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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/12/2024, n. 7906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7906 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5232 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 13/12/2024
e vertente
TRA
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Viviana
Ricci in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Clelia n. 13/a;
APPELLANTE
E
1 (P.I. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore unico p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Leone
Inglese in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, piazza
Salerno n. 6;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 9953/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 10/05/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione del
30.10.2014, il ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 (RG 48769/14), emesso dal Tribunale di Roma, in data 30.7.2014, e notificato il 26/30.9.2014 con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a favore della Controparte_1
[...
la somma di € 65.449,41, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del residuo corrispettivo del contratto di appalto per opere di rifacimento dei terrazzi di copertura, del lastrico solare e dei frontalini del fabbricato nonché a titolo di penale per il ritardo. A sostegno CP_2
della propria opposizione, il ha eccepito in rito sia l'inefficacia Parte_1
del decreto ingiuntivo perché notificato oltre il termine di giorni sessanta dalla sua emanazione, sia la insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.; nel merito ha eccepito la non debenza delle somme dal momento che l'opera non è stata accettata nonché l'inadempimento della società ingiungente per avere eseguito le opere non a regola d'arte e per avere causato danni da infiltrazioni imputabili alla cattiva esecuzione;
ha poi eccepito la vessatorietà della clausola penale chiedendone, in subordine, la riduzione. Pertanto,
2 l'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese. Con comparsa depositata il 29.9.2015 si è costituita la
[...]
contestando tutte le doglianze sollevate dall'opponente e, più Controparte_1
specificamente, ha dedotto la perfetta esecuzione delle opere realizzate come oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 21.3.2012 rilevando che il non ha mai eccepito tempestivamente i difetti Parte_1
dell'opera né dedotto né fornito alcuna prova del danno. Ha, quindi, eccepito la dilatorietà dell'interposta opposizione ed ha concluso per il rigetto di questa, con conferma del decreto ingiuntivo che deve ritenersi legittimamente emesso. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto con provvedimento del
6.11.2015, la causa, espletata l'istruttoria, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9953/2019 così statuiva: << 1)
Accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti e per le ragioni di cui alla parte motiva;
2) Revoca il decreto ingiuntivo 18371/2014 (RG 48769/14), emesso dal Tribunale di Roma, in data 30.7.2014; 3) Condanna il in persona Parte_2
dell'amministratore e legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., della somma Controparte_1
di 47.199,41, oltre iva ed interessi dalla data di pubblicazione della presente decisione 4) Riduce la penale per il ritardo ad € 25,00 al giorno a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
5) Compensa le spese dell'intero giudizio.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< per logica priorità vanno esaminate le eccezioni in rito sollevate dall'opponente in ordine alla tardiva notifica del decreto ingiuntivo ed alla insussistenza dei presupposti ex art. 633c.p.c. Entrambe le eccezioni sono prive di pregio. Infatti, il decreto ingiuntivo, emesso in data 30.7.2014, è stato portato alla notifica, ai sensi
3 della L. 53/1994, in data 26.9.2014, come risulta dal timbro postale. Va ricordato, sotto tale profilo, che la Corte Costituzionale con la sentenza n.
477/2002 ha avuto modo di chiarire che, per il notificante, la notifica si perfeziona con il deposito dell'atto all'ufficiale giudiziario o nel caso di notifica a mezzo posta all'atto dell'invio del plico. La notifica del decreto è quindi da considerarsi tempestivamente effettuata. Per quanto concerne l'eccezione di insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.; occorre evidenziare che, a parte la chiara lettera della norma, per pacifica e consolidata giurisprudenza “ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato” (per tutte si veda Cass. n. 12388/2000). Inoltre, il credito avente ad oggetto una somma di denaro deve essere liquido, e cioè determinato nel suo ammontare sulla base di una semplice operazione aritmetica ed esigibile nel senso che deve essere scaduto il termine previsto per l'adempimento. Nel caso di specie, la in sede di Controparte_1
ricorso monitorio ha prodotto il contratto del 21.3.2012 e le fatture nn. 71,
88, 96 e 106, documenti scritti, da cui si desumono sia l'ammontare del credito sia il termine di adempimento;
elementi, questi, che integrano i presupposti di ammissibilità della emanazione del Decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 cpc. Nel merito, l'oggetto della controversia portata all'esame di questo Tribunale attiene alla domanda, azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, della volta Controparte_1
ad ottenere l'adempimento contrattuale del pagamento della somma di €
22.206,16 a titolo di ultime 4 rate dovute per i lavori di ristrutturazione svolti in forza del contratto del 21.3.2012 indicati nelle fatture poste a base della richiesta monitoria;
della somma di € 24.993,25 a titolo di lavori aggiuntivi e della somma di € 18.250,00 a titolo di penale per il ritardo nel pagamento delle rate. Orbene, nel caso di specie la attrice in senso Controparte_1
4 sostanziale, ha assolto all'onere probatorio che le incombeva nell'instaurato presente giudizio a cognizione piena. Ed, invero, appare imprescindibile richiamare il condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte in forza del quale il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori della azione di adempimento è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e
2697 c.c., in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento. Spetta poi al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per...
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ....Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento...” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; dello stesso tenore si vedano: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;
Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Ciò precisato, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, la società ha dimostrato CP_1
il titolo (contratto di appalto del 21.3.2012) da cui deriva il proprio credito;
ha dedotto che il debitore non ha provveduto al saldo della Parte_1
residua quota. Gravava quindi sul la prova di aver pagato Parte_1
l'intero importo o l'inadempimento della controparte. Dal canto suo, il non ha dedotto di avere estinto l'obbligazione, ma ha eccepito Parte_1
5 di non avere saldato il corrispettivo pattuito stante la mancata accettazione dell'opera a causa dei vizi e difetti della stessa. Va, invero, rilevato che con il verbale del 3.7.2013 il committente ha contestato la esistenza di taluni difetti (lesioni stuccature pavimento…. stuccatura soglia in travertino fessurata……. presenza macchia in intradosso veletta lato ingresso) nonché ha, poi, contestato la presenza di danni determinati dalla rottura di una tubazione non sostituita dalla ditta Invero tali difetti non sono stati CP_1
disconosciuti dalla parte opposta ancorché liquidati come “semplici interventi assestativi” (si veda pag. 9 della comparsa di costituzione) e che il danno determinato dal tubo non sostituito è stato liquidato dalla Compagnia assicuratrice del fabbricato. Siffatti vizi e difetti denunciati in questa sede dal avrebbero certamente giustificato il mancato pagamento del Parte_1
saldo del prezzo qualora il committente si fosse avvalso della garanzia di cui all'art. 1668 cc. Ma l'opponente in questo procedimento non ha Parte_1
formulato domanda di riduzione del prezzo né la eliminazione dei vizi. Esso opponente si è limitato ad eccepire la vessatorietà della clausola penale ed in subordine, la sua riduzione. Pertanto, il corrispettivo del prezzo pattuito è dovuto alla società opposta. Va a questo punto esaminata la eccezione di vessatorietà della clausola penale per il ritardo pattuita in forza dell'art. 12 del contratto de quo. La vessatorietà, allo stato delle deduzioni formulate dal
, non appare sussistere in quanto essa va valutata con riguardo Parte_1
al momento della stipula del contratto sia perché non rientra nell'elenco di cui all'art. 1341 c.c sia perché essa reca la doppia sottoscrizione. Per quanto concerne invece la richiesta di riduzione, essa merita accoglimento. Va ricordato che in base all'art. 1384 c.c. il giudice può diminuire la penale “se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte”, ciò perché, come ha chiarito la Suprema Corte con la sentenza n. 13902/2016, “non ha la funzione di proteggere il contraente più debole” ma “mira alla tutela e ricostituzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o,
6 comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente”. Nel caso di specie, il ha saldato la Parte_1
quasi totalità del corrispettivo ed il residuo non è stato pagato per le ragioni sopra esplicitate. Pertanto, alla luce del principio appena riportato della
Suprema Corte, appare equo disporre la riduzione della penale ad € 25,00
(cinque) al giorno a decorrere dalla data della pubblicazione della presente sentenza, quale momento dell'effettivo e definitivo accertamento della debenza della somma, sino all'integrale soddisfo. Per quanto attiene, infine, agli asseriti danni, essi non sono stati dimostrati in questa sede processuale come non è stato dimostrato che essi potessero essere stati determinati da un difetto dell'opera realizzata dalla L'opposizione, nei termini in cui CP_1
è stata formulata, va accolta solo parzialmente per cui il va Parte_1
condannato al pagamento del residuo prezzo non corrisposto per l'importo di € 47.199,41, oltre iva ed interessi dalla data di pubblicazione della presente decisione. Il parziale accoglimento della opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello il Parte_2
formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9953/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XI Civile,
Giudice Dott.ssa Angela Porfida, nell'ambito del giudizio N.R.G.
71608/2014, depositata in cancelleria in data 10/05/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo n.
18371/2014 per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644
c.p.c. così come evidenziato in parte narrativa del presente atto di citazione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 18371/2014; - annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 del Tribunale di Roma, poiché
7 illegittimo inefficace e nullo per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.;
- annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 del Tribunale di
Roma e ciò per insussistenza del credito azionato in ragione dello svolgimento non a regola d'arte dei lavori, e conseguentemente voler accertare il danno subito dal con Parte_1 Parte_3
conseguente riduzione del prezzo dell'opera nella misura di € 75.514,12 o quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa;
- nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della
[...]
accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità della clausola Controparte_1
di cui all'art. 12 del Contratto di appalto e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 18.250 richiesta a titolo di penale;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ridursi l'importo richiesto a titolo di Controparte_1
penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. nella misura che sarà ritenuta più congrua alla luce dei difetti di esecuzione del lavoro;
- con vittoria di spese, competenza ed onorari.>>
§ 5. – Si costituiva in data 29 ottobre 2019 per Controparte_1
eccepire la nullità della citazione per il mancato rispetto del termine a comparire fissato dall'art. 164 c.p.c., per eccepire l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame, per chiedere il rigetto dell'inibitoria e per proporre appello incidentale. Rassegnava le seguenti conclusioni: << rigettare l'appello principale siccome proposto dal in Roma, con l'atto di citazione Parte_4
notificato alla in data 20.07.2019, perché Controparte_1
inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
ed in accoglimento dell'appello incidentale della dichiarare tenuto e Controparte_1
condannare l'appellante in persona del suo amministratore p.t. Parte_1
al pagamento in favore della in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante p.t. degli interessi compensativi ex art. 1284 IV co. c.c.
8 dovuti per l'intera durata del giudizio di opposizione sul saldo del corrispettivo dell'appalto, liquidato in € 47.199,41; nonché alla rifusione in favore della medesima società per le spese e compensi relativi Parte_5
al primo grado del giudizio;
rigettare la domanda di garanzia per riduzione del prezzo dell'appalto che fosse per assurdo ritenuta implicitamente formulata dal Condominio committente con la sua citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dalla perché Controparte_1
infondata e non provata. In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi relativi al presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.>>
§ 6. – All'udienza di prima comparizione del 21 novembre 2019 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita. All'udienza del 9 giugno 2023 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c di giorni sessanta per conclusionali e venti per repliche;
in esito la causa veniva posta in decisione. Con ordinanza del 6 marzo 2024, n. 1292/2024, la
Corte rilevava la necessità di disporre c.t.u. per accertare l'esistenza dei vizi allegati da parte appellante e la consistenza dei lavori effettuati dalla convenuta nominava consulente l'ing. Controparte_1 Per_1
e formulava i seguenti quesiti: “letti gli atti processuali, acquisita la
[...]
documentazione necessaria presso uffici pubblici e privati con autorizzazione ad estrarre copia, chiesti chiarimenti alle parti e informazioni da terzi (di cui indicherà le generalità) ex art. 194 cpc, il CTU: 1) accerti la ricorrenza dei vizi lamentati da parte opponente (p. 6 dell'atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. depositata in data 21.4.2016 e meglio descritti nella relazione dell'ing. allegata a Per_2
detta memoria), specificandone le cause;
2) dica quali siano le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati e quale sia il probabile costo di dette opere ovvero, nel caso, in cui i vizi siano stati eliminati il costo sostenuto a tal fine;
3) nell'eventualità che alcuni vizi non siano eliminabili,
9 o lo siano con un costo sproporzionato al valore dell'opera, dica in che misura percentuale incidano sul valore complessivo dei lavori eseguiti”.
Rinviava la causa all'udienza del 12 aprile 2024 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del CTU
A tale udienza la Corte rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU spiegata dall'avv.to Inglese per parte appellata ed affidava al CTU il quesito come formulato e così integrato: < dopo le parole “costo sostenuto a tal fine”, “faccia riferimento ai prezzi correnti all'epoca dei lavori e a quelli attuali ed indichi altresì l'incidenza percentuale di ciascun vizio sul valore dell'opera”. al punto 2 dopo le parole
“costo sostenuto a tal fine”, “faccia riferimento ai prezzi correnti all'epoca dei lavori e a quelli attuali ed indichi altresì l'incidenza percentuale di ciascun vizio sul valore dell'opera”.>>. L'avvocato Inglese, autorizzato dalla
Corte, verbalizzava la seguente contestazione: < come formulato, osservando che la domanda e quindi l'accertamento che il
CTU dovrebbe seguire riguarderebbe comunque solamente la riduzione del prezzo da valutare con riferimento ai prezzi contrattuali.>>
La Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del 13 dicembre 2024 assegnando alle parti il termine per note conclusive sino a trenta giorni prima dell'udienza.
In data 7 ottobre 2024 il CTU nominato depositava la consulenza tecnica.
Hanno depositato le note autorizzate i difensori di entrambe le parti. Il condomino così integrava le conclusioni: < dichiarato il diritto del appellante alla riduzione del prezzo Parte_1
sostenuto per i lavori eseguiti dalla già interamente Controparte_1
pagato, nella misura corrispondente ai costi necessari alla loro eliminazione così come quantificati nella ctu depositata dall'Ing. con i Persona_1
prezzi attuali o in quella minore o maggior somma che sarà accertata in corso
10 di causa con conseguente condanna della al Controparte_1
pagamento della corrispondente somma e di tutto quanto sarà accertato non dovuto ed indebitamente percepito oltre interesse e rivalutazione monetaria.
Si insiste, altresì, per il rigetto dell'appello incidentale e condizionato avanzato dalla Con vittoria di spese del giudizio.>> Controparte_1
L'appellato, appellante incidentale concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate con il foglio depositato in data 07/06/2023:<< rigettare l'appello siccome proposto dal Roma, con Parte_6
l'atto di citazione notificato alla in data20.07.2019 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9953/2019, perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1
avverso la gravata sentenza nelle parti in cui ha erroneamente ed illegittimamente statuito la decorrenza degli interessi sulla sorte liquidata a decorrere dalla pubblicazione della sentenza e l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, dichiarare tenuto e condannare l'appellante in persona del suo amministratore p.t., a corrispondere Parte_1
all'appellata gli interessi compensativi sulla sorte liquidata a decorrere dalla domanda avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo e a rimborsare alla medesima appellata le spese processuali integralmente o, in subordine, nella misura non inferiore ai due terzi dell'intero; in via affatto subordinata, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere in contrario avviso del Tribunale che il appellante abbia formulato, con Parte_1
l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo della società appaltatrice odierna appellata, una domanda di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi lamentati, ed in accoglimento dell'appello incidentale, condizionato a tale inopinata ipotesi, proposto cautelativamente avverso la gravata sentenza nella parte in cui ha affermato arbitrariamente ed erroneamente:
e difetti denunciati in questa sede dal avrebbero certamente Parte_1
11 giustificato il mancato pagamento del saldo del prezzo qualora il committente si fosse avvalso della garanzia di cui all'art. 1668 c.c.>, per il caso che a tale affermazione si attribuisca valenza decisoria, rigettare l'opposizione del al decreto ingiuntivo della società appaltatrice Parte_1
perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto. Vinte in ogni caso le spese di gravame.>>
In data 12 dicembre 2024 parte appellante depositava foglio di precisazione delle conclusioni così concludendo:<< Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dello spiegato appello per i motivi dedotti in narrativa, in accoglimento delle risultanze dell'espletata CTU, - voler accertare i vizi delle opere eseguite dalla e voler dichiarare la loro Controparte_1
riconducibilità a responsabilità della stessa società per non aver eseguito l'opera secondo le regole dell'arte e così accogliere, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, la domanda di riduzione del prezzo dell'opera nella misura corrispondente ai costi necessari alla eliminazione dei vizi così come quantificati dal CTU Ing. con i prezzi attuali pari Persona_1
ad €. 132.475,22 ovvero quella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi legali;
nell'auspicata ipotesi di accoglimento della spiegata domanda, posto l'avvenuto integrale pagamento delle opere da parte del per un ammontare complessivo di €. Parte_1
170.246,51 compresa iva, condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del di tutto quanto sarà accertato non dovuto Controparte_3
ed indebitamente percepito sino ad oggi per i lavori oggetto di causa eseguiti nel Cond. di;
- rigettare l'appello incidentale e quello Parte_2
condizionato come proposti dalla poiché infondati Controparte_1
in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese, competenza ed onorari del giudizio con accollo alla parte appellata delle spese di ctu.>>
12 In dato 12 dicembre 2024 parte appellata depositava foglio di precisazione delle conclusioni del seguente contenuto: << Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria eccezione, domanda, deduzione ed allegazione disattesa, provvedere come segue. - A) In via principale, previa revoca dell'ordinanza collegiale del 06/03/2024, rigettare l'appello siccome proposto dal in Roma, con l'atto di Parte_4
citazione notificato alla in data 20.07.2019 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9953/2019, perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello, ritenendo l'adita Corte che l'appellante abbia formulato con l'atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'appellata
[...]
un'implicita domanda di riduzione del prezzo dell'appalto, Controparte_1
rigettare, comunque, detta opposizione in applicazione del principio della ragione più liquida, come da note conclusive depositate dall'appellata in data
13/11/2024, ovvero in quanto sia le problematiche attinenti alle pavimentazioni di alcuni terrazzi sia la lesione riscontrata a livello del cornicione non sono attribuibili a responsabilità della Controparte_1
disattendendo le risultanze dell'espletata c.t.u. irricevibili sotto tutti i
[...]
profili; in ogni caso con vittoria di spese del grado, con accollo alla parte appellante della spesa della c.t.u.. - B) In accoglimento dell'appello incidentale della dichiarare tenuto e condannare Controparte_1
l'appellante , in persona del suo amministratore p.t., a Parte_1
corrispondere all'appellata gli interessi compensativi sulla sorte liquidata a decorrere dalla domanda avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo e a rimborsare alla medesima appellata le spese processuali del primo grado integralmente o, in subordine, nella misura non inferiore ai due terzi dell'intero. C) Accogliere l'appello incidentale condizionato ove l'adita
Corte ritenesse che la parte della sentenza del Tribunale ad oggetto di tale
13 appello avesse natura decisionale e che il abbia formulato con Parte_1
la sua opposizione a decreto ingiuntivo della Controparte_1
un'implicita domanda di riduzione del prezzo dell'appalto.>>
All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 7. – i motivi di gravame proposti con l'appello principale
§ 7.1 – Con il primo motivo titolato: << sull'impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dimostrato dalla società opposta il titolo da cui derivava il proprio credito e l'inadempimento del
– errata falsa applicazione dell'art. 1218 e 2967 c.c. – Parte_1
insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto controverso della decisione riguardante la mancata accettazione dell'opera e l'avvenuto riconoscimento dei vizi da parte della società opposta ex art. 1667 c.c. >>, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito da parte della odierna appellata, Controparte_1
in virtù dell'allegazione del contratto di appalto e del mero inadempimento all'obbligazione di pagamento nonostante esso avesse dedotto Parte_1
e documentato che vi erano gravi ed importanti vizi che comportavano la necessità dell'intero rifacimento delle opere, ragione che aveva indotto esso appellante non accettare l'opera. Censurava la pronuncia imputando al
Tribunale di non avere tenuto conto di tali eccezioni e difese e di non averne tratto le dovute conseguenze, pur avendo dando atto che esso Parte_1
aveva contestato l'esistenza dei vizi con il verbale di riconsegna del cantiere del 3/07/2013. Sosteneva che la mancata accettazione dell'opera avrebbe dovuto comportare l'inesigibilità del credito e l'onere per l'appellata di provare anche la corretta esecuzione dell'opera stessa secondo le regole dell'arte e non semplicemente la rispondenza a quelle elencate nel contratto di appalto, in virtù di quanto previsto dall'art. 1667 c.c. Lamentava, inoltre, una carenza motivazionale della sentenza di primo grado nella parte in cui il
14 Tribunale aveva omesso di considerare l'effettuazione, da parte della degli interventi riparatori, fatto che costituiva il Controparte_1
riconoscimento tacito del vizio dell'opera e rendeva superflua la denuncia dei vizi. Dichiarava di avere effettuato la suddetta denuncia con il verbale del 3/07/2013, con la missiva del 14/10/2013 e con il verbale del 9/01/2014.
§ 7.2 – Con il secondo motivo titolato: << difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – sull'errata qualificazione della domanda avanzata dal
– sulla riduzione del prezzo e i danni del >>, Parte_1 Parte_1
impugnava il passo motivazionale con cui il Tribunale aveva affermato che:
<< ma l'opponente in questo procedimento non ha formulato Parte_1
domanda di riduzione del prezzo né l'eliminazione dei vizi. Esso opponente si è limitato ad eccepire la vessatorietà della penale ed in subordine, la sua riduzione. Pertanto, il corrispettivo del prezzo pattuito è dovuto alla società opposta >>. Sosteneva di aver enunciato condotte di controparte, causative di vizi, che avrebbero dovuto indurre il tribunale ad inquadrare la domanda nell'alveo della garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c; significava che le allegazioni come formulate rendevano chiaro che esso si Parte_1
riferisse ai vizi denunciati e al minore valore dell'opera pari ai costi necessari per la loro eliminazione in quanto gli interventi eseguiti dalla ditta, su richiesta di esso committente, si erano rivelati inefficaci. Sosteneva che la domanda di riduzione del prezzo fosse implicita nella domanda di revoca del decreto ingiuntivo, proposta per l'eccepita insussistenza del credito in ragione dei vizi e del compimento dell'opera reso non a regola d'arte. Che esso ben poteva eccepire la non debenza del credito e la sua Parte_1
insussistenza proprio in ragione dei vizi di cui si chiedeva l'eliminazione ed in ogni caso la riduzione del credito. (pag. 10 appello). Che la stessa risultava comunque proposta espressamente nella prima memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c. Affermava che i vizi erano incontestati dal momento che la ditta era intervenuta ripetute volte per la loro eliminazione, Controparte_1
15 seppur con esito non soddisfacente, e che la causa verteva non tanto sull'esistenza dei vizi essendo questi provati, quanto sulla modalità di eliminazione degli stessi e sui connessi costi tali da incidere sul valore dell'opera. In conclusione, lamentava l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.
§ 8 – i motivi di gravame proposti con l'appello incidentale
L'appello incidentale contiene tre motivi.
§ 8.1 – Con il primo motivo, censurava la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale riconosciuto gli interessi legali compensativi dovuti dal ad essa impresa per tutta la durata del giudizio di Parte_7
opposizione, dalla notifica della citazione alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., stante la loro funzione remunerativa.
§ 8.2 – Con il secondo motivo, impugnava la sentenza in relazione alla pronuncia di compensazione integrale delle spese del giudizio. Sosteneva che la decisione si poneva in contrasto con l'art. 91 c.p.c., che impone di porre le spese a carico della parte soccombente. Evidenziava che il era rimasto soccombente su più capi di domanda essendo stato Parte_1
condannato a pagare per intero il saldo del prezzo dell'appalto, essendo stata rigettata l'eccezione di vessatorietà e nullità della clausola penale con conseguente pronuncia di condanna a pagare la penale, seppure in misura ridotta. Osservava, sul punto, che la riduzione della penale non poteva configurare un'ipotesi di parziale soccombenza.
§ 8.3 – Con il terzo motivo, proposto in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale, censurava il passo motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva affermato: << siffatti vizi e difetti denunciati in questa sede dal avrebbero certamente Parte_1
giustificato il mancato pagamento del saldo del prezzo qualora il committente si fosse avvalso della garanzia di cui all'art. 1668 c.c. >>
16 Sosteneva che il primo Giudice non avrebbe potuto valutare l'incidenza dei vizi e difetti delle opere appaltate sull'economia del contratto in maniera approssimativa. Inoltre, significava che la sentenza di primo grado conteneva una superficiale disamina delle risultanze di causa, posto che il primo
Giudice aveva omesso di considerare che alcuni vizi rilevati nel certificato di ultimazione lavori del 3/07/2013 (lesioni stuccature pavimento proprietà
, stuccatura soglia in travertino proprietà , lesioni CP_4 CP_4
stuccature pavimento proprietà comune, presenza macchia in intradosso veletta lato ingresso) erano stati successivamente eliminati dall'appaltatrice, come emergeva dai successivi verbali di sopralluogo del 9 gennaio 2014 e
21 marzo 2014. Censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale affermato che:<< il danno determinato dal tubo non sostituito è stato liquidato dalla Compagnia assicuratrice del fabbricato >> sostenendo che, al contrario, il danno non concerneva vizi e difetti delle opere appaltate, bensì concerneva danni a proprietà esclusive dei condomini e determinati da infiltrazioni d'acqua fuoriuscita da un tubo fatiscente del riscaldamento, già sostituito dall'appaltatrice. Infine, lamentava che il primo Giudice aveva omesso di considerare che il , successivamente alle sopra Parte_1
descritte lagnanze, aveva accettato tutte le opere appaltate, come ammesso anche dallo stesso nell'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo; che si tratterebbe di vizi visibili e conosciuti dal committente, che non potevano più essere fatti valere dopo l'accettazione delle opere.
§9– Le domande inammissibili
Giova premettere che parte appellante, anche nelle conclusioni definitive ribadite all'esito dell'istruttoria svolta nel presente grado, per quel che qui rileva, ha chiesto: accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
17 1. accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo n. 18371/2014 per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. così come evidenziato in parte narrativa del presente atto di citazione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 18371/2014;
2. annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 del Tribunale di Roma, poiché illegittimo inefficace e nullo per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.;
3. nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità Controparte_1
della clausola di cui all'art. 12 del Contratto di appalto e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 18.250 richiesta a titolo di penale;
4. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ridursi Controparte_1
l'importo richiesto a titolo di penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. nella misura che sarà ritenuta più congrua alla luce dei difetti di esecuzione del lavoro.
Trattasi di questioni a cui la parte ha prestato acquiescenza per mancata proposizione di specifico motivo di gravame avverso le statuizioni emesse in primo grado su detti motivi di opposizione. Invero, come emerge dalla motivazione sopra trascritta al paragrafo 3 che precede, il tribunale ha rigettato le eccezioni di rito sollevate dall'opponente in ordine alla tardiva notifica del decreto ingiuntivo ed alla insussistenza dei presupposti dell'art. 633 c.p.c; ha rigettato l'eccezione di vessatorietà della clausola penale.
I suddetti capi di domanda, trasfusi nelle conclusioni, sono dunque inammissibili.
§9– le questioni preliminari
Parte appellata ha chiesto, con il foglio di precisazione delle conclusioni e nelle note conclusive, la revoca dell'ordinanza di questa Corte ammissiva
18 della consulenza tecnica trattandosi di atto istruttorio inammissibile per un duplice ordine di ragioni: a) in quanto il opponente non aveva Parte_1
formulato motivo di opposizione volto ad ottenere la riduzione del prezzo, significando che il giudice di prime cure si era pronunciato espressamente in tale senso e b) in quanto il aveva accettato le opere come si Parte_1
poteva evincere dall'esame di plurimi documenti: dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 03/07/2013 e sottoscritto da esse parti e dal direttore dei lavori con cui il aveva accettato le opere così Parte_1
opportunamente verificate e consegnate;
dal verbale redatto in data 21 marzo
2014 in esito a sopralluogo contenente le seguenti ammissioni: < sono stati verificati i lavori eseguiti dalla Ditta e di cui a verbale del CP_1
09/01/2014, riscontrando la corretta esecuzione degli stessi. Gli interventi di cui al verbale suddetto risultano conclusi>>; dalla delibera assembleare del 7 ottobre 2014 tenutasi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 30 settembre 2014) con cui il aveva Parte_1
accettato le opere appaltate, ripartendo tra i condomini il corrispettivo pattuito di € 154.769,53, come da documentazione versata in atti dal medesimo. Parte_1
§9.1– Osserva la Corte, in relazione alla prima questione, che l'impresa appellata sostiene: << non sembra che la domanda, così espressa nell'atto di opposizione: “annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 del
Tribunale di Roma e ciò per insussistenza del credito azionato in ragione dello svolgimento non a regola d'arte dei lavori ed il danno subito dal
”, possa interpretarsi quale domanda Parte_4
di riduzione del prezzo dell'appalto.>>.
Va evidenziato che questa Corte, con l'ordinanza 7 marzo 2024 ammissiva della CTU, ha chiarito che l'opponente medesima, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c aveva così riformulato la domanda :<< annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n 18371/2014 del Tribunale di Roma e ciò
19 per insussistenza del credito azionato in ragione dello svolgimento non a regola d'arte dei lavori, e conseguentemente voler accertare il danno subito dal con conseguente riduzione del Parte_4
prezzo dell'opera nella misura di € 75.514,12 o quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa”>> ritenendo quindi che il Parte_1
avesse tempestivamente precisato la domanda.
La decisione è conforme al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite n. 12310/2015:< ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. >> (e succ conf. da ultimo Cass. n. 23975/2024). La Suprema
Corte con la successiva pronuncia n. 4322/ 2019 ha chiarito la portata del principio enunciato dall'arresto nomofilattico appena indicato : << la quale
( Corte) si è fatta carico di un resettaggio delle "pre-cognizioni in materia, onde sgombrare il campo di analisi da preconcetti e suggestioni linguistiche prima ancora che giuridiche, soprattutto con riguardo ad espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei 'mantra' ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato".
Ciò ha portato al superamento della "coppia retorica emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima ed inammissibilità della seconda". La giurisprudenza, infatti, era solita ammettere le modificazioni della domanda introduttiva non incidenti né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o sulla qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere) ed a giudicare inammissibili, per
20 contro, quelle modificazioni della domanda che dessero luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi.
4.1. Sulla scorta del nuovo corso giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., devono ritenersi oggi non ammesse solo le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono "altro" da quella domanda;
sono, ex adverso, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate
"nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive". Insomma, si ritiene che il legislatore abbia consentito, prima dell'inizio della trattazione della causa,
"correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti.>>
La domanda introdotta dal nella prima memoria ex art. 183 co. Parte_1
6 c.p.c < con conseguente riduzione del prezzo dell'opera nella misura di
€ 75.514,12 o quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa. >> non è dunque una domanda nuova in quanto per essere tale doveva essere fondata su una nuova pretesa, diversa da quella originaria. Invece, la parte, all'interno della medesima vicenda sostanziale già dedotta (di insussistenza del credito in quanto in vizi delle opere avevano un loro controvalore economico da opporre al detto credito), si è limitata chiedere che il < >> venisse mitigato con la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo e/o con il riconoscimento della riduzione del prezzo.
La domanda è quindi ammissibile e va scrutinata essendo stata denunciata, con il primo motivo di gravame, di seguito esaminato, l'errata motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato esame delle difese di esso che aveva eccepito di non avere mai accettato l'opera avendo Parte_1
chiesto -ripetutamente- l'eliminazione dei vizi e concluso: a) per l'insussistenza del credito in ragione dell'importo economico di detti vizi di
21 cui chiedeva l'eliminazione e/o b) per la riduzione del credito in ragione della riduzione del prezzo dell'appalto dovuta per detti vizi.
§9.2– in relazione alla seconda questione, osserva la Corte che il
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo (con il quale gli Parte_1
veniva intimato il pagamento del saldo del prezzo dell'appalto oltre alla penale per il ritardo), ha eccepito, in sintesi, che il mancato pagamento del saldo era addebitabile, esclusivamente, all'inadempimento dell'impresa appaltatrice, la quale, in spregio agli obblighi contrattualmente assunti, aveva realizzato alcune opere – dettagliatamente descritte anche in consulenza di parte - non a regola d'arte, per cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo o la riduzione del prezzo. L'impresa resiste all'opposizione adducendo la decadenza dall'azione di garanzia per i vizi, in quanto il direttore dei lavori aveva redatto il 3 luglio 2013 lo stato finale, senza che nessuna contestazione fosse pervenuta ed, in ogni caso così testualmente si difendeva: < del 21/03/2014 redatto dalla D.L. in contraddittorio con l'impresa e controfirmato dall'amministratore del Condominio e dalla SI.ra , CP_4
con il quale si dà atto che: “sono stati verificati i lavori eseguiti dalla Ditta
e di cui a verbale del 09/01/2014, riscontrando la corretta CP_1
esecuzione degli stessi. Gli interventi di cui al verbale suddetto risultano conclusi”. (cfr. doc. 9 comparsa costituzione primo grado . Con CP_1
questo documento, infatti, si chiude ogni motivo di doglianza e a distanza di quasi 7 mesi, oltretutto dopo la notifica del decreto ingiuntivo da parte dell'impresa in data 30/09/2014, il con delibera del 07/10/2014 Parte_1
accettava le opere appaltate, ripartendo tra i condomini il corrispettivo pattuito di € 154.769,53, come ammesso e documentato dallo stesso
Condominio con l'atto di citazione in opposizione, nel quale si legge a pag.
5 “solo in data 07/10/2014 l'assemblea riteneva di accettare le lavorazioni mediante approvazione del bilancio consuntivo dei lavori espressa
22 all'unanimità dei presenti ad eccezione della proprietaria dell'int. B/13 (all.
n. 14 e 15)>> L'impresa, in sintesi, sostiene che il aveva Parte_1
proposto opposizione a decreto ingiuntivo in data 6 novembre 2014 adducendo di non aver pagato il saldo dei lavori a causa dei vizi indicati nel certificato di ultimazione dei lavori quando, invece, vi era prova in atti che essa li aveva subito eliminati e di tanto il medesimo CP_5 Parte_1
aveva dato conferma nel verbale del 9 gennaio 2014, oltre che nella delibera assembleare del 7 ottobre 2014 e nello stesso atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, osserva la Corte che il certificato di ultimazione dei lavori del 3 luglio 2013 ha assolto, nel caso specifico, alla sola funzione di accertare che l'opera era terminata non che l'opera veniva accettata, essendo state indicate le lavorazioni che presentavano criticità. Risultano rilevate: lesioni alle stuccature del pavimento, alla stuccatura della soglia in travertino, lesioni alle stuccature pavimento (parte comune), presenza macchia intradosso veletta. Le parti hanno allegato al verbale fotografie dello stato dei luoghi dando evidenza e documentando le lesioni alle stuccature. Non possono pertanto dirsi precluse le successive contestazioni in ordine alla qualità dei lavori tenuto conto del fatto che l'Impresa è intervenuta nel periodo gennaio- marzo 2014 per porre rimedio alle problematiche denunciate, senza successo. Va precisato, invero, che la condomina sig.
proprietaria dell'appartamento 13/b piano attico in data 14 ottobre CP_4
2013 chiedeva ulteriore sopralluogo denunciando il persistere dei ristagni d'acqua in presenza delle fughe del nuovo pavimento del suo terrazzo, la presenza di efflorescenze biancastre;
detta faceva seguire altra CP_4
missiva, in data 16 dicembre 2013 in cui evidenziava di aver interpellato un tecnico di sua fiducia, esperto nel settore, che l'aveva informata che le problematiche erano dovute a “difetti di esecuzione che andrebbero sistemati al più presto”. In data 9 gennaio il direttore dei lavori e l'amministratore del
23 condominio redigevano il verbale di sopralluogo che inviavano all'Impresa, corredato di fotografie che documentavano le stuccature del pavimento fessurate e le efflorescenze. In esito a dette contestazioni la ditta CP_1
eseguiva i lavori di riparazione e di tanto viene data rappresentazione nel verbale del 21 marzo 2014 in cui le parti (il DL, l'amministratore del condominio, la condomina l'impresa) danno atto che sono stati CP_6
verificati i lavori eseguiti dalla ditta e di cui al verbale del 9/1/2014 CP_1
“riscontrando la corretta esecuzione degli stessi. Gli interventi di cui al verbale suddetto risultano conclusi”. Quanto al pagamento il condominio aveva sospeso la corresponsione delle ultime quattro rate – risultava pattuita la dilazione in 18 rate – del prezzo dell'appalto (luglio, agosto, settembre, ottobre) che l'impresa aveva sollecitato con comunicazione del 10 ottobre
2013 a cui aveva fatto seguito la richiesta, in data 14 luglio 2014, di decreto ingiuntivo da parte dell'Impresa. Ne discende, a giudizio della Corte, che la sospensione del pagamento suddetto risultava giustificata, nel mese di ottobre 2013, dalla presenza dei vizi, puntualmente contestati e che l'impresa aveva poi riparato nel periodo gennaio – marzo 2014 (nel periodo intercorso tra la notifica del verbale di sopralluogo del 9 gennaio 2014 e la stesura del verbale di esecuzione lavori del 21 marzo 2014). Anche il verbale del 21 marzo 2014 non costituisce accettazione dell'opera, ma conclude positivamente le interlocuzioni in essere tra le parti circa le lavorazioni contestate e relative alla presenza di fessurazioni delle fughe tra le mattonelle del pavimento, con ristagni d'acqua e la presenza di diffuse efflorescenze essendo la ditta intervenuta per riparare i guasti. La problematica si è quindi, in progresso di tempo, spostata sulla verifica della idoneità di tali interventi a risolvere i vizi, oggetto del presente contenzioso, avendo il Parte_1
persistito nel ritenere che il lavoro non fosse stato eseguito correttamente ed avendo perciò omesso di saldare i lavori sin dalla data del 03/07/2013; contestualmente continuava a richiedere interventi per l'eliminazione dei
24 vizi sino al 2015 e, quindi, anche nelle more del giudizio. Non costituisce, in siffatto contesto, accettazione dell'opera il verbale di assemblea condominiale del 7 ottobre 2014, successivo alla notifica del decreto ingiuntivo e finalizzato, come esplicitato dal , al riparto ed alla Parte_1
riscossione delle quote condominiali per i lavori de quibus da parte dei condomini per poter fronteggiare il pagamento ove il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Va pertanto rigettata anche la seconda eccezione volta a ritenere preclusa la denuncia di vizi per accettazione dell'opera da parte del . Parte_1
§ 10– l'analisi dei motivi di gravame
I due motivi di gravame principale ed il terzo motivo di gravame incidentale, proposto in via condizionata, vanno esaminati congiuntamente attesa la loro connessione.
Si è già evidenziato al paragrafo che precede che il tribunale ha errato nel non ritenere formulata da parte del la domanda di riduzione del Parte_1
prezzo e l'eccezione di inadempimento per i vizi dell'opera, che giustificava la sospensione del pagamento del saldo del prezzo. La sentenza incorre nel denunciato vizio di motivazione avendo il primo giudice ritenuto provato il credito dell'Impresa sulla base delle pattuizioni contrattuali e della mancata prova del pagamento del prezzo da parte del senza che il Parte_1
tribunale abbia indagato se le ragioni addotte dal committente a giustificazione di detto mancato pagamento fossero o meno fondate.
Il Tribunale si è discostato dai principi espressi dalla Suprema Corte con indirizzo consolidato: << il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511), anche
25 quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,
1668, 1669 e ss. cod. civ. , attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012,
n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936; Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472).
Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2,
26 09/08/1996, n. 7364). Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione
(Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n. 26365), in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 cod. civ. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333). In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive,
l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto
27 della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019,
n. 98).>> ( così Cass. n. 7041/2023)
Solo l'accertamento dei vizi o, meglio, dell'inesatta esecuzione dell'opera e della persistenza di vizi nonostante le riparazioni eseguite dalla CP_7
e della loro quantificazione in termini di costi per le riparazioni
[...]
consente di pronunciare sulle opposte domande delle parti, qui riproposte con i motivi in esame.
La Corte ha così disposto CTU, non ammessa in primo grado.
L'oggetto dell'appalto, affidato nel 2012, riguardava i lavori di manutenzione ordinaria delle coperture, del lastrico solare e dei frontalini del
, come da progetto e scheda d'offerta prezzi allegata al contratto;
Parte_1
in sintesi, il rifacimento dei lastrici di copertura del piano superattico e delle terrazze al piano attico dell'immobile risalente al 1969 come CP_2
anno di costruzione.
Il Consulente ha riscontrato - a distanza di 11 anni dall'esecuzione dei lavori e di 10 anni dalle riparazioni specifiche effettuate dall'impresa -i seguenti vizi, qualificati quali vizi costruttivi:
1) incrostazioni calcaree/efflorescenze sulle superfici delle pavimentazioni, in corrispondenza tra i giunti delle varie mattonelle;
2) assenza di giunti di dilatazione termica, o realizzazione non corretta e conseguenti problemi di lesioni delle stuccature tra le mattonelle;
3) non corretta realizzazione delle stuccature tra le mattonelle e non corretta realizzazione delle stuccature flessibili lungo le direttrici dei giunti;
4) vizi presso i cornicioni esterni tra il piano attico ed il superattico;
consistenti in lesioni continue, presenti sui cornicioni lungo tutto il perimetro esterno dell'edificio;
28 5) lesioni del cornicione lato interno, evidenti distacchi tra la pavimentazione e le copertine in travertino di bordo lato interno, verso il terrazzo;
6) mancanza di giunti di dilatazione lungo tutto il cornicione.
Il consulente ha chiarito, punto per punto, le ragioni per le quali detti vizi sono legati ad una non corretta esecuzione delle lavorazioni e, nelle conclusioni - in risposta alle osservazioni del consulente di parte dell'Impresa - ha esplicitato le motivazioni per cui le efflorescenze CP_1
non possono essere legate alla presenza delle piante e: << all' uso di prodotti per favorire la crescita delle piante, quali concimi, sali, fungicidi, verderame ed altro, quando spruzzati o dati in eccesso rispetto alla quantità che la radice può assumere, disciolti nell'acqua di irrigazione percorrono i tragitti precedentemente descritti favorendo la creazione di efflorescenze ed incrostazioni.>> come sostenuto dal CTP della ditta.
In primo luogo, ha chiarito -in fatto- che quasi tutte le zone dei terrazzi esaminati e descritti nella relazione di consulenza, risultano infestate da queste ricalcificazioni di materiali, per poi esplicitare con argomenti logici e scientifici, che detti fenomeni provengono dai materiali dilavati sottostanti alla pavimentazione e che non corrisponde al vero che le efflorescenze ci sono solo nelle zone sotto le piante. Ha così argomentato: << 1) le efflorescenze sono sempre concentrate maggiormente sulle giunture tra le mattonelle, da questo ne consegue: a) che le efflorescenze sono generale dal dilavamento dei materiali posti sotto alle mattonelle dall'impresa in fase di realizzazione dei lavori;
b) le efflorescenze non possono essere generate da ipotetici prodotti per trattare le piante poste nei vasi, in quanto se così fosse le stesse sarebbero distribuite in modo uniforme sulla pavimentazione e non concentrate prevalentemente lungo le giunture tra le mattonelle;
c) è da rilevare che i terrazzi interessati dal problema sono di proprietà di più condomini, quindi, tutti avrebbero dovuto acquistare prodotti per le piante
29 ed i fiori dallo stesso fornitore, con lo stesso prodotto, anche questo dimostra l'insostenibilità di quanto ipotizza il CTP. 2) anche presso il terrazzo condominiale, dove né all'epoca né oggi ci sono vasi, si ha in modo evidente lo stesso fenomeno. 3) è confermato, come già detto in relazione e asserito anche dal CTP che la prevalenza delle efflorescenze sono ubicate lungo le vie di compluvio, ed in particolare nei tratti con minor pendenza che spesso sono prossimi ai bocchettoni. Tale fenomeno accade proprio perché in dette zone confluiscono maggiormente le acque di dilavamento che si infiltrano sotto le mattonelle. L'infiltrazione delle acque sotto le mattonelle in parte è un fatto naturale, ma nel caso in esame è molto accentuato dalle stuccature e giunti non eseguiti correttamente dall'impresa o mancanti. Quindi è per questo motivo per cui le efflorescenze si formano prevalentemente in queste zone e non a causa dei prodotti per curare i fiori nei vasi, come invece sostiene il CTP>> Ha chiarito le possibili cause e concause del fenomeno che ha ascritto : a possibile non corretta idratazione dei materiali in fase di posa;
a possibile impiego di materiali di qualità non idonea, che si
“disciolgono” (in conseguenza di processi chimici specifici) a seguito delle piogge;
a presenza di zone con pendenza fortemente ridotta (avendo riscontrato che il fenomeno si rinviene lungo le direttrici di scolo delle acque e in maggior misura presso le zone dove la pendenza è inferiore;
problemi sui giunti non eseguiti correttamente, che hanno determinato lesioni superficiali sulla pavimentazione, incrementano il fenomeno del dilavamento di cui trattasi, dato che determinano la penetrazione di acqua in misura elevata sotto le mattonelle.
Ha riscontrato, quanto alla sigillatura delle fughe, che non sono qualificabili per come realizzate quali giunti di dilatazione e che tale errata lavorazione ha comportato che le dilatazioni, inevitabili in quanto conseguenza della dilatazione termica, si sono formate spontaneamente sul pavimento creando
30 fessurazioni, avvallamenti, distacchi < significative quantità.>>
L'entità delle fughe lesionate, assenti e saltate, è rilevabile dallo stato dei luoghi, ben documentato nell'allegato fotografico (all. 2) della presente relazione ed in particolare nelle fotografie riportate nelle pagine: - da n. 9 a n. 10; - da pag. 21 a pag. 30; - da pag. 30 a pag. 45; da pag. 62 a pag. 65; - da pag. 71 a pag. 72 (queste inerenti al cornicione.)
Il CTU ha rigettato i rilievi del consulente di parte che aveva evidenziato che negli atti progettuali non vi era alcun riferimento a giunti di dilatazione, chiarendo che le lavorazioni non erano eseguite a regola d'arte e che l'aver utilizzato prodotti Mapei non poteva dirsi argomento risolutivo quando, indipendentemente dal buon prodotto di marca usato, come nel caso in esame, era la tecnica di esecuzione dell'opera ad essere imprecisa e sostanzialmente inidonea.
In relazione al cornicione privo di giunti di dilatazione ha spiegato:
< dilatazione ha causato significativi problemi e spostamenti nel tempo della pavimentazione rispetto al supporto in cls sottostante, che ovviamente ha una diversa dilatazione termica. In una zona del cornicione esterna al terrazzo condominiale, le sollecitazioni termiche che si sono create hanno determinato anche l'innalzamento della pavimentazione, non trovando lo sfogo nei giunti di dilatazione termica (che, come detto, sono del tutto assenti). In altre zone si sono formate lesioni superficiali presso la pavimentazione, cioè si è formato il giunto di dilatazione in modo spontaneo, vista la relativa assenza di realizzazione in fase di ristrutturazione. Anche nelle zone frontali del cornicione, dove risultano lesioni orizzontali continue sotto le copertine in travertino, si rileva un disallineamento verticale tra le superfici lesionate, in molti punti risultano presenti disallineamenti tra la parte superiore alla lesione e la parte inferiore. Infatti, la parte superiore si è
31 spostata di vari millimetri verso l'esterno, arrivando agli spigoli dell'edificio addirittura, a circa 1 cm.>>. Il consulente offre immagini dell'innalzamento della pavimentazione che così descrive: < pavimentazione, verosimilmente, è stato causato da fenomeno del “carico di punta” (quando un corpo solido è molto lungo rispetto alla sua sezione trasversale, se esso viene caricato a compressione, questo corpo può manifestare la tendenza a flettersi). In tal caso non essendo un corpo continuo, quindi a seguito delle sollecitazioni termiche si sono innalzate le mattonelle. Infatti, il fenomeno è dovuto alle escursioni termiche legate alla completa mancanza di giunti di dilatazione>>
Il consulente ha chiarito che i vizi in esame non sono stati eliminati e che gli stessi sono ancora presenti sui luoghi.
Rispondendo al quesito volto a conoscere le opere necessarie per eliminare i vizi il consulente ha risposto: < demolizione della pavimentazione, del relativo strato di allettamento, di procedere all'applicazione di apposito strato di guaina sopra quelli esistenti, ricostruire i massetto di allettamento, con l'impiego di apposita rete antifessura (dato che lo strato aggiuntivo di guaina comunque riduce gli spessori disponibili per il massetto e potrebbe lesionarsi se di spessore troppo esiguo), posa delle nuova mattonelle con appositi giunti di dilatazione termica, che interessano sia la parte superiore del massetto di allettamento, sia lo spessore della colla e della mattonella e che abbiano una larghezza di
1 cm. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ad avere sempre la dovuta pendenza, partendo con uno spessore minimo possibile presso il bocchettone, questo risulta facilitato anche dalla previsione della rete antifessura, che permette anche di ridurre lo spessore del massetto ove necessario>>, illustrando gli accorgimenti tecnici da seguire in fase di esecuzione dell'opera. Identiche considerazioni per le problematiche del
32 cornicione per la cui risoluzione, in considerazione delle altezze del fabbricato, doveva prevedersi l'utilizzo di ponteggio.
Osserva la Corte che il consulente non ha condiviso le soluzioni del consulente di parte dell'Impresa che ha definito i lavori da svolgere “ piccole riparazioni” significando che anche dopo la conclusione dei lavori la ditta aveva eseguito dette “piccole manutenzioni“ che si erano rivelate inidonee ed i problemi si erano tutti ripresentati e persistevano proprio perché i lavori andavano rifatti per poter avere soluzione, tale era l'inadeguatezza del lavoro svolto: <vizi sono tutti eliminabili e nella risposta al punto precedente sono state analizzate tutte le lavorazioni che necessita effettuare per eliminare i vizi. La valutazione se i vizi sono spropositati o meno è una valutazione soggettiva, il sottoscritto ritiene che le opere siano state eseguite non a regola d'arte, come documentato in atti dalla parte opponente, rilevato dal sottoscritto e documentato nella relazione che precede. I lavori da svolgere sono la quasi totalità dei lavori d'appalto per i terrazzi e circa la totalità dei lavori svolti sui cornicioni, la cui incidenza sul totale delle lavorazioni svolte su dette parti dell'edificio è pari a circa il 90 -95 %.>>
Ritiene la Corte di condividere gli accertamenti compiuti dal CTU che ha fornito una messe di informazioni oggettive sullo stato dei luoghi avendo analizzato le lavorazioni all'epoca di esecuzione del contratto e delle prime contestazioni di vizi dell'opera – potendo disporre di documenti e fotografie
– ed all'attualità; ha fornito rigorosa elaborazione delle conclusioni fondata su discussione tecnico scientifica nel contraddittorio dei consulenti di parte, senza omettere alcun accertamento obiettivo demandato o richiesto. Va quindi disatteso il terzo motivo di gravame incidentale condizionato.
Il costo delle riparazioni è pari ad € 132.475,22 oltre iva con il prezziario attuale ed € 84.898,61 oltre iva con il prezziario del 2011.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato il a corrispondere all'impresa Parte_1 [...]
[...]
[...] l'importo residuo a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto Parte_8
pari ad € 47.199,41 oltre Iva ed interessi dalla data di pubblicazione della sentenza.
La domanda dell'appellante è volta a chiedere il rigetto della domanda introdotta con il monitorio per insussistenza del credito essendovi un credito maggiore del Condominio in ragione del minor valore dell'opera essendo essa viziata.
Costituisce domanda nuova e come tale inammissibile quella contenuta nelle note conclusive:<< con conseguente condanna della Controparte_1
al pagamento della corrispondente somma e di tutto quanto sarà
[...]
accertato non dovuto ed indebitamente percepito oltre interesse e rivalutazione monetaria.>> e come ripetuta nelle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazioni depositato il 12 dicembre 2024.
In tema di appalto, il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, costituisce un rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele
(riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall'art. 1668 cod. civ. (tra le tante Cass. 19103/2012). Il non ha Parte_1
formulato né domanda di risoluzione del contratto, né domanda di risarcimento del danno avendo sempre fatto riferimento – come appena detto
- quale pregiudizio patrimoniale, a quello ristorabile con la riduzione del prezzo come debbono intendersi le conclusioni: << annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 del Tribunale di Roma e ciò per insussistenza del credito azionato in ragione dello svolgimento non a regola d'arte dei lavori, e conseguentemente voler accertare il danno subito dal con conseguente riduzione del prezzo Parte_4
dell'opera nella misura di € 75.514,12 o quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa.>> e le argomentazioni difensive ad illustrazione delle stesse.
34 Accertato, quindi, che in ragione dei vizi accertati il valore dell'opera è inferiore a quello contrattualmente pattuito, il credito azionato con il monitorio è insussistente e quindi non esigibile. L'impresa ha agito per ottenere il corrispettivo dell'appalto, ma a fronte dell'eccezione della committente che l'opera fosse viziata, impresa non è riuscita a CP_1
fornire la prova, di cui era onerata, di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione (cfr. Cass. n. 98/2019 e ut supra Cass. 7041/2023).
La riforma del capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto comporta, quale effetto estensivo, la caducazione del capo di sentenza relativo al pagamento della penale che presuppone il ritardo ingiustificato del pagamento.
Quanto alla domanda di riduzione del prezzo dell'appalto si osserva che l'opera realizzata, con i vizi riscontrati, ha un prezzo proporzionalmente inferiore e pari a quello corrispondente al costo delle lavorazioni da sostenere per renderla idonea. Invero, il consulente ha accertato che tutti i vizi sono sanabili e che la percentuale di lavori da ripetere è pari al 90-95% del totale.
Il prezzo va ricondotto ai valori dell'epoca di conclusione del contratto, tenendo a riferimento il prezziario del 2011 e così pari ad € 84.898,61 oltre iva, oltre € 5.722,50 per ponteggio e così complessivamente € 90.621,11 oltre Iva. Le ulteriori voci che l'appellante illustra negli scritti conclusivi (per costi di piccola manutenzione sostenuti nel corso del processo e per i maggiori costi che dovrà sostenere dovendo affidare un nuovo incarico di appalto con i prezzi attuali) afferiscono a voci risarcitorie non liquidabili non risultando formulata l'autonoma e specifica domanda di risarcimento del danno.
Considerato, conclusivamente, che il prezzo dell'appalto era pari ad €.
154.769,53 oltre iva al 10% (originari €. 129.776,28 + €. 24.993,25 per i lavori in variante) esso va rideterminato nella differenza tra il suddetto importo ed € 90.621,11 oltre Iva e residuano € 64.148,42, oltre Iva.
35 L'accoglimento dell'appello principale comporta, oltre al rigetto del terzo motivo di appello incidentale, anche l'assorbimento dei primi due motivi di appello incidentale stante l'insussistenza del credito residuo dell'impresa e dovendo il regime delle spese essere valutato all'esito della soccombenza finale.
§ 11. – Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di assolutamente prevalente essendo il condominio Controparte_1
rimasto soccombente sulle sole questioni pregiudiziali di rito ma integralmente vittorioso nella domanda di merito;
esse vengono liquidate in favore del appellante sulla base dello scaglione di valore della Parte_1
causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi. Gli oneri di CTU, come liquidati con separato decreto, vanno posti a definitivo carico di
Controparte_1
§ 13 – Il rigetto dell'appello incidentale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n.
13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_2 Controparte_1
nonché sull'appello incidentale da questa proposto contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 9953/2019 pubblicata in data
10/05/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello principale, rigetta quello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina in €
36 64.148,42, oltre Iva il prezzo dell'appalto e rigetta la domanda proposta da con il ricorso monitorio;
Controparte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio in favore del appellante che Parte_1
liquida, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi e quanto al presente grado in € 14.317.00 per compensi, oltre per entrambi i gradi, rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. pone a definitivo carico di gli oneri di Controparte_1
CTU come liquidati con separato decreto;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante incidentale l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 13/12/2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5232 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 13/12/2024
e vertente
TRA
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Viviana
Ricci in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Clelia n. 13/a;
APPELLANTE
E
1 (P.I. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore unico p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Leone
Inglese in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, piazza
Salerno n. 6;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 9953/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 10/05/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione del
30.10.2014, il ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 (RG 48769/14), emesso dal Tribunale di Roma, in data 30.7.2014, e notificato il 26/30.9.2014 con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a favore della Controparte_1
[...
la somma di € 65.449,41, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del residuo corrispettivo del contratto di appalto per opere di rifacimento dei terrazzi di copertura, del lastrico solare e dei frontalini del fabbricato nonché a titolo di penale per il ritardo. A sostegno CP_2
della propria opposizione, il ha eccepito in rito sia l'inefficacia Parte_1
del decreto ingiuntivo perché notificato oltre il termine di giorni sessanta dalla sua emanazione, sia la insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.; nel merito ha eccepito la non debenza delle somme dal momento che l'opera non è stata accettata nonché l'inadempimento della società ingiungente per avere eseguito le opere non a regola d'arte e per avere causato danni da infiltrazioni imputabili alla cattiva esecuzione;
ha poi eccepito la vessatorietà della clausola penale chiedendone, in subordine, la riduzione. Pertanto,
2 l'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese. Con comparsa depositata il 29.9.2015 si è costituita la
[...]
contestando tutte le doglianze sollevate dall'opponente e, più Controparte_1
specificamente, ha dedotto la perfetta esecuzione delle opere realizzate come oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 21.3.2012 rilevando che il non ha mai eccepito tempestivamente i difetti Parte_1
dell'opera né dedotto né fornito alcuna prova del danno. Ha, quindi, eccepito la dilatorietà dell'interposta opposizione ed ha concluso per il rigetto di questa, con conferma del decreto ingiuntivo che deve ritenersi legittimamente emesso. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto con provvedimento del
6.11.2015, la causa, espletata l'istruttoria, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9953/2019 così statuiva: << 1)
Accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti e per le ragioni di cui alla parte motiva;
2) Revoca il decreto ingiuntivo 18371/2014 (RG 48769/14), emesso dal Tribunale di Roma, in data 30.7.2014; 3) Condanna il in persona Parte_2
dell'amministratore e legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., della somma Controparte_1
di 47.199,41, oltre iva ed interessi dalla data di pubblicazione della presente decisione 4) Riduce la penale per il ritardo ad € 25,00 al giorno a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
5) Compensa le spese dell'intero giudizio.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< per logica priorità vanno esaminate le eccezioni in rito sollevate dall'opponente in ordine alla tardiva notifica del decreto ingiuntivo ed alla insussistenza dei presupposti ex art. 633c.p.c. Entrambe le eccezioni sono prive di pregio. Infatti, il decreto ingiuntivo, emesso in data 30.7.2014, è stato portato alla notifica, ai sensi
3 della L. 53/1994, in data 26.9.2014, come risulta dal timbro postale. Va ricordato, sotto tale profilo, che la Corte Costituzionale con la sentenza n.
477/2002 ha avuto modo di chiarire che, per il notificante, la notifica si perfeziona con il deposito dell'atto all'ufficiale giudiziario o nel caso di notifica a mezzo posta all'atto dell'invio del plico. La notifica del decreto è quindi da considerarsi tempestivamente effettuata. Per quanto concerne l'eccezione di insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.; occorre evidenziare che, a parte la chiara lettera della norma, per pacifica e consolidata giurisprudenza “ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato” (per tutte si veda Cass. n. 12388/2000). Inoltre, il credito avente ad oggetto una somma di denaro deve essere liquido, e cioè determinato nel suo ammontare sulla base di una semplice operazione aritmetica ed esigibile nel senso che deve essere scaduto il termine previsto per l'adempimento. Nel caso di specie, la in sede di Controparte_1
ricorso monitorio ha prodotto il contratto del 21.3.2012 e le fatture nn. 71,
88, 96 e 106, documenti scritti, da cui si desumono sia l'ammontare del credito sia il termine di adempimento;
elementi, questi, che integrano i presupposti di ammissibilità della emanazione del Decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 cpc. Nel merito, l'oggetto della controversia portata all'esame di questo Tribunale attiene alla domanda, azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, della volta Controparte_1
ad ottenere l'adempimento contrattuale del pagamento della somma di €
22.206,16 a titolo di ultime 4 rate dovute per i lavori di ristrutturazione svolti in forza del contratto del 21.3.2012 indicati nelle fatture poste a base della richiesta monitoria;
della somma di € 24.993,25 a titolo di lavori aggiuntivi e della somma di € 18.250,00 a titolo di penale per il ritardo nel pagamento delle rate. Orbene, nel caso di specie la attrice in senso Controparte_1
4 sostanziale, ha assolto all'onere probatorio che le incombeva nell'instaurato presente giudizio a cognizione piena. Ed, invero, appare imprescindibile richiamare il condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte in forza del quale il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori della azione di adempimento è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e
2697 c.c., in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento. Spetta poi al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per...
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ....Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento...” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; dello stesso tenore si vedano: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;
Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Ciò precisato, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, la società ha dimostrato CP_1
il titolo (contratto di appalto del 21.3.2012) da cui deriva il proprio credito;
ha dedotto che il debitore non ha provveduto al saldo della Parte_1
residua quota. Gravava quindi sul la prova di aver pagato Parte_1
l'intero importo o l'inadempimento della controparte. Dal canto suo, il non ha dedotto di avere estinto l'obbligazione, ma ha eccepito Parte_1
5 di non avere saldato il corrispettivo pattuito stante la mancata accettazione dell'opera a causa dei vizi e difetti della stessa. Va, invero, rilevato che con il verbale del 3.7.2013 il committente ha contestato la esistenza di taluni difetti (lesioni stuccature pavimento…. stuccatura soglia in travertino fessurata……. presenza macchia in intradosso veletta lato ingresso) nonché ha, poi, contestato la presenza di danni determinati dalla rottura di una tubazione non sostituita dalla ditta Invero tali difetti non sono stati CP_1
disconosciuti dalla parte opposta ancorché liquidati come “semplici interventi assestativi” (si veda pag. 9 della comparsa di costituzione) e che il danno determinato dal tubo non sostituito è stato liquidato dalla Compagnia assicuratrice del fabbricato. Siffatti vizi e difetti denunciati in questa sede dal avrebbero certamente giustificato il mancato pagamento del Parte_1
saldo del prezzo qualora il committente si fosse avvalso della garanzia di cui all'art. 1668 cc. Ma l'opponente in questo procedimento non ha Parte_1
formulato domanda di riduzione del prezzo né la eliminazione dei vizi. Esso opponente si è limitato ad eccepire la vessatorietà della clausola penale ed in subordine, la sua riduzione. Pertanto, il corrispettivo del prezzo pattuito è dovuto alla società opposta. Va a questo punto esaminata la eccezione di vessatorietà della clausola penale per il ritardo pattuita in forza dell'art. 12 del contratto de quo. La vessatorietà, allo stato delle deduzioni formulate dal
, non appare sussistere in quanto essa va valutata con riguardo Parte_1
al momento della stipula del contratto sia perché non rientra nell'elenco di cui all'art. 1341 c.c sia perché essa reca la doppia sottoscrizione. Per quanto concerne invece la richiesta di riduzione, essa merita accoglimento. Va ricordato che in base all'art. 1384 c.c. il giudice può diminuire la penale “se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte”, ciò perché, come ha chiarito la Suprema Corte con la sentenza n. 13902/2016, “non ha la funzione di proteggere il contraente più debole” ma “mira alla tutela e ricostituzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o,
6 comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente”. Nel caso di specie, il ha saldato la Parte_1
quasi totalità del corrispettivo ed il residuo non è stato pagato per le ragioni sopra esplicitate. Pertanto, alla luce del principio appena riportato della
Suprema Corte, appare equo disporre la riduzione della penale ad € 25,00
(cinque) al giorno a decorrere dalla data della pubblicazione della presente sentenza, quale momento dell'effettivo e definitivo accertamento della debenza della somma, sino all'integrale soddisfo. Per quanto attiene, infine, agli asseriti danni, essi non sono stati dimostrati in questa sede processuale come non è stato dimostrato che essi potessero essere stati determinati da un difetto dell'opera realizzata dalla L'opposizione, nei termini in cui CP_1
è stata formulata, va accolta solo parzialmente per cui il va Parte_1
condannato al pagamento del residuo prezzo non corrisposto per l'importo di € 47.199,41, oltre iva ed interessi dalla data di pubblicazione della presente decisione. Il parziale accoglimento della opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello il Parte_2
formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9953/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XI Civile,
Giudice Dott.ssa Angela Porfida, nell'ambito del giudizio N.R.G.
71608/2014, depositata in cancelleria in data 10/05/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo n.
18371/2014 per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644
c.p.c. così come evidenziato in parte narrativa del presente atto di citazione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 18371/2014; - annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 del Tribunale di Roma, poiché
7 illegittimo inefficace e nullo per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.;
- annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 del Tribunale di
Roma e ciò per insussistenza del credito azionato in ragione dello svolgimento non a regola d'arte dei lavori, e conseguentemente voler accertare il danno subito dal con Parte_1 Parte_3
conseguente riduzione del prezzo dell'opera nella misura di € 75.514,12 o quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa;
- nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della
[...]
accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità della clausola Controparte_1
di cui all'art. 12 del Contratto di appalto e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 18.250 richiesta a titolo di penale;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ridursi l'importo richiesto a titolo di Controparte_1
penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. nella misura che sarà ritenuta più congrua alla luce dei difetti di esecuzione del lavoro;
- con vittoria di spese, competenza ed onorari.>>
§ 5. – Si costituiva in data 29 ottobre 2019 per Controparte_1
eccepire la nullità della citazione per il mancato rispetto del termine a comparire fissato dall'art. 164 c.p.c., per eccepire l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame, per chiedere il rigetto dell'inibitoria e per proporre appello incidentale. Rassegnava le seguenti conclusioni: << rigettare l'appello principale siccome proposto dal in Roma, con l'atto di citazione Parte_4
notificato alla in data 20.07.2019, perché Controparte_1
inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
ed in accoglimento dell'appello incidentale della dichiarare tenuto e Controparte_1
condannare l'appellante in persona del suo amministratore p.t. Parte_1
al pagamento in favore della in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante p.t. degli interessi compensativi ex art. 1284 IV co. c.c.
8 dovuti per l'intera durata del giudizio di opposizione sul saldo del corrispettivo dell'appalto, liquidato in € 47.199,41; nonché alla rifusione in favore della medesima società per le spese e compensi relativi Parte_5
al primo grado del giudizio;
rigettare la domanda di garanzia per riduzione del prezzo dell'appalto che fosse per assurdo ritenuta implicitamente formulata dal Condominio committente con la sua citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dalla perché Controparte_1
infondata e non provata. In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi relativi al presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.>>
§ 6. – All'udienza di prima comparizione del 21 novembre 2019 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita. All'udienza del 9 giugno 2023 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c di giorni sessanta per conclusionali e venti per repliche;
in esito la causa veniva posta in decisione. Con ordinanza del 6 marzo 2024, n. 1292/2024, la
Corte rilevava la necessità di disporre c.t.u. per accertare l'esistenza dei vizi allegati da parte appellante e la consistenza dei lavori effettuati dalla convenuta nominava consulente l'ing. Controparte_1 Per_1
e formulava i seguenti quesiti: “letti gli atti processuali, acquisita la
[...]
documentazione necessaria presso uffici pubblici e privati con autorizzazione ad estrarre copia, chiesti chiarimenti alle parti e informazioni da terzi (di cui indicherà le generalità) ex art. 194 cpc, il CTU: 1) accerti la ricorrenza dei vizi lamentati da parte opponente (p. 6 dell'atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. depositata in data 21.4.2016 e meglio descritti nella relazione dell'ing. allegata a Per_2
detta memoria), specificandone le cause;
2) dica quali siano le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati e quale sia il probabile costo di dette opere ovvero, nel caso, in cui i vizi siano stati eliminati il costo sostenuto a tal fine;
3) nell'eventualità che alcuni vizi non siano eliminabili,
9 o lo siano con un costo sproporzionato al valore dell'opera, dica in che misura percentuale incidano sul valore complessivo dei lavori eseguiti”.
Rinviava la causa all'udienza del 12 aprile 2024 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del CTU
A tale udienza la Corte rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU spiegata dall'avv.to Inglese per parte appellata ed affidava al CTU il quesito come formulato e così integrato: < dopo le parole “costo sostenuto a tal fine”, “faccia riferimento ai prezzi correnti all'epoca dei lavori e a quelli attuali ed indichi altresì l'incidenza percentuale di ciascun vizio sul valore dell'opera”. al punto 2 dopo le parole
“costo sostenuto a tal fine”, “faccia riferimento ai prezzi correnti all'epoca dei lavori e a quelli attuali ed indichi altresì l'incidenza percentuale di ciascun vizio sul valore dell'opera”.>>. L'avvocato Inglese, autorizzato dalla
Corte, verbalizzava la seguente contestazione: < come formulato, osservando che la domanda e quindi l'accertamento che il
CTU dovrebbe seguire riguarderebbe comunque solamente la riduzione del prezzo da valutare con riferimento ai prezzi contrattuali.>>
La Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del 13 dicembre 2024 assegnando alle parti il termine per note conclusive sino a trenta giorni prima dell'udienza.
In data 7 ottobre 2024 il CTU nominato depositava la consulenza tecnica.
Hanno depositato le note autorizzate i difensori di entrambe le parti. Il condomino così integrava le conclusioni: < dichiarato il diritto del appellante alla riduzione del prezzo Parte_1
sostenuto per i lavori eseguiti dalla già interamente Controparte_1
pagato, nella misura corrispondente ai costi necessari alla loro eliminazione così come quantificati nella ctu depositata dall'Ing. con i Persona_1
prezzi attuali o in quella minore o maggior somma che sarà accertata in corso
10 di causa con conseguente condanna della al Controparte_1
pagamento della corrispondente somma e di tutto quanto sarà accertato non dovuto ed indebitamente percepito oltre interesse e rivalutazione monetaria.
Si insiste, altresì, per il rigetto dell'appello incidentale e condizionato avanzato dalla Con vittoria di spese del giudizio.>> Controparte_1
L'appellato, appellante incidentale concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate con il foglio depositato in data 07/06/2023:<< rigettare l'appello siccome proposto dal Roma, con Parte_6
l'atto di citazione notificato alla in data20.07.2019 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9953/2019, perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1
avverso la gravata sentenza nelle parti in cui ha erroneamente ed illegittimamente statuito la decorrenza degli interessi sulla sorte liquidata a decorrere dalla pubblicazione della sentenza e l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, dichiarare tenuto e condannare l'appellante in persona del suo amministratore p.t., a corrispondere Parte_1
all'appellata gli interessi compensativi sulla sorte liquidata a decorrere dalla domanda avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo e a rimborsare alla medesima appellata le spese processuali integralmente o, in subordine, nella misura non inferiore ai due terzi dell'intero; in via affatto subordinata, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere in contrario avviso del Tribunale che il appellante abbia formulato, con Parte_1
l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo della società appaltatrice odierna appellata, una domanda di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi lamentati, ed in accoglimento dell'appello incidentale, condizionato a tale inopinata ipotesi, proposto cautelativamente avverso la gravata sentenza nella parte in cui ha affermato arbitrariamente ed erroneamente:
e difetti denunciati in questa sede dal avrebbero certamente Parte_1
11 giustificato il mancato pagamento del saldo del prezzo qualora il committente si fosse avvalso della garanzia di cui all'art. 1668 c.c.>, per il caso che a tale affermazione si attribuisca valenza decisoria, rigettare l'opposizione del al decreto ingiuntivo della società appaltatrice Parte_1
perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto. Vinte in ogni caso le spese di gravame.>>
In data 12 dicembre 2024 parte appellante depositava foglio di precisazione delle conclusioni così concludendo:<< Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dello spiegato appello per i motivi dedotti in narrativa, in accoglimento delle risultanze dell'espletata CTU, - voler accertare i vizi delle opere eseguite dalla e voler dichiarare la loro Controparte_1
riconducibilità a responsabilità della stessa società per non aver eseguito l'opera secondo le regole dell'arte e così accogliere, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, la domanda di riduzione del prezzo dell'opera nella misura corrispondente ai costi necessari alla eliminazione dei vizi così come quantificati dal CTU Ing. con i prezzi attuali pari Persona_1
ad €. 132.475,22 ovvero quella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi legali;
nell'auspicata ipotesi di accoglimento della spiegata domanda, posto l'avvenuto integrale pagamento delle opere da parte del per un ammontare complessivo di €. Parte_1
170.246,51 compresa iva, condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del di tutto quanto sarà accertato non dovuto Controparte_3
ed indebitamente percepito sino ad oggi per i lavori oggetto di causa eseguiti nel Cond. di;
- rigettare l'appello incidentale e quello Parte_2
condizionato come proposti dalla poiché infondati Controparte_1
in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese, competenza ed onorari del giudizio con accollo alla parte appellata delle spese di ctu.>>
12 In dato 12 dicembre 2024 parte appellata depositava foglio di precisazione delle conclusioni del seguente contenuto: << Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria eccezione, domanda, deduzione ed allegazione disattesa, provvedere come segue. - A) In via principale, previa revoca dell'ordinanza collegiale del 06/03/2024, rigettare l'appello siccome proposto dal in Roma, con l'atto di Parte_4
citazione notificato alla in data 20.07.2019 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9953/2019, perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello, ritenendo l'adita Corte che l'appellante abbia formulato con l'atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'appellata
[...]
un'implicita domanda di riduzione del prezzo dell'appalto, Controparte_1
rigettare, comunque, detta opposizione in applicazione del principio della ragione più liquida, come da note conclusive depositate dall'appellata in data
13/11/2024, ovvero in quanto sia le problematiche attinenti alle pavimentazioni di alcuni terrazzi sia la lesione riscontrata a livello del cornicione non sono attribuibili a responsabilità della Controparte_1
disattendendo le risultanze dell'espletata c.t.u. irricevibili sotto tutti i
[...]
profili; in ogni caso con vittoria di spese del grado, con accollo alla parte appellante della spesa della c.t.u.. - B) In accoglimento dell'appello incidentale della dichiarare tenuto e condannare Controparte_1
l'appellante , in persona del suo amministratore p.t., a Parte_1
corrispondere all'appellata gli interessi compensativi sulla sorte liquidata a decorrere dalla domanda avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo e a rimborsare alla medesima appellata le spese processuali del primo grado integralmente o, in subordine, nella misura non inferiore ai due terzi dell'intero. C) Accogliere l'appello incidentale condizionato ove l'adita
Corte ritenesse che la parte della sentenza del Tribunale ad oggetto di tale
13 appello avesse natura decisionale e che il abbia formulato con Parte_1
la sua opposizione a decreto ingiuntivo della Controparte_1
un'implicita domanda di riduzione del prezzo dell'appalto.>>
All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 7. – i motivi di gravame proposti con l'appello principale
§ 7.1 – Con il primo motivo titolato: << sull'impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dimostrato dalla società opposta il titolo da cui derivava il proprio credito e l'inadempimento del
– errata falsa applicazione dell'art. 1218 e 2967 c.c. – Parte_1
insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto controverso della decisione riguardante la mancata accettazione dell'opera e l'avvenuto riconoscimento dei vizi da parte della società opposta ex art. 1667 c.c. >>, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito da parte della odierna appellata, Controparte_1
in virtù dell'allegazione del contratto di appalto e del mero inadempimento all'obbligazione di pagamento nonostante esso avesse dedotto Parte_1
e documentato che vi erano gravi ed importanti vizi che comportavano la necessità dell'intero rifacimento delle opere, ragione che aveva indotto esso appellante non accettare l'opera. Censurava la pronuncia imputando al
Tribunale di non avere tenuto conto di tali eccezioni e difese e di non averne tratto le dovute conseguenze, pur avendo dando atto che esso Parte_1
aveva contestato l'esistenza dei vizi con il verbale di riconsegna del cantiere del 3/07/2013. Sosteneva che la mancata accettazione dell'opera avrebbe dovuto comportare l'inesigibilità del credito e l'onere per l'appellata di provare anche la corretta esecuzione dell'opera stessa secondo le regole dell'arte e non semplicemente la rispondenza a quelle elencate nel contratto di appalto, in virtù di quanto previsto dall'art. 1667 c.c. Lamentava, inoltre, una carenza motivazionale della sentenza di primo grado nella parte in cui il
14 Tribunale aveva omesso di considerare l'effettuazione, da parte della degli interventi riparatori, fatto che costituiva il Controparte_1
riconoscimento tacito del vizio dell'opera e rendeva superflua la denuncia dei vizi. Dichiarava di avere effettuato la suddetta denuncia con il verbale del 3/07/2013, con la missiva del 14/10/2013 e con il verbale del 9/01/2014.
§ 7.2 – Con il secondo motivo titolato: << difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – sull'errata qualificazione della domanda avanzata dal
– sulla riduzione del prezzo e i danni del >>, Parte_1 Parte_1
impugnava il passo motivazionale con cui il Tribunale aveva affermato che:
<< ma l'opponente in questo procedimento non ha formulato Parte_1
domanda di riduzione del prezzo né l'eliminazione dei vizi. Esso opponente si è limitato ad eccepire la vessatorietà della penale ed in subordine, la sua riduzione. Pertanto, il corrispettivo del prezzo pattuito è dovuto alla società opposta >>. Sosteneva di aver enunciato condotte di controparte, causative di vizi, che avrebbero dovuto indurre il tribunale ad inquadrare la domanda nell'alveo della garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c; significava che le allegazioni come formulate rendevano chiaro che esso si Parte_1
riferisse ai vizi denunciati e al minore valore dell'opera pari ai costi necessari per la loro eliminazione in quanto gli interventi eseguiti dalla ditta, su richiesta di esso committente, si erano rivelati inefficaci. Sosteneva che la domanda di riduzione del prezzo fosse implicita nella domanda di revoca del decreto ingiuntivo, proposta per l'eccepita insussistenza del credito in ragione dei vizi e del compimento dell'opera reso non a regola d'arte. Che esso ben poteva eccepire la non debenza del credito e la sua Parte_1
insussistenza proprio in ragione dei vizi di cui si chiedeva l'eliminazione ed in ogni caso la riduzione del credito. (pag. 10 appello). Che la stessa risultava comunque proposta espressamente nella prima memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c. Affermava che i vizi erano incontestati dal momento che la ditta era intervenuta ripetute volte per la loro eliminazione, Controparte_1
15 seppur con esito non soddisfacente, e che la causa verteva non tanto sull'esistenza dei vizi essendo questi provati, quanto sulla modalità di eliminazione degli stessi e sui connessi costi tali da incidere sul valore dell'opera. In conclusione, lamentava l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.
§ 8 – i motivi di gravame proposti con l'appello incidentale
L'appello incidentale contiene tre motivi.
§ 8.1 – Con il primo motivo, censurava la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale riconosciuto gli interessi legali compensativi dovuti dal ad essa impresa per tutta la durata del giudizio di Parte_7
opposizione, dalla notifica della citazione alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., stante la loro funzione remunerativa.
§ 8.2 – Con il secondo motivo, impugnava la sentenza in relazione alla pronuncia di compensazione integrale delle spese del giudizio. Sosteneva che la decisione si poneva in contrasto con l'art. 91 c.p.c., che impone di porre le spese a carico della parte soccombente. Evidenziava che il era rimasto soccombente su più capi di domanda essendo stato Parte_1
condannato a pagare per intero il saldo del prezzo dell'appalto, essendo stata rigettata l'eccezione di vessatorietà e nullità della clausola penale con conseguente pronuncia di condanna a pagare la penale, seppure in misura ridotta. Osservava, sul punto, che la riduzione della penale non poteva configurare un'ipotesi di parziale soccombenza.
§ 8.3 – Con il terzo motivo, proposto in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale, censurava il passo motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva affermato: << siffatti vizi e difetti denunciati in questa sede dal avrebbero certamente Parte_1
giustificato il mancato pagamento del saldo del prezzo qualora il committente si fosse avvalso della garanzia di cui all'art. 1668 c.c. >>
16 Sosteneva che il primo Giudice non avrebbe potuto valutare l'incidenza dei vizi e difetti delle opere appaltate sull'economia del contratto in maniera approssimativa. Inoltre, significava che la sentenza di primo grado conteneva una superficiale disamina delle risultanze di causa, posto che il primo
Giudice aveva omesso di considerare che alcuni vizi rilevati nel certificato di ultimazione lavori del 3/07/2013 (lesioni stuccature pavimento proprietà
, stuccatura soglia in travertino proprietà , lesioni CP_4 CP_4
stuccature pavimento proprietà comune, presenza macchia in intradosso veletta lato ingresso) erano stati successivamente eliminati dall'appaltatrice, come emergeva dai successivi verbali di sopralluogo del 9 gennaio 2014 e
21 marzo 2014. Censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale affermato che:<< il danno determinato dal tubo non sostituito è stato liquidato dalla Compagnia assicuratrice del fabbricato >> sostenendo che, al contrario, il danno non concerneva vizi e difetti delle opere appaltate, bensì concerneva danni a proprietà esclusive dei condomini e determinati da infiltrazioni d'acqua fuoriuscita da un tubo fatiscente del riscaldamento, già sostituito dall'appaltatrice. Infine, lamentava che il primo Giudice aveva omesso di considerare che il , successivamente alle sopra Parte_1
descritte lagnanze, aveva accettato tutte le opere appaltate, come ammesso anche dallo stesso nell'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo; che si tratterebbe di vizi visibili e conosciuti dal committente, che non potevano più essere fatti valere dopo l'accettazione delle opere.
§9– Le domande inammissibili
Giova premettere che parte appellante, anche nelle conclusioni definitive ribadite all'esito dell'istruttoria svolta nel presente grado, per quel che qui rileva, ha chiesto: accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
17 1. accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo n. 18371/2014 per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. così come evidenziato in parte narrativa del presente atto di citazione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 18371/2014;
2. annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 del Tribunale di Roma, poiché illegittimo inefficace e nullo per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.;
3. nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità Controparte_1
della clausola di cui all'art. 12 del Contratto di appalto e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 18.250 richiesta a titolo di penale;
4. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ridursi Controparte_1
l'importo richiesto a titolo di penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. nella misura che sarà ritenuta più congrua alla luce dei difetti di esecuzione del lavoro.
Trattasi di questioni a cui la parte ha prestato acquiescenza per mancata proposizione di specifico motivo di gravame avverso le statuizioni emesse in primo grado su detti motivi di opposizione. Invero, come emerge dalla motivazione sopra trascritta al paragrafo 3 che precede, il tribunale ha rigettato le eccezioni di rito sollevate dall'opponente in ordine alla tardiva notifica del decreto ingiuntivo ed alla insussistenza dei presupposti dell'art. 633 c.p.c; ha rigettato l'eccezione di vessatorietà della clausola penale.
I suddetti capi di domanda, trasfusi nelle conclusioni, sono dunque inammissibili.
§9– le questioni preliminari
Parte appellata ha chiesto, con il foglio di precisazione delle conclusioni e nelle note conclusive, la revoca dell'ordinanza di questa Corte ammissiva
18 della consulenza tecnica trattandosi di atto istruttorio inammissibile per un duplice ordine di ragioni: a) in quanto il opponente non aveva Parte_1
formulato motivo di opposizione volto ad ottenere la riduzione del prezzo, significando che il giudice di prime cure si era pronunciato espressamente in tale senso e b) in quanto il aveva accettato le opere come si Parte_1
poteva evincere dall'esame di plurimi documenti: dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 03/07/2013 e sottoscritto da esse parti e dal direttore dei lavori con cui il aveva accettato le opere così Parte_1
opportunamente verificate e consegnate;
dal verbale redatto in data 21 marzo
2014 in esito a sopralluogo contenente le seguenti ammissioni: < sono stati verificati i lavori eseguiti dalla Ditta e di cui a verbale del CP_1
09/01/2014, riscontrando la corretta esecuzione degli stessi. Gli interventi di cui al verbale suddetto risultano conclusi>>; dalla delibera assembleare del 7 ottobre 2014 tenutasi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 30 settembre 2014) con cui il aveva Parte_1
accettato le opere appaltate, ripartendo tra i condomini il corrispettivo pattuito di € 154.769,53, come da documentazione versata in atti dal medesimo. Parte_1
§9.1– Osserva la Corte, in relazione alla prima questione, che l'impresa appellata sostiene: << non sembra che la domanda, così espressa nell'atto di opposizione: “annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 del
Tribunale di Roma e ciò per insussistenza del credito azionato in ragione dello svolgimento non a regola d'arte dei lavori ed il danno subito dal
”, possa interpretarsi quale domanda Parte_4
di riduzione del prezzo dell'appalto.>>.
Va evidenziato che questa Corte, con l'ordinanza 7 marzo 2024 ammissiva della CTU, ha chiarito che l'opponente medesima, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c aveva così riformulato la domanda :<< annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n 18371/2014 del Tribunale di Roma e ciò
19 per insussistenza del credito azionato in ragione dello svolgimento non a regola d'arte dei lavori, e conseguentemente voler accertare il danno subito dal con conseguente riduzione del Parte_4
prezzo dell'opera nella misura di € 75.514,12 o quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa”>> ritenendo quindi che il Parte_1
avesse tempestivamente precisato la domanda.
La decisione è conforme al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite n. 12310/2015:< ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. >> (e succ conf. da ultimo Cass. n. 23975/2024). La Suprema
Corte con la successiva pronuncia n. 4322/ 2019 ha chiarito la portata del principio enunciato dall'arresto nomofilattico appena indicato : << la quale
( Corte) si è fatta carico di un resettaggio delle "pre-cognizioni in materia, onde sgombrare il campo di analisi da preconcetti e suggestioni linguistiche prima ancora che giuridiche, soprattutto con riguardo ad espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei 'mantra' ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato".
Ciò ha portato al superamento della "coppia retorica emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima ed inammissibilità della seconda". La giurisprudenza, infatti, era solita ammettere le modificazioni della domanda introduttiva non incidenti né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o sulla qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere) ed a giudicare inammissibili, per
20 contro, quelle modificazioni della domanda che dessero luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi.
4.1. Sulla scorta del nuovo corso giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., devono ritenersi oggi non ammesse solo le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono "altro" da quella domanda;
sono, ex adverso, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate
"nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive". Insomma, si ritiene che il legislatore abbia consentito, prima dell'inizio della trattazione della causa,
"correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti.>>
La domanda introdotta dal nella prima memoria ex art. 183 co. Parte_1
6 c.p.c < con conseguente riduzione del prezzo dell'opera nella misura di
€ 75.514,12 o quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa. >> non è dunque una domanda nuova in quanto per essere tale doveva essere fondata su una nuova pretesa, diversa da quella originaria. Invece, la parte, all'interno della medesima vicenda sostanziale già dedotta (di insussistenza del credito in quanto in vizi delle opere avevano un loro controvalore economico da opporre al detto credito), si è limitata chiedere che il < >> venisse mitigato con la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo e/o con il riconoscimento della riduzione del prezzo.
La domanda è quindi ammissibile e va scrutinata essendo stata denunciata, con il primo motivo di gravame, di seguito esaminato, l'errata motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato esame delle difese di esso che aveva eccepito di non avere mai accettato l'opera avendo Parte_1
chiesto -ripetutamente- l'eliminazione dei vizi e concluso: a) per l'insussistenza del credito in ragione dell'importo economico di detti vizi di
21 cui chiedeva l'eliminazione e/o b) per la riduzione del credito in ragione della riduzione del prezzo dell'appalto dovuta per detti vizi.
§9.2– in relazione alla seconda questione, osserva la Corte che il
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo (con il quale gli Parte_1
veniva intimato il pagamento del saldo del prezzo dell'appalto oltre alla penale per il ritardo), ha eccepito, in sintesi, che il mancato pagamento del saldo era addebitabile, esclusivamente, all'inadempimento dell'impresa appaltatrice, la quale, in spregio agli obblighi contrattualmente assunti, aveva realizzato alcune opere – dettagliatamente descritte anche in consulenza di parte - non a regola d'arte, per cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo o la riduzione del prezzo. L'impresa resiste all'opposizione adducendo la decadenza dall'azione di garanzia per i vizi, in quanto il direttore dei lavori aveva redatto il 3 luglio 2013 lo stato finale, senza che nessuna contestazione fosse pervenuta ed, in ogni caso così testualmente si difendeva: < del 21/03/2014 redatto dalla D.L. in contraddittorio con l'impresa e controfirmato dall'amministratore del Condominio e dalla SI.ra , CP_4
con il quale si dà atto che: “sono stati verificati i lavori eseguiti dalla Ditta
e di cui a verbale del 09/01/2014, riscontrando la corretta CP_1
esecuzione degli stessi. Gli interventi di cui al verbale suddetto risultano conclusi”. (cfr. doc. 9 comparsa costituzione primo grado . Con CP_1
questo documento, infatti, si chiude ogni motivo di doglianza e a distanza di quasi 7 mesi, oltretutto dopo la notifica del decreto ingiuntivo da parte dell'impresa in data 30/09/2014, il con delibera del 07/10/2014 Parte_1
accettava le opere appaltate, ripartendo tra i condomini il corrispettivo pattuito di € 154.769,53, come ammesso e documentato dallo stesso
Condominio con l'atto di citazione in opposizione, nel quale si legge a pag.
5 “solo in data 07/10/2014 l'assemblea riteneva di accettare le lavorazioni mediante approvazione del bilancio consuntivo dei lavori espressa
22 all'unanimità dei presenti ad eccezione della proprietaria dell'int. B/13 (all.
n. 14 e 15)>> L'impresa, in sintesi, sostiene che il aveva Parte_1
proposto opposizione a decreto ingiuntivo in data 6 novembre 2014 adducendo di non aver pagato il saldo dei lavori a causa dei vizi indicati nel certificato di ultimazione dei lavori quando, invece, vi era prova in atti che essa li aveva subito eliminati e di tanto il medesimo CP_5 Parte_1
aveva dato conferma nel verbale del 9 gennaio 2014, oltre che nella delibera assembleare del 7 ottobre 2014 e nello stesso atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, osserva la Corte che il certificato di ultimazione dei lavori del 3 luglio 2013 ha assolto, nel caso specifico, alla sola funzione di accertare che l'opera era terminata non che l'opera veniva accettata, essendo state indicate le lavorazioni che presentavano criticità. Risultano rilevate: lesioni alle stuccature del pavimento, alla stuccatura della soglia in travertino, lesioni alle stuccature pavimento (parte comune), presenza macchia intradosso veletta. Le parti hanno allegato al verbale fotografie dello stato dei luoghi dando evidenza e documentando le lesioni alle stuccature. Non possono pertanto dirsi precluse le successive contestazioni in ordine alla qualità dei lavori tenuto conto del fatto che l'Impresa è intervenuta nel periodo gennaio- marzo 2014 per porre rimedio alle problematiche denunciate, senza successo. Va precisato, invero, che la condomina sig.
proprietaria dell'appartamento 13/b piano attico in data 14 ottobre CP_4
2013 chiedeva ulteriore sopralluogo denunciando il persistere dei ristagni d'acqua in presenza delle fughe del nuovo pavimento del suo terrazzo, la presenza di efflorescenze biancastre;
detta faceva seguire altra CP_4
missiva, in data 16 dicembre 2013 in cui evidenziava di aver interpellato un tecnico di sua fiducia, esperto nel settore, che l'aveva informata che le problematiche erano dovute a “difetti di esecuzione che andrebbero sistemati al più presto”. In data 9 gennaio il direttore dei lavori e l'amministratore del
23 condominio redigevano il verbale di sopralluogo che inviavano all'Impresa, corredato di fotografie che documentavano le stuccature del pavimento fessurate e le efflorescenze. In esito a dette contestazioni la ditta CP_1
eseguiva i lavori di riparazione e di tanto viene data rappresentazione nel verbale del 21 marzo 2014 in cui le parti (il DL, l'amministratore del condominio, la condomina l'impresa) danno atto che sono stati CP_6
verificati i lavori eseguiti dalla ditta e di cui al verbale del 9/1/2014 CP_1
“riscontrando la corretta esecuzione degli stessi. Gli interventi di cui al verbale suddetto risultano conclusi”. Quanto al pagamento il condominio aveva sospeso la corresponsione delle ultime quattro rate – risultava pattuita la dilazione in 18 rate – del prezzo dell'appalto (luglio, agosto, settembre, ottobre) che l'impresa aveva sollecitato con comunicazione del 10 ottobre
2013 a cui aveva fatto seguito la richiesta, in data 14 luglio 2014, di decreto ingiuntivo da parte dell'Impresa. Ne discende, a giudizio della Corte, che la sospensione del pagamento suddetto risultava giustificata, nel mese di ottobre 2013, dalla presenza dei vizi, puntualmente contestati e che l'impresa aveva poi riparato nel periodo gennaio – marzo 2014 (nel periodo intercorso tra la notifica del verbale di sopralluogo del 9 gennaio 2014 e la stesura del verbale di esecuzione lavori del 21 marzo 2014). Anche il verbale del 21 marzo 2014 non costituisce accettazione dell'opera, ma conclude positivamente le interlocuzioni in essere tra le parti circa le lavorazioni contestate e relative alla presenza di fessurazioni delle fughe tra le mattonelle del pavimento, con ristagni d'acqua e la presenza di diffuse efflorescenze essendo la ditta intervenuta per riparare i guasti. La problematica si è quindi, in progresso di tempo, spostata sulla verifica della idoneità di tali interventi a risolvere i vizi, oggetto del presente contenzioso, avendo il Parte_1
persistito nel ritenere che il lavoro non fosse stato eseguito correttamente ed avendo perciò omesso di saldare i lavori sin dalla data del 03/07/2013; contestualmente continuava a richiedere interventi per l'eliminazione dei
24 vizi sino al 2015 e, quindi, anche nelle more del giudizio. Non costituisce, in siffatto contesto, accettazione dell'opera il verbale di assemblea condominiale del 7 ottobre 2014, successivo alla notifica del decreto ingiuntivo e finalizzato, come esplicitato dal , al riparto ed alla Parte_1
riscossione delle quote condominiali per i lavori de quibus da parte dei condomini per poter fronteggiare il pagamento ove il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Va pertanto rigettata anche la seconda eccezione volta a ritenere preclusa la denuncia di vizi per accettazione dell'opera da parte del . Parte_1
§ 10– l'analisi dei motivi di gravame
I due motivi di gravame principale ed il terzo motivo di gravame incidentale, proposto in via condizionata, vanno esaminati congiuntamente attesa la loro connessione.
Si è già evidenziato al paragrafo che precede che il tribunale ha errato nel non ritenere formulata da parte del la domanda di riduzione del Parte_1
prezzo e l'eccezione di inadempimento per i vizi dell'opera, che giustificava la sospensione del pagamento del saldo del prezzo. La sentenza incorre nel denunciato vizio di motivazione avendo il primo giudice ritenuto provato il credito dell'Impresa sulla base delle pattuizioni contrattuali e della mancata prova del pagamento del prezzo da parte del senza che il Parte_1
tribunale abbia indagato se le ragioni addotte dal committente a giustificazione di detto mancato pagamento fossero o meno fondate.
Il Tribunale si è discostato dai principi espressi dalla Suprema Corte con indirizzo consolidato: << il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511), anche
25 quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,
1668, 1669 e ss. cod. civ. , attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012,
n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936; Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472).
Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2,
26 09/08/1996, n. 7364). Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione
(Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n. 26365), in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 cod. civ. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333). In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive,
l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto
27 della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019,
n. 98).>> ( così Cass. n. 7041/2023)
Solo l'accertamento dei vizi o, meglio, dell'inesatta esecuzione dell'opera e della persistenza di vizi nonostante le riparazioni eseguite dalla CP_7
e della loro quantificazione in termini di costi per le riparazioni
[...]
consente di pronunciare sulle opposte domande delle parti, qui riproposte con i motivi in esame.
La Corte ha così disposto CTU, non ammessa in primo grado.
L'oggetto dell'appalto, affidato nel 2012, riguardava i lavori di manutenzione ordinaria delle coperture, del lastrico solare e dei frontalini del
, come da progetto e scheda d'offerta prezzi allegata al contratto;
Parte_1
in sintesi, il rifacimento dei lastrici di copertura del piano superattico e delle terrazze al piano attico dell'immobile risalente al 1969 come CP_2
anno di costruzione.
Il Consulente ha riscontrato - a distanza di 11 anni dall'esecuzione dei lavori e di 10 anni dalle riparazioni specifiche effettuate dall'impresa -i seguenti vizi, qualificati quali vizi costruttivi:
1) incrostazioni calcaree/efflorescenze sulle superfici delle pavimentazioni, in corrispondenza tra i giunti delle varie mattonelle;
2) assenza di giunti di dilatazione termica, o realizzazione non corretta e conseguenti problemi di lesioni delle stuccature tra le mattonelle;
3) non corretta realizzazione delle stuccature tra le mattonelle e non corretta realizzazione delle stuccature flessibili lungo le direttrici dei giunti;
4) vizi presso i cornicioni esterni tra il piano attico ed il superattico;
consistenti in lesioni continue, presenti sui cornicioni lungo tutto il perimetro esterno dell'edificio;
28 5) lesioni del cornicione lato interno, evidenti distacchi tra la pavimentazione e le copertine in travertino di bordo lato interno, verso il terrazzo;
6) mancanza di giunti di dilatazione lungo tutto il cornicione.
Il consulente ha chiarito, punto per punto, le ragioni per le quali detti vizi sono legati ad una non corretta esecuzione delle lavorazioni e, nelle conclusioni - in risposta alle osservazioni del consulente di parte dell'Impresa - ha esplicitato le motivazioni per cui le efflorescenze CP_1
non possono essere legate alla presenza delle piante e: << all' uso di prodotti per favorire la crescita delle piante, quali concimi, sali, fungicidi, verderame ed altro, quando spruzzati o dati in eccesso rispetto alla quantità che la radice può assumere, disciolti nell'acqua di irrigazione percorrono i tragitti precedentemente descritti favorendo la creazione di efflorescenze ed incrostazioni.>> come sostenuto dal CTP della ditta.
In primo luogo, ha chiarito -in fatto- che quasi tutte le zone dei terrazzi esaminati e descritti nella relazione di consulenza, risultano infestate da queste ricalcificazioni di materiali, per poi esplicitare con argomenti logici e scientifici, che detti fenomeni provengono dai materiali dilavati sottostanti alla pavimentazione e che non corrisponde al vero che le efflorescenze ci sono solo nelle zone sotto le piante. Ha così argomentato: << 1) le efflorescenze sono sempre concentrate maggiormente sulle giunture tra le mattonelle, da questo ne consegue: a) che le efflorescenze sono generale dal dilavamento dei materiali posti sotto alle mattonelle dall'impresa in fase di realizzazione dei lavori;
b) le efflorescenze non possono essere generate da ipotetici prodotti per trattare le piante poste nei vasi, in quanto se così fosse le stesse sarebbero distribuite in modo uniforme sulla pavimentazione e non concentrate prevalentemente lungo le giunture tra le mattonelle;
c) è da rilevare che i terrazzi interessati dal problema sono di proprietà di più condomini, quindi, tutti avrebbero dovuto acquistare prodotti per le piante
29 ed i fiori dallo stesso fornitore, con lo stesso prodotto, anche questo dimostra l'insostenibilità di quanto ipotizza il CTP. 2) anche presso il terrazzo condominiale, dove né all'epoca né oggi ci sono vasi, si ha in modo evidente lo stesso fenomeno. 3) è confermato, come già detto in relazione e asserito anche dal CTP che la prevalenza delle efflorescenze sono ubicate lungo le vie di compluvio, ed in particolare nei tratti con minor pendenza che spesso sono prossimi ai bocchettoni. Tale fenomeno accade proprio perché in dette zone confluiscono maggiormente le acque di dilavamento che si infiltrano sotto le mattonelle. L'infiltrazione delle acque sotto le mattonelle in parte è un fatto naturale, ma nel caso in esame è molto accentuato dalle stuccature e giunti non eseguiti correttamente dall'impresa o mancanti. Quindi è per questo motivo per cui le efflorescenze si formano prevalentemente in queste zone e non a causa dei prodotti per curare i fiori nei vasi, come invece sostiene il CTP>> Ha chiarito le possibili cause e concause del fenomeno che ha ascritto : a possibile non corretta idratazione dei materiali in fase di posa;
a possibile impiego di materiali di qualità non idonea, che si
“disciolgono” (in conseguenza di processi chimici specifici) a seguito delle piogge;
a presenza di zone con pendenza fortemente ridotta (avendo riscontrato che il fenomeno si rinviene lungo le direttrici di scolo delle acque e in maggior misura presso le zone dove la pendenza è inferiore;
problemi sui giunti non eseguiti correttamente, che hanno determinato lesioni superficiali sulla pavimentazione, incrementano il fenomeno del dilavamento di cui trattasi, dato che determinano la penetrazione di acqua in misura elevata sotto le mattonelle.
Ha riscontrato, quanto alla sigillatura delle fughe, che non sono qualificabili per come realizzate quali giunti di dilatazione e che tale errata lavorazione ha comportato che le dilatazioni, inevitabili in quanto conseguenza della dilatazione termica, si sono formate spontaneamente sul pavimento creando
30 fessurazioni, avvallamenti, distacchi < significative quantità.>>
L'entità delle fughe lesionate, assenti e saltate, è rilevabile dallo stato dei luoghi, ben documentato nell'allegato fotografico (all. 2) della presente relazione ed in particolare nelle fotografie riportate nelle pagine: - da n. 9 a n. 10; - da pag. 21 a pag. 30; - da pag. 30 a pag. 45; da pag. 62 a pag. 65; - da pag. 71 a pag. 72 (queste inerenti al cornicione.)
Il CTU ha rigettato i rilievi del consulente di parte che aveva evidenziato che negli atti progettuali non vi era alcun riferimento a giunti di dilatazione, chiarendo che le lavorazioni non erano eseguite a regola d'arte e che l'aver utilizzato prodotti Mapei non poteva dirsi argomento risolutivo quando, indipendentemente dal buon prodotto di marca usato, come nel caso in esame, era la tecnica di esecuzione dell'opera ad essere imprecisa e sostanzialmente inidonea.
In relazione al cornicione privo di giunti di dilatazione ha spiegato:
< dilatazione ha causato significativi problemi e spostamenti nel tempo della pavimentazione rispetto al supporto in cls sottostante, che ovviamente ha una diversa dilatazione termica. In una zona del cornicione esterna al terrazzo condominiale, le sollecitazioni termiche che si sono create hanno determinato anche l'innalzamento della pavimentazione, non trovando lo sfogo nei giunti di dilatazione termica (che, come detto, sono del tutto assenti). In altre zone si sono formate lesioni superficiali presso la pavimentazione, cioè si è formato il giunto di dilatazione in modo spontaneo, vista la relativa assenza di realizzazione in fase di ristrutturazione. Anche nelle zone frontali del cornicione, dove risultano lesioni orizzontali continue sotto le copertine in travertino, si rileva un disallineamento verticale tra le superfici lesionate, in molti punti risultano presenti disallineamenti tra la parte superiore alla lesione e la parte inferiore. Infatti, la parte superiore si è
31 spostata di vari millimetri verso l'esterno, arrivando agli spigoli dell'edificio addirittura, a circa 1 cm.>>. Il consulente offre immagini dell'innalzamento della pavimentazione che così descrive: < pavimentazione, verosimilmente, è stato causato da fenomeno del “carico di punta” (quando un corpo solido è molto lungo rispetto alla sua sezione trasversale, se esso viene caricato a compressione, questo corpo può manifestare la tendenza a flettersi). In tal caso non essendo un corpo continuo, quindi a seguito delle sollecitazioni termiche si sono innalzate le mattonelle. Infatti, il fenomeno è dovuto alle escursioni termiche legate alla completa mancanza di giunti di dilatazione>>
Il consulente ha chiarito che i vizi in esame non sono stati eliminati e che gli stessi sono ancora presenti sui luoghi.
Rispondendo al quesito volto a conoscere le opere necessarie per eliminare i vizi il consulente ha risposto: < demolizione della pavimentazione, del relativo strato di allettamento, di procedere all'applicazione di apposito strato di guaina sopra quelli esistenti, ricostruire i massetto di allettamento, con l'impiego di apposita rete antifessura (dato che lo strato aggiuntivo di guaina comunque riduce gli spessori disponibili per il massetto e potrebbe lesionarsi se di spessore troppo esiguo), posa delle nuova mattonelle con appositi giunti di dilatazione termica, che interessano sia la parte superiore del massetto di allettamento, sia lo spessore della colla e della mattonella e che abbiano una larghezza di
1 cm. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ad avere sempre la dovuta pendenza, partendo con uno spessore minimo possibile presso il bocchettone, questo risulta facilitato anche dalla previsione della rete antifessura, che permette anche di ridurre lo spessore del massetto ove necessario>>, illustrando gli accorgimenti tecnici da seguire in fase di esecuzione dell'opera. Identiche considerazioni per le problematiche del
32 cornicione per la cui risoluzione, in considerazione delle altezze del fabbricato, doveva prevedersi l'utilizzo di ponteggio.
Osserva la Corte che il consulente non ha condiviso le soluzioni del consulente di parte dell'Impresa che ha definito i lavori da svolgere “ piccole riparazioni” significando che anche dopo la conclusione dei lavori la ditta aveva eseguito dette “piccole manutenzioni“ che si erano rivelate inidonee ed i problemi si erano tutti ripresentati e persistevano proprio perché i lavori andavano rifatti per poter avere soluzione, tale era l'inadeguatezza del lavoro svolto: <vizi sono tutti eliminabili e nella risposta al punto precedente sono state analizzate tutte le lavorazioni che necessita effettuare per eliminare i vizi. La valutazione se i vizi sono spropositati o meno è una valutazione soggettiva, il sottoscritto ritiene che le opere siano state eseguite non a regola d'arte, come documentato in atti dalla parte opponente, rilevato dal sottoscritto e documentato nella relazione che precede. I lavori da svolgere sono la quasi totalità dei lavori d'appalto per i terrazzi e circa la totalità dei lavori svolti sui cornicioni, la cui incidenza sul totale delle lavorazioni svolte su dette parti dell'edificio è pari a circa il 90 -95 %.>>
Ritiene la Corte di condividere gli accertamenti compiuti dal CTU che ha fornito una messe di informazioni oggettive sullo stato dei luoghi avendo analizzato le lavorazioni all'epoca di esecuzione del contratto e delle prime contestazioni di vizi dell'opera – potendo disporre di documenti e fotografie
– ed all'attualità; ha fornito rigorosa elaborazione delle conclusioni fondata su discussione tecnico scientifica nel contraddittorio dei consulenti di parte, senza omettere alcun accertamento obiettivo demandato o richiesto. Va quindi disatteso il terzo motivo di gravame incidentale condizionato.
Il costo delle riparazioni è pari ad € 132.475,22 oltre iva con il prezziario attuale ed € 84.898,61 oltre iva con il prezziario del 2011.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato il a corrispondere all'impresa Parte_1 [...]
[...]
[...] l'importo residuo a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto Parte_8
pari ad € 47.199,41 oltre Iva ed interessi dalla data di pubblicazione della sentenza.
La domanda dell'appellante è volta a chiedere il rigetto della domanda introdotta con il monitorio per insussistenza del credito essendovi un credito maggiore del Condominio in ragione del minor valore dell'opera essendo essa viziata.
Costituisce domanda nuova e come tale inammissibile quella contenuta nelle note conclusive:<< con conseguente condanna della Controparte_1
al pagamento della corrispondente somma e di tutto quanto sarà
[...]
accertato non dovuto ed indebitamente percepito oltre interesse e rivalutazione monetaria.>> e come ripetuta nelle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazioni depositato il 12 dicembre 2024.
In tema di appalto, il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, costituisce un rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele
(riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall'art. 1668 cod. civ. (tra le tante Cass. 19103/2012). Il non ha Parte_1
formulato né domanda di risoluzione del contratto, né domanda di risarcimento del danno avendo sempre fatto riferimento – come appena detto
- quale pregiudizio patrimoniale, a quello ristorabile con la riduzione del prezzo come debbono intendersi le conclusioni: << annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 18371/2014 del Tribunale di Roma e ciò per insussistenza del credito azionato in ragione dello svolgimento non a regola d'arte dei lavori, e conseguentemente voler accertare il danno subito dal con conseguente riduzione del prezzo Parte_4
dell'opera nella misura di € 75.514,12 o quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa.>> e le argomentazioni difensive ad illustrazione delle stesse.
34 Accertato, quindi, che in ragione dei vizi accertati il valore dell'opera è inferiore a quello contrattualmente pattuito, il credito azionato con il monitorio è insussistente e quindi non esigibile. L'impresa ha agito per ottenere il corrispettivo dell'appalto, ma a fronte dell'eccezione della committente che l'opera fosse viziata, impresa non è riuscita a CP_1
fornire la prova, di cui era onerata, di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione (cfr. Cass. n. 98/2019 e ut supra Cass. 7041/2023).
La riforma del capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto comporta, quale effetto estensivo, la caducazione del capo di sentenza relativo al pagamento della penale che presuppone il ritardo ingiustificato del pagamento.
Quanto alla domanda di riduzione del prezzo dell'appalto si osserva che l'opera realizzata, con i vizi riscontrati, ha un prezzo proporzionalmente inferiore e pari a quello corrispondente al costo delle lavorazioni da sostenere per renderla idonea. Invero, il consulente ha accertato che tutti i vizi sono sanabili e che la percentuale di lavori da ripetere è pari al 90-95% del totale.
Il prezzo va ricondotto ai valori dell'epoca di conclusione del contratto, tenendo a riferimento il prezziario del 2011 e così pari ad € 84.898,61 oltre iva, oltre € 5.722,50 per ponteggio e così complessivamente € 90.621,11 oltre Iva. Le ulteriori voci che l'appellante illustra negli scritti conclusivi (per costi di piccola manutenzione sostenuti nel corso del processo e per i maggiori costi che dovrà sostenere dovendo affidare un nuovo incarico di appalto con i prezzi attuali) afferiscono a voci risarcitorie non liquidabili non risultando formulata l'autonoma e specifica domanda di risarcimento del danno.
Considerato, conclusivamente, che il prezzo dell'appalto era pari ad €.
154.769,53 oltre iva al 10% (originari €. 129.776,28 + €. 24.993,25 per i lavori in variante) esso va rideterminato nella differenza tra il suddetto importo ed € 90.621,11 oltre Iva e residuano € 64.148,42, oltre Iva.
35 L'accoglimento dell'appello principale comporta, oltre al rigetto del terzo motivo di appello incidentale, anche l'assorbimento dei primi due motivi di appello incidentale stante l'insussistenza del credito residuo dell'impresa e dovendo il regime delle spese essere valutato all'esito della soccombenza finale.
§ 11. – Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di assolutamente prevalente essendo il condominio Controparte_1
rimasto soccombente sulle sole questioni pregiudiziali di rito ma integralmente vittorioso nella domanda di merito;
esse vengono liquidate in favore del appellante sulla base dello scaglione di valore della Parte_1
causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi. Gli oneri di CTU, come liquidati con separato decreto, vanno posti a definitivo carico di
Controparte_1
§ 13 – Il rigetto dell'appello incidentale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n.
13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_2 Controparte_1
nonché sull'appello incidentale da questa proposto contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 9953/2019 pubblicata in data
10/05/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello principale, rigetta quello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina in €
36 64.148,42, oltre Iva il prezzo dell'appalto e rigetta la domanda proposta da con il ricorso monitorio;
Controparte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio in favore del appellante che Parte_1
liquida, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi e quanto al presente grado in € 14.317.00 per compensi, oltre per entrambi i gradi, rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. pone a definitivo carico di gli oneri di Controparte_1
CTU come liquidati con separato decreto;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante incidentale l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 13/12/2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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