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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 192/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2022
d a
(C.F. con sede in Torino - Parte_1 P.IVA_1
Piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore,
incorporante di società con Socio Unico Banca Controparte_1 [...]
alla cui attività di Direzione e Coordinamento è assoggettata, Parte_1
e appartenente al - con sede legale in Brescia Controparte_2
(BS), Via Cefalonia n. 74, in persona del Procuratore Dott.ssa
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti GORIO ROBERTO (C.F. CP_3
pagina 1 di 17 ) e GORIO FEDERICA (C.F. C.F._1
) entrambi del Foro di Brescia, procuratori C.F._2
domiciliatari come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(c.f./P.IVA Controparte_4
, con sede in Via Caproni n° 17/a, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. RIGHINI PAOLO
del Foro di Parma (C.F. , procuratore domiciliatario C.F._3
come da procura in atti.
APPELLATO
e
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 22 gennaio 2025 avente ad oggetto: Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 5 novembre 2021 con il n. 2729/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“in riforma dell'impugnata sentenza, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto
pagina 2 di 17 emesso dal Tribunale di Brescia n. 2329/2017 datato 11.04.2017 e pubblicato
il 12.4.2017 (R.G. 6058/2017).
Spese e compenso professionale di causa interamente rifusi (ivi comprese le
spese generali forfettarie) per entrambi i gradi di giudizio (con compensazione
delle spese verso -contumace chiamata in causa ai soli Controparte_5
fini dell'integrazione del contraddittorio).”
Dell'appellato
“L'Avv. Righini, per gli appellati, chiede la concessione dei termini di legge
per il deposito di memorie conclusive ed eventuali repliche, precisa le
conclusioni come segue:
Voglia la Corte d'Appello:
- dichiarare la nullità dell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado
e conseguente inammissibilità dell'appello, per via del fatto che, nonostante il
conflitto di interesse in cui versano, (ora Controparte_1 Parte_1
procedente e sé dicente cessionaria del credito, le
[...] CP_5
stesse risultano essere patrocinate dagli stesi difensori.
- in ogni caso, confermare la sentenza oggetto di appello, con vittoria di
onorari ed accessori del grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LEGATORIA e Controparte_4 Controparte_4
pagina 3 di 17 proponevano opposizione avverso il decreto con il quale veniva ingiunto agli attori il pagamento, in favore della della somma di euro Controparte_1
380.702,19, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di leasing insoluti.
Con sentenza n.2729/2021 il tribunale, in via preliminare, rilevava non esser controversa la conclusione del contratto di leasing, né la qualifica di coobbligato di quale garante e socio solidalmente e Controparte_4
illimitatamente responsabile;
riteneva, quindi, che l'eccezione di arbitrato sollevata dalla difesa di parte opponente non potesse trovare accoglimento,
avendo le parti escluso, nella clausola 19 del contratto, l'operatività della clausola compromissoria per i procedimenti ingiuntivi anche nella fase dell'opposizione.
Quanto al merito della controversia, il tribunale riteneva fondata l'eccezione volta a dichiarare la nullità della clausola contrattuale recante pattuizione degli interessi moratori nella misura del tasso soglia vigente alla data della stipula aumentato di 3,15 punti percentuali.
Preso atto dell'applicabilità agli interessi moratori della disciplina antiusura, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il tribunale riteneva che la pattuizione di un tasso di interesse moratorio nominale pari al tasso soglia moratorio (calcolato con le modalità indicate dalla Suprema Corte)
ne avrebbe determinato il superamento nel momento in cui si fossero presi in considerazione non solo gli interessi moratori ma anche gli oneri pattuiti in pagina 4 di 17 corresponsione del credito erogato.
Ulteriormente il tribunale rilevava che la nullità della clausola relativa agli interessi moratori non avrebbe determinato la nullità anche della diversa clausola relativa all'applicazione degli interessi corrispettivi, con conseguente rigetto dell'istanza di accertamento della gratuità del contratto.
Quanto, poi, alla dedotta nullità del “meccanismo stabilito per il calcolo
dell'importo dovuto in ipotesi di riscatto anticipato del bene”, il giudice di prime cure osservava che, non contemplando il contratto alcuna ipotesi di riscatto anticipato, le censure di parte attrice dovevano ritenersi riferite alla clausola di determinazione dell'importo della penale per il caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, e da ciò traeva la conclusione che, essendo giunto il contratto alla sua naturale scadenza,
nonostante l'allegato inadempimento dell'utilizzatore, non vi sarebbe stata risoluzione anticipata del rapporto, sicché sarebbe difettato l'interesse, in capo a parte attrice, alla contestazione circa la validità di tale clausola.
Il Tribunale ravvisava, inoltre, carenza di interesse ad agire in capo a parte attrice anche con riguardo all'eccezione di nullità della clausola di indicizzazione sotto il profilo della violazione della normativa in tema di intermediazione finanziaria: avendo infatti parte attrice tratto beneficio economico dalla relativa applicazione, essa - in assenza di un'eventuale incidenza della dedotta nullità parziale sull'intero contratto (circostanza pagina 5 di 17 neppure allegata) - non avrebbe avuto alcun interesse alla dichiarazione di nullità della clausola di indicizzazione in oggetto. La quale, peraltro, a giudizio del Tribunale era stata puntualmente disciplinata sicché, al di fuori dei casi di annullamento o rescissione parziale non sarebbe stato possibile per il giudice sostituire il parametro liberamente pattuito dalle parti con altro in ipotesi più
“equo”.
Per le ragioni sopra esposte il Tribunale riteneva che il decreto, col quale si era ingiunto il pagamento degli interessi moratori, dovesse essere revocato, e che gli attori dovessero essere condannati al pagamento della sola somma capitale già portata dal decreto ingiuntivo (euro 380.702,19) oltre interessi ex art. 1284
comma IV c.p.c.
Inoltre, non avendo parte attrice allegato il pagamento di interessi moratori,
che dagli estratti conto in atti risultavano computati ma non saldati, nulla poteva ritenersi dovuto all'attrice a titolo di ripetizione di indebito.
Infine, il Tribunale riteneva che non potesse trovare accoglimento la domanda risarcitoria, in quanto, premesso che l'an del risarcimento può sussistere solo a fronte della pattuizione di interessi moratori “oltre soglia”, unica eccezione fondata, ed escluso che il danno, non meglio delineato con riguardo a tale sola voce, potesse ritenersi in re ipsa, il mancato pagamento, anche solo parziale,
degli interessi moratori ne avrebbe escluso la concreta sussistenza.
pagina 6 di 17 Quanto all'intervento della terza intervenuta il tribunale Controparte_5
dava atto del fatto che si era costituita in data 13 maggio 2021 quale cessionaria del credito per cui è causa.
Rilevato che la dante causa non era stata estromessa, riteneva che il procedimento fosse proseguito tra le parti originarie, e che conseguentemente gli attori dovessero essere condannati al pagamento in favore della società
opposta Osservava, inoltre, che l'efficacia della sentenza nei Controparte_1
confronti della terza intervenuta, quale successore a titolo particolare,
disciplinata dall'art. 111 ultimo comma c.p.c., non aveva costituito oggetto del procedimento. Con la conseguenza che le contestazioni di parte attrice in merito all'assenza di prova dell'intervenuta cessione del credito avrebbero potuto assumere rilievo solo al fine di valutare la legittimazione all'intervento della terza. Non avendo la convenuta sollevato contestazioni in merito all'effettiva cessione del credito, la stessa non poteva che ritenersi provata,
<non avendo l'attrice alcun interesse a contestare la cessione a fronte del
comportamento processuale della convenuta opposta che aveva riconosciuto
l'intervenuta cessione>>.
Conclusivamente, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava gli opponenti a corrispondere a parte opposta la somma di euro
380.702,19 in linea capitale oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.p.c.; preso atto della parziale reciproca soccombenza delle parti compensava le spese di pagina 7 di 17 lite.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza la banca contestando la statuizione nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione relativa all'usurarietà dell'interesse moratorio.
Parte appellante osserva infatti che il contratto, nelle Condizioni Particolari,
determina il prevede tasso di interesse di mora nella misura del “Tasso soglia
vigente alla stipula + 3,15 punti”, ovvero in misura pari al “tasso soglia di mora” calcolato secondo i criteri di Cass. SS.UU. 18.09.2020 n. 19597,
essendo coincidente con la “soglia di mora”, come acclarato dalla stessa sentenza impugnata.
Nel caso in esame quindi, la previsione contrattuale di un interesse di mora nella misura di 3,15% punti percentuali oltre il tasso soglia degli interessi corrispettivi, identifica il tasso contrattuale di mora con il “tasso soglia di mora” vigente nel periodo [la maggiorazione statistica media rilevata da Banca
d'Italia per gli interessi di mora (2,1%) maggiorata del 50% dà il risultato di
3,15 punti percentuali (2,1% + 50% = 3,15)].
La banca afferma di essersi attenuta alle indicazioni contenute nella circolare
ABI 25/09/2003 nella quale si indicava la maggiorazione del 3,15% (2,1% +
50% = 3,15%) come parametro utile al fine di evitare il superamento della pagina 8 di 17 soglia da parte degli interessi di mora (con ciò anticipando il criterio che sarebbe stato poi indicato dalle SS.UU. 19597/2020).
Parte appellante censura, dunque, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il tasso di mora superasse la soglia considerando “gli oneri pattuiti
in corresponsione del credito erogato”, in quanto sarebbe errato maggiorare il tasso di mora delle “spese collegate all'erogazione del credito” di cui all'art.644 Cod. Pen., poiché se tali spese consentono di rappresentare il “costo
del finanziamento” (TEG) e confrontarlo con il TEGM (Tasso Effettivo
Globale Medio) rilevato dalla Banca d'Italia, non incidono tuttavia in nessun modo sul tasso di mora.
Le stesse Sezioni Unite nel corso della motivazione hanno affermato che gli interessi moratori non vanno rapportati ai “costi complessivi del credito”
(concetto che attiene al tasso soglia degli interessi corrispettivi), inquadrando il patto degli interessi moratori “come un tipo di clausola penale” operante unicamente nelle ipotesi di inadempimento e la cui soglia non vi è ragione che venga commisurata “anche agli oneri pattuiti in corresponsione del credito
erogato”.
Dunque, se gli interessi moratori non sono diretti a remunerare l'erogazione del credito, non è necessario, al fine del controllo del rispetto della soglia usura, di maggiorare gli stessi delle spese collegate all'erogazione del credito.
pagina 9 di 17 Pertanto, la misura degli interessi di mora contrattualmente pattuiti nella clausola delle Condizioni Particolari del contratto di leasing non supera il tasso
“soglia di mora” calcolato secondo i criteri di SS.UU. 19597 e che, quindi, tale clausola risulta valida e non usuraria.
Conseguentemente, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto integrale dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dichiara inammissibile la doglianza, sollevata da parte appellata, di nullità della procura alle liti e degli atti difensivi di parte appellante, in quanto proposta unicamente nella comparsa conclusionale, in tal modo precludendosi alla controparte la possibilità di reagirvi tempestivamente ed efficacemente.
***
Nel merito la corte rileva che con l'unico motivo di appello proposto parte pagina 10 di 17 appellante contesta la statuizione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione volta ad ottenere l'accertamento della nullità della clausola contrattuale che ha pattuito gli interessi moratori, a fronte dell'usurarietà degli stessi.
In particolare, parte appellante osserva che il tribunale ha accertato il superamento del tasso soglia in quanto ha tenuto conto non solo dei tassi moratori pattuiti, ma anche degli oneri pattuiti in corresponsione del credito erogato.
Il Collegio osserva che, relativamente alla disciplina degli interessi di mora, va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, la quale ha compiutamente affrontato la questione.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt.
1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L 108/1996, d. l. 394/2000 convertito nella l.
25/2004 e relativi decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.
La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che, per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può essere sintetizzata nei seguenti termini: “La disciplina
pagina 11 di 17 antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la
pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del
contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto
concluso”.
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non
preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque
la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali,
statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo
idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria,
perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione
media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in
aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza
dal predetto decreto".
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della
maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m.
così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
“Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi
moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente
debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
pagina 12 di 17 Preso atto dell'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi moratori,
la giurisprudenza di legittimità ha escluso che ai fini della verifica del superamento della soglia usura possano essere computati agli interessi di mora ulteriori voci, aventi una differente finalità e funzione.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha escluso la sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori, affermando che “in tema di interessi
convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi
(e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del
contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo
debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non
consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e
tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su
presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al)
regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in
conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Sez. 1, Ordinanza n. 14214
del 05/05/2022).
Egualmente, la Corte di Cassazione con riferimento alla clausola di estinzione anticipata ha affermato che “non sono accumunabili, nella comparazione
necessaria alla verifica (del superamento) delle soglie usurarie, voci del costo
del credito corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile
cumulare la commissione di estinzione di recesso, che viene richiesta dal
pagina 13 di 17 creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi
anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta
convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venire meno dei
vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di
avere dal negozio.” (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109)
Dunque, quale principio generale, la Suprema Corte ha affermato che non possano essere computati ai fini della verifica del superamento della soglia di usura voci di costo aventi “distinte funzioni”.
Nel caso in esame, gli oneri pattuiti per la corresponsione del credito erogato, i quali andrebbero cumulati al tasso di mora, sono stati pattuiti per differenti funzioni;
pertanto, non è possibile procedere alla sommatoria con il tasso di mora contrattualmente pattuito.
Va inoltre condivisa, perché razionalmente giustificata, la considerazione proposta da parte appellante circa la diversa finalità propria degli interessi moratori, quale sanzione convenzionalmente predeterminata in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione principale a carico del conduttore
(costituita dal regolare pagamento della rata periodica), rispetto a quella propria dell'interesse corrispettivo, il quale rappresenta la principale e fondamentale contropartita contrattuale rispetto all'erogazione della somma di denaro con funzione creditizia (nel caso del leasing attuata mediante pagina 14 di 17 pagamento del prezzo del bene al relativo fornitore). In tale prospettiva, se trova una ragionevole spiegazione la previsione di cui alla legge 108/1996
circa la rilevanza, ai fini della determinazione del TEGM, e, con esso, del TSU
(ottenuto mediante la maggiorazione rispetto al TEGM dello spread determinato dalla legge, inizialmente del 50%, e, poi, del 25% + 4 punti percentuali) di oneri e commissioni, purché non riferiti ad imposte e tasse, non altrettanto potrebbe ritenersi razionalmente giustificata la considerazione, ai fini della verifica del superamento del TSU riferito alla clausola afferente gli interessi moratori, dei medesimi oneri e commissioni, non essendo qui in valutazione la congruenza del costo per l'erogazione del credito bensì soltanto la proporzione tra l'entità della sanzione pattiziamente convenuta e a quella dell'obbligazione inadempiuta, da intendersi quest'ultima come riferita ai suoi elementi fondamentali, e suscettibili di immediato riscontro, quale può essere soltanto il TAN, e non certo il TAEG, la cui quantificazione può richiedere la predisposizione di conteggi complessi, non suscettibili di rapido e sollecito calcolo.
Conclusivamente, da un lato, ai fini della verifica circa il superamento del TSU
riferito agli interessi moratori, da un lato non possono assumere rilevanza oneri aventi funzione diversa e/o complementare rispetto a quella di erogazione del credito, dall'altro lato, quanto all'erogazione del credito, ed avuto riguardo alla diversa funzione degli interessi moratori, rispetto a quelli corrispettivi, deve pagina 15 di 17 assumersi quale elemento parametrico di confronto, non il TEG bensì il solo
TAN, con conseguente inconferenza degli “oneri pattuiti in corresponsione del
credito erogato”.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello sul punto proposto dalla banca.
***
Sulla statuizione di primo grado concernente l'intervento del terzo, attesa la mancata proposizione sul punto di appello incidentale, ritiene il Collegio
essersi sceso il giudicato interno, ex art.329, secondo comma, cpc.
Spese
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (in conformità alla nota spese prodotta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 5 novembre 2021
con il n. 2729/2021; pagina 16 di 17 -condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del grado,
che si liquidano in euro 1.165,50 per le spese borsuali per contributo unificato,
in euro 2.518,00 per la fase di studio, in euro 1.665,00 per la fase introduttiva,
in euro 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, 4% e Iva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 17 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 192/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2022
d a
(C.F. con sede in Torino - Parte_1 P.IVA_1
Piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore,
incorporante di società con Socio Unico Banca Controparte_1 [...]
alla cui attività di Direzione e Coordinamento è assoggettata, Parte_1
e appartenente al - con sede legale in Brescia Controparte_2
(BS), Via Cefalonia n. 74, in persona del Procuratore Dott.ssa
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti GORIO ROBERTO (C.F. CP_3
pagina 1 di 17 ) e GORIO FEDERICA (C.F. C.F._1
) entrambi del Foro di Brescia, procuratori C.F._2
domiciliatari come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(c.f./P.IVA Controparte_4
, con sede in Via Caproni n° 17/a, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. RIGHINI PAOLO
del Foro di Parma (C.F. , procuratore domiciliatario C.F._3
come da procura in atti.
APPELLATO
e
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 22 gennaio 2025 avente ad oggetto: Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 5 novembre 2021 con il n. 2729/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“in riforma dell'impugnata sentenza, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto
pagina 2 di 17 emesso dal Tribunale di Brescia n. 2329/2017 datato 11.04.2017 e pubblicato
il 12.4.2017 (R.G. 6058/2017).
Spese e compenso professionale di causa interamente rifusi (ivi comprese le
spese generali forfettarie) per entrambi i gradi di giudizio (con compensazione
delle spese verso -contumace chiamata in causa ai soli Controparte_5
fini dell'integrazione del contraddittorio).”
Dell'appellato
“L'Avv. Righini, per gli appellati, chiede la concessione dei termini di legge
per il deposito di memorie conclusive ed eventuali repliche, precisa le
conclusioni come segue:
Voglia la Corte d'Appello:
- dichiarare la nullità dell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado
e conseguente inammissibilità dell'appello, per via del fatto che, nonostante il
conflitto di interesse in cui versano, (ora Controparte_1 Parte_1
procedente e sé dicente cessionaria del credito, le
[...] CP_5
stesse risultano essere patrocinate dagli stesi difensori.
- in ogni caso, confermare la sentenza oggetto di appello, con vittoria di
onorari ed accessori del grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LEGATORIA e Controparte_4 Controparte_4
pagina 3 di 17 proponevano opposizione avverso il decreto con il quale veniva ingiunto agli attori il pagamento, in favore della della somma di euro Controparte_1
380.702,19, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di leasing insoluti.
Con sentenza n.2729/2021 il tribunale, in via preliminare, rilevava non esser controversa la conclusione del contratto di leasing, né la qualifica di coobbligato di quale garante e socio solidalmente e Controparte_4
illimitatamente responsabile;
riteneva, quindi, che l'eccezione di arbitrato sollevata dalla difesa di parte opponente non potesse trovare accoglimento,
avendo le parti escluso, nella clausola 19 del contratto, l'operatività della clausola compromissoria per i procedimenti ingiuntivi anche nella fase dell'opposizione.
Quanto al merito della controversia, il tribunale riteneva fondata l'eccezione volta a dichiarare la nullità della clausola contrattuale recante pattuizione degli interessi moratori nella misura del tasso soglia vigente alla data della stipula aumentato di 3,15 punti percentuali.
Preso atto dell'applicabilità agli interessi moratori della disciplina antiusura, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il tribunale riteneva che la pattuizione di un tasso di interesse moratorio nominale pari al tasso soglia moratorio (calcolato con le modalità indicate dalla Suprema Corte)
ne avrebbe determinato il superamento nel momento in cui si fossero presi in considerazione non solo gli interessi moratori ma anche gli oneri pattuiti in pagina 4 di 17 corresponsione del credito erogato.
Ulteriormente il tribunale rilevava che la nullità della clausola relativa agli interessi moratori non avrebbe determinato la nullità anche della diversa clausola relativa all'applicazione degli interessi corrispettivi, con conseguente rigetto dell'istanza di accertamento della gratuità del contratto.
Quanto, poi, alla dedotta nullità del “meccanismo stabilito per il calcolo
dell'importo dovuto in ipotesi di riscatto anticipato del bene”, il giudice di prime cure osservava che, non contemplando il contratto alcuna ipotesi di riscatto anticipato, le censure di parte attrice dovevano ritenersi riferite alla clausola di determinazione dell'importo della penale per il caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, e da ciò traeva la conclusione che, essendo giunto il contratto alla sua naturale scadenza,
nonostante l'allegato inadempimento dell'utilizzatore, non vi sarebbe stata risoluzione anticipata del rapporto, sicché sarebbe difettato l'interesse, in capo a parte attrice, alla contestazione circa la validità di tale clausola.
Il Tribunale ravvisava, inoltre, carenza di interesse ad agire in capo a parte attrice anche con riguardo all'eccezione di nullità della clausola di indicizzazione sotto il profilo della violazione della normativa in tema di intermediazione finanziaria: avendo infatti parte attrice tratto beneficio economico dalla relativa applicazione, essa - in assenza di un'eventuale incidenza della dedotta nullità parziale sull'intero contratto (circostanza pagina 5 di 17 neppure allegata) - non avrebbe avuto alcun interesse alla dichiarazione di nullità della clausola di indicizzazione in oggetto. La quale, peraltro, a giudizio del Tribunale era stata puntualmente disciplinata sicché, al di fuori dei casi di annullamento o rescissione parziale non sarebbe stato possibile per il giudice sostituire il parametro liberamente pattuito dalle parti con altro in ipotesi più
“equo”.
Per le ragioni sopra esposte il Tribunale riteneva che il decreto, col quale si era ingiunto il pagamento degli interessi moratori, dovesse essere revocato, e che gli attori dovessero essere condannati al pagamento della sola somma capitale già portata dal decreto ingiuntivo (euro 380.702,19) oltre interessi ex art. 1284
comma IV c.p.c.
Inoltre, non avendo parte attrice allegato il pagamento di interessi moratori,
che dagli estratti conto in atti risultavano computati ma non saldati, nulla poteva ritenersi dovuto all'attrice a titolo di ripetizione di indebito.
Infine, il Tribunale riteneva che non potesse trovare accoglimento la domanda risarcitoria, in quanto, premesso che l'an del risarcimento può sussistere solo a fronte della pattuizione di interessi moratori “oltre soglia”, unica eccezione fondata, ed escluso che il danno, non meglio delineato con riguardo a tale sola voce, potesse ritenersi in re ipsa, il mancato pagamento, anche solo parziale,
degli interessi moratori ne avrebbe escluso la concreta sussistenza.
pagina 6 di 17 Quanto all'intervento della terza intervenuta il tribunale Controparte_5
dava atto del fatto che si era costituita in data 13 maggio 2021 quale cessionaria del credito per cui è causa.
Rilevato che la dante causa non era stata estromessa, riteneva che il procedimento fosse proseguito tra le parti originarie, e che conseguentemente gli attori dovessero essere condannati al pagamento in favore della società
opposta Osservava, inoltre, che l'efficacia della sentenza nei Controparte_1
confronti della terza intervenuta, quale successore a titolo particolare,
disciplinata dall'art. 111 ultimo comma c.p.c., non aveva costituito oggetto del procedimento. Con la conseguenza che le contestazioni di parte attrice in merito all'assenza di prova dell'intervenuta cessione del credito avrebbero potuto assumere rilievo solo al fine di valutare la legittimazione all'intervento della terza. Non avendo la convenuta sollevato contestazioni in merito all'effettiva cessione del credito, la stessa non poteva che ritenersi provata,
<non avendo l'attrice alcun interesse a contestare la cessione a fronte del
comportamento processuale della convenuta opposta che aveva riconosciuto
l'intervenuta cessione>>.
Conclusivamente, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava gli opponenti a corrispondere a parte opposta la somma di euro
380.702,19 in linea capitale oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.p.c.; preso atto della parziale reciproca soccombenza delle parti compensava le spese di pagina 7 di 17 lite.
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Propone appello avverso la predetta sentenza la banca contestando la statuizione nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione relativa all'usurarietà dell'interesse moratorio.
Parte appellante osserva infatti che il contratto, nelle Condizioni Particolari,
determina il prevede tasso di interesse di mora nella misura del “Tasso soglia
vigente alla stipula + 3,15 punti”, ovvero in misura pari al “tasso soglia di mora” calcolato secondo i criteri di Cass. SS.UU. 18.09.2020 n. 19597,
essendo coincidente con la “soglia di mora”, come acclarato dalla stessa sentenza impugnata.
Nel caso in esame quindi, la previsione contrattuale di un interesse di mora nella misura di 3,15% punti percentuali oltre il tasso soglia degli interessi corrispettivi, identifica il tasso contrattuale di mora con il “tasso soglia di mora” vigente nel periodo [la maggiorazione statistica media rilevata da Banca
d'Italia per gli interessi di mora (2,1%) maggiorata del 50% dà il risultato di
3,15 punti percentuali (2,1% + 50% = 3,15)].
La banca afferma di essersi attenuta alle indicazioni contenute nella circolare
ABI 25/09/2003 nella quale si indicava la maggiorazione del 3,15% (2,1% +
50% = 3,15%) come parametro utile al fine di evitare il superamento della pagina 8 di 17 soglia da parte degli interessi di mora (con ciò anticipando il criterio che sarebbe stato poi indicato dalle SS.UU. 19597/2020).
Parte appellante censura, dunque, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il tasso di mora superasse la soglia considerando “gli oneri pattuiti
in corresponsione del credito erogato”, in quanto sarebbe errato maggiorare il tasso di mora delle “spese collegate all'erogazione del credito” di cui all'art.644 Cod. Pen., poiché se tali spese consentono di rappresentare il “costo
del finanziamento” (TEG) e confrontarlo con il TEGM (Tasso Effettivo
Globale Medio) rilevato dalla Banca d'Italia, non incidono tuttavia in nessun modo sul tasso di mora.
Le stesse Sezioni Unite nel corso della motivazione hanno affermato che gli interessi moratori non vanno rapportati ai “costi complessivi del credito”
(concetto che attiene al tasso soglia degli interessi corrispettivi), inquadrando il patto degli interessi moratori “come un tipo di clausola penale” operante unicamente nelle ipotesi di inadempimento e la cui soglia non vi è ragione che venga commisurata “anche agli oneri pattuiti in corresponsione del credito
erogato”.
Dunque, se gli interessi moratori non sono diretti a remunerare l'erogazione del credito, non è necessario, al fine del controllo del rispetto della soglia usura, di maggiorare gli stessi delle spese collegate all'erogazione del credito.
pagina 9 di 17 Pertanto, la misura degli interessi di mora contrattualmente pattuiti nella clausola delle Condizioni Particolari del contratto di leasing non supera il tasso
“soglia di mora” calcolato secondo i criteri di SS.UU. 19597 e che, quindi, tale clausola risulta valida e non usuraria.
Conseguentemente, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto integrale dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dichiara inammissibile la doglianza, sollevata da parte appellata, di nullità della procura alle liti e degli atti difensivi di parte appellante, in quanto proposta unicamente nella comparsa conclusionale, in tal modo precludendosi alla controparte la possibilità di reagirvi tempestivamente ed efficacemente.
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Nel merito la corte rileva che con l'unico motivo di appello proposto parte pagina 10 di 17 appellante contesta la statuizione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione volta ad ottenere l'accertamento della nullità della clausola contrattuale che ha pattuito gli interessi moratori, a fronte dell'usurarietà degli stessi.
In particolare, parte appellante osserva che il tribunale ha accertato il superamento del tasso soglia in quanto ha tenuto conto non solo dei tassi moratori pattuiti, ma anche degli oneri pattuiti in corresponsione del credito erogato.
Il Collegio osserva che, relativamente alla disciplina degli interessi di mora, va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, la quale ha compiutamente affrontato la questione.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt.
1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L 108/1996, d. l. 394/2000 convertito nella l.
25/2004 e relativi decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.
La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che, per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può essere sintetizzata nei seguenti termini: “La disciplina
pagina 11 di 17 antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la
pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del
contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto
concluso”.
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non
preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque
la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali,
statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo
idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria,
perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione
media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in
aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza
dal predetto decreto".
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della
maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m.
così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
“Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi
moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente
debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
pagina 12 di 17 Preso atto dell'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi moratori,
la giurisprudenza di legittimità ha escluso che ai fini della verifica del superamento della soglia usura possano essere computati agli interessi di mora ulteriori voci, aventi una differente finalità e funzione.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha escluso la sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori, affermando che “in tema di interessi
convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi
(e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del
contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo
debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non
consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e
tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su
presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al)
regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in
conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Sez. 1, Ordinanza n. 14214
del 05/05/2022).
Egualmente, la Corte di Cassazione con riferimento alla clausola di estinzione anticipata ha affermato che “non sono accumunabili, nella comparazione
necessaria alla verifica (del superamento) delle soglie usurarie, voci del costo
del credito corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile
cumulare la commissione di estinzione di recesso, che viene richiesta dal
pagina 13 di 17 creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi
anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta
convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venire meno dei
vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di
avere dal negozio.” (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109)
Dunque, quale principio generale, la Suprema Corte ha affermato che non possano essere computati ai fini della verifica del superamento della soglia di usura voci di costo aventi “distinte funzioni”.
Nel caso in esame, gli oneri pattuiti per la corresponsione del credito erogato, i quali andrebbero cumulati al tasso di mora, sono stati pattuiti per differenti funzioni;
pertanto, non è possibile procedere alla sommatoria con il tasso di mora contrattualmente pattuito.
Va inoltre condivisa, perché razionalmente giustificata, la considerazione proposta da parte appellante circa la diversa finalità propria degli interessi moratori, quale sanzione convenzionalmente predeterminata in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione principale a carico del conduttore
(costituita dal regolare pagamento della rata periodica), rispetto a quella propria dell'interesse corrispettivo, il quale rappresenta la principale e fondamentale contropartita contrattuale rispetto all'erogazione della somma di denaro con funzione creditizia (nel caso del leasing attuata mediante pagina 14 di 17 pagamento del prezzo del bene al relativo fornitore). In tale prospettiva, se trova una ragionevole spiegazione la previsione di cui alla legge 108/1996
circa la rilevanza, ai fini della determinazione del TEGM, e, con esso, del TSU
(ottenuto mediante la maggiorazione rispetto al TEGM dello spread determinato dalla legge, inizialmente del 50%, e, poi, del 25% + 4 punti percentuali) di oneri e commissioni, purché non riferiti ad imposte e tasse, non altrettanto potrebbe ritenersi razionalmente giustificata la considerazione, ai fini della verifica del superamento del TSU riferito alla clausola afferente gli interessi moratori, dei medesimi oneri e commissioni, non essendo qui in valutazione la congruenza del costo per l'erogazione del credito bensì soltanto la proporzione tra l'entità della sanzione pattiziamente convenuta e a quella dell'obbligazione inadempiuta, da intendersi quest'ultima come riferita ai suoi elementi fondamentali, e suscettibili di immediato riscontro, quale può essere soltanto il TAN, e non certo il TAEG, la cui quantificazione può richiedere la predisposizione di conteggi complessi, non suscettibili di rapido e sollecito calcolo.
Conclusivamente, da un lato, ai fini della verifica circa il superamento del TSU
riferito agli interessi moratori, da un lato non possono assumere rilevanza oneri aventi funzione diversa e/o complementare rispetto a quella di erogazione del credito, dall'altro lato, quanto all'erogazione del credito, ed avuto riguardo alla diversa funzione degli interessi moratori, rispetto a quelli corrispettivi, deve pagina 15 di 17 assumersi quale elemento parametrico di confronto, non il TEG bensì il solo
TAN, con conseguente inconferenza degli “oneri pattuiti in corresponsione del
credito erogato”.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello sul punto proposto dalla banca.
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Sulla statuizione di primo grado concernente l'intervento del terzo, attesa la mancata proposizione sul punto di appello incidentale, ritiene il Collegio
essersi sceso il giudicato interno, ex art.329, secondo comma, cpc.
Spese
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (in conformità alla nota spese prodotta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 5 novembre 2021
con il n. 2729/2021; pagina 16 di 17 -condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del grado,
che si liquidano in euro 1.165,50 per le spese borsuali per contributo unificato,
in euro 2.518,00 per la fase di studio, in euro 1.665,00 per la fase introduttiva,
in euro 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, 4% e Iva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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