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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
2331 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SS Di IA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2331 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 11/07/2021 tra i coniugi:
1. , nato/a a NO (SA) in data 08/08/1991, - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata/o a OL (NA) in data 11/12/1990, - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente/entrambi dall' avv. BARTOLINI MIRKO
e dall' avv. BARTOLINI MIRKO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 11/03/2025;
1 - che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parare favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
11/07/2021 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' – Atto n. 40
Parte 2 Serie A Anno 2021 dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
05/11/2024, che integralmente si riportano:
1) I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
modalità condivisa come per legge, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
2) Al fine di mantenere e garantire un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, i ricorrenti stabiliscono che il IG. possa vedere e tenere Pt_1
con sé i figli alle seguenti condizioni: previo accordo con la madre e con possibilità di pernotto, potrà trascorrere con i figli due giorni la settimana dopo gli impegni scolastici ed extrascolastici, indicativamente il martedì ed il mercoledì (dall'uscita da scuola e fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola), un week-end
2 alternato dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera, quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre dopo cena, durante il periodo estivo
15 giorni anche non consecutivi, mentre nel periodo invernale, sempre con criterio di alternanza, potrà vedere e tenere con sé i figli dal 23 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01 con osservanza dello stesso criterio per il periodo pasquale sicchè, alternativamente di anno in anno i figli potranno rimanere con il padre dal giovedì al giorno di Pasqua, oppure dal lunedì di Pasqua fino al rientro a scuola, dopo le vacanze;
diritto di visita da esercitarsi nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi ricreativi ed esigenze di vita e salute dei figli.
3) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , mediante accredito Pt_1 CP_1
sul conto corrente bancario/postale a lei intestato, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 600,00 (seicento) a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli minori e , soggetta a rivalutazione annuale Per_1 Per_2
secondo gli indici ISTAT.
4) Le parti convengono, inoltre, che il IG. a seguito di presentazione di Pt_1
idonea documentazione, corrisponda alla IG.ra e viceversa, se anticipate CP_1
interamente dal IG. il 70% (settanta) delle spese straordinarie da Pt_1
sostenere per i figli minori che dichiarano di voler individuare con il seguente schema: I) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 100,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche. II) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 100,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in
3 libera professione;
c) cure non convenzionali. III) Spese scolastiche e parascolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalla Provincia di
Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna e Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
i) centri estivi e campi scuola. IV) Spese scolastiche e parascolastiche da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nelle zone indicate al punto precedente;
e) baby sitter ( se necessaria per la cura dei minori); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private. V) Spese ludico/sportive/ ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività sportiva, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro € 100 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del figlio.
4 Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute i ricorrenti concordano che le stesse dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione di adeguata documentazione, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo, in ipotesi di spese per le quali non è necessario il preventivo accordo.
Nel caso di spese da concordare, a fronte della richiesta scritta (per posta, via e-mail, sms, social o qualsiasi altro metodo tracciabile) di un genitore, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta e, negli altri casi, non oltre quindici giorni dalla stessa), il proprio eventuale dissenso espresso e motivato per iscritto;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
5) I coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano a proporre richieste in ordine al loro mantenimento.
6) I coniugi fin da ora si danno reciprocamente consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori.
7) L' assegno unico universale per i figli a carico erogato dall spetterà in parti CP_2
uguali tra i coniugi (50% al padre e 50% alla madre).
8) Il IG. dichiara di non essere titolare di conti correnti bancari e/o postali, Pt_1
né tanto meno libretti e/o conti di deposito e altri strumenti finanziari.
9) Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 16/11/2025 Il Presidente
SS Di IA
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Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SS Di IA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2331 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 11/07/2021 tra i coniugi:
1. , nato/a a NO (SA) in data 08/08/1991, - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata/o a OL (NA) in data 11/12/1990, - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente/entrambi dall' avv. BARTOLINI MIRKO
e dall' avv. BARTOLINI MIRKO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 11/03/2025;
1 - che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parare favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
11/07/2021 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' – Atto n. 40
Parte 2 Serie A Anno 2021 dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
05/11/2024, che integralmente si riportano:
1) I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
modalità condivisa come per legge, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
2) Al fine di mantenere e garantire un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, i ricorrenti stabiliscono che il IG. possa vedere e tenere Pt_1
con sé i figli alle seguenti condizioni: previo accordo con la madre e con possibilità di pernotto, potrà trascorrere con i figli due giorni la settimana dopo gli impegni scolastici ed extrascolastici, indicativamente il martedì ed il mercoledì (dall'uscita da scuola e fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola), un week-end
2 alternato dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera, quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre dopo cena, durante il periodo estivo
15 giorni anche non consecutivi, mentre nel periodo invernale, sempre con criterio di alternanza, potrà vedere e tenere con sé i figli dal 23 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01 con osservanza dello stesso criterio per il periodo pasquale sicchè, alternativamente di anno in anno i figli potranno rimanere con il padre dal giovedì al giorno di Pasqua, oppure dal lunedì di Pasqua fino al rientro a scuola, dopo le vacanze;
diritto di visita da esercitarsi nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi ricreativi ed esigenze di vita e salute dei figli.
3) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , mediante accredito Pt_1 CP_1
sul conto corrente bancario/postale a lei intestato, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 600,00 (seicento) a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli minori e , soggetta a rivalutazione annuale Per_1 Per_2
secondo gli indici ISTAT.
4) Le parti convengono, inoltre, che il IG. a seguito di presentazione di Pt_1
idonea documentazione, corrisponda alla IG.ra e viceversa, se anticipate CP_1
interamente dal IG. il 70% (settanta) delle spese straordinarie da Pt_1
sostenere per i figli minori che dichiarano di voler individuare con il seguente schema: I) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 100,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche. II) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 100,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in
3 libera professione;
c) cure non convenzionali. III) Spese scolastiche e parascolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalla Provincia di
Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna e Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
i) centri estivi e campi scuola. IV) Spese scolastiche e parascolastiche da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nelle zone indicate al punto precedente;
e) baby sitter ( se necessaria per la cura dei minori); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private. V) Spese ludico/sportive/ ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività sportiva, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro € 100 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del figlio.
4 Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute i ricorrenti concordano che le stesse dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione di adeguata documentazione, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo, in ipotesi di spese per le quali non è necessario il preventivo accordo.
Nel caso di spese da concordare, a fronte della richiesta scritta (per posta, via e-mail, sms, social o qualsiasi altro metodo tracciabile) di un genitore, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta e, negli altri casi, non oltre quindici giorni dalla stessa), il proprio eventuale dissenso espresso e motivato per iscritto;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
5) I coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano a proporre richieste in ordine al loro mantenimento.
6) I coniugi fin da ora si danno reciprocamente consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori.
7) L' assegno unico universale per i figli a carico erogato dall spetterà in parti CP_2
uguali tra i coniugi (50% al padre e 50% alla madre).
8) Il IG. dichiara di non essere titolare di conti correnti bancari e/o postali, Pt_1
né tanto meno libretti e/o conti di deposito e altri strumenti finanziari.
9) Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 16/11/2025 Il Presidente
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