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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 12/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 958/2024
Oggi 12/03/2025 alle ore 9:24, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini sono comparsi per l'/opponente l'Avv. DAVIDE
CARULLI e per la parte opposta l'Avv. DONATELLA AQUILANO in sostituzione dell'Avv. ANGELO TASCONE.
L'Avv. AQUILANO si riporta alla comparsa di costituzione e alle conclusioni rassegnate chiedendone l'accoglimento.
L'Avv. CARULLI si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, in assenza delle parti, dà lettura della sentenza che qui di seguito redatta costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, all'udienza del
12/03/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 958 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DAVIDE CARULLI, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso;
ricorrente/opponente contro
(CF. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. ANGELO TASCONE, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso;
resistente/opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 262/2024 – emesso ad istanza di
[...]
– è stato ingiunto a il pagamento della somma CP_1 Parte_1 di € 1.600,00, oltre spese ed interessi della procedura monitoria,
a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati.
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 13/12/2024 ha proposto rituale opposizione e ha convenuto in Parte_1 giudizio , facendo rilevare che in data 7/10/2024, ossia CP_1 ben 3 settimane prima dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 262/24 del Tribunale di Vasto, l'opponente aveva saldato interamente la morosità, come riconosciuto anche dall'opposta nell'atto di precetto notificato all'opponente, con cui ha chiesto il rimborso delle spese legali anche per la redazione dell'atto di precetto, oltre alle spese vive affrontate per il decreto ingiuntivo. Egli ha, pertanto, così concluso: “1) preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria;
Con vittoria di spese e competenze di causa tutte”.
, costituitasi in giudizio, riconosciuto l'intervenuto CP_1 pagamento, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti.
* * *
Stante l'avvenuto pagamento della somma oggetto di ingiunzione, viste le conclusioni concordi rassegnate dalle parti in ordine alla domanda principale, si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere.
A residuare, dunque, è unicamente la valutazione in merito alla soccombenza virtuale ai fini del riparto delle spese di lite.
Invero, “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cass. 29/11/2016 n. 24234)” (Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 24714 del 2022).
Ciò posto, avendo l'opponente provveduto a pagare la somma dovuta a titoli di canone di locazione già prima della notifica del decreto ingiuntivo (doc. 3 allegato al ricorso), da cui l'infondatezza della pretesa monitoria, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della parte opposta in quanto soccombente virtuale. Le stesse sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione corrispondente al valore della somma ingiunta, parametri minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 958/2024, ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 76,00 per anticipazioni ed € 852,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, il 12/3/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 958/2024
Oggi 12/03/2025 alle ore 9:24, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini sono comparsi per l'/opponente l'Avv. DAVIDE
CARULLI e per la parte opposta l'Avv. DONATELLA AQUILANO in sostituzione dell'Avv. ANGELO TASCONE.
L'Avv. AQUILANO si riporta alla comparsa di costituzione e alle conclusioni rassegnate chiedendone l'accoglimento.
L'Avv. CARULLI si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, in assenza delle parti, dà lettura della sentenza che qui di seguito redatta costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, all'udienza del
12/03/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 958 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DAVIDE CARULLI, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso;
ricorrente/opponente contro
(CF. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. ANGELO TASCONE, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso;
resistente/opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 262/2024 – emesso ad istanza di
[...]
– è stato ingiunto a il pagamento della somma CP_1 Parte_1 di € 1.600,00, oltre spese ed interessi della procedura monitoria,
a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati.
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 13/12/2024 ha proposto rituale opposizione e ha convenuto in Parte_1 giudizio , facendo rilevare che in data 7/10/2024, ossia CP_1 ben 3 settimane prima dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 262/24 del Tribunale di Vasto, l'opponente aveva saldato interamente la morosità, come riconosciuto anche dall'opposta nell'atto di precetto notificato all'opponente, con cui ha chiesto il rimborso delle spese legali anche per la redazione dell'atto di precetto, oltre alle spese vive affrontate per il decreto ingiuntivo. Egli ha, pertanto, così concluso: “1) preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria;
Con vittoria di spese e competenze di causa tutte”.
, costituitasi in giudizio, riconosciuto l'intervenuto CP_1 pagamento, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti.
* * *
Stante l'avvenuto pagamento della somma oggetto di ingiunzione, viste le conclusioni concordi rassegnate dalle parti in ordine alla domanda principale, si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere.
A residuare, dunque, è unicamente la valutazione in merito alla soccombenza virtuale ai fini del riparto delle spese di lite.
Invero, “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cass. 29/11/2016 n. 24234)” (Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 24714 del 2022).
Ciò posto, avendo l'opponente provveduto a pagare la somma dovuta a titoli di canone di locazione già prima della notifica del decreto ingiuntivo (doc. 3 allegato al ricorso), da cui l'infondatezza della pretesa monitoria, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della parte opposta in quanto soccombente virtuale. Le stesse sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione corrispondente al valore della somma ingiunta, parametri minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 958/2024, ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 76,00 per anticipazioni ed € 852,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, il 12/3/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini