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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/11/2024, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13944/2022 R.G. promossa da:
, rapp.ta e difesa dall'avv. FRANCESCO CASILLO;
Parte_1
RICORRENTE contro
; Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2022, il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti del sig. quale socio nonché già CP_1 liquidatore della SOCIETA' stante Controparte_2
l'intervenuta cancellazione e conseguente estinzione dell'anzidetta società, di cui afferma essere stato lavoratore dipendente, ai fini dell'accertamento del credito retributivo (TFR) non soddisfatto. Tutto quanto innanzi per sentir Con ricorso depositato in data 21.12.2022, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver lavorato alle dipendenze della soc. presso la piattaforma MD di Controparte_2
Gricignano d'Aversa, in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 01.06.2009 al 30.06.2016, giorno in cui è avvenuta la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato;
di essere stato inquadrato come Operaio di 5 livello secondo la classificazione del personale del CCNL di riferimento, come si evince dalle buste paga allegate;
di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, secondo turni ed orari predefiniti, percependo la retribuzione come da busta paga;
che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro nulla ha percepito a titolo di trattamento di fine rapporto da detta società; che, come si evince dall'ultima Certificazione Unica 2017, rilasciata dalla società datrice di lavoro, la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto è pari ad € 9.300,89; che la soc. cooperativa
[...]
a.r.l. risulta cancellata dal Registro delle Imprese dal 23 CP_2 aprile 2018; che dall'esame del bilancio finale di liquidazione e dall'atto di scioglimento della società con contestuale nomina del liquidatore, risulta che gli utili da ripartire tra i soci sono pari ad € 300,00; che dall'esame del bilancio finale di liquidazione e dall'atto di scioglimento anticipato della società con contestuale nomina del liquidatore risulta, altresì, che l'ultimo socio è il convenuto indicato in epigrafe, sig.
– ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a. accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la soc. cooperativa è Controparte_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per i seguenti periodi e relativo inquadramento dal 01.06.2009 al
30.06.2016 inquadrato come Operaio di livello 5;
b. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR maturato, oltre accessori come per legge dalla cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo soddisfo, quantificato per la somma complessiva di € 9.300,89;
c. Condannare parte resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dell'avvocato antistatario”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, la parte convenuta rimaneva contumace in giudizio.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta. Ritiene la scrivente di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito in fattispecie del tutto sovrapponibile, le cui motivazioni si richiamano e condividono (cfr. sentenza del 08.07.2024 resa dal Tribunale di Napoli Nord, depositata in atti dal ricorrente).
Occorre quindi richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla fattispecie. L'art. 2945 c.c., rubricato "Cancellazione della società", nel nuovo testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, prevede:
“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
La cancellazione dal registro delle imprese comporta, dunque, l'estinzione della società e, quindi, la perdita della sua capacità processuale.
Deve, quindi, ritenersi che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa agire o essere convenuta in giudizio.
Se l'estinzione della società cancellata dal registro interviene in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.
Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constatare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constatare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta (Cass., Sez. Unite, nn. 6070 e 6071 del
2013).
Alla tesi originariamente sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la definizione dei soci, quali successori processuali della società cancellata ex art. 110 cod. proc. civ. e quali unici legittimati passivi, sussiste soltanto sotto la condizione –trattandosi di società di capitali –che il socio intimato abbia ricevuto una somma in base al bilancio finale di liquidazione (v. Cass. del 16 maggio 2012 n. 7676) si sostituisce oggi la più recente tesi che individua sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata.
In particolare, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass, Sez. Unite 6070/2013 e Cass. 8 marzo 2017 n. 5988): “...pur prendendo atto che talune statuizioni di questa Corte riprendono un orientamento poi smentito dalle Sezioni Unite n. 6070 cit. senza apparente consapevolezza del contrasto (v. per es. Cass. sez. 6, n. 23916 del 2016; nonché, Cass. sez. trib. n. 13259 del 2015; secondo le quali spetterebbe appunto all'Amministrazione la dimostrazione dell'an e del quantum delle somme percepite dai soci in sede di bilancio finale, al fine della prova della loro legittimazione passiva;
precedentemente a Sezioni Unite n. 6070 cit.
v. in questo senso per es. Cass. sez. trib. n. 7676 del 2012) -intende dare continuità alle ridette Sezioni Unite n. 6070 cit. secondo le quali "Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo", con il conseguente affermato principio di diritto per cui "Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta". Si ritiene invero che, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, ne' i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. Tale più recente interpretazione, a cui la scrivente si uniforma, induce ad individuare, in virtù del fenomeno successorio sia pure sui generis, sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo. Invero, secondo quanto recentemente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/2013: “alla tesi -pure in se' certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché' da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore”.
Anche con riferimento all'interesse ad agire, si osserva, altresì, che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie. Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “L'interesse ad agire, in termini generali, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa…”E poi ancora: “L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice” (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
31/07/2015 n. 16262).
Alla stregua di tali principi deve ritenersi ammissibile l'azione proposta perché azionata nei confronti del sig. nella qualità Controparte_1 di socio e già liquidatore della Controparte_3
cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 23.4.2018, (cfr. pag. 4
[...] visura camerale in atti).
Nel merito, deve essere osservato che risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il lavoratore odierno ricorrente e la ormai cancellata ed estinta per il Controparte_3 periodo indicato in ricorso. Dalle risultanze documentali versate in atti (si v. buste paga, certificazione unica 2017, nonché lettera di risoluzione consensuale in atti) risulta, invero, la prova dello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta società dal 01.06.2009 al
30.06.2016, con inq. operaio 5 liv. e secondo l'articolazione indicata in ricorso.
Tanto premesso e accertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, va rilevato che non risulta la prova del pagamento del TFR.
La quantificazione del predetto credito può essere fatta alla stregua del modello Certificazione Unica 2017 versata in atti, rilasciata da parte datoriale e non oggetto di contestazione da parte del convenuto rimasto contumace, da cui si evince che il TFR maturato e rimasto in azienda è pari ad € 9.300,89.
Ne deriva, quindi, un credito a titolo di TFR per l'importo di € 9300,89 per il sig. . Parte_1
Deve pertanto ritenersi accertata la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la ed il Controparte_3 diritto dell'odierna parte ricorrente al credito per TFR.
È, quindi, meritevole di accoglimento la domanda di mero accertamento del predetto credito, espressamente formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.
Invero, quanto alla qualità di socio dell'odierno convenuto, va osservato che è pur vero che risulta vi sia stata una disponibilità di attivo di importo esiguo (pari ad € 300,00) al momento della liquidazione e cancellazione della società, con conseguente inoperatività della responsabilità del convenuto per i debiti della società estinta ma ciò non impedisce all'istante di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa del diritto di credito ad esso spettante, al fine dell'escussione di garanzie esistenti, come la garanzia presso il Fondo Inps.
In definitiva, la domanda deve essere accolta. Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della natura della decisione, di mero accertamento, e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra il sig.
e la è Parte_1 Controparte_3 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato per il periodo dal 01.06.2009 al 30.06.2016 con inquadramento come Operaio di livello 5; e, per l'effetto, dichiara il diritto di credito del ricorrente a titolo di TFR maturato, pari ad € 9.300,89, il tutto oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dovuto al saldo;
-compensa le spese di lite.
Bari, 22.11.2024. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)