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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 119 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: “modifica condizioni di divorzio - contenzioso”. TRA
- difeso e rappresentato dall'avv. Roberto Palmisano Parte_1
RICORRENTE E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto INTERVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/01/2024, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la sig.ra deducendo quanto segue: CP_1
- che con sentenza n. 3293/2014, pubblicata il 06.11.2014, emessa nel proc. n. R.G.
3770/2010, il Tribunale di Taranto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1 CP_1
- che con tale sentenza era stato disposto a carico del sig. il Parte_1 pagamento in favore della sig.ra di un assegno mensile di divorzio di CP_1 euro 150,00 entro il giorno sei di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2014, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- che la sig.ra attualmente godeva di pensione a seguito di contributi CP_1 lavorativi versati in un periodo compreso tra l'01.01.1974 e il 31.07.2001;
- che la stessa era titolare di quattro immobili siti nel Comune di Martina Franca, tra cui due fabbricati e due terreni, di cui:
- Foglio 66, numero 509, categoria A/7, classe 1^, consistenza 9,0 vani, superficie catastale totale 202 m.q., Rendita euro 581,01, Contrada Calianno n. 689 piano T;
- Foglio 66, numero 69, categoria F/2, . piano T;
Parte_2
- Foglio 68, particella 418, , classe 2^, are 87, centiare 60, reddito CP_2 dominicale euro 31,67, reddito agrario 22,62;
- Foglio 66, particella 546, SEMINATIVO, classe 4^, are 01, centiare 14, reddito dominicale euro 0,15, reddito agrario 0,18;
- che l'ammontare delle somme percepite dalla sig.ra sommando CP_1
l'assegno pensionistico, i redditi di proprietà immobiliare e l'assegno familiare dell'ex coniuge, determinavano in capo alla stessa un reddito maggiore rispetto a quello del sig. ; Parte_1
- che, tramite il proprio legale di fiducia, richiedeva chiarimenti alla ex moglie circa l'ammontare del trattamento pensionistico percepito, senza ricevere risposta alcuna;
- che sussistevano, pertanto, le condizioni per richiedere, a modifica della sentenza di divorzio n. 3293/2014 – Tribunale di Taranto, la revoca, o in subordine la riduzione, dell'assegno di divorzio disposto a carico di ed a favore di Parte_1 essendo mutati i presupposti per i quali lo stesso venne concesso;
CP_1
Designato il Giudice relatore, ritualmente notificato il ricorso introduttivo, la resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 24.10.2024. Con ordinanza 31.10.2024 veniva disposta l'acquisizione di informative da parte dell' di Taranto in ordine all'ammontare della pensione percepita dalla resistente CP_3 contumace e veniva autorizzato il ricorrente a depositare documentazione riguardante gli assegni di mantenimento versati in favore del figlio , essendo tali Persona_1 documenti rilevanti ai fini del decidere.
Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, all'udienza del 05.06.2025 il ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate e contenute nei propri scritti difensivi depositate il 19 03 2025 e la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 16.10.2025 con termine per il deposito di note conclusive. All'udienza del 16/10/2025 nessuno compariva per la resistente contumace ed il ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle note conclusive depositate telematicamente il 16 06 2026, per l'udienza del 16 10 2025 , chiedeva, in accoglimento delle già rassegnate conclusioni, la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore dell'ex moglie o, in via subordinata, la riduzione del suo importo, con condanna in ogni caso della resistente al pagamento delle spese di lite.
La causa, pertanto, veniva riservata al collegio per la decisione. Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre preliminarmente rilevare che condivisibile giurisprudenza di legittimita'( Tribunale di Bari), con decreto del 16/05/2023, ha così statuito:“…la possibilità di ottenere ex art. 9 L. n. 898/70 la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio o con i successivi decreti revisionali è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'articolo di legge innanzi citato che, richiamando la forma letterale dell'art. 156 C.C., ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati proprio al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 9 innanzi citato natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600)”. Nella sentenza di divorzio n. 3293/2014 emessa da questo Tribunale si dava atto che gli elementi di valutazione offerti inducevano ad escludere che la disponesse di CP_1 mezzi o sostanze che le consentissero di affrancarsi totalmente dalla dipendenza nei confronti del coniuge. Si legge, invero, in tale sentenza che la sig.ra “non consta che abbia mai CP_1 svolto, quanto meno con regolarità, attività lavorativa, dovendosi al riguardo rilevare che non risulta depositata nel fascicolo dell'attore la documentazione indicata nella memoria integrativa depositata il 10.01.2011 (estratto contributivo da cui dovrebbe evincersi l'occupazione in qualità di operaia specializzata in agricoltura), come pure deve escludersi che abbia mai svolto attività commerciali […]. La stessa, si legge nella pronuncia suddetta, era risultata proprietaria di “un fondo in contrada ” e di un Pt_2 immobile destinato ad abitazione personale” oltre ad aver ricevuto in eredità “una discreta somma di denaro”. Quanto a nella sentenza di divorzio si dava atto, dalla Parte_1 documentazione fiscale allegata, che lo stesso risultava pensionato con un “reddito annuo lordo, riferito al periodo d'imposta 2009, di euro 18.229,00” oltre ad essere
“titolare di tre fabbricati nel comune di Villa Castelli e di alcuni terreni”. Venendo ora ad esaminare la documentazione catastale allegata dal Parte_1
al ricorso introduttivo del presente giudizio, riguardante la consistenza delle
[...] proprietà immobiliari intestate alla ex moglie questo Tribunale ritiene CP_1 che tale situazione non abbia in realta' subito un significativo ed apprezzabile mutamento rispetto a quella valutata al momento della pronuncia della sentenza di divorzio.
Invero, dei quattro immobili (due fabbricati e due terreni) indicati dal ricorrente come appartenenti alla sig.ra deve evidenziarsi che un fabbricato risulta CP_1 accatastato in categoria F/2 (categoria che contraddistingue gli edifici fatiscenti o in stato di rovina, che non possono essere impiegati per scopi abitativi, in quanto inagibili, né tantomeno generare reddito: unità collabenti) mentre l'altro fabbricato deve ritenersi corrispondente all'immobile “destinato ad abitazione personale” menzionato nella sentenza di divorzio suindicata. Assume, invece, precipuo rilievo, ai fini dell'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della sig.ra la circostanza, CP_1 documentalmente provata, del godimento da parte della stessa della pensione di vecchiaia a decorrere dal mese di marzo 2023, circostanza questa che, in quanto sopravvenuta, costituisce fatto nuovo tale da fa venir meno le ragioni per le quali venne disposto l'assegno divorzile. Invero, dai certificati di pensione relativi agli anni 2023 e 2024, acquisiti agli atti, CP_3
è emerso che la resistente, con decorrenza da marzo 2023, è percettrice di pensione di vecchiaia che, al netto delle trattenute, è pari a poco piu'di euro 1.000,00 mensili, con tredicesima di euro 719,64 (per l'anno 2023) e di euro 910,26 (per l'anno 2024) e con quattordicesima di euro 420,00 (per l'anno 2023) e di euro 504,00 (per l'anno 2024). Nessun elemento probatorio di segno contrario giuridicamente rilevante ed appezzabile è stato offerto dalla resistente sul punto stante la sua contumacia.
Se, pertanto, dagli elementi di valutazione raccolti, deve ritenersi che la situazione reddituale della resistente abbia subito un miglioramento significativo, beneficiando la stessa della pensione di vecchiaia a decorrere da marzo 2023, per il ricorrente la situazione reddituale è rimasta sostanzialmente analoga a quella valutata in sede di divorzio.
Invero, il ricorrente risulta aver dichiarato al Fisco, come da mod. 730/2023 (relativo al periodo d'imposta 2022) allegato al ricorso introduttivo, un reddito complessivo di euro 21.142,00, che non si discosta grandemente da quello di euro 18.229,00 (risalente al periodo d'imposta 2009 e dunque a circa sedici anni fa) accertato ed indicato nella sentenza di divorzio.
Inoltre, dai documenti depositati telematicamente in data 05.12.2024, il ricorrente risulta corrispondere al figlio , in ottemperanza all'Ordinanza di Persona_1 questo Tribunale avente n. 14816/2021 del 13.07.2021, emessa nel proc n. R.G.
316/2021, un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili con decorrenza 05.02.2021, mantenimento che questo Tribunale già aveva valutato in sede di emissione della sentenza di divorzio dando atto, nella parte motiva di tale sentenza, della circostanza che il sig. aveva “nel frattempo procreato un Parte_1 figlio al cui mantenimento è tenuto a provvedere” (si legge, invero: “considerato adeguatamente il fatto che l'attore ha nel frattempo procreato un figlio al cui mantenimento è tenuto a provvedere, il Collegio reputa opportuno disporre ch
[...]
versi ”…). Parte_1 CP_4
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene del tutto legittima e fondata la richiesta di parte ricorrente di revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della sig.ra con la sentenza di divorzio n. 3293/2014, pubblicata il CP_1
06.11.2014, emessa nel proc. n. R.G. 3770/2010 dal Tribunale di Taranto, con decorrenza dalla data della domanda. Le spese processuali seguono la soccombenza, tenuto conto che se pur la resistente e' rimasta contumace, tuttavia risulta documentalmente essere stata compulsata dal ricorrente con la raccomandata a r del 14 09 2024 ,ricevuta dalla resistente in data 29
09 2024, circa l'eventuale percepimento da parte di costei di pensioni o altri redditi, nulla rispondendo la predetta al riguardo , dando cosi' causa all'odierno giudizio e si liquidano come da dispositivo che segue.
P. Q. M.
il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 09/01/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
in parziale modifica della sentenza di questo Tribunale n. 3293/2014,
[...] pubblicata il 06.11.2014, emessa nel proc. n. R.G. 3770/2010, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per lo effetto, revoca, l'assegno di divorzio di euro 150,00 mensili disposto a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 con decorrenza dalla data della domanda;
[...]
- Conferma per il resto la sentenza emessa da questo Tribunale n. 3293/2014, pubblicata il 06.11.2014 nel proc. R.G. 3770/2010;
- Condanna la sig.ra al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed in euro 1278,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Taranto, 31.10.2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone, addetto all'UPP presso la I Sez. civile del Tribunale di Taranto.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 119 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: “modifica condizioni di divorzio - contenzioso”. TRA
- difeso e rappresentato dall'avv. Roberto Palmisano Parte_1
RICORRENTE E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto INTERVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/01/2024, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la sig.ra deducendo quanto segue: CP_1
- che con sentenza n. 3293/2014, pubblicata il 06.11.2014, emessa nel proc. n. R.G.
3770/2010, il Tribunale di Taranto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1 CP_1
- che con tale sentenza era stato disposto a carico del sig. il Parte_1 pagamento in favore della sig.ra di un assegno mensile di divorzio di CP_1 euro 150,00 entro il giorno sei di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2014, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- che la sig.ra attualmente godeva di pensione a seguito di contributi CP_1 lavorativi versati in un periodo compreso tra l'01.01.1974 e il 31.07.2001;
- che la stessa era titolare di quattro immobili siti nel Comune di Martina Franca, tra cui due fabbricati e due terreni, di cui:
- Foglio 66, numero 509, categoria A/7, classe 1^, consistenza 9,0 vani, superficie catastale totale 202 m.q., Rendita euro 581,01, Contrada Calianno n. 689 piano T;
- Foglio 66, numero 69, categoria F/2, . piano T;
Parte_2
- Foglio 68, particella 418, , classe 2^, are 87, centiare 60, reddito CP_2 dominicale euro 31,67, reddito agrario 22,62;
- Foglio 66, particella 546, SEMINATIVO, classe 4^, are 01, centiare 14, reddito dominicale euro 0,15, reddito agrario 0,18;
- che l'ammontare delle somme percepite dalla sig.ra sommando CP_1
l'assegno pensionistico, i redditi di proprietà immobiliare e l'assegno familiare dell'ex coniuge, determinavano in capo alla stessa un reddito maggiore rispetto a quello del sig. ; Parte_1
- che, tramite il proprio legale di fiducia, richiedeva chiarimenti alla ex moglie circa l'ammontare del trattamento pensionistico percepito, senza ricevere risposta alcuna;
- che sussistevano, pertanto, le condizioni per richiedere, a modifica della sentenza di divorzio n. 3293/2014 – Tribunale di Taranto, la revoca, o in subordine la riduzione, dell'assegno di divorzio disposto a carico di ed a favore di Parte_1 essendo mutati i presupposti per i quali lo stesso venne concesso;
CP_1
Designato il Giudice relatore, ritualmente notificato il ricorso introduttivo, la resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 24.10.2024. Con ordinanza 31.10.2024 veniva disposta l'acquisizione di informative da parte dell' di Taranto in ordine all'ammontare della pensione percepita dalla resistente CP_3 contumace e veniva autorizzato il ricorrente a depositare documentazione riguardante gli assegni di mantenimento versati in favore del figlio , essendo tali Persona_1 documenti rilevanti ai fini del decidere.
Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, all'udienza del 05.06.2025 il ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate e contenute nei propri scritti difensivi depositate il 19 03 2025 e la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 16.10.2025 con termine per il deposito di note conclusive. All'udienza del 16/10/2025 nessuno compariva per la resistente contumace ed il ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle note conclusive depositate telematicamente il 16 06 2026, per l'udienza del 16 10 2025 , chiedeva, in accoglimento delle già rassegnate conclusioni, la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore dell'ex moglie o, in via subordinata, la riduzione del suo importo, con condanna in ogni caso della resistente al pagamento delle spese di lite.
La causa, pertanto, veniva riservata al collegio per la decisione. Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre preliminarmente rilevare che condivisibile giurisprudenza di legittimita'( Tribunale di Bari), con decreto del 16/05/2023, ha così statuito:“…la possibilità di ottenere ex art. 9 L. n. 898/70 la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio o con i successivi decreti revisionali è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'articolo di legge innanzi citato che, richiamando la forma letterale dell'art. 156 C.C., ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati proprio al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 9 innanzi citato natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600)”. Nella sentenza di divorzio n. 3293/2014 emessa da questo Tribunale si dava atto che gli elementi di valutazione offerti inducevano ad escludere che la disponesse di CP_1 mezzi o sostanze che le consentissero di affrancarsi totalmente dalla dipendenza nei confronti del coniuge. Si legge, invero, in tale sentenza che la sig.ra “non consta che abbia mai CP_1 svolto, quanto meno con regolarità, attività lavorativa, dovendosi al riguardo rilevare che non risulta depositata nel fascicolo dell'attore la documentazione indicata nella memoria integrativa depositata il 10.01.2011 (estratto contributivo da cui dovrebbe evincersi l'occupazione in qualità di operaia specializzata in agricoltura), come pure deve escludersi che abbia mai svolto attività commerciali […]. La stessa, si legge nella pronuncia suddetta, era risultata proprietaria di “un fondo in contrada ” e di un Pt_2 immobile destinato ad abitazione personale” oltre ad aver ricevuto in eredità “una discreta somma di denaro”. Quanto a nella sentenza di divorzio si dava atto, dalla Parte_1 documentazione fiscale allegata, che lo stesso risultava pensionato con un “reddito annuo lordo, riferito al periodo d'imposta 2009, di euro 18.229,00” oltre ad essere
“titolare di tre fabbricati nel comune di Villa Castelli e di alcuni terreni”. Venendo ora ad esaminare la documentazione catastale allegata dal Parte_1
al ricorso introduttivo del presente giudizio, riguardante la consistenza delle
[...] proprietà immobiliari intestate alla ex moglie questo Tribunale ritiene CP_1 che tale situazione non abbia in realta' subito un significativo ed apprezzabile mutamento rispetto a quella valutata al momento della pronuncia della sentenza di divorzio.
Invero, dei quattro immobili (due fabbricati e due terreni) indicati dal ricorrente come appartenenti alla sig.ra deve evidenziarsi che un fabbricato risulta CP_1 accatastato in categoria F/2 (categoria che contraddistingue gli edifici fatiscenti o in stato di rovina, che non possono essere impiegati per scopi abitativi, in quanto inagibili, né tantomeno generare reddito: unità collabenti) mentre l'altro fabbricato deve ritenersi corrispondente all'immobile “destinato ad abitazione personale” menzionato nella sentenza di divorzio suindicata. Assume, invece, precipuo rilievo, ai fini dell'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della sig.ra la circostanza, CP_1 documentalmente provata, del godimento da parte della stessa della pensione di vecchiaia a decorrere dal mese di marzo 2023, circostanza questa che, in quanto sopravvenuta, costituisce fatto nuovo tale da fa venir meno le ragioni per le quali venne disposto l'assegno divorzile. Invero, dai certificati di pensione relativi agli anni 2023 e 2024, acquisiti agli atti, CP_3
è emerso che la resistente, con decorrenza da marzo 2023, è percettrice di pensione di vecchiaia che, al netto delle trattenute, è pari a poco piu'di euro 1.000,00 mensili, con tredicesima di euro 719,64 (per l'anno 2023) e di euro 910,26 (per l'anno 2024) e con quattordicesima di euro 420,00 (per l'anno 2023) e di euro 504,00 (per l'anno 2024). Nessun elemento probatorio di segno contrario giuridicamente rilevante ed appezzabile è stato offerto dalla resistente sul punto stante la sua contumacia.
Se, pertanto, dagli elementi di valutazione raccolti, deve ritenersi che la situazione reddituale della resistente abbia subito un miglioramento significativo, beneficiando la stessa della pensione di vecchiaia a decorrere da marzo 2023, per il ricorrente la situazione reddituale è rimasta sostanzialmente analoga a quella valutata in sede di divorzio.
Invero, il ricorrente risulta aver dichiarato al Fisco, come da mod. 730/2023 (relativo al periodo d'imposta 2022) allegato al ricorso introduttivo, un reddito complessivo di euro 21.142,00, che non si discosta grandemente da quello di euro 18.229,00 (risalente al periodo d'imposta 2009 e dunque a circa sedici anni fa) accertato ed indicato nella sentenza di divorzio.
Inoltre, dai documenti depositati telematicamente in data 05.12.2024, il ricorrente risulta corrispondere al figlio , in ottemperanza all'Ordinanza di Persona_1 questo Tribunale avente n. 14816/2021 del 13.07.2021, emessa nel proc n. R.G.
316/2021, un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili con decorrenza 05.02.2021, mantenimento che questo Tribunale già aveva valutato in sede di emissione della sentenza di divorzio dando atto, nella parte motiva di tale sentenza, della circostanza che il sig. aveva “nel frattempo procreato un Parte_1 figlio al cui mantenimento è tenuto a provvedere” (si legge, invero: “considerato adeguatamente il fatto che l'attore ha nel frattempo procreato un figlio al cui mantenimento è tenuto a provvedere, il Collegio reputa opportuno disporre ch
[...]
versi ”…). Parte_1 CP_4
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene del tutto legittima e fondata la richiesta di parte ricorrente di revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della sig.ra con la sentenza di divorzio n. 3293/2014, pubblicata il CP_1
06.11.2014, emessa nel proc. n. R.G. 3770/2010 dal Tribunale di Taranto, con decorrenza dalla data della domanda. Le spese processuali seguono la soccombenza, tenuto conto che se pur la resistente e' rimasta contumace, tuttavia risulta documentalmente essere stata compulsata dal ricorrente con la raccomandata a r del 14 09 2024 ,ricevuta dalla resistente in data 29
09 2024, circa l'eventuale percepimento da parte di costei di pensioni o altri redditi, nulla rispondendo la predetta al riguardo , dando cosi' causa all'odierno giudizio e si liquidano come da dispositivo che segue.
P. Q. M.
il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 09/01/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
in parziale modifica della sentenza di questo Tribunale n. 3293/2014,
[...] pubblicata il 06.11.2014, emessa nel proc. n. R.G. 3770/2010, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per lo effetto, revoca, l'assegno di divorzio di euro 150,00 mensili disposto a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 con decorrenza dalla data della domanda;
[...]
- Conferma per il resto la sentenza emessa da questo Tribunale n. 3293/2014, pubblicata il 06.11.2014 nel proc. R.G. 3770/2010;
- Condanna la sig.ra al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed in euro 1278,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Taranto, 31.10.2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone, addetto all'UPP presso la I Sez. civile del Tribunale di Taranto.