Art. 6. Comitato direttivo 1. Il comitato direttivo ha compiti di indirizzo scientifico, conformemente ai fini di cui all'articolo 2, comma 1. Delibera i contenuti scientifici dei programmi triennali di cui all'articolo 3 ed esprime parere obbligatorio sulla relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d). Deve essere sentito e puo' formulare proposte e raccomandazioni su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attivita' dell'ente.
2. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, consta di sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo norme demandate al regolamento concernente gli organi dell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 2 ((, nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca.))
2. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, consta di sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo norme demandate al regolamento concernente gli organi dell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 2 ((, nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca.))