Articolo 4 della Legge 4 novembre 1981, n. 628
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 maggio 1982
Art. 4.
Il prosciutto veneto berico-euganeo, sia esso intero, disossato o comunque confezionato, deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e la identificazione del prodotto.
Al fine di poter ottenere il contrassegno, di cui al comma precedente, all'atto della introduzione negli stabilimenti di lavorazione le cosce fresche suine devono essere munite di marchiatura indelebile o di sigillo atti a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.
Entrata in vigore il 9 maggio 1982