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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 2473 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti LA CAVERA CLAUDIO e TARANTINO
ERASMO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 03/02/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste a far data dalla domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 3.500,00 oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti LA CAVERA CLAUDIO e
TARANTINO ERASMO
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato l'01/08/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei
1 requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento o pensione di inabilità o, in subordine, assegno mensile di assistenza, nonché il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3, o in subordine art. 3 comma 1, della L. 104/1992);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione limitando la domanda al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e della condizione di cui all'art. 3 comma 3, o in subordine art. 3 comma 1, della L.
104/1992;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 03/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza (76%) e per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, che hanno reso le dichiarazioni di rito;
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1
entrambe le fasi del giudizio già liquidate
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 03/02/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 2473 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti LA CAVERA CLAUDIO e TARANTINO
ERASMO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 03/02/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste a far data dalla domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 3.500,00 oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti LA CAVERA CLAUDIO e
TARANTINO ERASMO
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato l'01/08/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei
1 requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento o pensione di inabilità o, in subordine, assegno mensile di assistenza, nonché il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3, o in subordine art. 3 comma 1, della L. 104/1992);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione limitando la domanda al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e della condizione di cui all'art. 3 comma 3, o in subordine art. 3 comma 1, della L.
104/1992;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 03/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza (76%) e per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, che hanno reso le dichiarazioni di rito;
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1
entrambe le fasi del giudizio già liquidate
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 03/02/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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