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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3194/2021 R.G.
TRA
nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1
Messina, via Santa Marta 316 pal. F, C.F. C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio GROSSO, C.F.
, con studio in Messina via N. Fabrizi 71, presso il C.F._2
quale è elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
, con sede legale in Trapani, via Parte_2
Girolamo Fardella, c.f. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, sig. rappresentata e difesa sia unitamente che Parte_3
disgiuntamente, dall'avv. prof. Massimiliano Marinelli (c.f.
[...]
) e dall'avv. Francesco Paolo Rubbio ( ), C.F._3 C.F._4 presso il cui studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54 è elettivamente domiciliata.
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.01.2021, , dopo avere Parte_1
premesso di avere prestato attività lavorativa, nella qualità di infermiera professionale, in favore della Controparte_1
[...
[...] [...]
[...]
[...]
presso il centro di accoglienza migranti - hotspot di Messina, in virtù
[...]
di contratti di lavoro occasionali, chiedeva all'adito Tribunale del Lavoro di
Messina di: 1) accertare, ritenere e dichiarare che la Controparte_1
dopo aver richiesto ed ottenuto le prestazioni professionali
[...] della sig.ra nell'anno 2018 non ha corrisposto l'intero importo Parte_1 dovuto, residuando alla data odierna l'importo da dover corrispondere pari ad €.
840,00, mentre nell'anno 2019, non ha corrisposto alla ricorrente alcun importo di quelli dovuti in virtù dei contratti di lavoro autonomo ed occasionale sottoscritti, per un importo complessivo di €. 4.360,00; 2) per l'effetto, condannare la
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a risarcire alla ricorrente a titolo di danno Parte_1 patrimoniale, sia quale danno emergente che lucro cessante, per quanto esposto in narrativa, l'importo di €. 5.200,00, ovvero quello maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3) con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario.
Parte ricorrente precisava che, per l'anno 2018, a fronte di 30 giornate lavorative, aveva ricevuto l'importo di €. 1.500,00, invece di quanto dovuto pari a €. 2.340,00, e che nulla veniva corrisposto per l'anno 2019, nel corso del quale la ricorrente veniva richiamata a svolgere la propria attività lavorativa, sempre presso il centro di accoglienza di Messina e sempre in modo autonomo ed occasionale, con la stipula di n. 3 contratti di lavoro (di cui soltanto due consegnati alla lavoratrice), per un totale di circa 50 giorni lavorativi, la lavoratrice maturava un compenso di €. 4.360,00.
Costituitasi in giudizio, la , in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., non contestava i contratti prodotti dalla ricorrente, riconosceva che le parti avevano pattuito un compenso orario di
€. 10,00 e dichiarava che la ricorrente, durante tutto il periodo in esame, aveva prestato la propria attività complessivamente per 200 ore, maturando un compenso lordo di € 2.000,00, pari ad un netto di € 1.500,00, quindi chiedeva il rigetto delle domande di parte avversa, con vittoria di spese competenze ed onorari. 2 Con ordinanza del 12.06.2021, il Giudice del Lavoro dichiarava l'incompetenza funzionale e rimetteva il fascicolo al Presidente del
Tribunale per l'eventuale assegnazione della causa ad una sezione civile.
Con decreto del 01.07.2021, il Presidente di sezione assegnava la causa a questo Giudice.
Ammesse le istanze istruttorie, all'udienza per l'espletamento della prova testimoniale il teste non compariva e, su istanza delle parti, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 3.10.2024, la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
************
Entrambe le parti concordano nel dichiarare che la ricorrente Parte_1
ha prestato la propria attività lavorativa in favore della resistente in
[...] virtù di contratti di lavoro autonomo occasionale che prevedevano un importo orario lordo di €. 10,00. Tuttavia, mentre la ricorrente afferma di avere cumulato 80 giornate lavorative, di cui 30 nel 2018, parzialmente remunerate con la somma di €. 1.500,00, e 50 nel 2019, come da tre contratti di lavoro (di cui soltanto due consegnati alla lavoratrice), la Parte_2 resistente riconosce che la aveva prestato la propria attività Pt_1 complessivamente per 200 ore, maturando un compenso lordo di € 2.000,00, pari ad un netto di € 1.500,00 e, quindi, implicitamente nega il proprio inadempimento contrattuale.
Occorre precisare che il lavoro autonomo occasionale è una particolare forma contrattuale con cui una persona si obbliga a realizzare un'opera o a prestare un servizio dietro corrispettivo, ma senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio. Al lavoro autonomo occasionale si applica la disciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222
e s. c.c. Elementi caratteristici di questo contratto sono: la personalità della prestazione;
l'oggetto, ossia il contenuto della prestazione e il raggiungimento di un risultato;
la fissazione di un compenso in funzione
3 dell'opera o del servizio richiesto;
l'assunzione del rischio economico da parte del prestatore;
la mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza;
l'autonomia, intesa quale libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore e l'assenza di vincoli di orario.
Proprio la mancanza di vincoli di orario non consente di determinare il numero di ore lavorative di ogni singola giornata lavorativa indicata nei contratti prodotti dalla e, così, di calcolare il compenso dovuto. Né Pt_1
parte ricorrente specifica il numero di ore lavorative effettivamente svolte.
Pertanto, alla stregua delle indicazioni fornite dalla ricorrente, non è possibile stabilire l'effettivo compenso dovutole, posto che, in base ai contratti, il compenso è determinato ad ore e non a giornate lavorative. A ciò si aggiunge che parte ricorrente non fornisce prova delle ore lavorative effettivamente svolte.
In tema di onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cassazione Civile, sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Pertanto, considerato che la resistente ha negato il proprio Parte_2 inadempimento contrattuale, dichiarando di avere corrisposto i compensi per l'attività lavorativa prestata dalla per 200 ore, spettava a Pt_1
4 quest'ultima fornire prova di avere prestato l'attività per ulteriori ore lavorative.
Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.
Considerata la peculiarità della materia, le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, 09.01.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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