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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11625/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
UN S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052566332232219383 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052566332232219383 TARI 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052566332232219383 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052566332232219383 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 28/11/2025
r.g.r. 11625/2025
Con ricorso depositato in data 18/06/2025, il sig. Ricorrente_1, impugnava comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo emesso da UN s.p.a. con riferimento a TARI per gli anni 2014-2018 - per un complessivo di €. 466,24.
Il ricorrente deduceva in via preliminare, che la comunicazione oggetto di impugnativa, aveva come atto presupposto il preavviso n. 202374051901812056598565 del 14.09.2023, avente ad oggetto i medesimi tributi e per cui asseriva fosse già stata emessa sentenza di accoglimento n.11103/24 del 09.07.2024 da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli.
Con il presente ricorso deduceva pertanto l' illegittimità della pretesa creditoria vantata dall'ente impositore, stante il precedente giudicato, chiedendo pertanto l' accoglimento del ricorso.
Con il deposito delle proprie controdeduzioni in data 28/07/2025, si costituiva l'ente riscossore – UN
s.p.a. Nelle proprie controdeduzioni, a seguito di attività istruttoria, chiedeva la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992 e la compensazione delle spese.
Con il deposito di memorie illustrative in data 11/11/2025, il ricorrente deduceva la tardiva attivazione dell'Amministrazione finanziaria, chiedendone la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Questa Corte, visti gli atti e i documenti del procedimento,
osserva che
è cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, in data 09/07/2024, con sentenza n. 11103/2024, dichiarava la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' amministrazione finanziaria, accogliendo il ricorso del sig. Ricorrente_1.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l' amministrazione finanziaria, con provvedimento avente n. 1613 del 10/06/2025 abbia provveduto all' annullamento del fermo amministrativo oggetto della odierna impugnazione, chiedendo di fatto in questo giudizio, la cessata materia del contendere.
Non sussistendo più motivi per il mantenimento in vita del presente giudizio, questo può pertanto dichiararsi estinto. Questo Giudice, avuto riguardo al comportamento delle parti e, in particolare, al tardivo ravvedimento della società UN, dichiara la soccombenza della medesima e provvede alla liquidazione delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna UN SP al pagamento delle spese di giustizia che liquida in euro 200,oo con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, lì 28/11/2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11625/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
UN S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052566332232219383 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052566332232219383 TARI 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052566332232219383 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052566332232219383 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 28/11/2025
r.g.r. 11625/2025
Con ricorso depositato in data 18/06/2025, il sig. Ricorrente_1, impugnava comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo emesso da UN s.p.a. con riferimento a TARI per gli anni 2014-2018 - per un complessivo di €. 466,24.
Il ricorrente deduceva in via preliminare, che la comunicazione oggetto di impugnativa, aveva come atto presupposto il preavviso n. 202374051901812056598565 del 14.09.2023, avente ad oggetto i medesimi tributi e per cui asseriva fosse già stata emessa sentenza di accoglimento n.11103/24 del 09.07.2024 da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli.
Con il presente ricorso deduceva pertanto l' illegittimità della pretesa creditoria vantata dall'ente impositore, stante il precedente giudicato, chiedendo pertanto l' accoglimento del ricorso.
Con il deposito delle proprie controdeduzioni in data 28/07/2025, si costituiva l'ente riscossore – UN
s.p.a. Nelle proprie controdeduzioni, a seguito di attività istruttoria, chiedeva la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992 e la compensazione delle spese.
Con il deposito di memorie illustrative in data 11/11/2025, il ricorrente deduceva la tardiva attivazione dell'Amministrazione finanziaria, chiedendone la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Questa Corte, visti gli atti e i documenti del procedimento,
osserva che
è cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, in data 09/07/2024, con sentenza n. 11103/2024, dichiarava la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' amministrazione finanziaria, accogliendo il ricorso del sig. Ricorrente_1.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l' amministrazione finanziaria, con provvedimento avente n. 1613 del 10/06/2025 abbia provveduto all' annullamento del fermo amministrativo oggetto della odierna impugnazione, chiedendo di fatto in questo giudizio, la cessata materia del contendere.
Non sussistendo più motivi per il mantenimento in vita del presente giudizio, questo può pertanto dichiararsi estinto. Questo Giudice, avuto riguardo al comportamento delle parti e, in particolare, al tardivo ravvedimento della società UN, dichiara la soccombenza della medesima e provvede alla liquidazione delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna UN SP al pagamento delle spese di giustizia che liquida in euro 200,oo con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, lì 28/11/2025
Il Giudice Monocratico