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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/10/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa AN OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 347 del registro generale dell'anno 2023 promossa DA
, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Baschi (TR), Largo Vernoux n.5, presso lo studio dell'Avv.to Francesca Cruciani che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in atti OPPONENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e AN Varani, in virtù di procura alle liti rep. n.37590, del 23.01.2023 per atto notaio Per_1 di Roma ed elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.13
[...] OPPOSTO OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.05.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione ad ordinanze ingiunzione n. OI-000189227dell'importo di € 20.000,00, n.OI-000189228 dell'importo di € 24.000,00, n.OI-000189229 dell'importo di € 29.500,00, n.OI- 000189012 dell'importo di € 17.000,00, tutte notificate in data 14.03.2022 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite agli anni dal 2012 al 2016 sulla scorta di quanto accertato con atto di accertamento .8000.19/07/2017.0089047, CP_1 atto di accertamento .8000.19/07/2017.0089050, atto di accertamento CP_1
.8000.19/07/2017.0089052 e atto di accertamento .8000.19/07/2017.0089053 CP_1 CP_1 notificati in data 26.07.2017 con il quale l' contestava all'odierno deducente la CP_2 violazione dell'art.2, comma 1 bis del D.L. n.483 del 12.09.1983 convertito in Legge n.638 dell'11.11.1983.
Ha contestato in diritto il provvedimento impugnato deducendo: - la nullità delle ordinanze ingiunzione per violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 1 bis del D.L. n.463/1983, avendo il ricorrente, alla data di notifica degli avvisi di accertamento, iniziato a pagare, sulla scorta della rateizzazione concessa da , gli importi di cui agli CP_3 avvisi di addebito sottesi alle ordinanze ingiunzione impugnate;
- nullità delle ordinanze ingiunzione per omessa motivazione ai sensi dell'art.3 Legge n.241/1990; - violazione del principio di proporzionalità tra la condotta illecita e la sanzione applicata ai sensi dell'art.11 Legge n.689/1981 ed assenza di responsabilità del ricorrente;
- prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 28 Legge n.689/1981; - nullità e/o invalidità delle ordinanze ingiunzione per violazione dell'art.14 della legge n.689/1981 non essendo stati notificati i verbali di accertamento entro 90 giorni dalle presunte violazioni. Ha citato, pertanto, davanti al Tribunale di Terni l' di Terni chiedendo: - in CP_1 via principale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, la riduzione della somma nella misura del minimo edittale o in quella ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Si è costituito l' riconoscendo, preliminarmente, che le quote a carico del CP_1 lavoratore risultavano versate nel termine di legge solo in relazione all'O.I. n. 000189012 e, pertanto, solo limitatamente a tale titolo l' avrebbe dato luogo all'annullamento CP_1 in autotutela, per il resto, contestando nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il ricorso avversario, insisteva per il rigetto per le ragioni diffusamente esposte nella memoria di costituzione. L'istruttoria si è articolata nella produzione documentale offerta dalle parti. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'O.I. n. 000189012 avendo l' annullato in autotutela il titolo in CP_1 questione per integrale pagamento nei termini di legge delle somme dovute dal datore di lavoro all'Istituto afferenti le quote contributive a carico del lavoratore e trattenute dall'odierno ricorrente in busta paga. Quanto al resto è necessaria una premessa in diritto in merito alle contestazioni di cui al titolo impugnato.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1° l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e
2 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1°bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Anche nell'attuale formulazione della norma, in una logica di attenuazione della sanzione in presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, si prevede la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Come evidenziato con la circolare n.121/2016, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva – con propria circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016 ha precisato che
“si ritiene che si debba escludere l'applicazione dell'articolo 13, D.LGS. n. 124/2004, risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, L. n.689/1981”. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, della L. n. 689/1981 “per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza- ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (…)”. Per le fattispecie di illecito amministrativo, l'articolo 16 della legge n. 689/1981 disciplina, inoltre, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.
Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La misura ridotta nella specie è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro. A questo importo si devono aggiungere le spese del procedimento. Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, dunque, il procedimento si estingue. L'articolo 18 della legge n.689/1981 prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente. In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Il provvedimento di archiviazione non è da ritenere definitivo, potendo essere revocato in base al potere di autotutela riconosciuto alla pubblica Amministrazione, che potrà essere esercitato fino al momento in cui interverrà la prescrizione di cui all'articolo 28 della legge n. 689/1981 o un'altra causa che faccia venire meno la responsabilità dei soggetti interessati.
3 Presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro è, dunque, la fondatezza dell'accertamento e l'assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta entro i termini sopra indicati. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n.689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. La misura della sanzione così determinata, intervenendo a seguito di un'espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, porterà, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota prot. n.9099 del 3 maggio 2016, di norma e in coerenza con la ratio deflativa del citato articolo 16, all'irrogazione di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. In presenza di un obbligato in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal trasgressore principale o dall'obbligato in solido e li libera entrambi. L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 689/1981, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta. CP_ La richiesta di rateizzazione (da presentare alla Struttura territorialmente competente con PEC, raccomandata o presso gli uffici) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione. L'ordinanza- ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In particolare, l'opposizione si propone davanti al tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, trattandosi di sanzione applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 689/1981 in combinato disposto con l'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, ai sensi del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di CP_ riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a
4 seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”. Tanto premesso e con specifico riferimento al caso di specie, a carico di Pt_1
in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale e, quindi, persona
[...] fisica – trasgressore, v'è stata l'emissione di atti di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Si tratta di atti di accertamento .8000.19/07/2017.0089047, CP_1 000.19/07/2017.0089050, 000.19/07/2017.0089052 e CP_1 CP_1
.8000.19/07/2017.0089053 notificati in data 26.07.2017 con i quali è stato CP_1 contestato al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti dovuti dalla omonima ditta individuale per il Parte_1 periodo da marzo 2014 al novembre 2016 come analiticamente indicate nella memoria di costituzione (pag.5). CP_1 E' necessario evidenziare che per le stesse inadempienze interessate dagli atti di accertamento e dalle ordinanze ingiunzione impugnate in questa sede erano già stati notificati n.3 avvisi di addebito e precisamente AVA n.40920150000206240 per l'importo di € 3586,03, AVA n.40920140000853015 per l'importo di € 7954,34, AVA n.40920130000806734 per l'importo di € 6504,67. Con due rateizzazioni, ammesse con protocollo n. 80922 del 28.01.2016 e prot. N. 84126 del 22.08.2016 (cfr. all.n.1 al ricorso) il ricorrente era stato ammesso al versamento degli importi iscritti a ruolo (inviati dall'Ente di previdenza alla già ) CP_3 di cui agli avvisi di addebito sopra indicati con n.72 e n.120 rate mensili (cfr. versamenti relativi a tutti e tre gli avvisi di addebito all.ti al ricorso). Successivamente a tali atti, venivano adottate le ordinanze ingiunzione n. OI- 000189227, n.OI-000189228 e n.OI-000189229 relative al periodo da marzo 2014 a novembre 2016, notificate tutte in data 14.03.2022. Parte ricorrente ritiene di aver dimostrato il pagamento integrale di quanto dovuto all' , ed oggetto del contendere, con n.4 ricevute di pagamento mediante bollettino CP_1 postale:
1) Ricevuta di pagamento dell'importo di € 60,95 del 7.12.2017 relativa all'AVA n..40920130000806734;
2) Ricevuta di pagamento dell'importo di € 410,75 del 7.12.2017 relativa all'AVA n. 40920130000806734;
3) Ricevuta di pagamento dell'importo di € 921,39 del 7.12.2017 relativa all'AVA n. 40920140000853015;
4) Ricevuta di pagamento dell'importo di € 170,24 del 7.12.2017 relativa all'AVA n.40920150000206240. Appare evidente dalla documentazione in atti che le ricevute di pagamento si riferiscono a quanto richiesto dall' con gli atti di accertamento, pagamento che CP_1 doveva essere effettuato dall'opponente, per non incorrere nelle sanzioni di legge, nel termine di 3 mesi dall'intervenuta notifica degli atti di accertamento del 26.07.2017 e, quindi, al più tardi entro il 26 ottobre 2017. Posto che il pagamento è intervenuto solo alla data del 7.12.2017 il termine di legge non è stato rispettato, di qui le sanzioni applicate con le ordinanze ingiunzione opposte.
5 Non coglie nel segno la difesa attorea quando invoca, al fine di escludere l'applicazione delle sanzioni di cui alle ordinanze impugnate, la buona fede del ricorrente sull'assunto che lo stesso era stato ammesso alla rateizzazione delle somme portate dagli avvisi di addebito, aventi ad oggetto gli stessi crediti di cui ai titoli impugnati nel presente giudizio. Nonostante il richiamo alla sentenza della Cassazione penale del 16 maggio 2014 n.32598 condivisa dalla Corte d'Appello di Perugia con la sentenza n.106/2025 del 2.07.2025 che in fattispecie analoga ha confermato sentenza del Tribunale di Terni (Sentenza n. 375/2024 pubbl. il 01/10/2024 RG n. 660/2022 in atti) che accoglieva il ricorso in opposizione avverso ordinanze ingiunzione emesse dall' proprio CP_1 sull'assunto della buona fede del datore di lavoro che aveva iniziato una rateizzazione ed era stato ammesso alla “rottamazione, facendo presagire la persistenza di un regime di definizione dilazionata del debito contributivo immune da conseguenze sanzionatorio” (cfr. sentenza Corte d'Appello Perugia) ritiene il Giudicante che il richiamo non si attagli alla fattispecie che ci occupa per due ordini di ragioni. Innanzitutto, sicuramente perché il ricorrente non era convinto che gli atti di accertamento fossero stati superati dall'ammissione alla rateizzazione, posto che lo CP_1
ha pagato le somme esattamente come indicate negli atti di accertamento Pt_1 CP_1 notificati a luglio 2017 e ciò è all'evidenza documentale. Inoltre, perché, se è pur vero che l'istante è stato ammesso alla rateizzazione, la buona fede nella condotta si evince non soltanto dall'ammissione da parte di al CP_3 versamento rateale, quanto piuttosto dalla prova di intervenuto pagamento, alle scadenze stabilite dall'Agente della riscossione, delle rate di cui al piano di ammortamento, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita dalla difesa attorea, non rinvenendosi traccia in atti. Sulla rilevanza dell'ottemperanza da parte del contribuente ai piani di pagamento stabiliti dall'Agente della riscossione ai fini della prova della buona fede dell'agente e, quindi, a valle al fine di escludere l'applicazione della sanzione, l'odierno Giudicante richiama altra pronuncia della Cassazione penale che riguarda una fattispecie analoga alla presente dove la Suprema Corte ha respinto il ricorso nella parte in cui sosteneva l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per essere stato il ricorrente ammesso alla rateizzazione (Cassazione penale sez. III, 21/04/2017, (ud. 21/04/2017, dep. 16/10/2017), n.47596): “Alla stregua di quanto sopra, peraltro, e con riferimento al primo motivo di ricorso, va precisato che anche Sez. 3, n. 32598 del 16/05/2014, , Pt_2 non mass. (invocata dal ricorrente quanto al riconoscimento dell'effetto novativo della rateizzazione del debito), ebbe a precisare che la suddetta novazione (si trattava in specie di omissione previdenziale) non può, però, comportare che le omissioni obiettivamente poste in essere dall'imputato vengano ad essere private di rilevanza penale, non potendo l'elemento oggettivo del reato, irreversibilmente perfezionatosi alle scadenze originariamente previste e non rispettate, venire meno per effetto di un provvedimento che, pur avendo effetto novativo sul piano civilistico, non può certo vanificare ex tunc il disvalore penale del fatto. Oltretutto, dalla lettura dell'invocata decisione si evince che l'imputato "prima di CP_ ricevere da parte dell' notifica dell'accertamento della violazione in esame, pacificamente sussistente, aveva concordato con la rateizzazione del CP_3 CP_ complessivo debito maturato nei riguardi dell anche ad altro titolo, successivamente estinguendo, in esecuzione di tale accordo, il debito stesso".
6 In specie, al contrario, non risulta in alcun modo che il ricorrente abbia pagato il non irrilevante debito tributario, nè quello di cui all'imputazione nè quanto successivamente oggetto di rateizzazione. Dal contenuto dei ricorsi, infatti, quantunque non vengano forniti elementi temporali precisi (nè potendo la Corte procedere a verifiche fattuali del tutto precluse), si evince che il piano di rateizzazione inizialmente prospettato con l'Amministrazione finanziaria non aveva avuto felice seguito;
che poi una rateizzazione era stata convenuta con , mentre infine è stata invocata (con i CP_3 motivi nuovi di ricorso che hanno fatto seguito ai due ricorsi già depositati) la cd. rottamazione delle cartelle, di cui è stata prodotta la sola istanza. In detta istanza tra l'altro è indicato che "non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione" e, al di là del non chiaro riferimento, lo stesso contenuto dei motivi aggiunti (cfr. pag. 3 e segg.) dà per scontato che pagamento integrale non vi sia stato. In ragione di ciò, non è applicabile la soluzione prevista da Sez. 3, n. 15237 del 01/02/2017, Volanti, Rv. 269653 (secondo cui la causa di non punibilità contemplata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, come sostituito dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 11 - per la quale i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater del Decreto n. 74 del 2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti - è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento;
soluzione in ogni caso non pacifica, come annotato da Sez. 3, n. 30139 del 12/04/2017, non mass., su cui v. comunque infra), che, CP_4 ritenendo ammissibile la rilevabilità della suddetta causa di non punibilità anche nel giudizio di legittimità, aveva rinviato al giudice di merito per la valutazione circa la sussistenza in concreto delle condizioni previste dall'art. 13 cit.. In detta fattispecie, infatti, l'allora ricorrente aveva affermato di avere pagato il dovuto, cosa che invece, per definizione, è stata esclusa nella presente vicenda”. Ciò detto, come risulta dalla documentazione in atti, si precisa che le quote a carico dell'impresa individuale erano state denunciate dallo stesso datore di lavoro nella denuncia mensile relativa al periodo sopra indicato. Pt_3 L'impresa in questione ha a suo tempo omesso il versamento integrale delle stesse nei termini di legge per il pagamento mensile dei contributi. Non risultano pervenuti pagamenti entro il termine di tre mesi dalla notifica degli atti di accertamento, termine stabilito dalla normativa, come si evince dalla schermata della procedura recupero crediti e, pertanto, l' di Terni ha emanato i provvedimenti CP_1 oggetto dell'odierna opposizione. E' bene premettere che, ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui individuato come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i datori di lavoro agricoli, si precisa che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio)
7 fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione. In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Ciò posto in linea generale, con specifico riferimento al caso di specie va rilevato innanzitutto che l'opponente non contesta l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in questione nei termini ordinari, né in quelli indicati dagli atti di accertamento a seguito dei quali sono state emesse le ordinanze di ingiunzione opposte. Poiché la parte ricorrente non ha provato l'avvenuto tempestivo pagamento della somma de qua, che viceversa l'azienda ha dichiarato all' con la denuncia mensile CP_1
la sussistenza dell'omissione contributiva è pacifica in causa. Più in particolare, Pt_4 nei flussi contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi Pt_3 facenti carico all'azienda e dovuti all' l'azienda ha dichiarato di aver trattenuto le CP_1 quote a carico dei lavoratori dipendenti ed ha omesso di versarle all' . CP_1 Com'è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituisce piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate CP_1 esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145). Ne deriva quindi che risultano le condizioni tutte prescritte della normativa vigente per la notifica dell'atto di accertamento e per l'emanazione della ordinanza di ingiunzione opposta. E', altresì, necessario evidenziare che l'integrazione dell'illecito amministrativo (trattandosi di illecito depenalizzato, com'è noto, la responsabilità è personale) si ha allo scadere del termine di tre mesi dalla notifica dell'inadempienza, a nulla valendo il fatto che poi successivamente tali somme siano poi state pagate o eliminate per altro istituto di legge. Esauriti i tre mesi di tempo l'illecito amministrativo è realizzato e comporta l'erogazione della sanzione amministrativa. Con specifico riferimento alla motivazione delle ordinanze ingiunzione, occorre considerare che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Infatti, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24
8 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, deve essere individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203). Inoltre, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass. 28 gennaio 2010, sez. un., n. 1786). In ogni caso prive di pregio si rivelano le deduzioni incentrate sulla presunta
“carenza di motivazione” e/o “indeterminatezza” delle impugnate ordinanze, dal momento che in ciascuna è dato rinvenire l'esplicito richiamo all'avviso di accertamento precedentemente notificato, nel quale erano riportate in maniera dettagliata le violazioni commesse, nonché i rispettivi periodi di riferimento. Occorre, poi, evidenziare che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18 novembre 2009, n. 2354), di talchè nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3 luglio 2014, n. 31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre 2021, n. 8611; Cass. pen., 11 agosto 2020, n. 23939), né il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità nel caso abbia conferito l'incarico per il versamento delle ritenute previdenziali ad altro soggetto o ad un professionista, incombendo comunque sul medesimo l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (tra le tante, Cass. pen. 18 luglio 2017, n. 39072; Cass. pen. 10 settembre 2013, n. 37130; Cass. pen., 14 maggio 2012, n. 18100). Inoltre, l'illecito sussiste anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto soltanto acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori (Cass. pen., 28 agosto 2018, n. 39043; Cass. pen., 7 novembre 2012, n. 42919) e non è escluso neanche da un provvedimento di ammissione al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta (Cass. pen., 16 maggio 2014, n. 32598; Cass. pen., 15 giugno 2015, n. 24917). Tardività della contestazione e violazione dell'art.14 Legge n.689/1981. Non è sorretta da valide e convincenti argomentazioni, neppure, la doglianza incentrata sull'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, in conseguenza del mancato rispetto del termine, fissato dall'art. 14 della legge n. 689/1981, entro il quale dev'essere eseguita la contestazione della violazione.
9 Osserva al riguardo il decidente all'esito di un'attenta e ponderata disamina della normativa di rifermento e dell'interpretazione che di essa è stata sin qui compiuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, che la suddetta disposizione non può trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n. 8 del 15.1.2016. Tale testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, ha tratteggiato in maniera dettagliata, nel successivo art. 9, la scansione temporale degli adempimenti che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria. La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n. 689/81 è la mancata previsione, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta. Con rifermento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decreto legislativo, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione. Delineata, nei termini ora esposti, la voluntas legis sottesa al disposto di cui all'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016, può con certezza affermarsi che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto, non è stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione. E' appena il caso di rimarcare, a questo punto, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione, nell'ipotesi di un fatto già previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice. Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa (nella specie, alle sedi territorialmente competenti) sarebbero stati trasmessi in un CP_1 breve arco temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai
10 concreto e attuale, che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori. Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, inoltre, che le norme sulla decadenza (tra le quali va sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 ottobre 2021, n. 30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre 2018, n. 32154). Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge n.689/81 e, in particolare, dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del D. Lgs. n.8/2016, che dispone: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”. Nella vicenda de qua, l'applicabilità dell'art. 14 dev'essere esclusa per le ragioni che sono state in precedenza esposte e che sono state imperniate, da un lato, sulla circostanza che l'art. 9 del citato d. lgs pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione (evidentemente con finalità soltanto acceleratorie), non ne ha sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall'altro, sulla considerazione che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica. La conclusione testé raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto
2015, n. 3812). Prescrizione. Il ricorrente ha poi eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria. L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Ebbene, come previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio
2016, n. 9643).
11 Tanto premesso deve osservarsi poi che, come già evidenziato, i verbali di accertamento delle violazioni amministrative sono stati ritualmente notificati all'opponente personalmente in data 26.07.2017 ossia entro il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981, decorrente, come detto, non dal momento in cui è stata commessa la violazione (relativa ai periodi marzo 2014 – novembre 2016 e dunque consumatasi, mese per mese, il 16° giorno del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute), ma dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. La notifica rituale dei verbali di accertamento vale a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del detto termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notificazione delle ordinanze-ingiunzione opposte del 14.03.2022, ulteriormente intervenuta prima del decorso del termine, dovendo tra l'altro tenersi conto della sospensione della decorrenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Ne consegue che al termine quinquennale di prescrizione di cui al cit. art. 28 devono aggiungersi ulteriori 101 giorni. Per tutto quanto sin qui osservato deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di violazioni commesse a partire dal marzo 2014 sino al novembre 2016, laddove i verbali di accertamento sono stati notificati in data 26.07.2017 e le ordinanze ingiunzione opposte pacificamente sono state notificate in data 14.03.2022. Sanzioni. A quanto ivi esposto, giova soltanto ancora aggiungere che la graduazione della sanzione amministrativa rientra nella piena discrezionalità del Legislatore, che ha valutato a priori la gravità del comportamento del datore di lavoro che non versa all' CP_1 le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori -già denunciate all' CP_1
, trattenendo per sé le somme prelevate ai lavoratori, ovvero ai propri collaboratori iscritti alla c.d. “Gestione Separata”. La sanzione in questione non ha una funzione puramente reintegratoria (e dunque una matematica corrispondenza con il danno arrecato al lavoratore e alla collettività), essendo invece finalizzata a garantire un'effettiva efficacia deterrente -generale e speciale- al fine di combattere l'endemica e grave piaga dell'evasione contributiva. La Corte di Cassazione, Sez. Penale ha così affermato: “…Va, poi, ricordato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (D.L. n. 463 del 1983, art. 2, conv. in L. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti” (cfr. Cass. Pen. Sez.3 sent. n.43811 del 10/04/2017, Sez.3, sent. n.3705 del 19/12/2013; Sez.3, sent. n.13100 del 19/01/2011). La Corte territoriale, facendo buon governo del principio di diritto suesposto, ha evidenziato, con argomentazioni congrue e logiche, che la situazione di difficoltà economica in cui versava l'imputato al momento dei fatti, espressamente considerata nei termini fattuali rappresentati con i motivi di appello non escludeva la rilevanza penale
12 della condotta, emergendo la consapevolezza della scelta di omettere i versamenti dovuti…” (cfr. sentenza n. 26579 del 20 maggio 2021). L' resistente ha invero correttamente calcolato nel suo importo la sanzione CP_2 prevista per la violazione in esame, relativa, come detto, al mese indicato con riferimento alla annualità per cui è causa. Esauriti i tre mesi di tempo, come detto, l'illecito amministrativo è realizzato e comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa. Nel caso di specie, le quote a carico dei lavoratori richieste con il descritto atto di accertamento non sono state pagate, né nei termini ordinari, né nel termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, come si evince dalle schermate della procedura recupero crediti e come pacificamente ammesso dalla stessa opponente. L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha chiaramente stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Appare plausibile e corretto che la misura della sanzione così determinata (intervenendo a seguito della pacifica e incontestata decisione del trasgressore di non effettuare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pagamento costituente l'unica via che avrebbe consentito l'estinzione dei procedimenti sanzionatori e dei correlati illeciti amministrativi) debba portare, di norma e in coerenza con la ratio deflattiva del citato articolo 16, all'irrogazione, con riferimento a ciascuna annualità, di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta. Nel caso di specie non v'è indeterminatezza dei criteri di quantificazione della sanzione, sanzione che è stata legittimamente e correttamente quantificata nel rispetto della normativa di riferimento, come recepita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall' nelle circolari che si producono, né v'è la lamentata “sproporzione CP_2 (non motivata) della sanzione”. Da ultimo, va osservato che la questione della sproporzione della sanzione è stata superata dall'entrata in vigore dell'art. 23 d.l. n. 48/23, che ha fissato i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative nel rispetto del principio di proporzionalità, modificando l'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463. In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”. CP_ L' uniformandosi alla novella legislativa, ha provveduto in autotutela e in applicazione del richiamato art. 23 d.l. n. 48/2023 a rideterminare la misura delle sanzioni avversate (cfr. provvedimento di autotutela e rideterminazione all.to agli atti ). CP_1
Pertanto, in ossequio al nuovo disposto normativo, le ordinanze ingiunzione impugnate n. OI-000189227 dell'importo di € 20.000,00, n.OI-000189228 dell'importo di € 24.000,00, n.OI-000189229 dell'importo di € 29.500,00, devono essere annullate e la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle sanzioni amministrative originate dalle violazioni in precedenza indicate nell'importo come rideterminato in autotutela dall' a fronte dello ius superveniens ed indicato nei provvedimenti CP_1 depositati in atti. Nello specifico l' ha provveduto alla rideterminazione dell'importo della CP_1 sanzione irrogata nella misura pari a € 7.526,85 con riferimento all'O.I. -000189229,
13 relativa all'annualità 2016, ad € 3.200,48 con riferimento all'O.I. -000189228, relativa all'annualità 2015 e ad € 518,15 con riferimento all'O.I. -000189227 relativa all'annualità 2014 per un totale complessivo di € 11.245,48. L'accoglimento parziale del ricorso e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento ad una ordinanza ingiunzione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/3; parte ricorrente, comunque soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore dell' delle spese del giudizio nella CP_1 misura di 2/3 liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'O.I. n.. 000189012 per intervenuto annullamento in autotutela da parte dell' ; CP_1
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte n. OI-000189227, n.OI-000189228 e n.OI- 000189229, nella sola parte riguardante le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed in virtù della rideterminazione operata dall' CP_1 condanna al pagamento della somma complessiva di € 11.245,48 Parte_1 oltre accessori di legge;
- rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1 nella misura di 2/3 che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Terni lì, 29 ottobre 2025
Il giudice
AN OL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa AN OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 347 del registro generale dell'anno 2023 promossa DA
, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Baschi (TR), Largo Vernoux n.5, presso lo studio dell'Avv.to Francesca Cruciani che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in atti OPPONENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e AN Varani, in virtù di procura alle liti rep. n.37590, del 23.01.2023 per atto notaio Per_1 di Roma ed elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.13
[...] OPPOSTO OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.05.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione ad ordinanze ingiunzione n. OI-000189227dell'importo di € 20.000,00, n.OI-000189228 dell'importo di € 24.000,00, n.OI-000189229 dell'importo di € 29.500,00, n.OI- 000189012 dell'importo di € 17.000,00, tutte notificate in data 14.03.2022 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite agli anni dal 2012 al 2016 sulla scorta di quanto accertato con atto di accertamento .8000.19/07/2017.0089047, CP_1 atto di accertamento .8000.19/07/2017.0089050, atto di accertamento CP_1
.8000.19/07/2017.0089052 e atto di accertamento .8000.19/07/2017.0089053 CP_1 CP_1 notificati in data 26.07.2017 con il quale l' contestava all'odierno deducente la CP_2 violazione dell'art.2, comma 1 bis del D.L. n.483 del 12.09.1983 convertito in Legge n.638 dell'11.11.1983.
Ha contestato in diritto il provvedimento impugnato deducendo: - la nullità delle ordinanze ingiunzione per violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 1 bis del D.L. n.463/1983, avendo il ricorrente, alla data di notifica degli avvisi di accertamento, iniziato a pagare, sulla scorta della rateizzazione concessa da , gli importi di cui agli CP_3 avvisi di addebito sottesi alle ordinanze ingiunzione impugnate;
- nullità delle ordinanze ingiunzione per omessa motivazione ai sensi dell'art.3 Legge n.241/1990; - violazione del principio di proporzionalità tra la condotta illecita e la sanzione applicata ai sensi dell'art.11 Legge n.689/1981 ed assenza di responsabilità del ricorrente;
- prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 28 Legge n.689/1981; - nullità e/o invalidità delle ordinanze ingiunzione per violazione dell'art.14 della legge n.689/1981 non essendo stati notificati i verbali di accertamento entro 90 giorni dalle presunte violazioni. Ha citato, pertanto, davanti al Tribunale di Terni l' di Terni chiedendo: - in CP_1 via principale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, la riduzione della somma nella misura del minimo edittale o in quella ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Si è costituito l' riconoscendo, preliminarmente, che le quote a carico del CP_1 lavoratore risultavano versate nel termine di legge solo in relazione all'O.I. n. 000189012 e, pertanto, solo limitatamente a tale titolo l' avrebbe dato luogo all'annullamento CP_1 in autotutela, per il resto, contestando nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il ricorso avversario, insisteva per il rigetto per le ragioni diffusamente esposte nella memoria di costituzione. L'istruttoria si è articolata nella produzione documentale offerta dalle parti. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'O.I. n. 000189012 avendo l' annullato in autotutela il titolo in CP_1 questione per integrale pagamento nei termini di legge delle somme dovute dal datore di lavoro all'Istituto afferenti le quote contributive a carico del lavoratore e trattenute dall'odierno ricorrente in busta paga. Quanto al resto è necessaria una premessa in diritto in merito alle contestazioni di cui al titolo impugnato.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1° l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e
2 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1°bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Anche nell'attuale formulazione della norma, in una logica di attenuazione della sanzione in presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, si prevede la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Come evidenziato con la circolare n.121/2016, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva – con propria circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016 ha precisato che
“si ritiene che si debba escludere l'applicazione dell'articolo 13, D.LGS. n. 124/2004, risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, L. n.689/1981”. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, della L. n. 689/1981 “per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza- ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (…)”. Per le fattispecie di illecito amministrativo, l'articolo 16 della legge n. 689/1981 disciplina, inoltre, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.
Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La misura ridotta nella specie è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro. A questo importo si devono aggiungere le spese del procedimento. Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, dunque, il procedimento si estingue. L'articolo 18 della legge n.689/1981 prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente. In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Il provvedimento di archiviazione non è da ritenere definitivo, potendo essere revocato in base al potere di autotutela riconosciuto alla pubblica Amministrazione, che potrà essere esercitato fino al momento in cui interverrà la prescrizione di cui all'articolo 28 della legge n. 689/1981 o un'altra causa che faccia venire meno la responsabilità dei soggetti interessati.
3 Presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro è, dunque, la fondatezza dell'accertamento e l'assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta entro i termini sopra indicati. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n.689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. La misura della sanzione così determinata, intervenendo a seguito di un'espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, porterà, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota prot. n.9099 del 3 maggio 2016, di norma e in coerenza con la ratio deflativa del citato articolo 16, all'irrogazione di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. In presenza di un obbligato in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal trasgressore principale o dall'obbligato in solido e li libera entrambi. L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 689/1981, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta. CP_ La richiesta di rateizzazione (da presentare alla Struttura territorialmente competente con PEC, raccomandata o presso gli uffici) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione. L'ordinanza- ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In particolare, l'opposizione si propone davanti al tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, trattandosi di sanzione applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 689/1981 in combinato disposto con l'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, ai sensi del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di CP_ riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a
4 seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”. Tanto premesso e con specifico riferimento al caso di specie, a carico di Pt_1
in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale e, quindi, persona
[...] fisica – trasgressore, v'è stata l'emissione di atti di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Si tratta di atti di accertamento .8000.19/07/2017.0089047, CP_1 000.19/07/2017.0089050, 000.19/07/2017.0089052 e CP_1 CP_1
.8000.19/07/2017.0089053 notificati in data 26.07.2017 con i quali è stato CP_1 contestato al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti dovuti dalla omonima ditta individuale per il Parte_1 periodo da marzo 2014 al novembre 2016 come analiticamente indicate nella memoria di costituzione (pag.5). CP_1 E' necessario evidenziare che per le stesse inadempienze interessate dagli atti di accertamento e dalle ordinanze ingiunzione impugnate in questa sede erano già stati notificati n.3 avvisi di addebito e precisamente AVA n.40920150000206240 per l'importo di € 3586,03, AVA n.40920140000853015 per l'importo di € 7954,34, AVA n.40920130000806734 per l'importo di € 6504,67. Con due rateizzazioni, ammesse con protocollo n. 80922 del 28.01.2016 e prot. N. 84126 del 22.08.2016 (cfr. all.n.1 al ricorso) il ricorrente era stato ammesso al versamento degli importi iscritti a ruolo (inviati dall'Ente di previdenza alla già ) CP_3 di cui agli avvisi di addebito sopra indicati con n.72 e n.120 rate mensili (cfr. versamenti relativi a tutti e tre gli avvisi di addebito all.ti al ricorso). Successivamente a tali atti, venivano adottate le ordinanze ingiunzione n. OI- 000189227, n.OI-000189228 e n.OI-000189229 relative al periodo da marzo 2014 a novembre 2016, notificate tutte in data 14.03.2022. Parte ricorrente ritiene di aver dimostrato il pagamento integrale di quanto dovuto all' , ed oggetto del contendere, con n.4 ricevute di pagamento mediante bollettino CP_1 postale:
1) Ricevuta di pagamento dell'importo di € 60,95 del 7.12.2017 relativa all'AVA n..40920130000806734;
2) Ricevuta di pagamento dell'importo di € 410,75 del 7.12.2017 relativa all'AVA n. 40920130000806734;
3) Ricevuta di pagamento dell'importo di € 921,39 del 7.12.2017 relativa all'AVA n. 40920140000853015;
4) Ricevuta di pagamento dell'importo di € 170,24 del 7.12.2017 relativa all'AVA n.40920150000206240. Appare evidente dalla documentazione in atti che le ricevute di pagamento si riferiscono a quanto richiesto dall' con gli atti di accertamento, pagamento che CP_1 doveva essere effettuato dall'opponente, per non incorrere nelle sanzioni di legge, nel termine di 3 mesi dall'intervenuta notifica degli atti di accertamento del 26.07.2017 e, quindi, al più tardi entro il 26 ottobre 2017. Posto che il pagamento è intervenuto solo alla data del 7.12.2017 il termine di legge non è stato rispettato, di qui le sanzioni applicate con le ordinanze ingiunzione opposte.
5 Non coglie nel segno la difesa attorea quando invoca, al fine di escludere l'applicazione delle sanzioni di cui alle ordinanze impugnate, la buona fede del ricorrente sull'assunto che lo stesso era stato ammesso alla rateizzazione delle somme portate dagli avvisi di addebito, aventi ad oggetto gli stessi crediti di cui ai titoli impugnati nel presente giudizio. Nonostante il richiamo alla sentenza della Cassazione penale del 16 maggio 2014 n.32598 condivisa dalla Corte d'Appello di Perugia con la sentenza n.106/2025 del 2.07.2025 che in fattispecie analoga ha confermato sentenza del Tribunale di Terni (Sentenza n. 375/2024 pubbl. il 01/10/2024 RG n. 660/2022 in atti) che accoglieva il ricorso in opposizione avverso ordinanze ingiunzione emesse dall' proprio CP_1 sull'assunto della buona fede del datore di lavoro che aveva iniziato una rateizzazione ed era stato ammesso alla “rottamazione, facendo presagire la persistenza di un regime di definizione dilazionata del debito contributivo immune da conseguenze sanzionatorio” (cfr. sentenza Corte d'Appello Perugia) ritiene il Giudicante che il richiamo non si attagli alla fattispecie che ci occupa per due ordini di ragioni. Innanzitutto, sicuramente perché il ricorrente non era convinto che gli atti di accertamento fossero stati superati dall'ammissione alla rateizzazione, posto che lo CP_1
ha pagato le somme esattamente come indicate negli atti di accertamento Pt_1 CP_1 notificati a luglio 2017 e ciò è all'evidenza documentale. Inoltre, perché, se è pur vero che l'istante è stato ammesso alla rateizzazione, la buona fede nella condotta si evince non soltanto dall'ammissione da parte di al CP_3 versamento rateale, quanto piuttosto dalla prova di intervenuto pagamento, alle scadenze stabilite dall'Agente della riscossione, delle rate di cui al piano di ammortamento, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita dalla difesa attorea, non rinvenendosi traccia in atti. Sulla rilevanza dell'ottemperanza da parte del contribuente ai piani di pagamento stabiliti dall'Agente della riscossione ai fini della prova della buona fede dell'agente e, quindi, a valle al fine di escludere l'applicazione della sanzione, l'odierno Giudicante richiama altra pronuncia della Cassazione penale che riguarda una fattispecie analoga alla presente dove la Suprema Corte ha respinto il ricorso nella parte in cui sosteneva l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per essere stato il ricorrente ammesso alla rateizzazione (Cassazione penale sez. III, 21/04/2017, (ud. 21/04/2017, dep. 16/10/2017), n.47596): “Alla stregua di quanto sopra, peraltro, e con riferimento al primo motivo di ricorso, va precisato che anche Sez. 3, n. 32598 del 16/05/2014, , Pt_2 non mass. (invocata dal ricorrente quanto al riconoscimento dell'effetto novativo della rateizzazione del debito), ebbe a precisare che la suddetta novazione (si trattava in specie di omissione previdenziale) non può, però, comportare che le omissioni obiettivamente poste in essere dall'imputato vengano ad essere private di rilevanza penale, non potendo l'elemento oggettivo del reato, irreversibilmente perfezionatosi alle scadenze originariamente previste e non rispettate, venire meno per effetto di un provvedimento che, pur avendo effetto novativo sul piano civilistico, non può certo vanificare ex tunc il disvalore penale del fatto. Oltretutto, dalla lettura dell'invocata decisione si evince che l'imputato "prima di CP_ ricevere da parte dell' notifica dell'accertamento della violazione in esame, pacificamente sussistente, aveva concordato con la rateizzazione del CP_3 CP_ complessivo debito maturato nei riguardi dell anche ad altro titolo, successivamente estinguendo, in esecuzione di tale accordo, il debito stesso".
6 In specie, al contrario, non risulta in alcun modo che il ricorrente abbia pagato il non irrilevante debito tributario, nè quello di cui all'imputazione nè quanto successivamente oggetto di rateizzazione. Dal contenuto dei ricorsi, infatti, quantunque non vengano forniti elementi temporali precisi (nè potendo la Corte procedere a verifiche fattuali del tutto precluse), si evince che il piano di rateizzazione inizialmente prospettato con l'Amministrazione finanziaria non aveva avuto felice seguito;
che poi una rateizzazione era stata convenuta con , mentre infine è stata invocata (con i CP_3 motivi nuovi di ricorso che hanno fatto seguito ai due ricorsi già depositati) la cd. rottamazione delle cartelle, di cui è stata prodotta la sola istanza. In detta istanza tra l'altro è indicato che "non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione" e, al di là del non chiaro riferimento, lo stesso contenuto dei motivi aggiunti (cfr. pag. 3 e segg.) dà per scontato che pagamento integrale non vi sia stato. In ragione di ciò, non è applicabile la soluzione prevista da Sez. 3, n. 15237 del 01/02/2017, Volanti, Rv. 269653 (secondo cui la causa di non punibilità contemplata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, come sostituito dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 11 - per la quale i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater del Decreto n. 74 del 2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti - è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento;
soluzione in ogni caso non pacifica, come annotato da Sez. 3, n. 30139 del 12/04/2017, non mass., su cui v. comunque infra), che, CP_4 ritenendo ammissibile la rilevabilità della suddetta causa di non punibilità anche nel giudizio di legittimità, aveva rinviato al giudice di merito per la valutazione circa la sussistenza in concreto delle condizioni previste dall'art. 13 cit.. In detta fattispecie, infatti, l'allora ricorrente aveva affermato di avere pagato il dovuto, cosa che invece, per definizione, è stata esclusa nella presente vicenda”. Ciò detto, come risulta dalla documentazione in atti, si precisa che le quote a carico dell'impresa individuale erano state denunciate dallo stesso datore di lavoro nella denuncia mensile relativa al periodo sopra indicato. Pt_3 L'impresa in questione ha a suo tempo omesso il versamento integrale delle stesse nei termini di legge per il pagamento mensile dei contributi. Non risultano pervenuti pagamenti entro il termine di tre mesi dalla notifica degli atti di accertamento, termine stabilito dalla normativa, come si evince dalla schermata della procedura recupero crediti e, pertanto, l' di Terni ha emanato i provvedimenti CP_1 oggetto dell'odierna opposizione. E' bene premettere che, ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui individuato come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i datori di lavoro agricoli, si precisa che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio)
7 fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione. In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Ciò posto in linea generale, con specifico riferimento al caso di specie va rilevato innanzitutto che l'opponente non contesta l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in questione nei termini ordinari, né in quelli indicati dagli atti di accertamento a seguito dei quali sono state emesse le ordinanze di ingiunzione opposte. Poiché la parte ricorrente non ha provato l'avvenuto tempestivo pagamento della somma de qua, che viceversa l'azienda ha dichiarato all' con la denuncia mensile CP_1
la sussistenza dell'omissione contributiva è pacifica in causa. Più in particolare, Pt_4 nei flussi contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi Pt_3 facenti carico all'azienda e dovuti all' l'azienda ha dichiarato di aver trattenuto le CP_1 quote a carico dei lavoratori dipendenti ed ha omesso di versarle all' . CP_1 Com'è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituisce piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate CP_1 esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145). Ne deriva quindi che risultano le condizioni tutte prescritte della normativa vigente per la notifica dell'atto di accertamento e per l'emanazione della ordinanza di ingiunzione opposta. E', altresì, necessario evidenziare che l'integrazione dell'illecito amministrativo (trattandosi di illecito depenalizzato, com'è noto, la responsabilità è personale) si ha allo scadere del termine di tre mesi dalla notifica dell'inadempienza, a nulla valendo il fatto che poi successivamente tali somme siano poi state pagate o eliminate per altro istituto di legge. Esauriti i tre mesi di tempo l'illecito amministrativo è realizzato e comporta l'erogazione della sanzione amministrativa. Con specifico riferimento alla motivazione delle ordinanze ingiunzione, occorre considerare che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Infatti, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24
8 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, deve essere individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203). Inoltre, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass. 28 gennaio 2010, sez. un., n. 1786). In ogni caso prive di pregio si rivelano le deduzioni incentrate sulla presunta
“carenza di motivazione” e/o “indeterminatezza” delle impugnate ordinanze, dal momento che in ciascuna è dato rinvenire l'esplicito richiamo all'avviso di accertamento precedentemente notificato, nel quale erano riportate in maniera dettagliata le violazioni commesse, nonché i rispettivi periodi di riferimento. Occorre, poi, evidenziare che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18 novembre 2009, n. 2354), di talchè nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3 luglio 2014, n. 31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre 2021, n. 8611; Cass. pen., 11 agosto 2020, n. 23939), né il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità nel caso abbia conferito l'incarico per il versamento delle ritenute previdenziali ad altro soggetto o ad un professionista, incombendo comunque sul medesimo l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (tra le tante, Cass. pen. 18 luglio 2017, n. 39072; Cass. pen. 10 settembre 2013, n. 37130; Cass. pen., 14 maggio 2012, n. 18100). Inoltre, l'illecito sussiste anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto soltanto acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori (Cass. pen., 28 agosto 2018, n. 39043; Cass. pen., 7 novembre 2012, n. 42919) e non è escluso neanche da un provvedimento di ammissione al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta (Cass. pen., 16 maggio 2014, n. 32598; Cass. pen., 15 giugno 2015, n. 24917). Tardività della contestazione e violazione dell'art.14 Legge n.689/1981. Non è sorretta da valide e convincenti argomentazioni, neppure, la doglianza incentrata sull'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, in conseguenza del mancato rispetto del termine, fissato dall'art. 14 della legge n. 689/1981, entro il quale dev'essere eseguita la contestazione della violazione.
9 Osserva al riguardo il decidente all'esito di un'attenta e ponderata disamina della normativa di rifermento e dell'interpretazione che di essa è stata sin qui compiuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, che la suddetta disposizione non può trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n. 8 del 15.1.2016. Tale testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, ha tratteggiato in maniera dettagliata, nel successivo art. 9, la scansione temporale degli adempimenti che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria. La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n. 689/81 è la mancata previsione, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta. Con rifermento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decreto legislativo, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione. Delineata, nei termini ora esposti, la voluntas legis sottesa al disposto di cui all'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016, può con certezza affermarsi che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto, non è stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione. E' appena il caso di rimarcare, a questo punto, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione, nell'ipotesi di un fatto già previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice. Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa (nella specie, alle sedi territorialmente competenti) sarebbero stati trasmessi in un CP_1 breve arco temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai
10 concreto e attuale, che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori. Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, inoltre, che le norme sulla decadenza (tra le quali va sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 ottobre 2021, n. 30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre 2018, n. 32154). Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge n.689/81 e, in particolare, dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del D. Lgs. n.8/2016, che dispone: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”. Nella vicenda de qua, l'applicabilità dell'art. 14 dev'essere esclusa per le ragioni che sono state in precedenza esposte e che sono state imperniate, da un lato, sulla circostanza che l'art. 9 del citato d. lgs pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione (evidentemente con finalità soltanto acceleratorie), non ne ha sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall'altro, sulla considerazione che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica. La conclusione testé raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto
2015, n. 3812). Prescrizione. Il ricorrente ha poi eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria. L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Ebbene, come previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio
2016, n. 9643).
11 Tanto premesso deve osservarsi poi che, come già evidenziato, i verbali di accertamento delle violazioni amministrative sono stati ritualmente notificati all'opponente personalmente in data 26.07.2017 ossia entro il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981, decorrente, come detto, non dal momento in cui è stata commessa la violazione (relativa ai periodi marzo 2014 – novembre 2016 e dunque consumatasi, mese per mese, il 16° giorno del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute), ma dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. La notifica rituale dei verbali di accertamento vale a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del detto termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notificazione delle ordinanze-ingiunzione opposte del 14.03.2022, ulteriormente intervenuta prima del decorso del termine, dovendo tra l'altro tenersi conto della sospensione della decorrenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Ne consegue che al termine quinquennale di prescrizione di cui al cit. art. 28 devono aggiungersi ulteriori 101 giorni. Per tutto quanto sin qui osservato deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di violazioni commesse a partire dal marzo 2014 sino al novembre 2016, laddove i verbali di accertamento sono stati notificati in data 26.07.2017 e le ordinanze ingiunzione opposte pacificamente sono state notificate in data 14.03.2022. Sanzioni. A quanto ivi esposto, giova soltanto ancora aggiungere che la graduazione della sanzione amministrativa rientra nella piena discrezionalità del Legislatore, che ha valutato a priori la gravità del comportamento del datore di lavoro che non versa all' CP_1 le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori -già denunciate all' CP_1
, trattenendo per sé le somme prelevate ai lavoratori, ovvero ai propri collaboratori iscritti alla c.d. “Gestione Separata”. La sanzione in questione non ha una funzione puramente reintegratoria (e dunque una matematica corrispondenza con il danno arrecato al lavoratore e alla collettività), essendo invece finalizzata a garantire un'effettiva efficacia deterrente -generale e speciale- al fine di combattere l'endemica e grave piaga dell'evasione contributiva. La Corte di Cassazione, Sez. Penale ha così affermato: “…Va, poi, ricordato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (D.L. n. 463 del 1983, art. 2, conv. in L. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti” (cfr. Cass. Pen. Sez.3 sent. n.43811 del 10/04/2017, Sez.3, sent. n.3705 del 19/12/2013; Sez.3, sent. n.13100 del 19/01/2011). La Corte territoriale, facendo buon governo del principio di diritto suesposto, ha evidenziato, con argomentazioni congrue e logiche, che la situazione di difficoltà economica in cui versava l'imputato al momento dei fatti, espressamente considerata nei termini fattuali rappresentati con i motivi di appello non escludeva la rilevanza penale
12 della condotta, emergendo la consapevolezza della scelta di omettere i versamenti dovuti…” (cfr. sentenza n. 26579 del 20 maggio 2021). L' resistente ha invero correttamente calcolato nel suo importo la sanzione CP_2 prevista per la violazione in esame, relativa, come detto, al mese indicato con riferimento alla annualità per cui è causa. Esauriti i tre mesi di tempo, come detto, l'illecito amministrativo è realizzato e comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa. Nel caso di specie, le quote a carico dei lavoratori richieste con il descritto atto di accertamento non sono state pagate, né nei termini ordinari, né nel termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, come si evince dalle schermate della procedura recupero crediti e come pacificamente ammesso dalla stessa opponente. L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha chiaramente stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Appare plausibile e corretto che la misura della sanzione così determinata (intervenendo a seguito della pacifica e incontestata decisione del trasgressore di non effettuare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pagamento costituente l'unica via che avrebbe consentito l'estinzione dei procedimenti sanzionatori e dei correlati illeciti amministrativi) debba portare, di norma e in coerenza con la ratio deflattiva del citato articolo 16, all'irrogazione, con riferimento a ciascuna annualità, di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta. Nel caso di specie non v'è indeterminatezza dei criteri di quantificazione della sanzione, sanzione che è stata legittimamente e correttamente quantificata nel rispetto della normativa di riferimento, come recepita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall' nelle circolari che si producono, né v'è la lamentata “sproporzione CP_2 (non motivata) della sanzione”. Da ultimo, va osservato che la questione della sproporzione della sanzione è stata superata dall'entrata in vigore dell'art. 23 d.l. n. 48/23, che ha fissato i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative nel rispetto del principio di proporzionalità, modificando l'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463. In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”. CP_ L' uniformandosi alla novella legislativa, ha provveduto in autotutela e in applicazione del richiamato art. 23 d.l. n. 48/2023 a rideterminare la misura delle sanzioni avversate (cfr. provvedimento di autotutela e rideterminazione all.to agli atti ). CP_1
Pertanto, in ossequio al nuovo disposto normativo, le ordinanze ingiunzione impugnate n. OI-000189227 dell'importo di € 20.000,00, n.OI-000189228 dell'importo di € 24.000,00, n.OI-000189229 dell'importo di € 29.500,00, devono essere annullate e la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle sanzioni amministrative originate dalle violazioni in precedenza indicate nell'importo come rideterminato in autotutela dall' a fronte dello ius superveniens ed indicato nei provvedimenti CP_1 depositati in atti. Nello specifico l' ha provveduto alla rideterminazione dell'importo della CP_1 sanzione irrogata nella misura pari a € 7.526,85 con riferimento all'O.I. -000189229,
13 relativa all'annualità 2016, ad € 3.200,48 con riferimento all'O.I. -000189228, relativa all'annualità 2015 e ad € 518,15 con riferimento all'O.I. -000189227 relativa all'annualità 2014 per un totale complessivo di € 11.245,48. L'accoglimento parziale del ricorso e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento ad una ordinanza ingiunzione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/3; parte ricorrente, comunque soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore dell' delle spese del giudizio nella CP_1 misura di 2/3 liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'O.I. n.. 000189012 per intervenuto annullamento in autotutela da parte dell' ; CP_1
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte n. OI-000189227, n.OI-000189228 e n.OI- 000189229, nella sola parte riguardante le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed in virtù della rideterminazione operata dall' CP_1 condanna al pagamento della somma complessiva di € 11.245,48 Parte_1 oltre accessori di legge;
- rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1 nella misura di 2/3 che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Terni lì, 29 ottobre 2025
Il giudice
AN OL
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