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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5011/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data 18.10.2024
da
, con l'avv. DELL'AGNESE MICHELE, come da procura in atti;
Parte_1
- Ricorrente-
nei confronti di
, con l'avv. SCIERI EMANUELE, come da procura in atti;
Controparte_1
- Convenuta-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
conclusioni congiunte delle parti rese all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., del 04.04.2025,
conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21,
comma 3, c.p.c.:
“- Collocazione del figlio minore in via prevalente dal padre con diritto di Persona_1
visita della madre a W.E. alterni e visite libere ulteriori attesta l'età dello stesso che compirà
entro l'anno 17 anni;
pagina 1 di 4 - Revoca dell'onere di mantenimento a carico del ricorrente in favore del figlio con Per_1
decorrenza dalla domanda giudiziale;
Pers
- Conferma dell'onere di mantenimento in capo al ricorrente ed in favore della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi direttamente nel c/c intestato alla figlia;
- Le spese straordinarie sostenute per entrambi i figli definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017 saranno ripartite al 50% tra i genitori;
- L'assegno unico andrà ripartito al 50€ tra i genitori con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente contenzioso;
- Spese di lite compensate.”
Conclusioni pubblico ministero:
“Visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, depositato in data 18.10.2024,
conveniva in giudizio formulando le seguenti conclusioni di Parte_1 Controparte_1
merito:
“nel merito:
Voglia l'on. Tribunale adito, in parziale revisione di quanto stabilito dal Tribunale di Padova
con sentenza n. 1625/2022 pubblicata il 30/09/2022 che ha definito il procedimento divorzile n.
2456/2020 R.G., revocare l'obbligo di di versare a un Parte_1 Controparte_1
contributo mensile per il mantenimento del figlio e stabilire che sia Per_1 Controparte_1
a versare a un contributo mensile per il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
Pers compensare detto assegno con quello dovuto dal padre a titolo di mantenimento della figlia e disporre che ciascun genitore partecipi alla metà delle spese straordinarie come stabilito dal pagina 2 di 4 Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
e ciò con decorrenza dal trasferimento di presso il padre nel mese di ottobre 2022 oppure, in subordine, dalla domanda;
Per_1
- in via subordinata, per scrupolo defensionale, ridurre per quanto di ragione l'assegno mensile imposto a a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
Parte_1
- con vittoria di spese in caso di opposizione della resistente .
Con memoria di costituzione, depositata in data 20.01.2025, si costituiva la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
“Previa revoca dell'obbligo all'assegno di mantenimento in favore del figlio a far Per_1
data dal deposito del presente ricorso, confermarsi l'obbligo in capo a per un Parte_1
Pers contributo al mantenimento della figlia nella misura di €.250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Riservata al prosieguo ogni e più ampia eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti ex adverso chiedendo, in caso di ammissione, di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi.”
All'udienza di comparizione delle parti del 04.04.2025 le parti costituite aderivano alla proposta conciliativa, formulata dal Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma 3,
c.p.c., rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti all'udienza di comparizione del 04.04.2025,
conforme alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 3,
c.p.c., e ritenuto che lo stesso appare privo di profili di illegittimità e conforme all'interesse della prole in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.cc., nonché, coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
si prende atto dello stesso.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, si dispone la compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.;
P.Q.M.
così decide:
a modifica della sentenza n. 1625/2022, pubblicata in data 30.09.2022:
1. prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c..
2. spese interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'08.04.25
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente Dott.ssa Cinzia Balletti
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