Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3580 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024 da nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Capitolina n. 3/2, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De Nardo (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Trieste, viale XX C.F._2
Settembre n. 13, indicando i seguenti recapiti: numero di fax 040/9899748 e indirizzo PEC
, e-mail: Email_1 Email_2
e
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente CP_1 C.F._3 in via Capitolina n. 3/2, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Castelletti (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Trieste, Via della C.F._4
Geppa 9, indicando i seguenti recapiti: numero di fax 040/9899748 e indirizzo PEC
Email_3
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa, portandosi rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
CP_ 2) La casa coniugale sita in Trieste, via Capitolina n. 3/2, costituita da alloggio concesso in locazione al sig. con contratto di data 7.3.2016, rimarrà assegnata a CP_1 quest'ultimo.
3) La sig.ra dovrà rilasciare la casa coniugale entro il 28.02.2025. Parte_1
4) La residenza dei minori verrà mantenuta presso il padre nella casa coniugale, assegnata allo stesso.
Per_ 5) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e con Per_2
collocazione paritaria presso ciascun genitore, con le seguenti modalità:
• 2 giorni consecutivi ogni settimana, in modo alternato, ovvero:
- una settimana: lunedì e martedì con il padre e mercoledì e giovedì con la madre;
- la settimana successiva: lunedì e martedì con la madre e mercoledì e giovedì con il padre;
• week-end (comprensivo del venerdì) alternati (con la precisazione che quando il week-end spetta al padre, esso terminerà la domenica sera o il lunedì mattina a seconda di suoi turni di lavoro)
6) Fermi restando gli accordi indicati sub 5), i genitori si impegnano reciprocamente a coadiuvarsi ed eventualmente a sostituirsi sulla base dei rispettivi turni lavorativi.
7) Sono in ogni caso sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto dei primari interessi dei figli minori.
8) Nelle festività comandate di Vigilia di Natale / Natale, Ultimo dell'Anno / Capodanno,
Carnevale e Pasqua / Lunedì dell'Angelo e nelle altre festività ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra le parti.
9) Le feste di compleanno, quelle relative alle comunioni e alle cresime dei figli verranno condivise dai genitori, con ripartizione delle relative spese al 50%.
10) Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli un periodo di 3 settimane nelle vacanze estive, anche non consecutive, con obbligo di comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto entro il mese di maggio, una settimana nelle vacanze invernali ed una ulteriore settimana durante l'anno. Per_
11) Mantenimento diretto dei figli minori e da parte di entrambi i genitori, stante Per_2
il collocamento paritario;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Trieste di data
18.05.2015.
12) L'assegno Unico e Universale sarà incassato integralmente dalla sig.ra , Parte_1
che quindi percepirà anche la quota spettante al marito, dal momento del rilascio effettivo della casa coniugale e sino ad eventuale revisione;
le detrazioni d'imposta per figli a carico verranno godute al 50% dalle parti.
13) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
14) I coniugi danno atto della loro indipendenza economica e nulla chiedono reciprocamente
a titolo di assegno di mantenimento.
15) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e suindicate.
A tal fine hanno esposto e documentato a) di aver contratto matrimonio con il rito civile nel Comune di Trieste il 6/09/2014, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, con atto trascritto al n. 37 del registro dell'Ufficio di stato civile del Comune di Trieste, P. II, serie C, volume
BIS Anno 2014;
b) dall'unione coniugale sono nati il 20/04/2014 ( ) e Per_1 CodiceFiscale_5
il 02/08/2016 (C.F. ); Per_2 C.F._6
c) la sig.ra lavora in qualità di assistente alla poltrona presso lo studio dentistico Pt_1
della dott.ssa con contratto a tempo parziale indeterminato e percepisce un CP_3 reddito di circa €. 900,00 mensili;
d) il sig. lavora in qualità di operaio tecnico specializzato - autista presso CP_1
l'ASUGI con contratto a tempo determinato sino al 30/04/2026 e percepisce un reddito di circa € 1.600,00 mensili;
e) la casa coniugale sita in Trieste è costituita da alloggio Ater concesso in locazione al signor CP_1
f) il rapporto matrimoniale si è rivelato da qualche tempo intollerabile per insuperabili incompatibilità di carattere ed inutili si sono rivelati i tentativi effettuali dalla copia per superare i contrasti insorti. g) Pertanto, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, avendo raggiunto un accordo su ogni aspetto che riguarda loro e i rapporti con i figli minori.
2. I ricorrenti hanno dichiarato espressamente, nell'atto introduttivo, di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Il Giudice delegato, viste le conclusioni ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in data 31/01/2025.
4. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo Collegio: rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti;
rilevato che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (art. 147 cod. civ.), prende atto delle condizioni della separazione e pronuncia la relativa sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da ritenersi qui integralmente trascritte, ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del procedimento interamente compensate tra le parti
Così deciso in Trieste, 31 gennaio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli