Art. 3.
A modifica e integrazione di quanto disposto dall' articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 1 della legge stessa, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 2 saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1 della citata legge n. 754 del 1969 modificato come sopra detto, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.
A modifica e integrazione di quanto disposto dall' articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 1 della legge stessa, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 2 saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1 della citata legge n. 754 del 1969 modificato come sopra detto, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.