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6 giugno 1985
6 giugno 1985
Art. 3.
Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.
Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 .
Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.
Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 .
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2022, n. 24051Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19229/2019 R.G. proposto da GREMA S.A.S. DI MA LE E C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario AR e Andrea Regio D'Ací, con domicilio eletto in Roma, Via degli Scipioni n. 268. - RICORRENTE- contro PP1 REALE ESTATE S.R.L., in persona del legale rappresentante, e NT ER, rappresentate e difese dall'avv. Maria RL Balatronì, giusta procura in atti. -CONTRORICORRENTI - avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 749/2019, pubblicata in data 16.4.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.5.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico …Leggi di più...
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