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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13296/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13296/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. DONZELLA BENEDETTA che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA Parte_1 Parte_2 DI TORINO il 21/05/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 8 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 17/09/2009. Per_1
Con ricorso depositato il 29/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. del 24/2025, pubblicata in data 13/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento trattandosi di matrimonio civile) è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno Per_1 all'educazione ed all'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso;
DISPONE che il figlio minore viva presso il padre e frequenterà i genitori con equa Per_1 suddivisione del tempo libero, ovvero trascorrerà 3 giorni da un genitore e 3 giorni dall'altro.
- un fine settimana alternato, dalle ore 20 del venerdì alle ore 22 della domenica;
pagina 2 di 3 - determinate festività ad anni alterni;
- un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 da concordarsi preventivamente entro il mese di aprile;
DISPONE che il padre e la madre provvedano direttamente alle spese del figlio per il periodo che trascorrerà con ciascuno diretto (mantenimento diretto) per cui nessun genitore sarà chiamato a versare alcun assegno di mantenimento per il figlio minore.
DÀ ATTO che la Sig.ra dichiara di essere economicamente indipendente e rinuncia Parte_1 alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di dare acquiescenza all'emananda sentenza.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13296/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. DONZELLA BENEDETTA che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA Parte_1 Parte_2 DI TORINO il 21/05/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 8 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 17/09/2009. Per_1
Con ricorso depositato il 29/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. del 24/2025, pubblicata in data 13/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento trattandosi di matrimonio civile) è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno Per_1 all'educazione ed all'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso;
DISPONE che il figlio minore viva presso il padre e frequenterà i genitori con equa Per_1 suddivisione del tempo libero, ovvero trascorrerà 3 giorni da un genitore e 3 giorni dall'altro.
- un fine settimana alternato, dalle ore 20 del venerdì alle ore 22 della domenica;
pagina 2 di 3 - determinate festività ad anni alterni;
- un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 da concordarsi preventivamente entro il mese di aprile;
DISPONE che il padre e la madre provvedano direttamente alle spese del figlio per il periodo che trascorrerà con ciascuno diretto (mantenimento diretto) per cui nessun genitore sarà chiamato a versare alcun assegno di mantenimento per il figlio minore.
DÀ ATTO che la Sig.ra dichiara di essere economicamente indipendente e rinuncia Parte_1 alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di dare acquiescenza all'emananda sentenza.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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