Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 502 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(Ente pubblico economico istituito Parte_1 ttobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225), Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali, per effetto del subentro, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di CP_1 CP_2
, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione presso il Regi
[...] di Roma: in persona del suo procuratore Sig. P.IVA_1 Per_1
, Respo Regionale CALABRIA, in virtù
[...] Parte_2
n Procura spec otaio Rep. n. 180134 del Persona_2
22/06/2023, Racc. 12348, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso in appello, dall'avv. Carmela Trotta, presso il cui studio, sito in Battipaglia (SA), via Paolo Baratta n. 110, è elettivamente domiciliata appellante E e CP_3 CP_4 appellati non costituiti
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…accertare e dichiarare la piena legittimità dell'intimazione di pagamento n.03420219005676835000 così come della validità dei sottesi avvisi di addebito e per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto, con le ovvie conseguenze di legge a carico dell'odierna appellata, ed a favore della parte appellante. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio…>>. FATTO E DIRITTO
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Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio e per fare CP_4 CP_5 CP_3 dichiarare la dell'intimazione di g o n. 03420219005676835/000 datata 24/12/2021 contenente sollecito di pagamento entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso della somma di €. 42.038,11. Premesso che la pretesa si riferisce ai seguenti atti: avviso di addebito n. 33420120001391418000 not. il 16.06.2012 INPS Rossano anno rif. 2010-2011
€.4.627,79; avviso di addebito n. 33420120005123849000 not. il 01.03.2013 anno rif. 2011 €.1.150,34; avviso di addebito n. 33420130000054524000 not. il 15.04.2013 INPS Rossano anno rif. 2006 €.1762,35; ha eccepito la nullità dell'intimazione per violazione del diritto di difesa e difetto di motivazione, nonché per omessa notifica dei titoli sottesi;
ha eccepito altresì la prescrizione CP_ quinquennale della pretesa contributiva ex art. 3 co.9 l.335/95, nonché la decadenza dalla pretesa impositiva. Il Tribunale, nel contraddittorio con e , ha CP_3 Controparte_6 dichiarato “non dovuti dal ricorrente edi egli avvisi di addebito 33420120001391418000, n. 33420120005123849000 e n. 33420130000054524000 e riportati nell'intimazione di pagamento n. 03420219005676835, notificata in data 26.02.2022”.
§2 La sentenza è gravata d'appello da , con atto Controparte_6 depositato l'8 aprile 2024. Alla prima udienza del 13 maggio 2025, l'appellante, dedotto di non avere provveduto alla notifica del ricorso in appello, ha chiesto di essere rimesso in termini per provvedervi.
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, senza possibilità di concessione della chiesta remissione in termini: cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui <Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>.
La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004).
2 Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita. A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020). Si provvede ad emendare il dispositivo reso all'esito della camera di consiglio laddove, per mero refuso, si è riportato l'inciso “salva verifica del requisito soggettivo di esenzione”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 8 aprile 2024, Parte_1 illari, giudice del lavoro, n. 1723/23, resa in data 24 ottobre 2023, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. Dichiara non luogo a provvedere in relazione alle spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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