Art. 12. Operai permanenti
Il ruolo degli operai permanenti del Ministero per i lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, e' soppresso.
Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, sono istituiti, seconda la tabella D 5 allegata alla presente legge, i seguenti ruoli organici:
1) Ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali dell'Amministrazione centrale, dei provveditorati e degli uffici decentrati;
2) Ruolo del personale operaio addetto al servizio escavazione porti, cantieri e officine.
I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie.
Gli operai gia' collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai gia' collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.
E' vietato il passaggio degli operai da un ruolo all'altro.
Quando, per ragioni di salute, uno o piu' operai non possono piu' essere utilizzati nel servizio escavazione porti, cantieri e officine, e' consentito che gli stessi possano passare nel ruolo dei servizi generali, a domanda e sentito il Consiglio di amministrazione, sempre che nel ruolo dei servizi generali siano disponibili i posti. I posti che si rendono vacanti nel ruolo del servizio escavazione porti, cantieri e officine, sono messi a concorso secondo le norme stabilite dall' articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90 .
Le paghe annue lorde degli operai permanenti sono fissate, a partire dal 10 gennaio 1968, nelle seguenti misure:
Capo operaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.067.500 Operaio specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 965.600 Operaio qualificato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 880.300 Operaio comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 833.100 ((2))
Il ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, e' soppresso.
Gli operai gia' collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai gia' collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.
Agli effetti delle assunzioni obbligatorie previste dalle vigenti norme i posti dei ruoli previsti dalla tabella D 5 sono considerati appartenenti ad unico organico.
Ove sia necessario collocare operai in soprannumero in uno dei ruoli previsti dalla tabella D 5, i posti che si rendono vacanti nell'altro ruolo debbono essere tenuti scoperti sino al totale riassorbimento dei soprannumerati.
-------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 18 marzo 1968 n. 249 ha disposto (con l'art. 23 comma 5) che "L'importo della paga annua lorda dell'operaio specializzato previsto dall' articolo 12, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 698 , e' rettificato, con effetto dal 1 gennaio 1968, in lire 956.600."
Il ruolo degli operai permanenti del Ministero per i lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, e' soppresso.
Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, sono istituiti, seconda la tabella D 5 allegata alla presente legge, i seguenti ruoli organici:
1) Ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali dell'Amministrazione centrale, dei provveditorati e degli uffici decentrati;
2) Ruolo del personale operaio addetto al servizio escavazione porti, cantieri e officine.
I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie.
Gli operai gia' collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai gia' collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.
E' vietato il passaggio degli operai da un ruolo all'altro.
Quando, per ragioni di salute, uno o piu' operai non possono piu' essere utilizzati nel servizio escavazione porti, cantieri e officine, e' consentito che gli stessi possano passare nel ruolo dei servizi generali, a domanda e sentito il Consiglio di amministrazione, sempre che nel ruolo dei servizi generali siano disponibili i posti. I posti che si rendono vacanti nel ruolo del servizio escavazione porti, cantieri e officine, sono messi a concorso secondo le norme stabilite dall' articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90 .
Le paghe annue lorde degli operai permanenti sono fissate, a partire dal 10 gennaio 1968, nelle seguenti misure:
Capo operaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.067.500 Operaio specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 965.600 Operaio qualificato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 880.300 Operaio comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 833.100 ((2))
Il ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, e' soppresso.
Gli operai gia' collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai gia' collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.
Agli effetti delle assunzioni obbligatorie previste dalle vigenti norme i posti dei ruoli previsti dalla tabella D 5 sono considerati appartenenti ad unico organico.
Ove sia necessario collocare operai in soprannumero in uno dei ruoli previsti dalla tabella D 5, i posti che si rendono vacanti nell'altro ruolo debbono essere tenuti scoperti sino al totale riassorbimento dei soprannumerati.
-------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 18 marzo 1968 n. 249 ha disposto (con l'art. 23 comma 5) che "L'importo della paga annua lorda dell'operaio specializzato previsto dall' articolo 12, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 698 , e' rettificato, con effetto dal 1 gennaio 1968, in lire 956.600."