Art. 1. 1. Ai fini dell'attuazione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori frontalieri del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 , l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli seguenti in favore dei lavoratori frontalieri italiani che in Svizzera siano stati licenziati per motivi economici.
2. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria viene istituita per l'intero periodo di validita' del predetto accordo una separata contabilita' al solo scopo di registrare in entrata le somme che la Svizzera e' tenuta a versare all'Italia ai sensi dell'accordo stesso e in uscita le prestazioni e le spese di cui ai successivi articoli 3, 4, 6, 7 ed 8.
2. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria viene istituita per l'intero periodo di validita' del predetto accordo una separata contabilita' al solo scopo di registrare in entrata le somme che la Svizzera e' tenuta a versare all'Italia ai sensi dell'accordo stesso e in uscita le prestazioni e le spese di cui ai successivi articoli 3, 4, 6, 7 ed 8.