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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/08/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2194/2024 R.G.L. promossa da
, in proprio e n.q. di titolare della ditta individuale “ Parte_1 [...]
”, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Parte_2
Giovanni Loforte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lercara
Friddi (PA), in Via Pucci n. 44, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. Caterina Santanoceto e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59 nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_1
in atti
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di “riconoscere illegittima e pertanto annullarne ogni CP_1
effetto per i motivi sopra esposti o qualsiasi altra motivazione la Ordinanza –
Ingiunzione numero OI-001941806 inviata a mezzo Raccomandata AGV numero CP_1
38050142423-5 (all.1) e ricevuta il 13/05/2024 aveva ingiunto la somma complessiva di Euro 2.565,05 (euro 2556,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 9,05 a titolo di spese)”( cfr. conclusioni del ricorso).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, rilevando che “in via di autotutela, ha provveduto, in data 2 maggio 2025, al riesame della posizione e, per l'effetto, all' annullamento dell' ordinanza opposta” (all. 1 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 16.05.2025, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
10.06.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 02.05.2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, per cui, nella disciplina delle spese, si applicano i criteri previsti dall'art. 82 D.P.R. 115/02 e con la riduzione di cui all'art. 130, e che il pagamento va disposto a favore dello Stato (art.133
DPR 115/02).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere allo Stato le spese di lite che liquida in €. 900,00 CP_1
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, l'11.08.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2194/2024 R.G.L. promossa da
, in proprio e n.q. di titolare della ditta individuale “ Parte_1 [...]
”, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Parte_2
Giovanni Loforte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lercara
Friddi (PA), in Via Pucci n. 44, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. Caterina Santanoceto e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59 nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_1
in atti
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di “riconoscere illegittima e pertanto annullarne ogni CP_1
effetto per i motivi sopra esposti o qualsiasi altra motivazione la Ordinanza –
Ingiunzione numero OI-001941806 inviata a mezzo Raccomandata AGV numero CP_1
38050142423-5 (all.1) e ricevuta il 13/05/2024 aveva ingiunto la somma complessiva di Euro 2.565,05 (euro 2556,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 9,05 a titolo di spese)”( cfr. conclusioni del ricorso).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, rilevando che “in via di autotutela, ha provveduto, in data 2 maggio 2025, al riesame della posizione e, per l'effetto, all' annullamento dell' ordinanza opposta” (all. 1 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 16.05.2025, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
10.06.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 02.05.2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, per cui, nella disciplina delle spese, si applicano i criteri previsti dall'art. 82 D.P.R. 115/02 e con la riduzione di cui all'art. 130, e che il pagamento va disposto a favore dello Stato (art.133
DPR 115/02).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere allo Stato le spese di lite che liquida in €. 900,00 CP_1
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, l'11.08.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo