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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1473/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OT PE, Presidente
PINTO DIEGO OS NI, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15082/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09720249076629176000 2024 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1. s.a.s ha proposto ricorso avverso il diniego di rateizzazione in oggetto.
Si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTARTE instando per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Rilievo decisivo ha il fatto che una cartella (09720230011944265) era stata precedentemente già oggetto di rateizzazione e che il predetto piano non era stato rispettato nei pagamenti, il che precludeva in radice la possibilità di chiedere una nuova rateazione .
Fondatamente l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha controdedotto: " In base a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lett. c., DPR 602/1973, così come da ultimo modificato dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. n. 50/2022 convertito, con modificazioni della legge n. 91/2022, la cartella n. 9720230011944265, contenuta nel piano decaduto prot. 5734077 del 27/05/2023 non è più rateizzabile in quanto il provvedimento è stato concesso dopo il 15/07/2022."
Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'AGENZIA
DELLE ENTRATE che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma, 30.1.2026 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Diego Pinto Dott. Giuseppe Leotta
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OT PE, Presidente
PINTO DIEGO OS NI, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15082/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09720249076629176000 2024 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1. s.a.s ha proposto ricorso avverso il diniego di rateizzazione in oggetto.
Si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTARTE instando per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Rilievo decisivo ha il fatto che una cartella (09720230011944265) era stata precedentemente già oggetto di rateizzazione e che il predetto piano non era stato rispettato nei pagamenti, il che precludeva in radice la possibilità di chiedere una nuova rateazione .
Fondatamente l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha controdedotto: " In base a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lett. c., DPR 602/1973, così come da ultimo modificato dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. n. 50/2022 convertito, con modificazioni della legge n. 91/2022, la cartella n. 9720230011944265, contenuta nel piano decaduto prot. 5734077 del 27/05/2023 non è più rateizzabile in quanto il provvedimento è stato concesso dopo il 15/07/2022."
Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'AGENZIA
DELLE ENTRATE che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma, 30.1.2026 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Diego Pinto Dott. Giuseppe Leotta