Ordinanza cautelare 14 gennaio 2010
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2010
Ordinanza collegiale 18 maggio 2011
Ordinanza collegiale 13 settembre 2011
Sentenza 23 febbraio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/02/2012, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00981/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07378/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7378 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RD RO, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via del Parco Margherita, n. 31;
contro
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. Art. e Etno. di Napoli e Prov., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;
nei confronti di
SE IL, rappresentato e difeso dall'avv. Guido D'Angelo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via del Rione Sirignano, n.6;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare:
- con ricorso principale, della nota n. 3185/2009 del 5.10.2009 della Soprintendenza di sospensione del provvedimento autorizzativo n. 9992 del 18.6.2009;
nonché per il risarcimento del danno subito;
- con ricorso per motivi, del provvedimento prot. 1290/2010 del 3.6.2010 della Soprintendenza di revoca del provvedimento autorizzativo n. 9992 del 18.6.2009 e del provvedimento prot. 18863/2010 del 4.8.2010, recante ordine di demolizione della recinzione, oltre ad ogni altro atto collegato, tra cui la nota n. 18511, del 30.7.2010, di non accoglimento dell’istanza di integrazione al progetto;
nonché per il risarcimento del danno subito;
- con ricorso per ulteriori motivi aggiunti, della nota del Soprintendente n. 128458 del 9.11.2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. di Napoli e Prov., nonché del prof. SE IL;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Parte ricorrente otteneva dalla Soprintendenza, in data 18.6.2009 (nota prot. n. 9992), un’autorizzazione paesaggistica, ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, per la posa in opera di una pavimentazione ed il ripristino di una recinzione, costituita da tratti di ringhiera metallica alternati a pilastrini, su un immobile vincolato sito in Napoli, Piazza San Domenico Maggiore n.5/7.
Successivamente la Soprintendenza adottava, con nota n. 3185/2009 del 5.10.2009, un provvedimento di sospensione cautelativa della validità del provvedimento autorizzativo e dei lavori in corso.
Parte ricorrente impugnava il provvedimento di sospensione, chiedendone l’annullamento previa adozione di misura cautelare. Chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
L’adito T.A.R., con ordinanza n. 97/2010, “Atteso che, ad un primo sommario esame, il ricorso in esame risulta assistito da fumus boni iuris, in quanto il provvedimento gravato ha disposto una non consentita sospensione sine die di un precedente provvedimento, sulla base peraltro di una motivazione del tutto generica e carente ed a notevole distanza di tempo dal suo rilascio”, accoglieva la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento gravato.
2) Successivamente, la Soprintendenza adottava il provvedimento prot. 1290/2010 del 3.6.2010 - di revoca in autotutela del provvedimento autorizzativo prot. n. 9992 del 18.6.2009 – ed emetteva, conseguentemente, il provvedimento prot. 18863/2010 del 4.8.2010, con cui veniva ordinata la demolizione della recinzione oggetto del provvedimento di reoca.
Inoltre, la Soprintendenza, con nota n. 18511, del 30.7.2010, comunicava il mancato accoglimento di un’istanza di integrazione e variazione al progetto di cui all’autorizzazione prot. n. 9992 del 18.6.2009 oggetto di revoca.
Parte ricorrente impugnava, con ricorso per motivi aggiunti, questi ultimi provvedimenti, oltre ad ogni altro atto collegato, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misura cautelare. Chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.
Deduceva i seguenti motivi di ricorso:
A) quanto al provvedimento di revoca in autotutela, parte ricorrente lamentava, sotto vali profili, nei primi tre motivi di ricorso, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.42/2004; la violazione e falsa applicazione della legge n.241/90; l’eccesso di potere; l’inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; la perplessità e lo sviamento; l’illogicità manifesta; il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; la violazione dei principi di autotutela;
B) per quanto riguarda il provvedimento di non accoglimento dell’istanza di integrazione e variazione al progetto di cui all’autorizzazione oggetto di revoca, parte ricorrente lamentava, nel quarto motivo di ricorso, il difetto ed l’illogicità della motivazione;
C) quanto all’ordine di demolizione, parte ricorrente lamentava, nei restanti motivi di ricorso, l’illegittimità derivata dai dedotti vizi afferenti il provvedimento di revoca dell’autorizzazione paesaggistica; nonché, quale vizi propri, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90; l’inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; Violazione del principio di proporzionalità; l’irragionevolezza; lo sviamento; il difetto di istruttoria e di motivazione; l’incompetenza.
Interveniva in giudizio ad opponendum, il prof. SE IL, insistendo per la legittimità del provvedimento di revoca.
L’adito T.A.R., con ordinanza n. 2162/2010, “Considerato che appare sussistere il requisito del periculum in mora in quanto la rimozione delle opere comporterebbe per il ricorrente un danno grave ed irreparabile; Atteso che il ricorso in questione necessita approfondimenti incompatibili con la fase cautelare, né il medesimo ricorso si presenta, ad un primo sommario esame, manifestamente privo di fumus boni iuris; Ritenuto necessario sospendere in via interinale il provvedimento impugnato al fine della conservazione della res integra sino alla definizione del giudizio”, accoglieva la domanda cautelare
3) Successivamente, parte ricorrente, con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, impugnava la nota del Soprintendente, n. 128458 del 9.11.2010, con il quale ribadiva la pretesa illegittimità degli atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti, evidenziando ulteriori profili di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.42/2004; di violazione e falsa applicazione della legge n.241/90; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; perplessità e sviamento; illogicità manifesta; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di autotutela.
L’adito T.A.R., con ordinanza collegiale n. 2668/2011, disponeva, ai sensi dell'art. 67 cod. proc. amm., una consulenza tecnica d’ufficio, formulando il seguente quesito: “Se la recinzione del lastrico di copertura (pilastrini collegati da tratti di ringhiera metallica) costituisca un ripristino di elementi architettonici già esistenti all’epoca di costruzione del manufatto ed, in particolare, se i suindicati pilastrini collegati da tratti di ringhiera metallica fossero presenti al momento di realizzazione dell’immobile ai primi dell’800”.
Nominava consulente tecnico d’ufficio l’ing. Marco Ruggiero che, espletato l’incarico, provvedeva a depositare la sua relazione conclusiva in data 3.11.2011.
La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 14.1.2012 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Alla luce di quanto esposto nella parte in fatto, il ricorso principale si rivela improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto riguarda la domanda di annullamento, fatto salvo l’interesse alla decisione della pretesa risarcitoria che verrà di seguito scrutinata.
1.1) Al riguardo il Collegio ritiene che, a seguito dell’adozione del provvedimenti della Soprintendenza, prot. 1290/2010 del 3.6.2010 - di revoca del provvedimento autorizzativo n. 9992 del 18.6.2009 - e prot. 18863/2010 del 4.8.2010 - recante ordine di demolizione della recinzione - sia venuto meno l’interesse da parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio per l’annullamento della nota n. 3185/2009 del 5.10.2009 di sospensione del provvedimento autorizzativo in questione.
Il provvedimento di revoca, difatti, si pone come assorbente rispetto al precedente provvedimento di sospensione e la lesione alla sfera giuridica del ricorrente deriva pertanto ormai unicamente dall’atto di revoca in autotutela.
Ciò comporta il venir meno dell'interesse di parte ricorrente a proseguire il giudizio per ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione e, per tale motivo, il ricorso principale risulta allo stato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse per quanto riguarda la domanda di annullamento.
Come è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).
Nel caso di specie, l’interesse fatto valere dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio, nei confronti del provvedimento inizialmente gravato, non presenta più il carattere dell’attualità e, quindi, pur sussistendo al momento della proposizione del ricorso, è ormai inesorabilmente venuto meno.
1.2) Quanto alla la domanda di risarcimento dei danni, quest’ultima, al di la di ogni considerazione nel merito, va respinta, in quanto parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine all’an ed al quantun del danno subito a seguito del provvedimento di sospensione.
La necessità di specifici elementi probatori risultava, nel caso di specie, ancor più stringente, considerato che l’adito T.A.R. aveva accolto l’istanza cautelare sul provvedimento di sospensione e che le opere in questione risultano essere state comunque ultimate.
2) Il ricorso per motivi aggiunti si rivela fondato nei termini ed per le motivazioni che seguono.
2.1) La Soprintendenza ha motivato l’atto di autotutela in base alla considerazione che l’autorizzazione alla recinzione del lastrico di copertura era stata rilasciata esclusivamente sulla base del presupposto che si trattasse di un intervento di ripristino di elementi architettonici (pilastrini collegati da tratti di ringhiera) esistenti all’epoca della costruzione del manufatto ottocentesco.
Tale circostanza, che era stata attestata nella relazione (a firma dell’arch. Attanasio) presentata dal ricorrente ai fini del rilascio dell’autorizzazione, si sarebbe poi rivelata insussistente in seguito ad ulteriori approfondimenti (relazione inviata dal prof. arch. IL, consulenza scientifica del Direttore dell’Archivio di Stato ed analisi di ulteriore documentazione storica).
In sostanza, l’erronea e ingannevole rappresentazione dello stato di fatto preesistente ed originario del manufatto, descritta nella relazione storico – artistica presentata dal ricorrente, avrebbe quindi indotto in errore la Soprintendenza nel rilascio dell’autorizzazione in questione, che sarebbe stata conseguentemente revocata.
2.2) Parte ricorrente ha lamentato, nel primo motivo di ricorso, l’erroneità del presupposto in fatto del provvedimento di autotutela, affermando che quanto indicato nella relazione a firma dell’arch. Attanasio corrispondesse al vero, ovverosia che la recinzione, costituita da pilastrini collegati da tratti di ringhiera, fosse effettivamente esistente all’epoca della costruzione del manufatto ottocentesco.
Il Collegio osserva come sulla circostanza in fatto dell’esistenza della recinzione all’epoca della costruzione del manufatto ottocentesco sia stata disposta C.T.U..
Le risultanze finali della C.T.U. sono state nel senso che alla data della Convenzione del 22.9.1804, che ha dato vita all’edificazione del manufatto, fino al gennaio 1811, non si rinvengono testimonianze circa l’esistenza di una balaustra di coronamento della copertura, al contrario vi sono degli elementi che fanno verisimilmente pensare ad un lastrico di copertura volutamente non accessibile, dunque non praticabile, privo di elementi di coronamento, di altezza peraltro pari a quella stabilita nella richiamata Convenzione.
Inoltre la recinzione in pilastrini di fabbrica e ginelle orizzontali in legno, descritta nella perizia del 1852, doveva esistere da numerosi anni, in parte come delimitazione del cantiere edilizio in essere da circa un ventennio, in parte probabilmente come elementi essi stessi di una futura sopraelevazione.
Infine, ha rilevato ancora la relazione del C.T.U., non è stata rinvenuta alcune fonte certa che abbia permesso di collocare temporalmente o, almeno, provare l’effettiva esistenza in altra epoca di una ringhiera in ferro tra i detti pilastrini di fabbrica.
Parte ricorrente, che non aveva presentato osservazioni sulla bozza della relazione trasmessale dal C.T.U., replicava, nella sua memoria difensiva del 7.12.2011, alla suindicate risultanze finali della consulenza tecnica d’ufficio, evidenziando una serie di circostanze che le renderebbero non degne di fede ed ingenerando dubbi nella parte in cui affermano, seppure senza esprimersi in termini di certezza assoluta bensì di verosimiglianza, l’inesistenza delle opere alla data nel 1821 e la non accessibilità del lastrico di copertura.
Ritiene il Collegio di condividere la ricostruzione fornita del C.T.U., perché ritenuta esaustiva e congruamente motivata, precisando nel contempo come tale relazione contenga - a causa della risalenza nel tempo delle circostanze in fatto oggetto di accertamento - degli ineliminabili margini di incertezza ricostruttiva, evidenziati dal ricorrente.
Tale residuo d’incertezza in fatto non depone però nel seno dell’illegittimità del provvedimento di revoca in quanto, come risulta dalla nota endoprocedimentale della Soprintendenza del 19.6.2008, prot. 8818, il rilascio dell’autorizzazione era stato subordinato all’effettuazione da parte del ricorrente di una accurata ricerca storica preliminare (poi concretatasi nella relazione dell’arch. Attanasio), che confermasse la preesistenza delle opere e ne documentasse l’epoca e le motivazioni delle trasformazioni avvenute.
Ciò in considerazione “dell’impatto innovativo che allo stato attuale costituirebbe per l’edificio e per il delicato contesto di elevato pregio architettonico e storico”.
E’chiaro, quindi, che, il rilascio dell’autorizzazione richiedesse un contesto fattuale sul punto della preesistenza della ringhiera e come l’incertezza di tale situazione fattuale non avrebbe potuto che portare al diniego dell’atto autorizzativo.
In tal senso, quindi, l’onere in sede procedimentale di fornire un quadro chiaro della situazione fattuale ricadeva sul soggetto richiedente il provvedimento ampliativo e che la successiva constatazione di una differenza tra la situazione di fatto rappresentata e quella reale o anche solo della documentata inaffidabilità della ricostruzione operata dal ricorrente in ambito procedimentale, giustifichi un provvedimento di autotutela.
In sostanza, l’incertezza sulla circostanza della contestuale realizzazione delle opere in questione con la realizzazione dello stabile e, più segnatamente, l’emergere di elementi che hanno fatto perdere di credibilità alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla parte ricorrente e posta a base del provvedimento autorizzatorio, risulta elemento idoneo a giustificare un atto di autotutela.
Ciò anche considerando il rango dell’interesse storico - artistico tutelato, che non può subire pregiudizio a causa dell’esercizio dello jus edificandi e deve risultare prevalente nelle ipotesi di incertezza sulla situazione di fatto.
Il primo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato.
2.3) Nel secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha affermato la violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/90, per l‘insussistenza dei presupposti necessari per l’adozione di un atto di revoca ed, in particolare, per l’assenza di fatti nuovi che giustifichino una nuova valutazione dell’interesse pubblico, nonché per la mancata previsione di un indennizzo.
Al riguardo Collegio premette di dover riqualificare l’atto adottato dalla Soprintendenza.
L’atto posto in essere dalla Soprintendenza, per quanto qualificato formalmente come revoca, in realtà presenta i caratteri sostanziali dell’annullamento d’ufficio, di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/90, e come tale va considerato.
Difatti, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha fatto valere, in sede di autotutela, un vizio genetico di legittimità del provvedimento ed, in particolare, il travisamento dei fatti assumendo, in particolare, di avere adottato l’atto in base ad una ricostruzione non veritiera dei fatti posto a base del provvedimento e che tale travisamento derivi dalla rappresentazione fornitagli dalla stessa parte ricorrente.
Del tutto differente risulta l’ipotesi della revoca in via di autotutela prevista appunto dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/90, che, al contrario, viene adottata nelle ipotesi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; elementi che nel caso di specie non sono stati dedotti dall’Amministrazione.
L’Amministrazione ha quindi, in sostanza, fatto valere l’esistenza dei presupposti di un annullamento d’ufficio errando nella qualificazione formale dell’atto indicato quale revoca.
Il Collegio, riqualificato l’atto, passa ora a verificare, nell’ambito dei motivi di ricorso, se ne sussistano effettivamente i presupposti di validità.
Parte ricorrente, nel contestare l’inesistenza dei presupposti dell’atto di autotutela, pur classificando l’atto come revoca, ha lamentato l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una ragione di interesse pubblico giustificante l’adozione dell’esercizio del potere di autotutela.
La sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto ed una specifica motivazione sul punto risultano essere presupposti necessari anche per procedere validamente all’annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies della legge n. 241/90
In particolare, deve rimarcarsi che, per costante giurisprudenza, i provvedimenti in autotutela “sono illegittimi, per difetto di motivazione, nei casi in cui l'Amministrazione non abbia valutato in alcun modo l'esistenza dell'interesse pubblico prevalente e dell'affidamento del destinatario richiesti dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, l. n. 241 del 1990” (Cfr. TAR Campania - Napoli - sez. IV, 9.4.2010, n. 885; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 07 gennaio 2008, n. 23).
Tale principio, da tempo enunciato dalla giurisprudenza amministrativa (invero già la risalente sentenza del Cons. Stato, VI, 24 dicembre 1982, n. 721 affermava il principio, secondo cui la rimozione degli atti amministrativi illegittimi non deve pregiudicare l'interesse, cedevole solo a fronte di un più grave interesse pubblico, di chi sugli effetti di quell'atto abbia fatto affidamento ), ha trovato, difatti, esplicito riscontro normativo nella legge n. 15 del 2005, con il quale è stato introdotto l'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8516), nonché l’art. 21 quinques della medesima legge, che del pari richiede l’esplicitazione delle sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Né, laddove venga in gioco l’esercizio del potere di autotutela, l’interesse pubblico può ritenersi sussistente in re ipsa nell’ipotesi in cui venga in rilievo un bene sottoposto a vincolo (TAR Campania - Napoli - sez. IV, 9.4.2010, n. 885)
Nel caso di specie l’Amministrazione non ha dato alcuna motivazione in ordine all’esistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico per l’esercizio del potere di autotutela.
La diffusa motivazione del provvedimento risulta essere, difatti, tutta incentrata sull’erroneità della situazione di fatto posta a base del rilascio dell’autorizzazione ma nulla dice sulle ragioni di interesse pubblico, verosimilmente in riferimento alla tutela degli interessi storico- artistici, che hanno reso necessario o anche solo opportuno l’esercizio del potere di autotutela.
Tali ragioni non risultano specificate, né sono di palese evidenza.
Seppure, difatti, l’intervento in questione riguarda un immobile di particolare importanza storica e artistica, l’opera in questione (una ringhiera metallica con pilastrini di sostegno) non appare di natura particolarmente invasiva dal punto di vista strutturale ed estetico.
Ciò anche considerando che, in prima battuta, l’autorizzazione per la realizzazione della ringhiera era stata rilasciata, sia pure sulla base di presupposti di fatto poi rivelatesi non corretti, e che tali presupposti riguardavano solo l’esistenza in epoca passata della ringhiera da ripristinare in sede di ripristino filologico ed, in particolare, se una siffatta struttura fosse esistente all’epoca di realizzazione dello stabile.
Per quanto anzidetto il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti si rivela fondato.
2.4) Il terzo motivo di ricorso si rivela infondato.
In particolare, parte ricorrente ha lamentato la violazione della legge n. 241/90, in quanto l‘Amministrazione avrebbe iniziato il procedimento di revoca su impulso di un cittadino (il Prof. IL) estraneo al procedimento, consentendogli di produrre documentazione poi utilizzata ai fini dell’adozione dell’atto di autotutela.
Inoltre, la stessa Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dal ricorrente nell’ambito del procedimento che ha portato all’atto di revoca.
Priva di pregio risulta essere la prima censura, in quanto del tutto legittimo si palesa l’operato dell’Amministrazione che ha avviato il procedimento d’ufficio su segnalazione di un normale cittadino.
Ciascun soggetto ha facoltà di segnalare situazioni di irregolarità all’Amministrazione che, seppure non ha sempre l’obbligo di procedere, ne ha sempre potestà.
Quanto alla censura incentrata sul fatto che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dal ricorrente nell’ambito del procedimento, il Collegio osserva come il provvedimento di autotutela è ampiamente motivato ed, in tal senso, prende in esame ogni elemento di fatto della vicenda relativa all’attendibilità della relazione storico – artistica, a firma dell’arch. Attanasio, presentata da parte ricorrente, tanto che non si può affermare che non abbia considerato le osservazioni di parte ricorrente.
A riprova di ciò il provvedimento gravato richiama espressamente le osservazioni presentate dal ricorrente per contestarne una supposta inesattezza in fatto ovverosia che il provvedimento di autorizzazione non era stato rilasciato dopo 15 mesi bensì dopo solo 2 mesi.
Al riguardo si richiama, peraltro, giurisprudenza secondo cui non sussiste alcun obbligo di specifica disamina e confutazione, in capo all'Amministrazione procedente, delle singole osservazioni e controdeduzioni rassegnate dalla parte nell'ambito della partecipazione procedimentale (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 10 dicembre 2010 , n. 1543), bastando che sia dimostrata, tramite la motivazione del provvedimento, l'intervenuta acquisizione, cognizione e valutazione di tali apporti partecipativi (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 9 novembre 2010 , n. 23703)
3) Nel ricorso per motivi aggiunti è stata formulata anche l’impugnativa della nota prot. n. 18511, del 30.7.2010 di mancato accoglimento di un’istanza di integrazione e variazione al progetto di cui all’autorizzazione prot .n. 9992 del 18.6.2009 oggetto di revoca.
A tal proposito parte ricorrente ha in sostanza lamentato, nel quarto motivo di ricorso, il difetto e l’illogicità della motivazione, in quanto non vi sarebbe collegamento tra il provvedimento di revoca dell’autorizzazione ed il diniego dell’istanza di integrazione e variazione.
Il diniego era stato, difatti, motivato dall’Amministrazione in base all’intervenuta revoca dell’autorizzazione alla realizzazione delle opere.
Il Collegio rileva al riguardo come sia del tutto logico e legittimo che la revoca dell’autorizzazione alla realizzazione di un’opera comporti l’inaccoglibilità di un’istanza di integrazione e variazione del progetto per la medesima opera e, pertanto, il motivo si presenta come infondato.
Il provvedimento di diniego in questione, in ogni caso, viene ad essere posto nel nulla a seguito dall’annullamento del provvedimento di revoca di cui al punto precedente ed anche su questo aspetto l’Amministrazione dovrà ripronunciarsi.
4) Quanto alle censure sollevate nei confronti dell’ordine di demolizione, sempre formulate nel ricorso per motivi aggiunti, il Collegio rileva come il provvedimento di ripristino in questione si riveli viziato da illegittimità derivata a seguito dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso nei confronti del provvedimento di revoca dell’autorizzazione ed, in tal senso, si riveli fondato.
5) Da respingere risulta la domanda di risarcimento dei danni formulata nel ricorso per motivi aggiunti.
Parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine all’an ed al quantun del danno subito a seguito del provvedimento di revoca.
Elementi di prova che sarebbero stati tanto più necessari anche in considerazione della circostanza che le opere oggetto del provvedimento di revoca non risultano essere state demolite e che, pertanto, la stessa esistenza di un pregiudizio in capo al ricorrente non appare deducibile secondo criteri di comune esperienza.
6) Il secondo ricorso per motivi aggiunti si rivela inammissibile.
Con quest’ultimo parte ricorrente ha impugnato la nota del Soprintendente n. 128458 del 9.11.2010, depositata in giudizio dall’Amministrazione l’1.12.2010.
Trattasi di una nota interna indirizzata dalla Soprintendenza all’Avvocatura dello Stato, ai fini della difesa in giudizio, dove la prima ribadisce e specifica le sue ragioni relativamente all’adozione dell’atto di revoca e formula osservazioni in ordine all’inutilizzabilità a fini commerciali della terrazza.
Tale nota non ha, pertanto, una propria e distinta valenza lesiva, né effetti provvedimentali ed in tal senso il ricorso per motivi aggiunti si rileva inammissibile quale impugnativa dell’atto al fine di conseguirne in via autonoma l’annullamento.
Allo stesso modo il ricorso per motivi aggiunti si rivela inammissibile qualora inteso non come impugnativa in via autonoma dell’atto bensì quale motivi aggiunti “vecchio tipo”, volti a ribadire l’illegittimità del provvedimento di revoca precedentemente gravato, con l’apporto di nuove argomentazioni sulla base di atti successivamente depositati in giudizio.
Le censure sollevate dalla parte ricorrente ineriscono difatti a due profili: il primo alla non veridicità della circostanza, riportata nella nota impugnata, che l’intervento autorizzato non sia risultato essere un intervento di ripristino di una configurazione originaria (perché a detta del ricorrente le opere in questione avrebbero fatto parte della configurazione originaria); il secondo all’erroneità dell’affermata inutilizzabilità della terrazza per destinazione di usi commerciali.
Per quanto riguarda il profilo dell’inutilizzabilità della terrazza a destinazione di uso commerciale, la censura si palesa inammissibile, non essendo stata tale questione specificamente oggetto del provvedimento di revoca e considerato il carattere non provvedimentale della nota in esame e l’assenza di una autonoma lesività.
Per quanto riguarda il profilo della data di realizzazione delle opere, tale censura era già stata fatta ampiamente nel primo ricorso per motivi aggiunti, né la nota gravata contiene elementi nuovi su tale aspetto limitandosi ad ribadire, in modo molto succinto, quanto già contenuto nel provvedimento di revoca.
Pertanto l’impugnativa, anche qualora intesa come motivi aggiunti del “vecchio tipo”, si rivela inammissibile poiché la censura è meramente ripetitiva di quanto già formulato nel precedente ricorso per motivi aggiunti ed, inoltre, risulta tardiva, non avendo la nota in questione apportato alcun elemento nuovo sul punto.
7) Quanto alle spese di giudizio il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporne la compensazione tra tutte le parti costituite.
Ciò in considerazione, in primo luogo, della complessità della vicenda e della soccombenza reciproca delle parti, poiché a fronte dell’accoglimento del ricorso del ricorso per motivi aggiunti la domande risarcitorie sono state rigettate.
In secondo luogo alla luce delle ragioni dell’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, incentrate sul difetto di motivazione del provvedimento gravato, non comportante quindi l’accertamento della fondatezza della pretesa alla realizzazione dell’intervento e stante quindi la possibile rilevanza sul piano sostanziale delle ragioni poste a base del provvedimento gravato in sede di eventuale riesercizio del potere.
In considerazione, infine, della natura solo processuale della decisione sulla domanda di annullamento del ricorso principale e dell’inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti.
Il Collegio ritiene inoltre congruo liquidare in favore del C.T.U., Arch. Marco Ruggiero, l’importo complessivo di euro 2.465,09, comprensivo di ogni onorario e spesa, IVA e Contributo Integrativo, come da nota spese allegata dal medesimo C.T.U.
Quest’ultimo importo sarà corrisposto al C.T.U. dalle parti costituite in ragione di un terzo ciascuno, fatto salvo l’importo già percepito quale anticipo che verrà imputato alla parte che lo ha versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso principale, su quelli per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, in ordine alla domanda di annullamento degli atti gravati, e rigetta la domanda risarcitoria;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti, nei termini e limiti di cui in parte motiva, e rigetta la domanda risarcitoria;
- dichiara inammissibile l’ulteriore ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese.
Liquida, inoltre, in favore dell’Arch. Marco Ruggiero, a titolo di onorari e spese per l’attività di consulente tecnico d’ufficio dal medesimo svolta nel giudizio in epigrafe, la somma complessiva di euro 2.465,09 comprensiva di IVA e Contr. Integrativo, che pone a carico delle parti costituite in ragione di un terzo ciascuna e che dovrà da queste ultime essere corrisposti al suddetto C.T.U. detratti gli acconti già percepiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 ed 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO