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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
IN IO, AT
RIBOLSI IO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 73/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock, 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Associazione Resistente_2 Asd - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 1
e pubblicata il 26/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3040100120-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3040100120-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3040100120-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3040100120-2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Trieste notificava alla Società Resistente_2 ASD (nel prosieguo, anche solo Resistente_2 ASD) l'avviso di accertamento per il 2015, con il quale veniva accertata la natura commerciale dei ricavi derivanti dalla locazione di posti barca attrezzati, per cui veniva quantificato in
€ 21.716,00 il reddito di impresa così determinato: Ricavi commerciali 83.402,00 - Costi commerciali -
28.353,00 - Ammortamenti - 33.333,00 Veniva altresì determinata la base imponibile ai fini IRAP separatamente per l'attività commerciale e per quella non commerciale, con accertamento della maggiore imposta dovuta, nonché la maggiore IVA sui ricavi accertati, con riconoscimento dell'imposta in detrazione.
Veniva altresì rilevata l'omessa effettuazione di ritenute in relazione a compensi erogati a tre collaboratori non potendo essere qualificati come compensi sportivi di cui all'art. 67, lett. m) DPR 917/86. Con l'avviso di accertamento veniva rilevata la solidarietà passiva, rispetto alle obbligazioni tributarie ex art. 38 cc, del sig. Resistente_1 legale rappresentante dell'associazione a decorrere dal 16/1/2016.
L'avviso di accertamento veniva impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Trieste dalla Resistente_2 ASD e dal sig. Resistente_1 . Resisteva l'Amministrazione finanziaria con proprie controdeduzioni.
Con sentenza n. 178/2022 depositata il 26/10/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Trieste ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo non dovute l'IVA e le imposte dirette accertate e rigettando il ricorso in relazione al ricupero delle ritenute non effettuate e non versate.
Ha quindi proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Trieste concludendo per la riforma della pronuncia di primo grado.
Si costituiscono nel giudizio d'appello sia la Società Resistente_2 ASD e il sig. Resistente_1 concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato.
La vertenza attiene l'inquadramento delle entrate dell'ASD alternativamente fra quelle istituzionali o fra quelle commerciali. La Corte di primo grado ha correttamente escluso la natura commerciale delle somme versate dai soci per l'utilizzo degli ormeggi e dei servizi connessi, precisando che i canoni di ormeggio sono entrate istituzionali per un'associazione nautica perché l'imbarcazione non potrebbe essere ospitata senza l'ormeggio e gli spazi e le attrezzature sono un completamento della struttura.
L'inesattezza delle argomentazioni dell'Appellante consiste nell'aver accomunato nella stessa fattispecie l'attività sportiva e l'attività agonistica che sono invece due forme completamente diverse di praticare lo sport. Le associazioni sportive dilettantistiche promuovono per definizione lo sport dilettantistico non professionale, ma praticato per diletto, senza alcun obbligo di partecipare a competizioni sportive, e l'esenzione prevista dalla legge italiana è compatibile con le Direttive Comunitarie. Il principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Giustizia come deciso nelle sentenze emesse nelle cause C-18/2012 e
C-495/2012.
Le norme agevolative previste dalla legge 398/1991 subordinano la detassazione delle entrate ai seguenti requisiti che devono essere previsti nell'atto costitutivo o nello statuto delle associazioni: a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia per le LU (organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), salva diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati (o partecipanti maggiorenni) il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, cod. civ., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. E' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, cod. civ. e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. L'Agenzia delle Entrate non disconosce l'esistenza ed il rispetto di tali clausole nello Statuto dell'Associazione, conclude però, ravvisando l'imponibilità dei canoni di ormeggio ai fini dell'iva e la natura commerciale degli stessi anche ai fini delle imposte dirette.
Correttamente i giudici di primo grado hanno motivato che “ Per fruire dei benefici fiscali le ASD e SSD devono avere i requisiti indicati nei commi 17, 18, 18 bis dell'art. 90 della L. n. 289/2002. La Corte concorda con quanto sostenuto nel ricorso e nella memoria che il punto centrale della controversia riguarda l'asserita imponibilità (ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette) dei canoni di ormeggio versati dai soci all'associazione, imponibilità riconducibile alla natura commerciale di tale rapporto che non ha alcun fondamento giuridico anzi è palesemente contraria al contenuto delle norme che regolano l'argomento (art. 4 del DPR n. 633/72
e art 148 del DPR n. 917/86). Se la ricorrente è un'associazione sportiva e la circostanza non è contestata dall'Agenzia delle Entrate che nulla obietta sulle quote associative e sulla conformità dello Statuto a tutte le previsioni di legge, non può essere in alcun modo negata la detassazione delle entrate istituzionali sia ai fini dell'IVA che ai fini delle imposte dirette. E che i canoni di ormeggio costituiscano un'entrata istituzionale di un'associazione nautica appare fin troppo evidente. L'imbarcazione non potrebbe essere ospitata senza l'ormeggio, e gli spazi e le attrezzature sono un completamento della struttura. Altrettanto integrati e indispensabili alla struttura sono gli impianti d'illuminazione, di erogazione dell'acqua e dell'energia, e tutti i servizi connessi.”
In conclusione la sentenza di primo grado va confermata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'Appellata Contribuente come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell' Ufficio e per l'effetto, conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 1500 oltre accessori di legge .
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
IN IO, AT
RIBOLSI IO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 73/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock, 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Associazione Resistente_2 Asd - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 1
e pubblicata il 26/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3040100120-2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3040100120-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3040100120-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3040100120-2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Trieste notificava alla Società Resistente_2 ASD (nel prosieguo, anche solo Resistente_2 ASD) l'avviso di accertamento per il 2015, con il quale veniva accertata la natura commerciale dei ricavi derivanti dalla locazione di posti barca attrezzati, per cui veniva quantificato in
€ 21.716,00 il reddito di impresa così determinato: Ricavi commerciali 83.402,00 - Costi commerciali -
28.353,00 - Ammortamenti - 33.333,00 Veniva altresì determinata la base imponibile ai fini IRAP separatamente per l'attività commerciale e per quella non commerciale, con accertamento della maggiore imposta dovuta, nonché la maggiore IVA sui ricavi accertati, con riconoscimento dell'imposta in detrazione.
Veniva altresì rilevata l'omessa effettuazione di ritenute in relazione a compensi erogati a tre collaboratori non potendo essere qualificati come compensi sportivi di cui all'art. 67, lett. m) DPR 917/86. Con l'avviso di accertamento veniva rilevata la solidarietà passiva, rispetto alle obbligazioni tributarie ex art. 38 cc, del sig. Resistente_1 legale rappresentante dell'associazione a decorrere dal 16/1/2016.
L'avviso di accertamento veniva impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Trieste dalla Resistente_2 ASD e dal sig. Resistente_1 . Resisteva l'Amministrazione finanziaria con proprie controdeduzioni.
Con sentenza n. 178/2022 depositata il 26/10/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Trieste ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo non dovute l'IVA e le imposte dirette accertate e rigettando il ricorso in relazione al ricupero delle ritenute non effettuate e non versate.
Ha quindi proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Trieste concludendo per la riforma della pronuncia di primo grado.
Si costituiscono nel giudizio d'appello sia la Società Resistente_2 ASD e il sig. Resistente_1 concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato.
La vertenza attiene l'inquadramento delle entrate dell'ASD alternativamente fra quelle istituzionali o fra quelle commerciali. La Corte di primo grado ha correttamente escluso la natura commerciale delle somme versate dai soci per l'utilizzo degli ormeggi e dei servizi connessi, precisando che i canoni di ormeggio sono entrate istituzionali per un'associazione nautica perché l'imbarcazione non potrebbe essere ospitata senza l'ormeggio e gli spazi e le attrezzature sono un completamento della struttura.
L'inesattezza delle argomentazioni dell'Appellante consiste nell'aver accomunato nella stessa fattispecie l'attività sportiva e l'attività agonistica che sono invece due forme completamente diverse di praticare lo sport. Le associazioni sportive dilettantistiche promuovono per definizione lo sport dilettantistico non professionale, ma praticato per diletto, senza alcun obbligo di partecipare a competizioni sportive, e l'esenzione prevista dalla legge italiana è compatibile con le Direttive Comunitarie. Il principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Giustizia come deciso nelle sentenze emesse nelle cause C-18/2012 e
C-495/2012.
Le norme agevolative previste dalla legge 398/1991 subordinano la detassazione delle entrate ai seguenti requisiti che devono essere previsti nell'atto costitutivo o nello statuto delle associazioni: a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia per le LU (organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), salva diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati (o partecipanti maggiorenni) il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, cod. civ., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. E' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, cod. civ. e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. L'Agenzia delle Entrate non disconosce l'esistenza ed il rispetto di tali clausole nello Statuto dell'Associazione, conclude però, ravvisando l'imponibilità dei canoni di ormeggio ai fini dell'iva e la natura commerciale degli stessi anche ai fini delle imposte dirette.
Correttamente i giudici di primo grado hanno motivato che “ Per fruire dei benefici fiscali le ASD e SSD devono avere i requisiti indicati nei commi 17, 18, 18 bis dell'art. 90 della L. n. 289/2002. La Corte concorda con quanto sostenuto nel ricorso e nella memoria che il punto centrale della controversia riguarda l'asserita imponibilità (ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette) dei canoni di ormeggio versati dai soci all'associazione, imponibilità riconducibile alla natura commerciale di tale rapporto che non ha alcun fondamento giuridico anzi è palesemente contraria al contenuto delle norme che regolano l'argomento (art. 4 del DPR n. 633/72
e art 148 del DPR n. 917/86). Se la ricorrente è un'associazione sportiva e la circostanza non è contestata dall'Agenzia delle Entrate che nulla obietta sulle quote associative e sulla conformità dello Statuto a tutte le previsioni di legge, non può essere in alcun modo negata la detassazione delle entrate istituzionali sia ai fini dell'IVA che ai fini delle imposte dirette. E che i canoni di ormeggio costituiscano un'entrata istituzionale di un'associazione nautica appare fin troppo evidente. L'imbarcazione non potrebbe essere ospitata senza l'ormeggio, e gli spazi e le attrezzature sono un completamento della struttura. Altrettanto integrati e indispensabili alla struttura sono gli impianti d'illuminazione, di erogazione dell'acqua e dell'energia, e tutti i servizi connessi.”
In conclusione la sentenza di primo grado va confermata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'Appellata Contribuente come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell' Ufficio e per l'effetto, conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 1500 oltre accessori di legge .