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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10112 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 12827/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile – il Giudice Unico dott.ssa Roberta
Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12827 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio.
TRA Avv. , nato a [...] il [...]( c.f. , Parte_1 C.F._1
res.te in Napoli alla Via G. Verdi 18, quale procuratore di sé stesso, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Verdi n. 18
OPPONENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i P.IVA_1
cui uffici domicilia in Napoli alla Via Diaz n.11
OPPOSTO pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.06.2025, il ricorrente in epigrafe generalizzato, per le ragioni di cui all'atto introduttivo e dopo aver premesso di: 1) essere stato nominato difensore di ufficio di in data 07/09/2022 per assisterlo, innanzi al Parte_2
Tribunale di Napoli SEZ. G.U.P. nel corso dell'udienza preliminare, conclusasi con il rinvio a giudizio dello stesso;
2) avere attivato la prevista procedura per il recupero del credito professionale;
3) aver depositato in data 28/8/2024 istanza di liquidazione degli onorari, ha impugnato il decreto di liquidazione emesso in data 8.05.2025 dal GIP presso il Tribunale di Napoli e notificato in pari data, ed ha così concluso:
“I. In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa, anche in via istruttoria e/o incidentale, accogliere il ricorso e per l'effetto revocare il decreto impugnato.
II. Annullare il provvedimento impugnato confermando la liquidazione per l'assistenza prestata all'imputato essendo, il provvedimento di liquidazione Controparte_2
emesso il 5/11/2024, irrevocabile.
III . Liquidare in favore dell'istante la somma di € 900,00 e solo in via estremamente subordinata , € 396,00 per onorari per l'assistenza prestata in favore dell'imputato
oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA in occasione della Udienza Parte_2
preliminare.
IV. Liquidare in favore dell'istante la somma di € 500,00 per onorari e spese forfettariamente determinate per il tentativo di recupero delle spettanze professionali, oltre accessori ed oneri di legge
V. Voglia, altresì, il Tribunale adito liquidare le spese e gli onorari del presente giudizio, oltre spese e oneri accessori come per legge”
In data 11.08.2025 si è costituito in giudizio il ed ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 10 All'udienza di comparizione del 4.11.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e questo giudice ha riservato la causa in decisione.
Va, preliminarmente, riconosciuta la legittimazione attiva dell'avv. a proporre la Pt_1
presente opposizione in conformità all'orientamento, del tutto prevalente, della Suprema
Corte secondo la quale “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacche´ l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato “( cfr. tra le altre Cass. Sez. 6, Ord. 11769 del
18.06.2020).
Sempre in via preliminare va ricordato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex artt. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell'ambito di un giudizio penale, vede come parte necessaria il soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, da individuarsi nel (cfr. tra le altre Controparte_1
Cass. Sez. 6 n. 5314 del 6.03.2018; Cass. Sez. 2 ord. 12322 del 9.05.2019).
Pertanto, correttamente il giudizio è stato proposto nei confronti del predetto . CP_1
Inoltre, va sottolineato che competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19161 del 2009), è il giudice civile poiché l'opposizione regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002 introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Trattasi più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio.
Passando al merito della controversia, va evidenziato che parte ricorrente ha dedotto pagina 3 di 10 l'erroneità del decreto di liquidazione opposto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Come sottolineato dall'istante il provvedimento contiene due statuizioni: 1) la revoca del decreto di liquidazione emesso dal GIP in data 5.11.2024 in accoglimento di altra istanza (SIAMM 16402/2024) presentata dal medesimo avvocato nella qualità di difensore d'ufficio di;
2) la liquidazione della somma di euro 158,30 Controparte_2
quale parziale accoglimento della richiesta di liquidazione ( SIAMM 6327/2025) presentata dal medesimo legale nella qualità di difensore d'ufficio di . Parte_2
Ebbene, quanto alla prima statuizione (revoca del decreto di liquidazione già emesso), essendo tale provvedimento divenuto definitivo in data 5.12.2024 per decorso del termine di legge e mancata impugnazione, a giudizio dell'opponente, non poteva essere oggetto di revoca in autotutela, istituto prettamente amministrativo e, comunque, non contemplato nel DPR 115/2002, in ragione della natura giurisdizionale dello stesso.
Quanto alla seconda statuizione ( liquidazione parziale degli onorati per la difesa di
), non avendo il giudice penale liquidato l'importo nella misura richiesta Parte_2
nell'istanza, a giudizio del ricorrente, sarebbe venuto meno il suo impegno di aderire al protocollo e, comunque, la previsione del protocollo dell'aumento in percentuale per le parti oltre la prima sarebbe contemplata solo per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato ma non anche per gli imputati difesi d'ufficio. D'altronde, posto che i tempi di recupero dei compensi possono variare sensibilmente da soggetto a soggetto, giammai si potrebbe richiedere al procuratore di presentare una sola richiesta di liquidazione per tutti i soggetti difesi d'ufficio aventi la medesima posizione processuale e, comunque, considerato che l'imputato difeso d'ufficio può, in qualsiasi momento nominare un difensore di fiducia e che, viceversa, si può essere nominati difensori d'ufficio anche per altri imputati nel corso del procedimento ex art. 97 comma IV cpp, cambiando il numero dei patrocinati durante il processo, non potrebbe più essere calcolata la percentuale di aumento. Inoltre, pur volendo accedere ad un'interpretazione estensiva analogica tra gli assistiti da ed i difesi d'ufficio, la Controparte_3
liquidazione impugnata, ad avviso dell'opponente, avrebbe dovuto basarsi non sul pagina 4 di 10 protocollo del 10.3.2016, richiamato dal GIP- sede, bensì su quello sottoscritto dalla
Presidenza del Tribunale di Napoli e dai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e della Camera Penale in data 29.11.2024. In tale protocollo si prevede come data di riferimento per l'applicazione dei parametri e delle tabelle concordate il
23.10.2022 e l'udienza preliminare si è conclusa il 24.11.2022. Di conseguenza il Gip avrebbe dovuto individuare per l'udienza preliminare semplice l'importo di euro 900,00 che, se ridotto, sarebbe dovuto essere dell'importo di euro 500,00 e non nella misura liquidata. Da ultimo, ha aggiunto l'istante che, essendo stata rigettata la richiesta di liquidazione per l'imputato il numero complessivo degli imputati assistiti Pt_3
sarebbe dovuto essere pari a cinque in luogo dei sei conteggiati. Pertanto considerato il compenso per il primo imputato pari ad euro 900,00, con l'aumento del 30% per gli ulteriori 4 imputati, l'importo complessivo risulta pari ad euro 1.980,00 che, diviso per i cinque imputati, risulta per ciascuno di euro 396,99 oltre all'importo forfettario di euro
500,00 per il tentativo di recupero degli onorari svolto nei confronti del Ad Pt_2
ulteriore conforto delle sue prospettazioni l'istante ha sottolineato che il conguaglio effettuato con altre liquidazioni risulta nullo perché effettuato su liquidazioni non solo divenute definitive ma addirittura già pagate.
A confutazione delle argomentazioni di controparte, la difesa del Controparte_1
, in relazione alla prima doglianza, ha dedotto che, ad onta di quanto indicato
[...]
nel provvedimento opposto, il decreto di liquidazione depositato il 5.11.2024 non sarebbe stato revocato bensì oggetto della sospensione del pagamento al fine di inglobare, scomputandola, la somma liquidata in quel decreto nel nuovo provvedimento di liquidazione che ricomprendeva la posizione di tutti gli imputati. Tale ricalcolo si sarebbe reso necessario non avendo l'avv. dichiarato nelle singole richieste di aver Pt_1
difeso più imputati nello stesso procedimento laddove, nel protocollo sottoscritto dalla
Presidenza del Tribunale di Napoli, dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale degli avvocati del 10.03.2016 è espressamente previsto che” per i processi con più assistiti ammessi al patrocinio a spese dello stato, difesi dallo stesso difensore sarà
pagina 5 di 10 calcolato un aumento di onorario del 20% fino ad un massimo di 10 imputato in più e del 5% per ogni imputato oltre i primi 10 fino ad un massimo di 20 ex art. 12 DM
55/2014”. Analoga previsione è contenuta nel nuovo protocollo sottoscritto il
29.11.2024 nel quale è previsto un aumento per ciascun imputato del 30%.
In relazione agli ulteriori motivi di censura relativi al quantum della liquidazione parte resistente ha dedotto che: 1) in entrambi i protocolli è espressamente previsto, dopo tutte le regole per la liquidazione concordata, che” i medesimi importi valgono anche per le liquidazioni richieste ex artt. 116 e 117 DPR 115/2002 ( onorario e spese al difensore
d'ufficio ed al difensore d'ufficio di imputato irreperibile); 2) il difensore ha sempre chiesto la liquidazione ai sensi del protocollo d'intesa del 10.3.2016 e che, dunque,
l'applicazione del protocollo successivo, che prevede tariffe più alte del precedente, avrebbe comportato la violazione del principio generale della domanda per il quale non può essere riconosciuto più di quanto richiesto.
Prima di passare all'esame del merito dell'opposizione è necessaria l'esatta ricostruzione della vicenda penale sottostante alle richieste di liquidazione sulla scorta della documentazione allegata in atti e delle pacifiche deduzioni delle parti.
Dagli atti risulta che: nel procedimento RG. 14704/2021 RGNR- 17275/2022 GG l'avv. ha Parte_1
ricevuto il decreto di fissazione di udienza preliminare in data 20.10.2022 ed ha partecipato all'udienza preliminare del 24.11.2022, quale difensore d'ufficio di :
indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpc, 110 c.p. e 640 ter c.p. in Controparte_4
concorso con NO ( in luogo imprecisato il 4.10.2020) e per il reato di cui agli artt. 81 cpc, 110 c.p. e 648 bis c.p. in concorso con NO ( commesso in Napoli il 29 e 30 settembre 2020)
e indagati, in concorso tra di loro e con NO, per il Parte_2 CP_5
reato di cui agli artt. 81 cpc, 110 c.p. e 648 bis c.p. ( commesso in Napoli il 5.10.2020) e solo indagato per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 640 ter co 3 c.p., in Parte_2
concorso con NO ( in luogo imprecisato il 30.09.2020 ed il 12.10.2020 ed in Napoli il pagina 6 di 10 16 ed il 17 settembre 2020) e/o con persona non difesa dal predetto avvocato
, indagato con altre due persone non difese dal predetto avvocato, per il Parte_4
reato di cui agli artt. 81, 110 e 648bis c.p. ( commesso in Napoli il 30 settembre 2020), indagato, in concorso con NO, per il reato di cui agli artt. 81 cpc, 110 Parte_5
cp e 648 bis c.p. ( commesso in Napoli il 24 ed il 30 settembre 2020)
indagato, in concorso con NO, per il reato di cui agli artt. 81 cpc, Controparte_2
110 c.p. e 648 bis c.p. ( commesso in Napoli il 29 settembre 2020).
Quindi, dagli atti processuali, è agevole rilevare che nel medesimo procedimento penale l'avv. ha svolto l'incarico di difensore d'ufficio per 6 indagati di distinte ipotesi di Pt_1
reato in concorso con persone rimaste ignote ad eccezione di una sola ipotesi per la quale l'accusa ha ipotizzato il concorso solo tra e Parte_2 CP_5
unitamente ad altri NO. Tutti i soggetti difesi dall'avv. sono stati, poi, rinviati a Pt_1
giudizio.
E', altresì, incontestato tra le parti, oltre che in parte documentalmente dimostrato, che l'avv. ha chiesto ed ottenuto: Pt_1
per , euro 700,00 per onorario e 400,00 per rimborso spese di recupero CP_5
del credito (14.02.2024) – importo già pagato; per euro 700,00 per onorario e 400,00 per rimborso spese di recupero Parte_5
del credito (29.03.2024) – importo già pagato; per , euro 700,00 per onorario e 400,00 per rimborso spese di recupero Controparte_4
del credito (14.06.2024) – importo già pagato; per , euro 700,00 per onorario e 400,00 per rimborso spese di Controparte_2
recupero del credito (05/11/2024) – importo solo liquidato.
Dal tenore del Protocollo per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al Patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali e procedure assimilate ( art. 116 e 117 dpr 115/2002) tra la Presidenza del Tribunale, il COA e la
Camera Penale del 10.03.2016, per quanto riguarda le procedure assimilate ( art. 116 e
177 dpr 115/2002) a pag. 2) si concorda tra l'altro che: in caso di istanza di liquidazione pagina 7 di 10 del difensore d'ufficio l'istanza deve contenere la dichiarazione che il difensore non ha più presentato altra analoga istanza in caso di assistenza di più coimputati.
Ebbene è noto che, secondo i principi del processo penale, un coimputato è una persona processata insieme ad un altro e/o ad altri per aver partecipato allo stesso reato.
Quindi, dalla lettura combinata degli atti del processo penale e del protocollo invocato dall'opponente, si desume che solo in relazione alla posizione di e di Parte_6
l'avv. avrebbe dovuto dichiarare nell'istanza di non aver CP_5 Pt_1
presentato analoga istanza per l'altro coimputato. Dichiarazione nel caso di specie omessa in relazione ad entrambi gli imputati a cui ha fatto seguito, solo per la CP_5
non solo l'accoglimento della richiesta di compenso ma anche il pagamento dell'importo liquidato.
Sulla base di tali premesse fattuali vanno esaminati i motivi di doglianza.
Va, in primo luogo rilevato che, a prescindere dalla mancata dichiarazione dell'avv. in relazione alla difesa dei coimputati e è Pt_1 Parte_2 CP_5
dirimente, ai fini della disamina della correttezza o meno della prima statuizione, la considerazione che il decreto di pagamento non può essere revocato d'ufficio, trattandosi di provvedimento di natura giurisdizionale e, pertanto, la revoca disposta, che
è strettamente connessa alle ragioni alla base della liquidazione, è da considerarsi giuridicamente inesistente (Cassazione civile, Sezione 2, ordinanza n. 25649 del
18.09.2025 “Per insegnamento di questa Corte, il decreto di liquidazione del compenso in favore dell'ausiliario ( al quale, per identità di oggetto e funzione va assimilato quello di liquidazione dei compensi all'avvocato d'ufficio) ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere modificato solo a seguito dell'opposizione ex art.
170 D.P.R. 115/2002 . Il decreto non poteva essere quindi revocato d'ufficio: il giudice aveva consumato il potere decisorio, non avendo alcuna facoltà di operare in autotutela con modalità tipiche dell'azione amministrativa…. Dalla conclusione dell'argomentazione di Cass. n. 36340/2021 si desume con chiarezza che questa Corte ha assunto come corretto che la revoca sia tamquam non esset e che quindi la
pagina 8 di 10 liquidazione operata con il primo decreto dovesse avere carattere definitivo.”).
Sulla scorta dei principi esposti, in relazione al primo motivo di doglianza, l'opposizione risulta fondata sia con riferimento a tutti i pregressi decreti di liquidazione già pagati che con riferimento a quello relativo all'imputato . Controparte_2
Passando al vaglio della seconda censura, risulta dagli atti che il ricorrente ha prodotto copia della istanza di liquidazione presentata per , con i relativi allegati – Parte_2
verbali di causa, atti relativi al preventivo tentativo di esecuzione forzata e che nell'istanza l'avvocato ha richiamato i parametri della liquidazione previsti dal
Protocollo del 10.03.2016. Ebbene, ritiene questo Giudice che, per il principio della domanda, vadano applicati i criteri di liquidazione previsti dal protocollo sottoscritto il
10.03.2016 e non quelli adottati con il protocollo sottoscritto il 29.11.2024, come richiesto dall'avvocato in sede di opposizione, tenuto conto, altresì, del fatto che il Pt_1
protocollo non è obbligatorio e che comunque, alla data del deposito dell'istanza
28.08.2024 era vigente ancora il primo dei due protocolli.
Passando, dunque, al ricalcolo del compenso in favore dell'avv. per l'assistenza Pt_1
legale in favore di , posto che al predetto legale è stato già riconosciuto il Parte_2
compenso di euro 700,00 per la difesa della coimputata in questa sede, per la CP_5
difesa di , gli va riconosciuto solo l'incremento del 20% sul compenso Parte_7
richiesto di euro 700,00 e, quindi, la somma di euro 140,00 alla quale va aggiunta quella forfettaria di euro 400,00 per la liquidazione della fase dinanzi al giudice civile.
Pertanto va posta a carico del la complessiva somma di euro Controparte_1
540,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ed in assenza di nota di parte si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014
(valore della controversia fino a euro 1.100,00) in relazione ai valori medi per le tre fasi
( di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto:
• annulla il decreto del GIP del Tribunale di Napoli dell'8.05.2025 nella parte relativa alla revoca del provvedimento di liquidazione emesso il 5.11.2024 in favore di
; Controparte_2
• in riforma del citato decreto, liquida in favore dell'avv. per l'attività Parte_1
prestata quale difensore d'ufficio di nel procedimento RGNR Parte_2
14704/2021-17275/2022 GG , la somma complessiva di euro 540,00 (di cui euro
140,00 a titolo di compenso ed euro 400,00 per la procedura di esecuzione forzata), oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed iva e cpa come per legge;
• pone il pagamento di tale importo a carico dell'Erario;
• condanna il , in persona del Ministro p.t., alla rifusione delle Controparte_6
spese di costituzione e di rappresentanza in favore di parte opponente;
spese liquidate in euro 462,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sul compenso ed oltre IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 5.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile – il Giudice Unico dott.ssa Roberta
Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12827 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio.
TRA Avv. , nato a [...] il [...]( c.f. , Parte_1 C.F._1
res.te in Napoli alla Via G. Verdi 18, quale procuratore di sé stesso, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Verdi n. 18
OPPONENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i P.IVA_1
cui uffici domicilia in Napoli alla Via Diaz n.11
OPPOSTO pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.06.2025, il ricorrente in epigrafe generalizzato, per le ragioni di cui all'atto introduttivo e dopo aver premesso di: 1) essere stato nominato difensore di ufficio di in data 07/09/2022 per assisterlo, innanzi al Parte_2
Tribunale di Napoli SEZ. G.U.P. nel corso dell'udienza preliminare, conclusasi con il rinvio a giudizio dello stesso;
2) avere attivato la prevista procedura per il recupero del credito professionale;
3) aver depositato in data 28/8/2024 istanza di liquidazione degli onorari, ha impugnato il decreto di liquidazione emesso in data 8.05.2025 dal GIP presso il Tribunale di Napoli e notificato in pari data, ed ha così concluso:
“I. In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa, anche in via istruttoria e/o incidentale, accogliere il ricorso e per l'effetto revocare il decreto impugnato.
II. Annullare il provvedimento impugnato confermando la liquidazione per l'assistenza prestata all'imputato essendo, il provvedimento di liquidazione Controparte_2
emesso il 5/11/2024, irrevocabile.
III . Liquidare in favore dell'istante la somma di € 900,00 e solo in via estremamente subordinata , € 396,00 per onorari per l'assistenza prestata in favore dell'imputato
oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA in occasione della Udienza Parte_2
preliminare.
IV. Liquidare in favore dell'istante la somma di € 500,00 per onorari e spese forfettariamente determinate per il tentativo di recupero delle spettanze professionali, oltre accessori ed oneri di legge
V. Voglia, altresì, il Tribunale adito liquidare le spese e gli onorari del presente giudizio, oltre spese e oneri accessori come per legge”
In data 11.08.2025 si è costituito in giudizio il ed ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 10 All'udienza di comparizione del 4.11.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e questo giudice ha riservato la causa in decisione.
Va, preliminarmente, riconosciuta la legittimazione attiva dell'avv. a proporre la Pt_1
presente opposizione in conformità all'orientamento, del tutto prevalente, della Suprema
Corte secondo la quale “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacche´ l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato “( cfr. tra le altre Cass. Sez. 6, Ord. 11769 del
18.06.2020).
Sempre in via preliminare va ricordato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex artt. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell'ambito di un giudizio penale, vede come parte necessaria il soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, da individuarsi nel (cfr. tra le altre Controparte_1
Cass. Sez. 6 n. 5314 del 6.03.2018; Cass. Sez. 2 ord. 12322 del 9.05.2019).
Pertanto, correttamente il giudizio è stato proposto nei confronti del predetto . CP_1
Inoltre, va sottolineato che competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19161 del 2009), è il giudice civile poiché l'opposizione regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002 introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Trattasi più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio.
Passando al merito della controversia, va evidenziato che parte ricorrente ha dedotto pagina 3 di 10 l'erroneità del decreto di liquidazione opposto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Come sottolineato dall'istante il provvedimento contiene due statuizioni: 1) la revoca del decreto di liquidazione emesso dal GIP in data 5.11.2024 in accoglimento di altra istanza (SIAMM 16402/2024) presentata dal medesimo avvocato nella qualità di difensore d'ufficio di;
2) la liquidazione della somma di euro 158,30 Controparte_2
quale parziale accoglimento della richiesta di liquidazione ( SIAMM 6327/2025) presentata dal medesimo legale nella qualità di difensore d'ufficio di . Parte_2
Ebbene, quanto alla prima statuizione (revoca del decreto di liquidazione già emesso), essendo tale provvedimento divenuto definitivo in data 5.12.2024 per decorso del termine di legge e mancata impugnazione, a giudizio dell'opponente, non poteva essere oggetto di revoca in autotutela, istituto prettamente amministrativo e, comunque, non contemplato nel DPR 115/2002, in ragione della natura giurisdizionale dello stesso.
Quanto alla seconda statuizione ( liquidazione parziale degli onorati per la difesa di
), non avendo il giudice penale liquidato l'importo nella misura richiesta Parte_2
nell'istanza, a giudizio del ricorrente, sarebbe venuto meno il suo impegno di aderire al protocollo e, comunque, la previsione del protocollo dell'aumento in percentuale per le parti oltre la prima sarebbe contemplata solo per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato ma non anche per gli imputati difesi d'ufficio. D'altronde, posto che i tempi di recupero dei compensi possono variare sensibilmente da soggetto a soggetto, giammai si potrebbe richiedere al procuratore di presentare una sola richiesta di liquidazione per tutti i soggetti difesi d'ufficio aventi la medesima posizione processuale e, comunque, considerato che l'imputato difeso d'ufficio può, in qualsiasi momento nominare un difensore di fiducia e che, viceversa, si può essere nominati difensori d'ufficio anche per altri imputati nel corso del procedimento ex art. 97 comma IV cpp, cambiando il numero dei patrocinati durante il processo, non potrebbe più essere calcolata la percentuale di aumento. Inoltre, pur volendo accedere ad un'interpretazione estensiva analogica tra gli assistiti da ed i difesi d'ufficio, la Controparte_3
liquidazione impugnata, ad avviso dell'opponente, avrebbe dovuto basarsi non sul pagina 4 di 10 protocollo del 10.3.2016, richiamato dal GIP- sede, bensì su quello sottoscritto dalla
Presidenza del Tribunale di Napoli e dai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e della Camera Penale in data 29.11.2024. In tale protocollo si prevede come data di riferimento per l'applicazione dei parametri e delle tabelle concordate il
23.10.2022 e l'udienza preliminare si è conclusa il 24.11.2022. Di conseguenza il Gip avrebbe dovuto individuare per l'udienza preliminare semplice l'importo di euro 900,00 che, se ridotto, sarebbe dovuto essere dell'importo di euro 500,00 e non nella misura liquidata. Da ultimo, ha aggiunto l'istante che, essendo stata rigettata la richiesta di liquidazione per l'imputato il numero complessivo degli imputati assistiti Pt_3
sarebbe dovuto essere pari a cinque in luogo dei sei conteggiati. Pertanto considerato il compenso per il primo imputato pari ad euro 900,00, con l'aumento del 30% per gli ulteriori 4 imputati, l'importo complessivo risulta pari ad euro 1.980,00 che, diviso per i cinque imputati, risulta per ciascuno di euro 396,99 oltre all'importo forfettario di euro
500,00 per il tentativo di recupero degli onorari svolto nei confronti del Ad Pt_2
ulteriore conforto delle sue prospettazioni l'istante ha sottolineato che il conguaglio effettuato con altre liquidazioni risulta nullo perché effettuato su liquidazioni non solo divenute definitive ma addirittura già pagate.
A confutazione delle argomentazioni di controparte, la difesa del Controparte_1
, in relazione alla prima doglianza, ha dedotto che, ad onta di quanto indicato
[...]
nel provvedimento opposto, il decreto di liquidazione depositato il 5.11.2024 non sarebbe stato revocato bensì oggetto della sospensione del pagamento al fine di inglobare, scomputandola, la somma liquidata in quel decreto nel nuovo provvedimento di liquidazione che ricomprendeva la posizione di tutti gli imputati. Tale ricalcolo si sarebbe reso necessario non avendo l'avv. dichiarato nelle singole richieste di aver Pt_1
difeso più imputati nello stesso procedimento laddove, nel protocollo sottoscritto dalla
Presidenza del Tribunale di Napoli, dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale degli avvocati del 10.03.2016 è espressamente previsto che” per i processi con più assistiti ammessi al patrocinio a spese dello stato, difesi dallo stesso difensore sarà
pagina 5 di 10 calcolato un aumento di onorario del 20% fino ad un massimo di 10 imputato in più e del 5% per ogni imputato oltre i primi 10 fino ad un massimo di 20 ex art. 12 DM
55/2014”. Analoga previsione è contenuta nel nuovo protocollo sottoscritto il
29.11.2024 nel quale è previsto un aumento per ciascun imputato del 30%.
In relazione agli ulteriori motivi di censura relativi al quantum della liquidazione parte resistente ha dedotto che: 1) in entrambi i protocolli è espressamente previsto, dopo tutte le regole per la liquidazione concordata, che” i medesimi importi valgono anche per le liquidazioni richieste ex artt. 116 e 117 DPR 115/2002 ( onorario e spese al difensore
d'ufficio ed al difensore d'ufficio di imputato irreperibile); 2) il difensore ha sempre chiesto la liquidazione ai sensi del protocollo d'intesa del 10.3.2016 e che, dunque,
l'applicazione del protocollo successivo, che prevede tariffe più alte del precedente, avrebbe comportato la violazione del principio generale della domanda per il quale non può essere riconosciuto più di quanto richiesto.
Prima di passare all'esame del merito dell'opposizione è necessaria l'esatta ricostruzione della vicenda penale sottostante alle richieste di liquidazione sulla scorta della documentazione allegata in atti e delle pacifiche deduzioni delle parti.
Dagli atti risulta che: nel procedimento RG. 14704/2021 RGNR- 17275/2022 GG l'avv. ha Parte_1
ricevuto il decreto di fissazione di udienza preliminare in data 20.10.2022 ed ha partecipato all'udienza preliminare del 24.11.2022, quale difensore d'ufficio di :
indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpc, 110 c.p. e 640 ter c.p. in Controparte_4
concorso con NO ( in luogo imprecisato il 4.10.2020) e per il reato di cui agli artt. 81 cpc, 110 c.p. e 648 bis c.p. in concorso con NO ( commesso in Napoli il 29 e 30 settembre 2020)
e indagati, in concorso tra di loro e con NO, per il Parte_2 CP_5
reato di cui agli artt. 81 cpc, 110 c.p. e 648 bis c.p. ( commesso in Napoli il 5.10.2020) e solo indagato per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 640 ter co 3 c.p., in Parte_2
concorso con NO ( in luogo imprecisato il 30.09.2020 ed il 12.10.2020 ed in Napoli il pagina 6 di 10 16 ed il 17 settembre 2020) e/o con persona non difesa dal predetto avvocato
, indagato con altre due persone non difese dal predetto avvocato, per il Parte_4
reato di cui agli artt. 81, 110 e 648bis c.p. ( commesso in Napoli il 30 settembre 2020), indagato, in concorso con NO, per il reato di cui agli artt. 81 cpc, 110 Parte_5
cp e 648 bis c.p. ( commesso in Napoli il 24 ed il 30 settembre 2020)
indagato, in concorso con NO, per il reato di cui agli artt. 81 cpc, Controparte_2
110 c.p. e 648 bis c.p. ( commesso in Napoli il 29 settembre 2020).
Quindi, dagli atti processuali, è agevole rilevare che nel medesimo procedimento penale l'avv. ha svolto l'incarico di difensore d'ufficio per 6 indagati di distinte ipotesi di Pt_1
reato in concorso con persone rimaste ignote ad eccezione di una sola ipotesi per la quale l'accusa ha ipotizzato il concorso solo tra e Parte_2 CP_5
unitamente ad altri NO. Tutti i soggetti difesi dall'avv. sono stati, poi, rinviati a Pt_1
giudizio.
E', altresì, incontestato tra le parti, oltre che in parte documentalmente dimostrato, che l'avv. ha chiesto ed ottenuto: Pt_1
per , euro 700,00 per onorario e 400,00 per rimborso spese di recupero CP_5
del credito (14.02.2024) – importo già pagato; per euro 700,00 per onorario e 400,00 per rimborso spese di recupero Parte_5
del credito (29.03.2024) – importo già pagato; per , euro 700,00 per onorario e 400,00 per rimborso spese di recupero Controparte_4
del credito (14.06.2024) – importo già pagato; per , euro 700,00 per onorario e 400,00 per rimborso spese di Controparte_2
recupero del credito (05/11/2024) – importo solo liquidato.
Dal tenore del Protocollo per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al Patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali e procedure assimilate ( art. 116 e 117 dpr 115/2002) tra la Presidenza del Tribunale, il COA e la
Camera Penale del 10.03.2016, per quanto riguarda le procedure assimilate ( art. 116 e
177 dpr 115/2002) a pag. 2) si concorda tra l'altro che: in caso di istanza di liquidazione pagina 7 di 10 del difensore d'ufficio l'istanza deve contenere la dichiarazione che il difensore non ha più presentato altra analoga istanza in caso di assistenza di più coimputati.
Ebbene è noto che, secondo i principi del processo penale, un coimputato è una persona processata insieme ad un altro e/o ad altri per aver partecipato allo stesso reato.
Quindi, dalla lettura combinata degli atti del processo penale e del protocollo invocato dall'opponente, si desume che solo in relazione alla posizione di e di Parte_6
l'avv. avrebbe dovuto dichiarare nell'istanza di non aver CP_5 Pt_1
presentato analoga istanza per l'altro coimputato. Dichiarazione nel caso di specie omessa in relazione ad entrambi gli imputati a cui ha fatto seguito, solo per la CP_5
non solo l'accoglimento della richiesta di compenso ma anche il pagamento dell'importo liquidato.
Sulla base di tali premesse fattuali vanno esaminati i motivi di doglianza.
Va, in primo luogo rilevato che, a prescindere dalla mancata dichiarazione dell'avv. in relazione alla difesa dei coimputati e è Pt_1 Parte_2 CP_5
dirimente, ai fini della disamina della correttezza o meno della prima statuizione, la considerazione che il decreto di pagamento non può essere revocato d'ufficio, trattandosi di provvedimento di natura giurisdizionale e, pertanto, la revoca disposta, che
è strettamente connessa alle ragioni alla base della liquidazione, è da considerarsi giuridicamente inesistente (Cassazione civile, Sezione 2, ordinanza n. 25649 del
18.09.2025 “Per insegnamento di questa Corte, il decreto di liquidazione del compenso in favore dell'ausiliario ( al quale, per identità di oggetto e funzione va assimilato quello di liquidazione dei compensi all'avvocato d'ufficio) ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere modificato solo a seguito dell'opposizione ex art.
170 D.P.R. 115/2002 . Il decreto non poteva essere quindi revocato d'ufficio: il giudice aveva consumato il potere decisorio, non avendo alcuna facoltà di operare in autotutela con modalità tipiche dell'azione amministrativa…. Dalla conclusione dell'argomentazione di Cass. n. 36340/2021 si desume con chiarezza che questa Corte ha assunto come corretto che la revoca sia tamquam non esset e che quindi la
pagina 8 di 10 liquidazione operata con il primo decreto dovesse avere carattere definitivo.”).
Sulla scorta dei principi esposti, in relazione al primo motivo di doglianza, l'opposizione risulta fondata sia con riferimento a tutti i pregressi decreti di liquidazione già pagati che con riferimento a quello relativo all'imputato . Controparte_2
Passando al vaglio della seconda censura, risulta dagli atti che il ricorrente ha prodotto copia della istanza di liquidazione presentata per , con i relativi allegati – Parte_2
verbali di causa, atti relativi al preventivo tentativo di esecuzione forzata e che nell'istanza l'avvocato ha richiamato i parametri della liquidazione previsti dal
Protocollo del 10.03.2016. Ebbene, ritiene questo Giudice che, per il principio della domanda, vadano applicati i criteri di liquidazione previsti dal protocollo sottoscritto il
10.03.2016 e non quelli adottati con il protocollo sottoscritto il 29.11.2024, come richiesto dall'avvocato in sede di opposizione, tenuto conto, altresì, del fatto che il Pt_1
protocollo non è obbligatorio e che comunque, alla data del deposito dell'istanza
28.08.2024 era vigente ancora il primo dei due protocolli.
Passando, dunque, al ricalcolo del compenso in favore dell'avv. per l'assistenza Pt_1
legale in favore di , posto che al predetto legale è stato già riconosciuto il Parte_2
compenso di euro 700,00 per la difesa della coimputata in questa sede, per la CP_5
difesa di , gli va riconosciuto solo l'incremento del 20% sul compenso Parte_7
richiesto di euro 700,00 e, quindi, la somma di euro 140,00 alla quale va aggiunta quella forfettaria di euro 400,00 per la liquidazione della fase dinanzi al giudice civile.
Pertanto va posta a carico del la complessiva somma di euro Controparte_1
540,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ed in assenza di nota di parte si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014
(valore della controversia fino a euro 1.100,00) in relazione ai valori medi per le tre fasi
( di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto:
• annulla il decreto del GIP del Tribunale di Napoli dell'8.05.2025 nella parte relativa alla revoca del provvedimento di liquidazione emesso il 5.11.2024 in favore di
; Controparte_2
• in riforma del citato decreto, liquida in favore dell'avv. per l'attività Parte_1
prestata quale difensore d'ufficio di nel procedimento RGNR Parte_2
14704/2021-17275/2022 GG , la somma complessiva di euro 540,00 (di cui euro
140,00 a titolo di compenso ed euro 400,00 per la procedura di esecuzione forzata), oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed iva e cpa come per legge;
• pone il pagamento di tale importo a carico dell'Erario;
• condanna il , in persona del Ministro p.t., alla rifusione delle Controparte_6
spese di costituzione e di rappresentanza in favore di parte opponente;
spese liquidate in euro 462,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sul compenso ed oltre IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 5.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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