TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/11/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1498/2024 RG
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1498/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 22.03.2024
con gli avv.ti VERDE Parte_1
LE e AR NN
ricorrente nei confronti di con gli avv.ti TODINI ASSUNTA e CHIARETTO Controparte_1
ELISA
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: domanda cumulativa separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) ex art. 473 bis 49 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente come da note di precisazione delle conclusioni
depositate in data 12.11.2025:
In via principale: 2
A) confermare punti 1, 2, 3, 5 dei provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di
Padova con decreto del 14/10/2025 che di seguito si riportano:
1) “Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la
madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli tutti i mercoledì pomeriggio fino
al giovedì mattina, oltre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì
mattina. Inoltre, durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con
ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12
pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze
pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì
dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le
vacanze
estive trascorreranno con il padre tre settimane anche non consecutive, da stabilire in
accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
Le parti potranno in accordo tra loro modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle
esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori
5) Dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre, collocataria dei
minori”.
B) Con riferimento al punto 4 dei provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di
Padova con decreto del 14/10/2025, si chiede – per quanto sopra rappresentato – che il
Tribunale adito voglia disporre che il padre versi entro il 10 di ogni mese la somma di €
600,00 mensili (€ 200,00 a figlio) rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al mantenimento;
C) Disporre e/o confermare che il signor continui a “farsi esclusivamente CP_1
carico” (come dallo stesso dichiarato) del prestito personale cointestato con la moglie
(Finanziamento n. 00/76082592 – Intesa San Paolo: cfr. pag. 3 note di udienza
del 8/10/2025; cfr. anche doc. 11 depositato in data 29/9/2025, docc. 7 e 8 CP_1
2 3
depositati il 17/9/2025);
Si chiede altresì che vengano accolte anche le ulteriori condizioni formulate nel ricorso
introduttivo che di seguito si riportano:
D) “autorizzare il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per
l'espatrio, dei coniugi e dei figli.
E) Nulla per i coniugi a titolo di mantenimento in quanto economicamente
autosufficienti”;
In via subordinata:
A) confermare i provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di Padova con decreto
del
14/10/2025 che di seguito si riportano:
1) “Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la
madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli tutti i mercoledì pomeriggio fino
al giovedì mattina, oltre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì
mattina. Inoltre, durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con
ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12
pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze
pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì
dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le
vacanze
estive trascorreranno con il padre tre settimane anche non consecutive, da stabilire in
accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
Le parti potranno in accordo tra loro modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle
esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori
4) Dispone che il padre versi entro il 10 di ogni mese la somma di € 300 mensili (€100 a
figlio) rivalutabili istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
3 4
Padova, a titolo di contributo al mantenimento
5) Dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre, collocataria dei
minori”.
B) Disporre e/o confermare che il signor continui a “farsi esclusivamente CP_1
carico” (come dallo stesso dichiarato) del prestito personale cointestato con la moglie
(Finanziamento n. 00/76082592 – Intesa San Paolo: cfr. pag. 3 note del 8/10/2025;
cfr. anche doc. 11 depositato in data 29/9/2025, docc. 7 e 8 depositati il 17/9/2025).
Si chiede altresì che vengano accolte anche le ulteriori condizioni formulate nel ricorso
introduttivo che di seguito si riportano:
C) “autorizzare il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per
l'espatrio, dei coniugi e dei figli.
D) Nulla per i coniugi a titolo di mantenimento in quanto economicamente
autosufficienti”.
In ogni caso:
con vittoria di spese, compensi, rimborso spese forfettario, oltre CPA e IVA nella misura
di legge.
Conclusioni di parte resistente come da note di precisazione delle conclusioni
depositate in data 12.11.2025:
-Dichiararsi la separazione personale dei coniugi Parte_2
e con contestuale ordine
[...] Controparte_1
all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Legnaro (PD), ove il matrimonio
(contratto dagli stessi a DÉ (Camerun) in data 30.0.9.2004), è stato trascritto-
tradotto e legalizzato, di provvedere alle prescritte annotazioni;
- Nulla sulla casa familiare già rilasciata da entrambi i coniugi;
- Affidamento condiviso dei figli minori con residenza presso l'abitazione della madre;
- Quanto alle visite padre-figli, tenuto conto che entrambi i coniugi sono turnisti e i turni
di lavoro sono prestabiliti e che al sig. vengono forniti in anticipo sui due CP_1
4 5
mesi successivi, il padre potrà tenere con sé i figli nei giorni infrasettimanali anche
tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola al rientro a casa della madre dopo cena, ad
esclusione di 4 gg. in cui ha il turno pomeridiano (a titolo esemplificativo nel mese di
novembre ad esclusione di 8 pomeriggi: dal 3 al 6 novembre e dal 27 al 30 novembre e per
il prossimo mese di dicembre ad esclusione di 4 pomeriggi: dal 21 al 24 dicembre).
Tenuto conto dei turni di lavoro di entrambi i coniugi gli stessi potranno accordarsi
anche per l'accompagnamento a scuola dei bambini;
fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina. Durante le vacanze natalizie i genitori, tenuto conto dei
rispettivi turni lavorativi, avranno cura di suddividere tra loro il periodo alternando di
anno in anno le vacanze scolastiche sino al 31.12 mattina e dal 31.12 a fine vacanze
scolastiche; tre giorni durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alterni del
giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo; Carnevale, ponti scolastici a metà; tre
settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, nel periodo che i
genitori concorderanno tra loro entro il 31 maggio di ogni anno.
- Avuto riguardo alle capacità economiche di entrambi i genitori, dei tempi dagli stessi
dedicati alla cura dei figli, dichiararsi che i genitori provvederanno al loro mantenimento
in via diretta per il tempo che li avranno con sé, provvedendo a suddividere tra loro le
spese straordinarie che saranno necessarie, così come da protocollo del Tribunale di
Padova nella misura del 50% ciascuno.
- A.U. a favore al 100% della madre;
- Nulla rispetto ai coniugi, economicamente autosufficienti.
Vittoria di spese, diritti ed onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.03.2024 la sig.ra Parte_1
premettendo che:
[...]
- in data 30.09.2004, contraeva matrimonio civile con il sig. a Controparte_1
5 6
Yaounde' (Camerun), in seguito trascritto – tradotto e legalizzato – nei registri dello Stato Civile del Comune di Legnaro (PD) al n. 9 parte II serie C - anno
2017, optando per il regime di comunione dei beni;
- all'epoca del matrimonio il sig. risiedeva già da due anni in Italia, CP_1
per conseguire la laurea in ingegneria elettrotecnica presso l'Università di
Padova, mentre la sig.ra poteva raggiungere il marito in Italia soltanto Pt_1
nel 2008;
- successivamente al conseguimento della laurea e al reperimento di un lavoro da parte del resistente, i coniugi, nel maggio 2020, riuscivano ad ottenere la locazione di un appartamento sito in Padova, alla via Ipazia, con contratto sottoscritto dal sig. in data 01.06.2020; CP_1
- dalla loro unione nascevano 3 figli: nata a Persona_1
Padova il 27.12.2009, nato a [...] il [...] e Persona_2
nato a [...] il [...]; Persona_3
- dei figli, tutti minorenni, è soprattutto la ricorrente a prendersene direttamente cura;
- da qualche anno, tra i coniugi si sono venute a creare profonde divergenze ed incomprensioni, dovute ad una evidente assenza di manifestazioni di affetto,
oltre che ad un atteggiamento di crescente insofferenza e disinteresse da parte del sig. nei confronti della moglie, sfociato spesso in manifestazioni CP_1
di rabbia nei confronti della stessa, anche alla presenza dei figli minori;
- pur non mancando il sostegno del resistente in situazioni di necessità e urgenza per i figli, la sig.ra vive senza alcun sostegno morale e materiale da Pt_1
parte del marito, con il quale non esiste più alcun dialogo e la convivenza è
ormai divenuta intollerabile;
- nonostante la situazione di forte tensione tra i coniugi sia inevitabilmente percepita e vissuta anche dai figli, i genitori hanno sempre cercato di assicurare
6 7
loro una vita serena e un'istruzione adeguata a garantirgli una scelta libera del proprio futuro. La giovane età dei figli più piccoli non ha consentito, sino ad ora, alla madre un percorso lavorativo continuativo cosicché, considerato che il lavoro del marito è caratterizzato da turni di lavoro, la stessa si è risolta ad accettare contratti a tempo determinato di breve durata che le consentissero di restare vicino alla casa familiare e di badare alle necessità dei figli senza dover ricorrere in larga misura a babysitter, riuscendo, al tempo stesso, a contribuire alle entrate domestiche;
la famiglia non ha potuto godere di svaghi particolari e/o di vacanze se non in un paio di occasioni, nel 2015 e nel 2022, in cui sono stati ospitati da amici. Da anni, i coniugi non tornano nel loro paese di origine;
- i coniugi, pur non godendo del supporto delle rispettive famiglie (rimaste nella loro terra natale), sino ad ora hanno comunque potuto contare su alcuni amici per gestire piccole emergenze con i figli, benché sia principalmente la ricorrente a prendersene cura, subordinando le proprie aspirazioni lavorative ai bisogni della famiglia. Certamente, la situazione non potrà restare la stessa con la separazione dei coniugi, e la sig.ra è consapevole dell'opportunità di Pt_1
assumere una baby-sitter che le consenta di lavorare e, quindi, contribuire al mantenimento per sé e per i figli;
- sino ad oggi, all'intera gestione economica familiare ha sempre sopperito il sig.
, il quale si è occupato del pagamento dell'affitto e delle spese CP_1
condominiali relative alla casa familiare (pari complessivamente – per quanto a conoscenza della sig.ra – a circa € 1.000,00), oltre a controllare ed Pt_1
amministrare un conto corrente cointestato, con cui i coniugi hanno contratto un prestito che ha consentito al resistente di pagare i propri studi e che lo stesso si è impegnato a estinguere personalmente. Entrambi i coniugi sono, altresì,
titolari di un conto corrente che utilizzano per versare i proventi delle rispettive attività lavorative. Oltre al canone di locazione e alle spese condominiali, il sig.
7 8
ha sempre provveduto al pagamento delle utenze (acqua, luce, gas, CP_1
tari), il cui costo non è a conoscenza della ricorrente, nonché al pagamento delle spese ordinarie essenziali per i figli (alimentari e vestiario) pari a circa € 650,00
al mese;
- dal 2016 il sig. lavora con contratto a tempo indeterminato come CP_1
addetto alla manutenzione presso la società Alstom, con un reddito medio mensile di circa € 2.000,00. La situazione lavorativa della ricorrente è, invece,
molto più travagliata. Dopo aver perso un lavoro con contratto a tempo indeterminato, a seguito del fallimento della cooperativa presso cui era impiegata, a partire dal 2020, è riuscita ad ottenere soltanto contratti a tempo determinato della durata di pochi mesi (tra uno e sei mesi – con stipendio medio di circa € 1.300,00), intervallati anche da lunghi periodi di disoccupazione. Ciò soprattutto per poter continuare a prendersi cura dei figli
(ancora molto piccoli); circostanza che ha imposto alla ricorrente di ricercare un lavoro che, oltre a dover essere svolto nelle vicinanze di casa, avesse anche orari compatibili con quelli del marito. Da aprile 2023, la sig.ra è rimasta Pt_1
senza lavoro sino a quando, nell'agosto 2023, riusciva a reperire un'occupazione con contratto a tempo indeterminato e stipendio medio di circa € 1.300,00
mensili;
- Il sig. percepiva l'intera quota dell'assegno unico concesso per i figli CP_1
a carico (pari a quasi € 800,00);
pertanto, chiedeva:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di fissare la residenza ove
crede, con obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati in via condivisa Per_1 Persona_2 Persona_3
ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle
questioni di ordinaria amministrazione o d'urgenza, con collocazione abitativa presso la
8 9
madre a cui viene assegnata la casa familiare sita a Padova, in Via Ipazia n. 19, e di cui al
contratto di locazione sottoscritto dal signor in data 1/6/2020, Controparte_1
registrato in data 26/6/2020.
3) disporre che nelle modalità di visita padre-figli i genitori si coordinino tenendo conto
delle esigenze dei minori. Il signor potrà vedere e tenere con sé i figli: CP_1
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì dopo cena fino alle ore
21.00;
- durante la settimana nella quale i figli non trascorrono con il padre il weekend, il padre
potrà tenere con sé i figli dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola fino al venerdì dopo
cena fino alle ore 21.00;
- Considerato che il signor non ha momentaneamente la possibilità di tenere i CP_1
figli per dei pernottamenti e che egli – quale operaio turnista – ha turni di lavoro, anche
pomeridiani o notturni, che variano settimanalmente, il padre potrà tenere con sé i figli
almeno 1 o 2 pomeriggi alla settimana quando sarà libero previo congruo avviso alla
madre, andandoli a prendere a casa e riaccompagnandoli la sera. Tenuto conto, altresì,
dell'esclusivo interesse dei figli, i genitori si impegneranno a valutare la possibilità – ed
eventualmente concordare – che i figli pernottino, insieme o separatamente, presso
l'abitazione del padre appena questi potrà disporre di spazi adeguati.
- durante il periodo feriale natalizio, i figli passeranno, ad anni alterni, con ciascun
genitore 7 giorni con l'uno (ivi compreso il Natale) e 7 giorni con l'altro (ivi compreso il
primo dell'anno e l'EP). Per quanto riguarda il giorno di Natale, Santo Stefano, 1
gennaio, EP i coniugi potranno stabilire, tenuto conto dei desideri dei minori, a
titolo di esempio (e salvo che siano stati organizzati viaggi etc.) che i figli trascorrano la
vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, o che i figli trascorrano
il 25 dicembre fino alle 16.00 con un genitore e dalle ore 16.00 alle 21.00 con l'altro
genitore.
Oppure di alternare Natale e Santo Stefano. Il tutto ad anni alterni.
Per quanto riguarda le feste Pasquali per i giorni di Pasqua e Pasquetta i coniugi
9 10
potranno stabilire, tenuto conto dei desideri dei minori, che gli stessi trascorrano la
Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. Oppure che i figli
trascorrano, ad anni alterni, le intere vacanze pasquali con un solo genitore. Il tutto ad
anni alterni e salvo diversi accordi fra i coniugi tenuto conto delle esigenze dei minori;
- il padre trascorrerà con i figli tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze
estive, nel periodo che i coniugi riterranno opportuno tenuto conto della reciproca
possibilità di ferie da lavoro, da concordare comunque tempestivamente di anno in anno
tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. La partecipazione dei figli ad eventuali
campi estivi andrà concordata, e la relativa spesa sarà a carico dei genitori per il 50%
ciascuno.
- Le parti faranno in modo che i figli possano festeggiare il proprio compleanno con
entrambi i genitori (insieme o separatamente) e che ciascun genitore possa festeggiare con
i bambini il giorno del proprio compleanno;
- per le altre feste calendarizzate si seguirà il criterio dell'alternanza.
Inoltre, il genitore che ha con sé i figli chiamerà (o farà chiamare) l'altro genitore una
volta
al giorno per fare in modo che i figli sentano il genitore assente.
4) Il signor verserà alla ricorrente entro il giorno quindici di ogni mese, CP_1
tramite
bonifico bancario, un contributo al mantenimento per i tre figli minori pari ad € 1.050,00
(millecinquanta/00), ovvero € 350,00 per ciascuno dei tre figli. Importo da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) I genitori dovranno inoltre contribuire per il 50% alle spese straordinarie mediche non
coperte dal S.S.N., scolastiche, ludico-ricreative, come da protocollo 17/1/2017 del
Tribunale di Padova;
6) Gli assegni familiari – comunque denominati e da chiunque erogati – spetteranno al
100% alla signora le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate da ciascun Pt_1
genitore nella misura del 50%, con impegno di ciascuno a far avere all'altro la
10 11
documentazione necessaria allo scopo.
7) Nulla per i coniugi a titolo di mantenimento in quanto economicamente
autosufficienti.
8) Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per
l'espatrio, dei coniugi e dei figli.
9) Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, ai sensi dell'art. 473-bis. 49
c.p.c., dichiarare – alle condizioni sopra enunciate – la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto tra la signora e il signor Parte_2
in data 30/09/2004 a Yaounde' (Camerun), trascritto – tradotto e Controparte_1
legalizzato – nei registri dello Stato Civile del Comune di Legnaro (PD) al n. 9 parte II
serie C - anno 2017, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Legnaro
(PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Il Giudice delegato, Dott.ssa Alina Rossato, fissava la prima udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data 18.09.2024.
All'udienza del 18.09.2024, dinanzi al Giudice delegato comparivano le parti personalmente. Il procurare di parte ricorrente chiedeva un rinvio per trattative pendenti tra le parti. Il Giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 16.10.2024 in trattazione scritta, dando termine alle parti per note scritte sino al 15.10.2024.
In data 14.10.2024 si costituiva il resistente, sig. il quale, Controparte_1
premettendo che:
- si riservava di dedurre nel dettaglio su quanto precisato nel ricorso introduttivo e di ulteriormente articolare le proprie difese anche con richieste istruttorie. Considerato il termine stringente per il deposito di note scritte per l'udienza del 16.10.2024, riteneva prioritario far presente una questione urgente che giustificava la richiesta di rinvio dell'udienza e che era già stata condivisa dai procuratori delle parti. Evidenziava, infatti, che la casa familiare sita in
11 12
Padova, alla via Ipazia, n. 19, doveva essere rilasciata dalla famiglia a causa di sfratto esecutivo per morosità nel pagamento dei canoni di locazione. Il debito per la casa ammontava ad € 7.003,13, oltre alle spese. Era, pertanto, urgente ed imprescindibile che le parti reperissero una sistemazione in altra abitazione;
- in relazione alla situazione economico – reddituale del resistente, il sig.
dichiarava di svolgere attività lavorativa a Mestre (VE) presso la CP_1
società Alstom con un reddito medio mensile pari ad € 2.000,00 circa. Al netto di quanto trattenuto, percepisce € 1.300,00 mensili;
lavorando a Mestre (VE) è,
inoltre, onerato di un esborso di circa € 230,00 mensili per benzina e, per quanto cerchi di utilizzare il meno possibile l'autostrada, per i relativi pedaggi. Oltre al debito per la casa familiare, il sig. è, altresì, onerato dei CP_1
finanziamenti richiesti dallo stesso per far fronte anche alle esigenze della famiglia: € 213,00 mensili (fino al 2032) per un prestito familiare;
€ 333,00 per prestito personale;
€ 200,00 per cessione del quinto dello stipendio;
- quanto ai tempi di visita padre – figli e al di loro contributo al mantenimento il resistente precisava che i coniugi lavorano a turni e, come riferito dalla moglie, in base ai turni “ciascuno quando è libero bada ai figli”. Sul punto si ravvisava, pertanto, la possibilità di una condivisione tra i genitori dei rispettivi turni al fine di consentire agli stessi, come già avviene, di agevolarsi reciprocamente quando uno dei due è impegnato al lavoro;
con una gestione che potrebbe alla fine rappresentare un collocamento paritetico dei figli presso ciascun genitore che provvederà direttamente al di loro mantenimento. Ciò
poteva avere evidenti ripercussioni nella determinazione del contributo al mantenimento per i figli a carico del padre, anche in considerazione del fatto che la madre avrebbe percepito l'intero ammontare dell'assegno unico di circa €
890,00;
pertanto, stante la situazione in essere e l'esigenza urgente, condivisa dai
12 13
procuratori delle parti, di reperire altra sistemazione abitativa, chiedeva:
“Disporsi un rinvio dell'udienza al fine di consentire ai legali di poter
condividere un percorso comune anche in relazione alle condizioni auspicabilmente congiunte di separazione.
Ci si riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel merito ed in via istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”.
Con note scritte depositate in data 15.10.2024, parte ricorrente prendeva atto della costituzione del sig. , eccependo preliminarmente la tardività del CP_1
deposito dei documenti. Contestava la riconducibilità dei finanziamenti indicati in udienza dal resistente ai bisogni della famiglia;
al solo fine di verificare la possibilità di una soluzione congiunta del giudizio – tenuto conto dell'emergenza della situazione abitativa – si concordava con i legali di controparte circa l'opportunità di un rinvio, salva la necessità di disporre il versamento diretto alla sig.ra degli assegni unici spettanti per i figli, come, peraltro, già Pt_1
proposto dal sig. all'udienza del 18.09.2024, impregiudicato ogni CP_1
ulteriore diritto e/o provvedimento da determinarsi a seguito della condivisione di un percorso comune per la risoluzione della problematica abitativa e,
comunque, riportandosi a tutto quanto dedotto e domandato nel ricorso introduttivo. Inoltre, chiedeva che, nelle more della definizione della situazione abitativa, si procedesse ad una parziale definizione del giudizio in merito al solo status.
Con decreto del 23.10.2024, il Giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 19.02.2025.
Con istanza di differimento di udienza depositata in data 12.02.2025, i procuratori
delle parti concordemente chiedevano un rinvio dell'udienza fissata il 19.02.2025,
al fine di consentire un'auspicabile definizione della situazione abitativa ed un piano di rientro della situazione debitoria.
13 14
Il Giudice fissava nuova udienza al 17.09.2025 per i medesimi incombenti.
All'udienza del 17.09.2025, i procuratori chiedevano concordemente un rinvio di almeno 15 giorni per individuare un calendario di massima per i minori, sulla base dei turni lavorativi di ciascun genitore, nonché per esame della documentazione economica già depositata e di aggiornamento da depositare. Il
Giudice assegnava termine di 12 giorni, sino al 29.09.2025, per il deposito di documentazione economica aggiornata delle parti. Rinviava all'udienza del
09.10.2025 in trattazione scritta dando termine per note scritte sino all'08.10.2025.
Con decreto depositato in data 16.10.2025, il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida
congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli tutti i mercoledì pomeriggio fino
al giovedì mattina, oltre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì
mattina. Inoltre, durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con
ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12
pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze
pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì
dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le
vacanze estive trascorreranno con il padre tre settimane anche non consecutive, da
stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
Le parti potranno in accordo tra loro modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle
esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori
4) Dispone che il padre versi entro il 10 di ogni mese la somma di € 300 mensili (€100 a
figlio) rivalutabili istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova, a titolo di contributo al mantenimento
5) Dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre, collocataria dei
minori”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, il
14 15
Giudice rinviava all'udienza del 13.11.2025 in trattazione scritta per discussione e remissione della causa al Collegio per la decisione dando termine per note contenenti le conclusioni entro il 12.11.2025.
Successivamente al deposito delle note per pc, il Giudice, in data 18.11.2025,
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
Le parti hanno dichiarato di essere entrambi cittadini italiani. Non vi sono pertanto dubbi sulla giurisdizione e applicabilità della legge italiana.
I sig.ri e Parte_2 CP_1
in data 30.09.2004 contraevano matrimonio civile in Yaounde'
[...]
(Camerun), in seguito trascritto – tradotto e legalizzato – nei registri dello Stato
Civile del Comune di Legnaro (PD) al n. 9 parte II serie C - anno 2017
La domanda di separazione personale merita accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle allegazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione rappresentata da parte ricorrente appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass.
Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Il procedimento deve quindi proseguire per la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e per la decisione definitiva sulle restanti domande, permanendo provvisoriamente vigenti i provvedimenti pronunciati con Ordinanza del 14.10.2025.
15 16
Essendo trascorso un anno dalla comparizione delle parti in prima udienza in data
18.9.2024, ai sensi dell'art. 3 L 1970 n.898, si dovrà attendere il solo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, sez. I^ civ, non definitivamente pronunciando,
così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri
[...]
e Parte_2 Controparte_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di Legnaro (PD)
di annotare la sentenza nel relativo Registro degli Atti al n. 9 parte II serie C
- anno 2017
3. Spese di lite al definitivo;
4. Rimette la causa nel ruolo con separata ordinanza.
Padova, 25.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
16
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1498/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 22.03.2024
con gli avv.ti VERDE Parte_1
LE e AR NN
ricorrente nei confronti di con gli avv.ti TODINI ASSUNTA e CHIARETTO Controparte_1
ELISA
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: domanda cumulativa separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) ex art. 473 bis 49 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente come da note di precisazione delle conclusioni
depositate in data 12.11.2025:
In via principale: 2
A) confermare punti 1, 2, 3, 5 dei provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di
Padova con decreto del 14/10/2025 che di seguito si riportano:
1) “Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la
madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli tutti i mercoledì pomeriggio fino
al giovedì mattina, oltre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì
mattina. Inoltre, durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con
ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12
pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze
pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì
dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le
vacanze
estive trascorreranno con il padre tre settimane anche non consecutive, da stabilire in
accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
Le parti potranno in accordo tra loro modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle
esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori
5) Dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre, collocataria dei
minori”.
B) Con riferimento al punto 4 dei provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di
Padova con decreto del 14/10/2025, si chiede – per quanto sopra rappresentato – che il
Tribunale adito voglia disporre che il padre versi entro il 10 di ogni mese la somma di €
600,00 mensili (€ 200,00 a figlio) rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al mantenimento;
C) Disporre e/o confermare che il signor continui a “farsi esclusivamente CP_1
carico” (come dallo stesso dichiarato) del prestito personale cointestato con la moglie
(Finanziamento n. 00/76082592 – Intesa San Paolo: cfr. pag. 3 note di udienza
del 8/10/2025; cfr. anche doc. 11 depositato in data 29/9/2025, docc. 7 e 8 CP_1
2 3
depositati il 17/9/2025);
Si chiede altresì che vengano accolte anche le ulteriori condizioni formulate nel ricorso
introduttivo che di seguito si riportano:
D) “autorizzare il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per
l'espatrio, dei coniugi e dei figli.
E) Nulla per i coniugi a titolo di mantenimento in quanto economicamente
autosufficienti”;
In via subordinata:
A) confermare i provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di Padova con decreto
del
14/10/2025 che di seguito si riportano:
1) “Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la
madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli tutti i mercoledì pomeriggio fino
al giovedì mattina, oltre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì
mattina. Inoltre, durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con
ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12
pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze
pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì
dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le
vacanze
estive trascorreranno con il padre tre settimane anche non consecutive, da stabilire in
accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
Le parti potranno in accordo tra loro modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle
esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori
4) Dispone che il padre versi entro il 10 di ogni mese la somma di € 300 mensili (€100 a
figlio) rivalutabili istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
3 4
Padova, a titolo di contributo al mantenimento
5) Dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre, collocataria dei
minori”.
B) Disporre e/o confermare che il signor continui a “farsi esclusivamente CP_1
carico” (come dallo stesso dichiarato) del prestito personale cointestato con la moglie
(Finanziamento n. 00/76082592 – Intesa San Paolo: cfr. pag. 3 note del 8/10/2025;
cfr. anche doc. 11 depositato in data 29/9/2025, docc. 7 e 8 depositati il 17/9/2025).
Si chiede altresì che vengano accolte anche le ulteriori condizioni formulate nel ricorso
introduttivo che di seguito si riportano:
C) “autorizzare il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per
l'espatrio, dei coniugi e dei figli.
D) Nulla per i coniugi a titolo di mantenimento in quanto economicamente
autosufficienti”.
In ogni caso:
con vittoria di spese, compensi, rimborso spese forfettario, oltre CPA e IVA nella misura
di legge.
Conclusioni di parte resistente come da note di precisazione delle conclusioni
depositate in data 12.11.2025:
-Dichiararsi la separazione personale dei coniugi Parte_2
e con contestuale ordine
[...] Controparte_1
all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Legnaro (PD), ove il matrimonio
(contratto dagli stessi a DÉ (Camerun) in data 30.0.9.2004), è stato trascritto-
tradotto e legalizzato, di provvedere alle prescritte annotazioni;
- Nulla sulla casa familiare già rilasciata da entrambi i coniugi;
- Affidamento condiviso dei figli minori con residenza presso l'abitazione della madre;
- Quanto alle visite padre-figli, tenuto conto che entrambi i coniugi sono turnisti e i turni
di lavoro sono prestabiliti e che al sig. vengono forniti in anticipo sui due CP_1
4 5
mesi successivi, il padre potrà tenere con sé i figli nei giorni infrasettimanali anche
tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola al rientro a casa della madre dopo cena, ad
esclusione di 4 gg. in cui ha il turno pomeridiano (a titolo esemplificativo nel mese di
novembre ad esclusione di 8 pomeriggi: dal 3 al 6 novembre e dal 27 al 30 novembre e per
il prossimo mese di dicembre ad esclusione di 4 pomeriggi: dal 21 al 24 dicembre).
Tenuto conto dei turni di lavoro di entrambi i coniugi gli stessi potranno accordarsi
anche per l'accompagnamento a scuola dei bambini;
fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina. Durante le vacanze natalizie i genitori, tenuto conto dei
rispettivi turni lavorativi, avranno cura di suddividere tra loro il periodo alternando di
anno in anno le vacanze scolastiche sino al 31.12 mattina e dal 31.12 a fine vacanze
scolastiche; tre giorni durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alterni del
giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo; Carnevale, ponti scolastici a metà; tre
settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, nel periodo che i
genitori concorderanno tra loro entro il 31 maggio di ogni anno.
- Avuto riguardo alle capacità economiche di entrambi i genitori, dei tempi dagli stessi
dedicati alla cura dei figli, dichiararsi che i genitori provvederanno al loro mantenimento
in via diretta per il tempo che li avranno con sé, provvedendo a suddividere tra loro le
spese straordinarie che saranno necessarie, così come da protocollo del Tribunale di
Padova nella misura del 50% ciascuno.
- A.U. a favore al 100% della madre;
- Nulla rispetto ai coniugi, economicamente autosufficienti.
Vittoria di spese, diritti ed onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.03.2024 la sig.ra Parte_1
premettendo che:
[...]
- in data 30.09.2004, contraeva matrimonio civile con il sig. a Controparte_1
5 6
Yaounde' (Camerun), in seguito trascritto – tradotto e legalizzato – nei registri dello Stato Civile del Comune di Legnaro (PD) al n. 9 parte II serie C - anno
2017, optando per il regime di comunione dei beni;
- all'epoca del matrimonio il sig. risiedeva già da due anni in Italia, CP_1
per conseguire la laurea in ingegneria elettrotecnica presso l'Università di
Padova, mentre la sig.ra poteva raggiungere il marito in Italia soltanto Pt_1
nel 2008;
- successivamente al conseguimento della laurea e al reperimento di un lavoro da parte del resistente, i coniugi, nel maggio 2020, riuscivano ad ottenere la locazione di un appartamento sito in Padova, alla via Ipazia, con contratto sottoscritto dal sig. in data 01.06.2020; CP_1
- dalla loro unione nascevano 3 figli: nata a Persona_1
Padova il 27.12.2009, nato a [...] il [...] e Persona_2
nato a [...] il [...]; Persona_3
- dei figli, tutti minorenni, è soprattutto la ricorrente a prendersene direttamente cura;
- da qualche anno, tra i coniugi si sono venute a creare profonde divergenze ed incomprensioni, dovute ad una evidente assenza di manifestazioni di affetto,
oltre che ad un atteggiamento di crescente insofferenza e disinteresse da parte del sig. nei confronti della moglie, sfociato spesso in manifestazioni CP_1
di rabbia nei confronti della stessa, anche alla presenza dei figli minori;
- pur non mancando il sostegno del resistente in situazioni di necessità e urgenza per i figli, la sig.ra vive senza alcun sostegno morale e materiale da Pt_1
parte del marito, con il quale non esiste più alcun dialogo e la convivenza è
ormai divenuta intollerabile;
- nonostante la situazione di forte tensione tra i coniugi sia inevitabilmente percepita e vissuta anche dai figli, i genitori hanno sempre cercato di assicurare
6 7
loro una vita serena e un'istruzione adeguata a garantirgli una scelta libera del proprio futuro. La giovane età dei figli più piccoli non ha consentito, sino ad ora, alla madre un percorso lavorativo continuativo cosicché, considerato che il lavoro del marito è caratterizzato da turni di lavoro, la stessa si è risolta ad accettare contratti a tempo determinato di breve durata che le consentissero di restare vicino alla casa familiare e di badare alle necessità dei figli senza dover ricorrere in larga misura a babysitter, riuscendo, al tempo stesso, a contribuire alle entrate domestiche;
la famiglia non ha potuto godere di svaghi particolari e/o di vacanze se non in un paio di occasioni, nel 2015 e nel 2022, in cui sono stati ospitati da amici. Da anni, i coniugi non tornano nel loro paese di origine;
- i coniugi, pur non godendo del supporto delle rispettive famiglie (rimaste nella loro terra natale), sino ad ora hanno comunque potuto contare su alcuni amici per gestire piccole emergenze con i figli, benché sia principalmente la ricorrente a prendersene cura, subordinando le proprie aspirazioni lavorative ai bisogni della famiglia. Certamente, la situazione non potrà restare la stessa con la separazione dei coniugi, e la sig.ra è consapevole dell'opportunità di Pt_1
assumere una baby-sitter che le consenta di lavorare e, quindi, contribuire al mantenimento per sé e per i figli;
- sino ad oggi, all'intera gestione economica familiare ha sempre sopperito il sig.
, il quale si è occupato del pagamento dell'affitto e delle spese CP_1
condominiali relative alla casa familiare (pari complessivamente – per quanto a conoscenza della sig.ra – a circa € 1.000,00), oltre a controllare ed Pt_1
amministrare un conto corrente cointestato, con cui i coniugi hanno contratto un prestito che ha consentito al resistente di pagare i propri studi e che lo stesso si è impegnato a estinguere personalmente. Entrambi i coniugi sono, altresì,
titolari di un conto corrente che utilizzano per versare i proventi delle rispettive attività lavorative. Oltre al canone di locazione e alle spese condominiali, il sig.
7 8
ha sempre provveduto al pagamento delle utenze (acqua, luce, gas, CP_1
tari), il cui costo non è a conoscenza della ricorrente, nonché al pagamento delle spese ordinarie essenziali per i figli (alimentari e vestiario) pari a circa € 650,00
al mese;
- dal 2016 il sig. lavora con contratto a tempo indeterminato come CP_1
addetto alla manutenzione presso la società Alstom, con un reddito medio mensile di circa € 2.000,00. La situazione lavorativa della ricorrente è, invece,
molto più travagliata. Dopo aver perso un lavoro con contratto a tempo indeterminato, a seguito del fallimento della cooperativa presso cui era impiegata, a partire dal 2020, è riuscita ad ottenere soltanto contratti a tempo determinato della durata di pochi mesi (tra uno e sei mesi – con stipendio medio di circa € 1.300,00), intervallati anche da lunghi periodi di disoccupazione. Ciò soprattutto per poter continuare a prendersi cura dei figli
(ancora molto piccoli); circostanza che ha imposto alla ricorrente di ricercare un lavoro che, oltre a dover essere svolto nelle vicinanze di casa, avesse anche orari compatibili con quelli del marito. Da aprile 2023, la sig.ra è rimasta Pt_1
senza lavoro sino a quando, nell'agosto 2023, riusciva a reperire un'occupazione con contratto a tempo indeterminato e stipendio medio di circa € 1.300,00
mensili;
- Il sig. percepiva l'intera quota dell'assegno unico concesso per i figli CP_1
a carico (pari a quasi € 800,00);
pertanto, chiedeva:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di fissare la residenza ove
crede, con obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati in via condivisa Per_1 Persona_2 Persona_3
ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle
questioni di ordinaria amministrazione o d'urgenza, con collocazione abitativa presso la
8 9
madre a cui viene assegnata la casa familiare sita a Padova, in Via Ipazia n. 19, e di cui al
contratto di locazione sottoscritto dal signor in data 1/6/2020, Controparte_1
registrato in data 26/6/2020.
3) disporre che nelle modalità di visita padre-figli i genitori si coordinino tenendo conto
delle esigenze dei minori. Il signor potrà vedere e tenere con sé i figli: CP_1
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì dopo cena fino alle ore
21.00;
- durante la settimana nella quale i figli non trascorrono con il padre il weekend, il padre
potrà tenere con sé i figli dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola fino al venerdì dopo
cena fino alle ore 21.00;
- Considerato che il signor non ha momentaneamente la possibilità di tenere i CP_1
figli per dei pernottamenti e che egli – quale operaio turnista – ha turni di lavoro, anche
pomeridiani o notturni, che variano settimanalmente, il padre potrà tenere con sé i figli
almeno 1 o 2 pomeriggi alla settimana quando sarà libero previo congruo avviso alla
madre, andandoli a prendere a casa e riaccompagnandoli la sera. Tenuto conto, altresì,
dell'esclusivo interesse dei figli, i genitori si impegneranno a valutare la possibilità – ed
eventualmente concordare – che i figli pernottino, insieme o separatamente, presso
l'abitazione del padre appena questi potrà disporre di spazi adeguati.
- durante il periodo feriale natalizio, i figli passeranno, ad anni alterni, con ciascun
genitore 7 giorni con l'uno (ivi compreso il Natale) e 7 giorni con l'altro (ivi compreso il
primo dell'anno e l'EP). Per quanto riguarda il giorno di Natale, Santo Stefano, 1
gennaio, EP i coniugi potranno stabilire, tenuto conto dei desideri dei minori, a
titolo di esempio (e salvo che siano stati organizzati viaggi etc.) che i figli trascorrano la
vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, o che i figli trascorrano
il 25 dicembre fino alle 16.00 con un genitore e dalle ore 16.00 alle 21.00 con l'altro
genitore.
Oppure di alternare Natale e Santo Stefano. Il tutto ad anni alterni.
Per quanto riguarda le feste Pasquali per i giorni di Pasqua e Pasquetta i coniugi
9 10
potranno stabilire, tenuto conto dei desideri dei minori, che gli stessi trascorrano la
Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. Oppure che i figli
trascorrano, ad anni alterni, le intere vacanze pasquali con un solo genitore. Il tutto ad
anni alterni e salvo diversi accordi fra i coniugi tenuto conto delle esigenze dei minori;
- il padre trascorrerà con i figli tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze
estive, nel periodo che i coniugi riterranno opportuno tenuto conto della reciproca
possibilità di ferie da lavoro, da concordare comunque tempestivamente di anno in anno
tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. La partecipazione dei figli ad eventuali
campi estivi andrà concordata, e la relativa spesa sarà a carico dei genitori per il 50%
ciascuno.
- Le parti faranno in modo che i figli possano festeggiare il proprio compleanno con
entrambi i genitori (insieme o separatamente) e che ciascun genitore possa festeggiare con
i bambini il giorno del proprio compleanno;
- per le altre feste calendarizzate si seguirà il criterio dell'alternanza.
Inoltre, il genitore che ha con sé i figli chiamerà (o farà chiamare) l'altro genitore una
volta
al giorno per fare in modo che i figli sentano il genitore assente.
4) Il signor verserà alla ricorrente entro il giorno quindici di ogni mese, CP_1
tramite
bonifico bancario, un contributo al mantenimento per i tre figli minori pari ad € 1.050,00
(millecinquanta/00), ovvero € 350,00 per ciascuno dei tre figli. Importo da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) I genitori dovranno inoltre contribuire per il 50% alle spese straordinarie mediche non
coperte dal S.S.N., scolastiche, ludico-ricreative, come da protocollo 17/1/2017 del
Tribunale di Padova;
6) Gli assegni familiari – comunque denominati e da chiunque erogati – spetteranno al
100% alla signora le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate da ciascun Pt_1
genitore nella misura del 50%, con impegno di ciascuno a far avere all'altro la
10 11
documentazione necessaria allo scopo.
7) Nulla per i coniugi a titolo di mantenimento in quanto economicamente
autosufficienti.
8) Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per
l'espatrio, dei coniugi e dei figli.
9) Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, ai sensi dell'art. 473-bis. 49
c.p.c., dichiarare – alle condizioni sopra enunciate – la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto tra la signora e il signor Parte_2
in data 30/09/2004 a Yaounde' (Camerun), trascritto – tradotto e Controparte_1
legalizzato – nei registri dello Stato Civile del Comune di Legnaro (PD) al n. 9 parte II
serie C - anno 2017, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Legnaro
(PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Il Giudice delegato, Dott.ssa Alina Rossato, fissava la prima udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data 18.09.2024.
All'udienza del 18.09.2024, dinanzi al Giudice delegato comparivano le parti personalmente. Il procurare di parte ricorrente chiedeva un rinvio per trattative pendenti tra le parti. Il Giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 16.10.2024 in trattazione scritta, dando termine alle parti per note scritte sino al 15.10.2024.
In data 14.10.2024 si costituiva il resistente, sig. il quale, Controparte_1
premettendo che:
- si riservava di dedurre nel dettaglio su quanto precisato nel ricorso introduttivo e di ulteriormente articolare le proprie difese anche con richieste istruttorie. Considerato il termine stringente per il deposito di note scritte per l'udienza del 16.10.2024, riteneva prioritario far presente una questione urgente che giustificava la richiesta di rinvio dell'udienza e che era già stata condivisa dai procuratori delle parti. Evidenziava, infatti, che la casa familiare sita in
11 12
Padova, alla via Ipazia, n. 19, doveva essere rilasciata dalla famiglia a causa di sfratto esecutivo per morosità nel pagamento dei canoni di locazione. Il debito per la casa ammontava ad € 7.003,13, oltre alle spese. Era, pertanto, urgente ed imprescindibile che le parti reperissero una sistemazione in altra abitazione;
- in relazione alla situazione economico – reddituale del resistente, il sig.
dichiarava di svolgere attività lavorativa a Mestre (VE) presso la CP_1
società Alstom con un reddito medio mensile pari ad € 2.000,00 circa. Al netto di quanto trattenuto, percepisce € 1.300,00 mensili;
lavorando a Mestre (VE) è,
inoltre, onerato di un esborso di circa € 230,00 mensili per benzina e, per quanto cerchi di utilizzare il meno possibile l'autostrada, per i relativi pedaggi. Oltre al debito per la casa familiare, il sig. è, altresì, onerato dei CP_1
finanziamenti richiesti dallo stesso per far fronte anche alle esigenze della famiglia: € 213,00 mensili (fino al 2032) per un prestito familiare;
€ 333,00 per prestito personale;
€ 200,00 per cessione del quinto dello stipendio;
- quanto ai tempi di visita padre – figli e al di loro contributo al mantenimento il resistente precisava che i coniugi lavorano a turni e, come riferito dalla moglie, in base ai turni “ciascuno quando è libero bada ai figli”. Sul punto si ravvisava, pertanto, la possibilità di una condivisione tra i genitori dei rispettivi turni al fine di consentire agli stessi, come già avviene, di agevolarsi reciprocamente quando uno dei due è impegnato al lavoro;
con una gestione che potrebbe alla fine rappresentare un collocamento paritetico dei figli presso ciascun genitore che provvederà direttamente al di loro mantenimento. Ciò
poteva avere evidenti ripercussioni nella determinazione del contributo al mantenimento per i figli a carico del padre, anche in considerazione del fatto che la madre avrebbe percepito l'intero ammontare dell'assegno unico di circa €
890,00;
pertanto, stante la situazione in essere e l'esigenza urgente, condivisa dai
12 13
procuratori delle parti, di reperire altra sistemazione abitativa, chiedeva:
“Disporsi un rinvio dell'udienza al fine di consentire ai legali di poter
condividere un percorso comune anche in relazione alle condizioni auspicabilmente congiunte di separazione.
Ci si riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel merito ed in via istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”.
Con note scritte depositate in data 15.10.2024, parte ricorrente prendeva atto della costituzione del sig. , eccependo preliminarmente la tardività del CP_1
deposito dei documenti. Contestava la riconducibilità dei finanziamenti indicati in udienza dal resistente ai bisogni della famiglia;
al solo fine di verificare la possibilità di una soluzione congiunta del giudizio – tenuto conto dell'emergenza della situazione abitativa – si concordava con i legali di controparte circa l'opportunità di un rinvio, salva la necessità di disporre il versamento diretto alla sig.ra degli assegni unici spettanti per i figli, come, peraltro, già Pt_1
proposto dal sig. all'udienza del 18.09.2024, impregiudicato ogni CP_1
ulteriore diritto e/o provvedimento da determinarsi a seguito della condivisione di un percorso comune per la risoluzione della problematica abitativa e,
comunque, riportandosi a tutto quanto dedotto e domandato nel ricorso introduttivo. Inoltre, chiedeva che, nelle more della definizione della situazione abitativa, si procedesse ad una parziale definizione del giudizio in merito al solo status.
Con decreto del 23.10.2024, il Giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 19.02.2025.
Con istanza di differimento di udienza depositata in data 12.02.2025, i procuratori
delle parti concordemente chiedevano un rinvio dell'udienza fissata il 19.02.2025,
al fine di consentire un'auspicabile definizione della situazione abitativa ed un piano di rientro della situazione debitoria.
13 14
Il Giudice fissava nuova udienza al 17.09.2025 per i medesimi incombenti.
All'udienza del 17.09.2025, i procuratori chiedevano concordemente un rinvio di almeno 15 giorni per individuare un calendario di massima per i minori, sulla base dei turni lavorativi di ciascun genitore, nonché per esame della documentazione economica già depositata e di aggiornamento da depositare. Il
Giudice assegnava termine di 12 giorni, sino al 29.09.2025, per il deposito di documentazione economica aggiornata delle parti. Rinviava all'udienza del
09.10.2025 in trattazione scritta dando termine per note scritte sino all'08.10.2025.
Con decreto depositato in data 16.10.2025, il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida
congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli tutti i mercoledì pomeriggio fino
al giovedì mattina, oltre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì
mattina. Inoltre, durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con
ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12
pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze
pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì
dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le
vacanze estive trascorreranno con il padre tre settimane anche non consecutive, da
stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
Le parti potranno in accordo tra loro modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle
esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori
4) Dispone che il padre versi entro il 10 di ogni mese la somma di € 300 mensili (€100 a
figlio) rivalutabili istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova, a titolo di contributo al mantenimento
5) Dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre, collocataria dei
minori”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, il
14 15
Giudice rinviava all'udienza del 13.11.2025 in trattazione scritta per discussione e remissione della causa al Collegio per la decisione dando termine per note contenenti le conclusioni entro il 12.11.2025.
Successivamente al deposito delle note per pc, il Giudice, in data 18.11.2025,
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
Le parti hanno dichiarato di essere entrambi cittadini italiani. Non vi sono pertanto dubbi sulla giurisdizione e applicabilità della legge italiana.
I sig.ri e Parte_2 CP_1
in data 30.09.2004 contraevano matrimonio civile in Yaounde'
[...]
(Camerun), in seguito trascritto – tradotto e legalizzato – nei registri dello Stato
Civile del Comune di Legnaro (PD) al n. 9 parte II serie C - anno 2017
La domanda di separazione personale merita accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle allegazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione rappresentata da parte ricorrente appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass.
Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Il procedimento deve quindi proseguire per la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e per la decisione definitiva sulle restanti domande, permanendo provvisoriamente vigenti i provvedimenti pronunciati con Ordinanza del 14.10.2025.
15 16
Essendo trascorso un anno dalla comparizione delle parti in prima udienza in data
18.9.2024, ai sensi dell'art. 3 L 1970 n.898, si dovrà attendere il solo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, sez. I^ civ, non definitivamente pronunciando,
così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri
[...]
e Parte_2 Controparte_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di Legnaro (PD)
di annotare la sentenza nel relativo Registro degli Atti al n. 9 parte II serie C
- anno 2017
3. Spese di lite al definitivo;
4. Rimette la causa nel ruolo con separata ordinanza.
Padova, 25.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
16