inscindibile o scindibile della causa o l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio in sede di rinvio (in tal senso, cit. Cass. 5555/25 che richiama: Cass., sez. VI-II, 17 gennaio 2020, n. 975).
Ne consegue che, pur potendo il giudizio di rinvio ritenersi tempestivamente instaurato con la citazione di una sola delle parti nel termine di legge, il giudice adìto, in applicazione dei princìpi che governano il litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non può esimersi dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti alle quali non sia stata effettuata la notificazione dell'atto introduttivo (Cfr. cit. Cass. 5555/25; Cass. n. 13241 del 1991).
Nel caso in esame, tale integrazione del contraddittorio è stata disposta dall'odierno Giudice del rinvio, con la citata Ordinanza del 15.03.2024, depositata il 27.04.2024, con la quale la Corte, preso atto della mancata prova del perfezionamento della notifica nei confronti di
, ha disposto la rinnovazione di essa a cura del ricorrente da Controparte_2 effettuarsi entro il termine perentorio del 10 maggio 2024.
Ciò precisato, è principio altrettanto consolidato nell'ambito della giurisprudenza processualistica che “la riassunzione della causa nei confronti d'una sola delle parti è sufficiente ad evitare ogni decadenza, solo se la riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti sia effettuata nel termine assegnato dal giudice” (in tal senso, cit. Cass. 5555/25 che sul punto richiama: Cass., sez. II, 28 giugno 1989, n. 3154). Tale orientamento è stato ribadito anche in altra precedente pronuncia, affermandosi che “il processo si estingue nel caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ.” (Così: Cass., sez. III, 4 novembre 2024, n. 28333).
Nel caso di specie, il riassumente a seguito dell'ordine della Corte di appello, Parte_1 di integrare il contraddittorio nei confronti dello , ha prodotto in CP_2 Controparte_2 data 14.09.2024, file denominato “Notifica RIASSUNZIONE perfezionata.pdf” asseritamente contenente copia della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio al sig.
, oltre che il file contenente il certificato di residenza dello stesso CP_2 Controparte_2
CP_2
Il procedimento notificatorio tentato dal riassumente, tuttavia, non può ritenersi perfezionato.
La notifica suddetta risulta, infatti, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed è racchiusa nella relata redatta dall'ufficiale giudiziario addetto, nella quale si legge testualmente “deposito casa comunale di , ai sensi dell'art. 140 cpc consegnandola a mano dell'impiagata addetta, Controparte_1
, in busta chiusa e sigillata con la sola indicazione del nome e del cron. Tanto per non Parte_2 aver rinvenuto il destinatario, né altri idonei a riceverlo. Dell'avvenuto deposito ho lasciato avviso presso la sua abitazione. E questo viene spedito con la presente R.R.R. RAG. N. 668584487406. Sant'Agata M.llo
8 16/10/2023”, senza essere seguito dal deposito dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, passaggio procedurale necessario per verificare che l'atto sia effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
In tal senso, in aderenza al dato letterale della norma (art. 140 c.p.c.) si è orientata la giurisprudenza di legittimità, specie a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa, o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Ed invero, si è precisato che “Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa” (Cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 6089 del 04/03/2020 -Rv. 657125 – 01-; Sez. 5 - , Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020 -Rv. 659503
– 01-).
Né la parte ha fornito alcuna indicazione sui motivi di tale mancato deposito e conseguente inottemperanza, di fatto, all'ordine di integrazione del contraddittorio, eventualmente deducendo l'esistenza di eventuali ragioni indipendenti dal suo dominio per il perfezionamento della detta notificazione o invocando una eventuale rimessione in termini ai fini suddetti. Anzi, pur avendo il riassumente ottenuto, d'ufficio, un nuovo termine fino al 10 maggio 2024, per l'integrazione del contraddittorio, egli si è limitato a versare in atti la relata di notifica dell'atto introduttivo originario, inizialmente carente anche sotto tale profilo (ossia privo di relata), senza tuttavia, come detto, fornire prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, nei termini di cui si è detto.
Ciò detto, non vi è spazio per ulteriori moratorie, atteso che detto inadempimento è tale da determinare, allo stato degli atti, l'inammissibilità della riassunzione medesima, dovendo aderire -sul punto- al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cassazione civile, sezione 3, sentenza n. 891 del 20.01.2016) secondo il quale:
“l'ordine di integrazione del contraddittorio, emesso nei confronti di più persone, litisconsorti necessarie, non può ritenersi ottemperato ove la parte, pur avendo provveduto a depositare tempestivamente gli atti di integrazione con le relate delle notificazioni, eseguite a mezzo posta, abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento, relativo anche ad uno solo dei destinatari dell'ordine stesso, dovendosi ritenere non fornita la prova dell'avvenuta ottemperanza, con conseguente inammissibilità del ricorso”.
Ne deriva che, non avendo la parte riassumente ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, , il Controparte_2
9 giudizio di rinvio non può ritenersi ritualmente instaurato, conseguendone da ciò, ai sensi dell'art. 393 c.p.c. l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione (Così: Cassazione civile sez. III, 21/09/2023, n.26970), fatto salvo l'effetto vincolante della pronuncia della Corte di cassazione anche nel nuovo processo che sia eventualmente instaurato con la riproposizione della domanda (Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2100 del 12/07/1974, Rv. 370405 - 01).
In definitiva si è, invero, detto (Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, n.15143) che:
“Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Neanche può ritenersi che tale pronuncia sia preclusa alla Corte di Appello in assenza di istanza di parte, atteso che deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, ratione temporis (trattandosi di giudizio instaurato nel 2014), la norma di cui all'art. 307, comma 4, c.p.c. nella formulazione successiva alla riforma introdotta dall'art. 46 della L. n. 69/2009, che ha sancito che “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
§. 2. Sopravvenuta carenza di interesse.
Senza minimamente deflettere dal superiore decisivo rilievo, per mera completezza della disamina deve aggiungersi che difetta nel caso in esame l'interesse ad agire del riassumente, già appellante.
Come è noto, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (cfr. Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 13395; Cass., Sez. I, 12/04/2013, n. 8934; Cass., Sez. V, 4/04/2004, n. 6546).
Ebbene, è circostanza pacifica ed incontroversa che come dedotto ed eccepito dal CP nel giudizio di appello sin dalla prima difesa contenuta nella comparsa di costituzione del 10.10.2018, “In data 10 giugno 2018 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di . Tale circostanza determina l'improcedibilità dell'appello per Controparte_4 carenza di interesse.”
10 Ed invero, l'improcedibilità per carenza sopravvenuta d'interesse è resa possibile quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente. (crf, ex multis, Cons. St. Sez. IV, 25.6.2013, n. 3457; 12.6.2013, n. 3256; Cons. Stato Sez. IV, 04-12- 2012, n. 6190).
Tali principi sono stati invocati dallo stesso nel giudizio di Parte_1
Cassazione, avendo su di essi imbastito il secondo motivo di ricorso, deducendo la NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DI LEGGE – MANCATA DECLARATORIA DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALL'APPELLANTE – OMESSO ESAME SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA ART. 360 COMMA 1 N. 5 CPC.
Come si è detto sopra, nel caso di specie la Corte di cassazione ha dichiarato assorbito tale motivo che faceva leva sulla improcedibilità dell'appello per sopravvenute elezioni nel 2018 (vedi sul punto ricorso in cassazione ed anche sentenza di appello).
Ciò, tuttavia, non esime la Corte di Appello, adita in sede di giudizio di rinvio, dal prendere in esame la relativa questione, già prospettata dall'appellato Controparte_1 nel giudizio di appello e fatta propria dallo stesso ricorrente in Cassazione Pt_1 Pt_1
.
[...]
Invero, secondo l'insegnamento della S.C. “Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n. 37270 del 20.12.2022. Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di rinvio aveva ritenuto di doversi pronunciare unicamente sulla protezione sussidiaria, ancorché la domanda di protezione umanitaria, dichiarata assorbita, fosse stata riproposta).
La carenza di interesse derivante dalla fine della legislatura con conseguente impossibilità per il riassumente di ottenere il beneficio invocato dalla pronuncia giudiziaria, emerge per tabulas non avendo il articolato o allegato alcun elemento dal quale potersi desumere Parte_1 una eventuale utilità pratica derivante dall'accoglimento del gravame proposto, anzi, come detto, è stato egli stesso ad invocare la sopravvenuta carenza di interesse.
§ 4. L'estinzione dell'intero giudizio, in virtù di quanto esposto al § 2., con conseguente inefficacia di tutte le pronunce emesse nel corso dello stesso, fatto salvo l'effetto vincolante della sentenza della Corte di Cassazione, anche nel nuovo processo che sia eventualmente instaurato con la riproposizione della domanda, esime la Corte dal dover liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Circa le spese del presente giudizio di rinvio, occorre rammentare che nel procedimento principale, nessuno dei resistenti risulta costituito, essendosi il Controparte_1
costituito soltanto nel procedimento n. 728/23, come detto, cancellato dal ruolo.
[...]
11 Ne deriva che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio principale (n. 718/23) che restano a carico della parte che le ha anticipate.
In relazione alla peculiarità della fattispecie e tenuto conto del comportamento processuale delle parti letto anche alla luce del principio di causalità, considerato che già con l'ordinanza del 27.03.2024 la Corte aveva evidenziato l'erronea duplicazione del giudizio nel quale risultava costituito il da cui è derivata l'improcedibilità, per cui l'attività CP successivamente svolta è da ascrivere alla volontaria scelta del medesimo, devono CP ritenersi sussistenti i presupposti, di cui all'art. 92, comma nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv, con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ratione temporis) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio n. 728/23 dichiarato improcedibile.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale Giudice del rinvio nell'iscrizione di cui all'atto di riassunzione di nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e di , a seguito ordinanza della Corte di Cassazione n. 17165
[...] Controparte_2 del 15 giugno 2023 che ha cassato, con rinvio, la sentenza n. 294/2002 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, in data 29.04.2022, depositata in data 05.05.2022, così provvede:
- dichiara inammissibile l'atto di riassunzione della causa nel procedimento n. 718/2023, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio, nonché dell'intero processo;
- dichiara improcedibile il procedimento riunito n. 728/2023 e ne dispone la cancellazione dal ruolo;
- nulla sulle spese del giudizio n. 718/2023 e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio n. 728/2023;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
12
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
1) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
2) dr. Silvana CANNIZZARO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 718/2023 (+ 728/23) R.G., vertente tra:
, nato a [...] il [...] e res.te in S.Agata Militello Parte_1
(Me) Via Torrecandele n. 84, C.F. , elettivamente domiciliato presso C.F._1
l'avv. Cettina Fasolo (C.F. ), del Foro di Messina con studio in via G. C.F._2
Natoli 143 Messina (Me), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
-Ricorrente in riassunzione- già appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_1
con sede in , Via Medici n. 256, Via Medici n. 256, P.IVA_1 Controparte_1 autorizzato a stare in giudizio giuste delibera di Giunta Municipale n. 120 del 11\12\2023 e determinazione del Responsabile n. 271 del 12\12/\2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Ventimiglia del foro di Patti, C.F. , con recapito professionale C.F._3 in San Salvatore di Fitalia, Via dei Mille 3, indirizzo di posta certificata:
in virtù di procura rilasciata in atti;
Email_1
- Resistente in riassunzione- già appellato-
, come in atti generalizzato;
Controparte_2
- Resistente in riassunzione- già appellato- CP_3
e con l'intervento del
1 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore che ha apposto il visto;
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito ordinanza della Corte di Cassazione n. 17165 del 15 giugno 2023 che ha cassato, con rinvio, la sentenza n. 294/2002 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, in data 29.04.2022, depositata in data 05.05.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente in riassunzione:
“1) con riferimento da compiersi a seguito della sentenza di rinvio Cass. Civ. n. 17165/2023, ritenere, accertare e dichiarare l'insussistenza della causa di incandidabilità del consigliere comunale di CP
, e per l'effetto riconoscere il diritto soggettivo del ricorrente a ricoprire la
[...] Parte_1
c alla luce dei principi e delle motivazioni in fatto e Controparte_1 diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 15591/2023 dep 15.06.2023 a definizione del giudizio iscritto al 17165/2023; 2) ancora, sempre con riferimento all'accertamento da compiersi a seguito della sentenza di rinvio Cass. Civ. n. 17165/2023, e per l'effetto annullare e comunque disapplicare la delibera del di del 25 marzo 2014, n. 29 – relativa al CP Controparte_1 procedimento di decadenza del consigliere e al relativo provvedimento conclusivo, nonché Parte_1 di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i pareri, i verbali, il provvedimento del Prefetto e ogni altro connesso e consequenziale. 3) In ogni caso, alla luce dei principi e delle motivazioni in fatto e diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 15591/2023 dep 15.06.2023 a definizione del giudizio iscritto al 17165/2023, accogliere con qualsiasi statuizione tanto nella forma quanto nella sostanza le domande spiegate in tutti i gradi di giudizio dal Sig. in relazione alla richiesta di declaratoria di Parte_1 illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della delibera di decadenza da consigliere comunale. Con vittoria di spese e compensi di difesa in relazione a tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi distrattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per il resistente in riassunzione, : “1)Ritenere e dichiarare la Controparte_1 delibera del Comune di del 25 marzo 2014, n. 29, con il quale è stata dichiarata la Controparte_1 nullità dell'elezione del un atto dovuto, mera conseguenza della segnalazione della Parte_1
Prefettura; 2)Ritenere e dichiarare che è venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente e pronunciarsi solo sulle spese del giudizio applicando il principio della soccombenza virtuale;
”
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Occorre premettere che in data 09.06.2013, a seguito delle elezioni comunali del Comune di S. Agata Militello, l'odierno ricorrente in riassunzione – già appellante -, candidato alla carica di Consigliere comunale nelle liste del Partito Democratico, in appoggio al candidato Sindaco,
, conseguiva 206 voti di preferenza. Persona_1
In data 27 giugno 2013, con Deliberazione n. 37, il Consiglio Comunale di S. Agata Militello provvedeva alla surroga del consigliere eletto dimessosi dalla carica di Persona_2 consigliere, con il Donato Parte_1
In data 17 Marzo 2014, al prot. 8135, veniva comunicato al Comune di il Controparte_1 provvedimento prot. 13497/14/AREA II del 3.03.2014, con cui il Prefetto di Messina considerato che “è emerso che nei confronti del ….consigliere ( con decreto del Tribunale Parte_1
2 di Messina –Misure di prevenzione- divenuto irrevocabile il 10/07/1997, è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni uno”, che “ tale misura costituisce causa ostativa ai sensi del primo comma lettera f) dell'art 10 del Decreto Legislativo 235/2012”, informava il Consiglio Comunale di detta circostanza onde revocare il provvedimento di surroga ed inibire al ricorrente l'esercizio delle funzioni in seno all'Organo Consiliare.
A seguito di ciò, con deliberazione del Consiglio Comunale di S. Agata Militello n. 29 del 25 marzo 2014, pubblicata in data 25 aprile 2014, veniva revocata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 27.06.2013 e le connesse deliberazioni relative al giuramento ed alla convalida dell'elezione del alla carica di consigliere comunale a Parte_1 seguito delle dimissioni di (deliberazioni nn. 40-41-42/2013). Persona_2
Giudizio di primo grado.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 22 Dlvo 150/2011, Parte_1 impugnava la suddetta delibera del Consiglio Comunale di S. Agata Militello n. 29 del 25 marzo 2014, pubblicata in data 25 aprile 2014, con la quale veniva revocata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 27.06.2013 e le connesse deliberazioni relative al giuramento ed alla convalida dell'elezione del alla carica di Parte_1 consigliere comunale a seguito delle dimissioni del sig. (deliberazioni nn. 40- Persona_2
41-42/2013).
Nel corso del giudizio, si costituiva il , ma non anche Controparte_4 CP_5
, quale candidata di lista subentrata in surroga al consigliere dichiarato decaduto, nei cui
[...] confronti non risultava perfezionata la notifica. Per tale ragione, all'udienza di comparizione del 22.09.2014 il ricorrente, formulava richiesta di rimessione in termini per tentare una nuova notifica ove il giudicante avesse ritenuto opportuna tale rinnovazione.
Il Tribunale, con ordinanza del 13.01.2014, depositata in data 21.10.2014, dichiarava l'improcedibilità del ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In particolare, secondo il Giudicante, la LE andava ritenuta quale unico contraddittore necessario del giudizio, non essendo al contrario sufficiente la costituzione del
[...]
che si era regolarmente costituito. Controparte_4
Peraltro, secondo il Tribunale, il mancato perfezionamento della notifica nei confronti della dipendeva dal fatto che la consegna dell'atto fosse stata “tentata in luogo che non ha CP_5 alcuna attinenza con la ”, con la conseguenza che la notifica era da ritenere inesistente CP_5
e dunque insuscettibile di sanatoria mediante rinnovazione.
Avverso la predetta sentenza l'odierno appellante proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Messina che con sentenza n. 370/2015 del 16.06.2015, depositata in pari data, ritenendo che “il Tribunale avrebbe dovuto considerare e concedere, di conseguenza, un nuovo termine per l'instaurazione del contraddittorio con la in accoglimento della conforme richiesta del ricorrente”, CP_5 annullava l'ordinanza impugnata e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Patti, assegnando i termini di legge per la riassunzione.
Riassunta la causa innanzi al Tribunale di Patti la causa, che assumeva il n. 1238/2015 Rg, dopo una serie di rinvii dettati da adempimenti di rito, assenza relatore e carico di ruolo veniva decisa con ordinanza 5320 del 9.04.2018 depositata in data 29.05.2018, con la quale il
3 Tribunale di Patti, nel rigettare il ricorso condannava altresì il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi € 8.000,00.
Giudizio di appello (n. 469/2018 R.G.).
Avverso la predetta ordinanza, proponeva appello innanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Messina e il si costituiva chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata ordinanza.
Il giudizio d'appello, iscritto al n.r.g. 469/2018, veniva definito con sentenza n. 294 del 2022 con la quale il Giudice di secondo grado così statuiva: “dichiara la contumacia di
[...]
, rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in Controparte_6 favore del resistente delle spese processuali, liquidate in € 6.850,00 per Controparte_1 compensi profession %, IVA e c.p.a.”.
Giudizio di cassazione.
Avverso la predetta sentenza d'appello, proponeva ricorso in Parte_1
Cassazione (n.15591/2022 RG.).
Tale giudizio si è svolto nei confronti del , quale Controparte_1 controricorrente, nonché nei confronti di , non costituitosi benché Controparte_2 regolarmente citato.
Il ricorrente ha articolato sei motivi: il primo motivo riguardante il procedimento seguito nella trattazione della controversia in appello;
il secondo riguardante la questione della procedibilità dell'appello, a seguito dello svolgimento delle elezioni successive nel 2018; il terzo motivo denunciante l'illegittimità della delibera consiliare del 25 marzo 2014 e nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 235 del 2012, “in combinato disposto con le norme del codice antimafia [d.lgs. n. 159 del 2011] e con gli articoli 3 e 51 della Costituzione”, omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia, per avere la sentenza impugnata trascurato che per gli stessi fatti per i quali gli era stata applicata la misura di prevenzione egli era stato assolto con formula piena della Corte d'appello di Messina con sentenza irrevocabile n. 4/2006; il quarto motivo (numerato in ricorso come terzo) denunciante omesso esame di un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'estinzione anticipata dell'incandidabilità, ex art. 15, comma 3, del d. lgs. n. 235 del 2012, possa conseguire esclusivamente a una sentenza di riabilitazione, la quale tuttavia presuppone una sentenza di condanna mancante nella specie, mentre a maggior ragione un giudicato assolutorio con formula piena dovrebbe essere idoneo a fare venire meno alla radice il presupposto della misura di prevenzione;
il quinto motivo (numerato in ricorso come quarto, logicamente condizionato al rigetto dei due precedenti motivi che sono stati accolti) riguardante l'eccepita illegittimità costituzionale
4 dell'art. 10, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui non prevede che, ai fini della incandidabilità, la misura di prevenzione definitiva debba essere connessa a una sentenza di condanna (seppur non definitiva) per gli stessi fatti, risultando altrimenti negativamente e irragionevolmente inciso il diritto di elettorato passivo in presenza di un giudicato assolutorio;
il sesto (numerato come quinto) motivo riguardante il governo delle spese nei precedenti gradi di giudizio.
La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n.17165 del 31.05.2023 pubblicata in data 15 giugno 2023, numero sezionale 2942/2023, in accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata “con rinvio della causa al giudice di merito per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio.”
Nello specifico la S.C. di Cassazione ha dato priorità ai motivi terzo e quarto alla stregua del principio della ragione più liquida.
In sintesi, la Corte di cassazione non ha condiviso la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata affermando che “Il principio valorizzato dalla Corte territoriale di indipendenza dell'esercizio dell'azione penale dall'azione di prevenzione, se giustifica la incandidabilità e la decadenza di diritto dalla carica (e la nullità dell'elezione o nomina) di colui che sia stato attinto da una misura di prevenzione irrogata prima e indipendentemente da una condanna (definitiva o non), non può giustificare una analoga conclusione nel caso in cui la misura di prevenzione sia seguita da una sentenza assolutoria con formula piena pronunciata in relazione agli stessi fatti, senza (quantomeno) una rinnovata e attuale valutazione delle circostanze poste, anche molti anni prima, a fondamento di quella misura”. Così, dopo avere richiamato la normativa di settore ed i principi giurisprudenziali espressi in materia, ha esposto “in altri termini, se una sentenza assolutoria non passata in giudicato è idonea a fare cessare la misura di prevenzione irrogata con provvedimento non definitivo, non si comprenderebbe perché una sentenza assolutoria passata in giudicato non sarebbe idonea a far cessare la misura di prevenzione disposta con provvedimento definitivo. A proposito dell'istanza di riabilitazione, intesa come unico strumento idoneo a far cessare gli effetti invalidanti della elezione, si osserva che la prova “costante ed effettiva di buona condotta” (art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011) che il soggetto è tenuto a fornire a fondamento della stessa presuppone la perdurante efficacia della misura di prevenzione che, nella specie, mal si concilia con la prevista durata della stessa (sino a gennaio 1998)”.
Ha quindi, in accoglimento del terzo e quarto motivo, cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa al giudice di merito per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità, dichiarando assorbiti tutti gli altri motivi, ivi compreso il secondo.
Giudizio di rinvio.
Procedimento principale n. 718/23.
A seguito d'atto di citazione in riassunzione notificato al in Controparte_1 data 06.10.2023, si costituiva in data 10.10.2023 il riassumente , con Parte_1 conseguente iscrizione a ruolo del fascicolo n. 718/2023.
Con successive note di trattazione depositate in data 05.03.2024, in vista della prima udienza del 15.03.2024, il ricorrente chiedeva “la cancellazione dal ruolo del ricorso iscritto al n. 718/2023
5 R.G. posto che, all'interno dello stesso, era stata indicata erroneamente la data di citazione e, al fine di non incorrere in ipotesi di improcedibilità, si è provveduto a rinotificare l'atto di citazione, con la data corretta, e iscritto al n. 728/2023 R.G.”.
Nessuno dei resistenti si costituiva in giudizio.
Procedimento riunito n. 728/23.
Tale procedimento veniva iscritto a seguito d'altro atto di citazione in riassunzione proveniente dallo stesso notificato al Comune di Parte_1 CP
in data 11.10.2023, nel quale il riassumente si costituiva in giudizio in data 13.10.2023.
[...]
In data 22.12.2023 si costituiva in tale giudizio il , prendendo Controparte_1 atto della sentenza n. 17165 del 2023 della Corte di Cassazione ed evidenziando in via preliminare che la legislatura cui afferiva la controversia si era conclusa nel 2018, pertanto era venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente (come dallo stesso riconosciuto nei propri atti di causa).
Nessuno si costituiva per l'altro resistente, . Controparte_2
Alla prima udienza di trattazione del 15.03.2024, svoltasi con modalità cartolari (ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), entrambe le parti chiedevano che la causa venisse assunta in decisione.
§
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza cartolare del 15.03.2024, depositata il 27.03.2024, la Corte di Appello disponeva la riunione del procedimento n. 728/23 a quello precedentemente incardinato, portante il n. 718/23 R.G. e, constatata, tra l'altro, la mancata prova della ritualità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del litisconsorte necessario, , disponeva il rinvio della trattazione della causa alla Controparte_2 successiva prima udienza del 23 settembre 2024, disponendo a cura del ricorrente in riassunzione l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso introduttivo del giudizio unitamente al provvedimento di rinvio nei confronti di Controparte_2
, da effettuarsi entro il termine perentorio del 10 maggio 2024.
[...]
Dopo un rinvio disposto per consentire di integrare la composizione della Corte di Appello giudicante, a causa dell'incompatibilità degli altri componenti della sezione, all'udienza del 23.12.2024, la Corte, come sopra composta a seguito di designa da parte del Presidente della Corte del Consigliere supplente, dott.ssa Cannizzaro, assumeva la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va ribadito quanto già esposto nella citata Ordinanza emessa dalla Corte di Appello nel corso del presente giudizio di rinvio (depositata in data 27.03.2024) ossia che, pur contenendo la prima citazione in riassunzione, notificata in fata 06.10.2023 al
[...]
(da cui è scaturito il procedimento principale, portante il n. 718/23) Controparte_1 ne errata, in quanto retrodatata rispetto allo stesso atto (08.03.2023), ciò non inficia la validità dell'atto di citazione.
6 Appare, invero, evidente che l'aver indicato l'anno “2023” anziché “2024” altro non era che un mero errore di scrittura, facilmente evincibile dal destinatario dell'atto, posto che la data indicata era già decorsa. Sul punto, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, la S.C. di Cassazione (Cfr. Sezione II, sentenza n. 13691 del 22.6.2011) ha avuto modo di precisare che:
“La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida”.
Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in riferimento ad una citazione in appello notificata il 12 aprile 2001 e recante come data di prima comparizione quella del 23 novembre 2000 - aveva escluso la nullità dell'atto, essendo evidente trattarsi di un errore di copiatura che avrebbe dovuto indurre i destinatari, con l'uso dell'ordinaria diligenza, ad individuare la data corretta in quella del 23 novembre 2001.
Ne deriva che, avuto riguardo al procedimento duplicato (ossia quello portante il n. 728/23 R.G.) avente ad oggetto la riassunzione del medesimo giudizio ad opera della stessa parte, deve farsi applicazione del principio di ordine pubblico processuale del “ne bis in idem” posto dall'art. 39 c.p.c., a mente del quale deve ritenersi l'improcedibilità del processo che “nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta” (Cassazione civile, Sezione L. sentenza n. 7813 del 03.04.2014 che ha anche aggiunto che “l'omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa”).
Ne deriva che va dichiarata l'improcedibilità del secondo procedimento (portante il n. 728/23) con conseguente ordine di cancellazione dal ruolo di tale causa posteriormente iscritta, non senza rilevare, comunque, che tale procedimento, non è immune dallo stesso vizio in rito che inficia il procedimento principale, come appresso si dirà, per le medesime argomentazioni.
§ 2. Occorre, ancora in via preliminare su ogni altra questione, rilevare l'estinzione del processo per mancata notifica al litisconsorte necessario, . Controparte_2
E' principio processuale pacifico, ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale “Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti vennero pronunciate la decisione di cassazione e quella cassata ed è tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di esse nel termine di legge, ma il giudice designato per il rinvio, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, deve disporre l'integrazione del contraddittorio in relazione alle altre parti, sicché la riassunzione della causa nei confronti di una sola di esse è sufficiente ad evitare ogni decadenza solo se nei confronti degli altri litisconsorti è ripristinato il contraddittorio nel termine assegnato ex art. 102, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 5555 del 03/03/2025 (Rv. 674174 - 01).
La S.C. è, infatti, costante nell'affermare che, tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium, in caso di cassazione con rinvio, vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale: tale rapporto non può legittimamente costituirsi dinanzi al giudice di rinvio se non vengono
7 chiamate in giudizio tutte le parti nei cui confronti sono state emesse la pronuncia rescindente e quella cassata (Cfr. citata Cass. Ord. 5555/25 che sul punto richiama: Cass., sez. lav., 9 dicembre 1991, n. 13241).
Sul punto, viene precisato che la citazione in riassunzione davanti al giudice designato per la fase di rinvio si configura non quale atto d'impugnazione, ma quale atto d'impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale tra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbiano alcun rilievo la natura inscindibile o scindibile della causa o l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio in sede di rinvio (in tal senso, cit. Cass. 5555/25 che richiama: Cass., sez. VI-II, 17 gennaio 2020, n. 975).
Ne consegue che, pur potendo il giudizio di rinvio ritenersi tempestivamente instaurato con la citazione di una sola delle parti nel termine di legge, il giudice adìto, in applicazione dei princìpi che governano il litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non può esimersi dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti alle quali non sia stata effettuata la notificazione dell'atto introduttivo (Cfr. cit. Cass. 5555/25; Cass. n. 13241 del 1991).
Nel caso in esame, tale integrazione del contraddittorio è stata disposta dall'odierno Giudice del rinvio, con la citata Ordinanza del 15.03.2024, depositata il 27.04.2024, con la quale la Corte, preso atto della mancata prova del perfezionamento della notifica nei confronti di
, ha disposto la rinnovazione di essa a cura del ricorrente da Controparte_2 effettuarsi entro il termine perentorio del 10 maggio 2024.
Ciò precisato, è principio altrettanto consolidato nell'ambito della giurisprudenza processualistica che “la riassunzione della causa nei confronti d'una sola delle parti è sufficiente ad evitare ogni decadenza, solo se la riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti sia effettuata nel termine assegnato dal giudice” (in tal senso, cit. Cass. 5555/25 che sul punto richiama: Cass., sez. II, 28 giugno 1989, n. 3154). Tale orientamento è stato ribadito anche in altra precedente pronuncia, affermandosi che “il processo si estingue nel caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ.” (Così: Cass., sez. III, 4 novembre 2024, n. 28333).
Nel caso di specie, il riassumente a seguito dell'ordine della Corte di appello, Parte_1 di integrare il contraddittorio nei confronti dello , ha prodotto in CP_2 Controparte_2 data 14.09.2024, file denominato “Notifica RIASSUNZIONE perfezionata.pdf” asseritamente contenente copia della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio al sig.
, oltre che il file contenente il certificato di residenza dello stesso CP_2 Controparte_2
CP_2
Il procedimento notificatorio tentato dal riassumente, tuttavia, non può ritenersi perfezionato.
La notifica suddetta risulta, infatti, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed è racchiusa nella relata redatta dall'ufficiale giudiziario addetto, nella quale si legge testualmente “deposito casa comunale di , ai sensi dell'art. 140 cpc consegnandola a mano dell'impiagata addetta, Controparte_1
, in busta chiusa e sigillata con la sola indicazione del nome e del cron. Tanto per non Parte_2 aver rinvenuto il destinatario, né altri idonei a riceverlo. Dell'avvenuto deposito ho lasciato avviso presso la sua abitazione. E questo viene spedito con la presente R.R.R. RAG. N. 668584487406. Sant'Agata M.llo
8 16/10/2023”, senza essere seguito dal deposito dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, passaggio procedurale necessario per verificare che l'atto sia effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
In tal senso, in aderenza al dato letterale della norma (art. 140 c.p.c.) si è orientata la giurisprudenza di legittimità, specie a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa, o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Ed invero, si è precisato che “Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa” (Cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 6089 del 04/03/2020 -Rv. 657125 – 01-; Sez. 5 - , Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020 -Rv. 659503
– 01-).
Né la parte ha fornito alcuna indicazione sui motivi di tale mancato deposito e conseguente inottemperanza, di fatto, all'ordine di integrazione del contraddittorio, eventualmente deducendo l'esistenza di eventuali ragioni indipendenti dal suo dominio per il perfezionamento della detta notificazione o invocando una eventuale rimessione in termini ai fini suddetti. Anzi, pur avendo il riassumente ottenuto, d'ufficio, un nuovo termine fino al 10 maggio 2024, per l'integrazione del contraddittorio, egli si è limitato a versare in atti la relata di notifica dell'atto introduttivo originario, inizialmente carente anche sotto tale profilo (ossia privo di relata), senza tuttavia, come detto, fornire prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, nei termini di cui si è detto.
Ciò detto, non vi è spazio per ulteriori moratorie, atteso che detto inadempimento è tale da determinare, allo stato degli atti, l'inammissibilità della riassunzione medesima, dovendo aderire -sul punto- al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cassazione civile, sezione 3, sentenza n. 891 del 20.01.2016) secondo il quale:
“l'ordine di integrazione del contraddittorio, emesso nei confronti di più persone, litisconsorti necessarie, non può ritenersi ottemperato ove la parte, pur avendo provveduto a depositare tempestivamente gli atti di integrazione con le relate delle notificazioni, eseguite a mezzo posta, abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento, relativo anche ad uno solo dei destinatari dell'ordine stesso, dovendosi ritenere non fornita la prova dell'avvenuta ottemperanza, con conseguente inammissibilità del ricorso”.
Ne deriva che, non avendo la parte riassumente ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, , il Controparte_2
9 giudizio di rinvio non può ritenersi ritualmente instaurato, conseguendone da ciò, ai sensi dell'art. 393 c.p.c. l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione (Così: Cassazione civile sez. III, 21/09/2023, n.26970), fatto salvo l'effetto vincolante della pronuncia della Corte di cassazione anche nel nuovo processo che sia eventualmente instaurato con la riproposizione della domanda (Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2100 del 12/07/1974, Rv. 370405 - 01).
In definitiva si è, invero, detto (Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, n.15143) che:
“Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Neanche può ritenersi che tale pronuncia sia preclusa alla Corte di Appello in assenza di istanza di parte, atteso che deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, ratione temporis (trattandosi di giudizio instaurato nel 2014), la norma di cui all'art. 307, comma 4, c.p.c. nella formulazione successiva alla riforma introdotta dall'art. 46 della L. n. 69/2009, che ha sancito che “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
§. 2. Sopravvenuta carenza di interesse.
Senza minimamente deflettere dal superiore decisivo rilievo, per mera completezza della disamina deve aggiungersi che difetta nel caso in esame l'interesse ad agire del riassumente, già appellante.
Come è noto, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (cfr. Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 13395; Cass., Sez. I, 12/04/2013, n. 8934; Cass., Sez. V, 4/04/2004, n. 6546).
Ebbene, è circostanza pacifica ed incontroversa che come dedotto ed eccepito dal CP nel giudizio di appello sin dalla prima difesa contenuta nella comparsa di costituzione del 10.10.2018, “In data 10 giugno 2018 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di . Tale circostanza determina l'improcedibilità dell'appello per Controparte_4 carenza di interesse.”
10 Ed invero, l'improcedibilità per carenza sopravvenuta d'interesse è resa possibile quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente. (crf, ex multis, Cons. St. Sez. IV, 25.6.2013, n. 3457; 12.6.2013, n. 3256; Cons. Stato Sez. IV, 04-12- 2012, n. 6190).
Tali principi sono stati invocati dallo stesso nel giudizio di Parte_1
Cassazione, avendo su di essi imbastito il secondo motivo di ricorso, deducendo la NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DI LEGGE – MANCATA DECLARATORIA DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALL'APPELLANTE – OMESSO ESAME SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA ART. 360 COMMA 1 N. 5 CPC.
Come si è detto sopra, nel caso di specie la Corte di cassazione ha dichiarato assorbito tale motivo che faceva leva sulla improcedibilità dell'appello per sopravvenute elezioni nel 2018 (vedi sul punto ricorso in cassazione ed anche sentenza di appello).
Ciò, tuttavia, non esime la Corte di Appello, adita in sede di giudizio di rinvio, dal prendere in esame la relativa questione, già prospettata dall'appellato Controparte_1 nel giudizio di appello e fatta propria dallo stesso ricorrente in Cassazione Pt_1 Pt_1
.
[...]
Invero, secondo l'insegnamento della S.C. “Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n. 37270 del 20.12.2022. Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di rinvio aveva ritenuto di doversi pronunciare unicamente sulla protezione sussidiaria, ancorché la domanda di protezione umanitaria, dichiarata assorbita, fosse stata riproposta).
La carenza di interesse derivante dalla fine della legislatura con conseguente impossibilità per il riassumente di ottenere il beneficio invocato dalla pronuncia giudiziaria, emerge per tabulas non avendo il articolato o allegato alcun elemento dal quale potersi desumere Parte_1 una eventuale utilità pratica derivante dall'accoglimento del gravame proposto, anzi, come detto, è stato egli stesso ad invocare la sopravvenuta carenza di interesse.
§ 4. L'estinzione dell'intero giudizio, in virtù di quanto esposto al § 2., con conseguente inefficacia di tutte le pronunce emesse nel corso dello stesso, fatto salvo l'effetto vincolante della sentenza della Corte di Cassazione, anche nel nuovo processo che sia eventualmente instaurato con la riproposizione della domanda, esime la Corte dal dover liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Circa le spese del presente giudizio di rinvio, occorre rammentare che nel procedimento principale, nessuno dei resistenti risulta costituito, essendosi il Controparte_1
costituito soltanto nel procedimento n. 728/23, come detto, cancellato dal ruolo.
[...]
11 Ne deriva che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio principale (n. 718/23) che restano a carico della parte che le ha anticipate.
In relazione alla peculiarità della fattispecie e tenuto conto del comportamento processuale delle parti letto anche alla luce del principio di causalità, considerato che già con l'ordinanza del 27.03.2024 la Corte aveva evidenziato l'erronea duplicazione del giudizio nel quale risultava costituito il da cui è derivata l'improcedibilità, per cui l'attività CP successivamente svolta è da ascrivere alla volontaria scelta del medesimo, devono CP ritenersi sussistenti i presupposti, di cui all'art. 92, comma nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv, con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ratione temporis) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio n. 728/23 dichiarato improcedibile.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale Giudice del rinvio nell'iscrizione di cui all'atto di riassunzione di nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e di , a seguito ordinanza della Corte di Cassazione n. 17165
[...] Controparte_2 del 15 giugno 2023 che ha cassato, con rinvio, la sentenza n. 294/2002 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, in data 29.04.2022, depositata in data 05.05.2022, così provvede:
- dichiara inammissibile l'atto di riassunzione della causa nel procedimento n. 718/2023, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio, nonché dell'intero processo;
- dichiara improcedibile il procedimento riunito n. 728/2023 e ne dispone la cancellazione dal ruolo;
- nulla sulle spese del giudizio n. 718/2023 e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio n. 728/2023;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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