Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1305/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 31/01/2025
È presente, per l'attore, l'avv. SANTO MANES. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Adele Mangia, in sostituzione dell'avv. ORESTE MORCAVALLO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Manes si riporta ai propri scritti difensivi e, segnatamente, a quanto dedotto in sede di I memoria 183 VI c.p.c. L'avv. Mangia insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel merito, insiste per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In subordine, chiede che la causa venga rimessa in istruttoria con ordine al della esibizione degli atti Controparte_1 contabili. L'avv. Manes si oppone a quest'ultima richiesta in quanto tardiva e inconferente. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1305/2019 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Manes (C.F. ; C.F._1 opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Morcavallo (C.F. ); C.F._2 opposta
Oggetto: Appalto di opere pubbliche Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Il comune ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 277/2019, CP_1 emesso dal Tribunale di Paola in favore di per il mancato Controparte_2 pagamento del saldo del corrispettivo relativo ai lavori eseguiti in forza di contratto del 04/04/2017 (rep. n. 625/17).
1.2. L'opponente deduce che le somme ingiunte non sono dovute, in quanto il rapporto intercorso tra il e l'impresa è da ritenersi nullo e privo di CP_1 Controparte_2 effetti di giuridici perché l'obbligazione è stata assunta senza un previo contratto, nonché in assenza di copertura contabile e in difetto di impegno di spesa. In particolare, precisa che la copertura finanziaria dell'opera è stata data con entrate future di incerta realizzazione, derivanti dalla vendita di immobili comunali e dai proventi scaturiti dall'applicazione dei tributi previsti dalla c.d. legge che, tuttavia, non si sono concretizzate;
pertanto, il Per_1
pagina 2 di 6 contratto è da ritenersi nullo per la violazione della disciplina posta dagli artt. 153 e ss. T.U.E.L.
1.3. La società opposta deduce che le parti hanno stipulato regolare contratto d'appalto e che in tale contratto è stato stanziato un impegno di spesa a copertura dei costi derivanti dall'obbligazione assunta. Precisa, poi, che la copertura finanziaria a supporto della spesa in esame è stata più volte asseverata dal responsabile del servizio: il parere di regolarità finanziaria-contabile è stato reso sin a partire dalla deliberazione della giunta comunale n. 52 del 21/04/2016, che ha dato inizio al procedimento amministrativo di affidamento della gara;
la determinazione n. 325 del 01/09/2016 (recante l'indizione della gara d'appalto), oltre a riportare in calce il visto di regolarità contabile, cita nelle premesse che “alla spesa prevista si farà fronte con i fondi del bilancio comunale contemplate al cap. 3256/1 bilancio 2016/2018”; il provvedimento di aggiudicazione (determinazione n. 344 del 23/11/2016), cui è stato apposto in calce il visto di conformità contabile attestante la copertura finanziaria, riporta testualmente a pag. 2 che il “farà fronte all'impegno di Controparte_1 spesa per la realizzazione dei lavori, dell'importo complessivo di Euro 242.850,22 oltre Iva come per legge, con i fondi del bilancio comunale annualità 2016 capitolo 3003 impegno n. 909”. Deduce, ancora, che il , pur ritenendo nulli i provvedimenti emessi, Controparte_1 opera al contempo un palese riconoscimento del debito nei confronti dell'impresa opposta dichiarandosi disponibile ad adempiere l'obbligazione assunta, pur nei limiti della somma inferiore di € 30.822,51. Chiede, pertanto, in via pregiudiziale che venga dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo;
preliminarmente, chiede di emettere l'ordinanza di cui all'articolo 186 bis c.p.c., ordinando al il pagamento immediato della somma non CP_1 contestata pari ad € 30.822,51; sempre in via preliminare chiede che sia concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
infine, nel merito, chiede il rigetto integrale della spiegata opposizione e, conseguentemente la conferma del decreto ingiuntivo n. 277/2019.
1.4. Il procedimento, all'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e dell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via pregiudiziale deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. La Cassazione ha più volte affermato che “in tema di affidamento di un pubblico servizio, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, la giurisdizione amministrativa esclusiva indicata dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 104 del 2010 concerne solo le controversie relative al procedimento di scelta del contraente fino al momento in cui acquista efficacia l'aggiudicazione definitiva, mentre le controversie vertenti sull'attività successiva, anche se precedente alla stipula del contratto, seguono l'ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione che la domanda è diretta a tutelare sotto il profilo del "petitum" sostanziale”.
[Sez. U - , Ordinanza n. 24411 del 05/10/2018, (Rv. 651341 – 01)]. Al fine di individuare la giurisdizione, quindi, occorre avere riguardo alla posizione giuridica soggettiva dedotta dal privato (c.d. causa petendi) nei confronti della Pubblica
pagina 3 di 6 Amministrazione, nonché al c.d. petitum sostanziale, ossia al contenuto specifico della tutela azionata dinnanzi al giudice adito. Avuto riguardo, pertanto, al c.d. petitum sostanziale, posto che la posizione giuridica dedotta dalla parte debba essere qualificata come diritto soggettivo, perché concernente il diritto di pagamento del corrispettivo del contratto di appalto, non rileva in alcun modo l'esercizio di pubblici poteri - presupposto indispensabile per poter radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a - onde deve escludersi che, nel caso di specie, sussista il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
3.1. Ai sensi dell'art. 183 del decreto 267/2000., l'impegno di spesa costituisce «la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151». Tuttavia, l'esecuzione effettiva della spesa può essere effettuata, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 (nel testo applicabile ratione temporis) solo se sussistono «l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5» e la successiva comunicazione dell'impegno «al destinatario». La fattispecie legale della esecuzione di spesa in materia di appalto – a norma del citato art. 191 – è, pertanto, costituita dalla determina con la quale si indice la gara, dalla stipulazione del contratto in forma scritta con il privato e dal relativo impegno contabile, portato a conoscenza del privato stesso, che è atto vincolativo delle somme occorrenti per una data spesa, da non confondersi con il concetto più ampio e generale dell'impegno di spesa, previsto dal precedente art. 183 dello stesso decreto [Cass. Sez. 1, 27/03/2008, n. 7966 (Rv. 602525 - 01)]. Gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, sprovvista di copertura contabile, possano essere fatti salvi solo mediante il riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, poi trasfuso nell'art. 194, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Cass. Sez. 1, 12/11/2013, n. 25373 (Rv. 629076 – 01); Cass. Sez. 1, 27/01/2015, n. 1510 (Rv. 633934 – 01)].
3.2. Nel caso che ci occupa, il contratto di appalto è stato stipulato in violazione della disciplina procedimentale prescritta per la valida assunzione delle obbligazioni da parte dell'Ente locale. In primo luogo, deve evidenziarsi che l'attestazione di copertura finanziaria, apposta in calce alla determina n. 325 del 01/09/2016 di indizione della gara dall'allora responsabile del servizio finanziario del , è di per sé invalida. Detta attestazione, infatti, Controparte_1 dopo l'indicazione del capitolo di bilancio di imputazione della spesa (capitolo 3003) reca la seguente postilla: “si attesta la copertura finanziaria nei limiti dell'importo indicato o del minor importo che risulterà dalla gara di vendita. Si procederà all'aggiudicazione nei limiti sopra indicati”. Peraltro, nella determina in questione si fa riferimento a un capitolo di spesa (il capitolo n. 3256/1) diverso da quello in ordine al quale è stata attestata la sussistenza della copertura finanziaria. Dai successivi atti del Comune e, segnatamente,
pagina 4 di 6 dalla nota recante la data 12/07/2018 (da intendersi 2019, secondo quanto assume la difesa del comune – cfr. all. 15 produzione dell'opponente) risulta che il capitolo in questione concerneva la futura vendita dell'immobile dell'ex scuola di Casalinelle, di fatto mai avvenuta. Pertanto, detta attestazione, in quanto afferente ad un evento futuro e incerto non può dirsi validamente apposta. Ai fini della validità dell'atto con cui si delibera una determinata spesa, non è sufficiente, infatti, il formale richiamo ai mezzi di copertura della spesa per ritenere sussistente la copertura della spesa deliberata, ma occorre che la copertura (anche se proveniente da futuri flussi) sia certa nell'an e nel quantum. Un approccio meramente formalistico, secondo cui ai fini della validità della determina, sarebbe sufficiente il formale richiamo ai mezzi di copertura, si porrebbe in evidente contrasto con l'intenzione del legislatore di limitare gli abusi degli enti locali nell'assunzione di obblighi di spesa eccedenti i mezzi a loro disposizione [cfr. in termini, se pure con riferimento al precedente assetto normativo, ma con affermazione di principio indubbiamente valida anche per quello vigente, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 14423 del 07/06/2013 (Rv. 626660 - 01)]. L'atto di aggiudicazione del 23/11/2016 (cfr. all. 3 produzione di parte opponente) contiene il medesimo richiamo al capitolo 3003 ma non reca più, invece, il visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio. Il successivo contratto di appalto del 04/04/2017 (rep. n. 625 del 04/04/2017 – cfr. all. 4 produzione opponente) pur richiamando le precedenti determinazioni nn. 325 del 01/09/2016 e 344 del 23/11/2016, per le quali era stata attestata l'esistenza della copertura finanziaria dal responsabile del servizio finanziario sul capitolo 3003, prevede invece che “l'impegno della spesa per la realizzazione dei lavori grava sui fondi del bilancio comunale, finanziato con entrate di oneri di urbanizzazione (c.d. , per cui si Per_1 procederà ai pagamenti a mano a mano che l'ente incasserà le somme accertate”. Appare piuttosto evidente che, da un lato, la dichiarazione di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria acclusa alle determine nn. 325 e 344 sia invalida in sé, perché fondata su previsioni di flussi in entrata incerte nell'an e nel quantum e, dall'altro lato, che la successiva stipula del contratto non sia stata preceduta da una regolare verifica della copertura finanziaria relativamente al diverso capitolo ivi indicato. A ciò si aggiunga che non è stata fornita nemmeno evidenza del completamento del procedimento previsto dall'art. 191, co. 1, T.U.E.L., rappresentato dalla comunicazione dell'avvenuto impegno di spesa, adempimento da ritenersi necessario e autonomo rispetto all'assunzione del generale impegno di spesa previsto dall'art. 183 T.U.E.L. Pertanto, l'intero procedimento di assunzione dell'impegno contabile è da considerarsi invalido, unitamente alle determine nn. 325 e 344. Da ciò consegue, per quanto rileva in questa sede, la nullità del contratto di appalto del 04/04/2017 e l'inesigibilità del pagamento del relativo corrispettivo da parte dell'odierno opposto, onde si impone la revoca del decreto ingiuntivo n. 277/2019. 4. Tenuto conto della particolarità della controversia e dell'imputabilità della nullità del contratto alla condotta dell'ente medesimo, si ravvisano gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara la nullità del contratto di appalto rep. 635 del 04/04/2017 e revoca il decreto ingiuntivo n. 277/2019. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Paola, 31/01/2025. Il Giudice Matteo Torretta
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