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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4223/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 10020259005927339000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 09/07/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 29/08/2025, la sig.ra Ricorrente_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, ha impugnato il Sollecito di Pagamento n. 100 2025 90059273 39 000, notificato in data 13/05/2025, contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 735,75 riferita alle seguenti Cartelle di Pagamento contenenti iscrizioni a ruolo emessa dal Comune di Roccadaspide a seguito del mancato pagamento della TARI per gli anni 2009 e
2010, rimaste insolute:
- n. 100 2011 00246262 63 000, asseritamente notificata il 23/03/2011, per l'anno 2009, di € 251,19;
- n. 100 2011 00576780 59 000, asseritamente notificata il 18/11/2011, per l'anno 2010, di € 484,56.
La ricorrente ha impugnato il Sollecito di Pagamento per i seguenti motivi:
- Intervenuta prescrizione del credito, essendo decoro il termine quinquennale in assenza di qualsiasi atto interruttivo;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il
12/01/2026.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 23/12/2025, ha fatto preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare e tempestiva notifica sia delle Cartelle di Pagamento richiamate nell'atto impugnato, sia le seguenti Intimazioni di Pagamento che ne hanno interrotto la prescrizione:
- avviso di intimazione n. 10020159021999440000 notificato a mezzo posta raccomandata in data
28.10.2015;
- avviso di intimazione n. 10020219004035366000 notificato a mezzo posta raccomandata in data
09.12.2022.
Versando in atti la relativa documentazione ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla disamina della documentazione prodotta da Agenzia Entrate Riscossione, è evidente che gli Avvisi di
Intimazione richiamati nell'atto in questa sede impugnato erano stati regolarmente notificati e non impugnati, interrompendo il termine prescrizionale di cinque anni.
In particolare, è stata provata la regolare notifica avviso di intimazione n. 10020219004035366000 in data
09.12.2022, a nulla rilevando le eccezioni riferite alla mancata prova di notifica di quello asseritamente notificato il 28/10/2015 in quanto, per quanto precisato dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n.
35019/2025, l'intimazione non opposta "sana" retroattivamente ogni irregolarità precedente, rendendo il credito fiscale definitivo. In definitiva, anche a voler riconoscere che l'avviso di intimazione n. 10020159021999440000 non era stata notificato, non è possibile invocare la prescrizione del credito anche se questa era effettivamente maturata prima della notifica avviso di intimazione n. 10020219004035366000, regolarmente notificato in data
09.12.2022 e non impugnato.
Non è possibile evidenziare vizi o irregolarità nella sequenza degli atti prodotti dall'ufficio.
L'intimazione di pagamento non opposta assorbe e sana tutte le mancanze del passato.
Provata la regolare notifica degli atti sottostanti che, non essendo stati impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria dell'Ente, considerato che, in caso di regolare notifica degli atti sottostanti (avvisi di intimazione) il ricorso può essere proposto esclusivamente contro i vizi propri dell'atto successivo (sollecito di pagamento), atteso che alcuna eccezione è stata formulata in riferimento al Sollecito di Pagamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica.
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 100,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4223/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 10020259005927339000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 09/07/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 29/08/2025, la sig.ra Ricorrente_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, ha impugnato il Sollecito di Pagamento n. 100 2025 90059273 39 000, notificato in data 13/05/2025, contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 735,75 riferita alle seguenti Cartelle di Pagamento contenenti iscrizioni a ruolo emessa dal Comune di Roccadaspide a seguito del mancato pagamento della TARI per gli anni 2009 e
2010, rimaste insolute:
- n. 100 2011 00246262 63 000, asseritamente notificata il 23/03/2011, per l'anno 2009, di € 251,19;
- n. 100 2011 00576780 59 000, asseritamente notificata il 18/11/2011, per l'anno 2010, di € 484,56.
La ricorrente ha impugnato il Sollecito di Pagamento per i seguenti motivi:
- Intervenuta prescrizione del credito, essendo decoro il termine quinquennale in assenza di qualsiasi atto interruttivo;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il
12/01/2026.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 23/12/2025, ha fatto preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare e tempestiva notifica sia delle Cartelle di Pagamento richiamate nell'atto impugnato, sia le seguenti Intimazioni di Pagamento che ne hanno interrotto la prescrizione:
- avviso di intimazione n. 10020159021999440000 notificato a mezzo posta raccomandata in data
28.10.2015;
- avviso di intimazione n. 10020219004035366000 notificato a mezzo posta raccomandata in data
09.12.2022.
Versando in atti la relativa documentazione ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla disamina della documentazione prodotta da Agenzia Entrate Riscossione, è evidente che gli Avvisi di
Intimazione richiamati nell'atto in questa sede impugnato erano stati regolarmente notificati e non impugnati, interrompendo il termine prescrizionale di cinque anni.
In particolare, è stata provata la regolare notifica avviso di intimazione n. 10020219004035366000 in data
09.12.2022, a nulla rilevando le eccezioni riferite alla mancata prova di notifica di quello asseritamente notificato il 28/10/2015 in quanto, per quanto precisato dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n.
35019/2025, l'intimazione non opposta "sana" retroattivamente ogni irregolarità precedente, rendendo il credito fiscale definitivo. In definitiva, anche a voler riconoscere che l'avviso di intimazione n. 10020159021999440000 non era stata notificato, non è possibile invocare la prescrizione del credito anche se questa era effettivamente maturata prima della notifica avviso di intimazione n. 10020219004035366000, regolarmente notificato in data
09.12.2022 e non impugnato.
Non è possibile evidenziare vizi o irregolarità nella sequenza degli atti prodotti dall'ufficio.
L'intimazione di pagamento non opposta assorbe e sana tutte le mancanze del passato.
Provata la regolare notifica degli atti sottostanti che, non essendo stati impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria dell'Ente, considerato che, in caso di regolare notifica degli atti sottostanti (avvisi di intimazione) il ricorso può essere proposto esclusivamente contro i vizi propri dell'atto successivo (sollecito di pagamento), atteso che alcuna eccezione è stata formulata in riferimento al Sollecito di Pagamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica.
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 100,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)