Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
121/24+146/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentate dall'avv. Angelo Parte_1
Scotto per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE nel giudizio 121/24
E
e , quali eredi Pt_1 CP_1 Controparte_2 testamentari di , rappresentati e SO difesi dall'Avv. Maria Carmela Carbonaro per procura allegata alla citazione di appello.
APPELLANTI nel giudizio 146/24
CONTRO
Controparte_3
difeso dall'avv.
[...]
Massimo Cataldo, come da procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA in entrambi i giudizi
E CONTRO
e , difesi Controparte_4 Controparte_5 dall'avv. Fabio Barbieri per procura allegata
APPELLATI in entrambi i giudizi
E CONTRO
e e Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
[...]
APPELLATI Contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER EREDI BRUZZESE: “Piaccia all'Ecc. ma Corte
d'Appello di OV, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, in totale riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello proposto, rigettata ogni avversaria domanda ed eccezione: nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di piena proprietà esclusiva da parte di e, per esso, da parte SO degli eredi qui appellanti , Parte_1 [...]
e del terreno sito in CP_2 CP_10
OV, iscritto al N.C.E.U. Sez. SQ, foglio 5, particella 1086, sub 36 e, conseguentemente, ordinare di trascrivere l'emananda sentenza al
Conservatore presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di OV con dispensa del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, con ogni consequenziale pronuncia di legge e condanna alle spese di giudizio;
in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di usucapione, ridurre la condanna alle spese legali a carico del e, per esso, a carico SO degli eredi qui appellanti, in accoglimento dello specifico motivo sul punto e di quanto ivi dedotto;
In via di ulteriore strettissimo subordine: e nel denegato caso di mancato accoglimento dell'appello, ridurre, comunque, la condanna alle spese di primo grado a carico del SO
e, per esso, a carico degli eredi qui appellanti in accoglimento dello specifico motivo sul punto e di quanto ivi dedotto;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del precedente e del presente grado di giudizio”
PER “In via istruttoria − Parte_1 ammettere prova per interpello e/o testi sulle circostanze di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamate e precedute da "vero che".
Testi riservati. − ammettere e licenziare
Consulenza Tecnica d'ufficio volta alla determinazione del percorso sui terreni censiti al
N.C.E.U. Sez. SQ, Foglio 5, particella 1086, sub 36
e 37 ove deve avvenire il passaggio per accedere dall'immobile di proprietà della sig.ra
[...]
e dei di lei figli e e Pt_1 Per_2 Persona_3 censito al N.C.E.U. Sez. SQ, Foglio 5, mapp. 403, sub. 35 alla pubblica via Tecci;
− ammettere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183
c.p.c. e di cui alla memoria autorizzata del 5 maggio 2023 depositate nel giudizio di primo grad o
Nel merito − respingere nel merito le domande della convenuta in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate ed assolvere la sig.ra dalle domande Parte_1 contro di essa proposte in quanto inammissibili e/o infondate e/o comunque non provate;
In via riconvenzionale − accertare e dichiarare l'esistenza del diritto e della relativa servitù di passaggio di passaggio sui terreni censiti al N.C.E.U. Sez. SQ,
Foglio 5, particella 1086, sub 36 e 37 a favore dell'immobile di proprietà della sig.ra
[...]
e dei di lei figli e e Pt_1 Per_2 Persona_3 censito al N.C.E.U. Sez. SQ, Foglio 5, mapp. 403, sub. 35, salvo migliori dati, secondo il percorso e/o sentiero segnato in giallo nella planimetria prodotta sub 17) ed in giallo e rosso ed indicato con le lettere A1 – P1 (oggi civico 3A nero) – P2 (oggi civico 3B nero) nella planimetria prodotta sub 40) e per l'effetto disporre la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di OV con dispensa del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
− in subordine accertato il possesso ultraventennale da parte della sig.ra e dei Parte_1 precedenti proprietari e/o possessori e/o detentori degli immobili Firmato (C1 e C2) costituenti oggi il civ. 3A e 3B del passaggio secondo il percorso e/o sentiero segnato in giallo nella planimetria prodotta sub 17) ed in giallo e rosso ed indicato con le lettere A1 – P1 (oggi civico 3A nero) – P2 (oggi civico 3B nero) nella planimetria prodotta sub 40) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto e della relativa servitù di passaggio sui terreni censiti al N.C.E.U. Sez. SQ,
Foglio 5, particella 1086, sub 36 e 37 a favore dell'immobile di proprietà della sig.ra
[...]
e dei di lei figli e e Pt_1 Per_2 Persona_3 censito al N.C.E.U. Sez. SQ, Foglio 5, mapp. 403, sub. 35, salvo migliori dati, secondo il percorso e/o sentiero segnato in giallo nella planimetria prodotta sub 17) ed in giallo e rosso ed indi cato con le lettere A1 – P1 (oggi civico 3A nero) – P2 (oggi civico 3B nero) nella planimetria prodotta sub 40) e per l'effetto disporre la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di OV con dispensa del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, − in ulteriore subordine, accertata l'interclusione del fondo di proprietà della sig.ra e dei Parte_1 di lei figli e e censito al Per_2 Persona_3
N.C.E.U. Sez. SQ, Foglio 5, mapp. 403, sub. 35, costituire ai sensi dell'art. 1051 c.c. al fine di consentire l'accesso alla pubblica via Tecci la servitù di passaggio della dimensione di almeno un metro di larghezza sui terreni censiti al N.C.E.U.
Sez. SQ, Foglio 5, particella 1086, sub 36 e 37, quest'ultimo ora 29 oggi di proprietà della sig.ra
dei sigg. , Controparte_4 Parte_2
, e e/o Parte_3 Parte_4 Parte_5 aventi causa per il sub. 36 all'esito del presente giudizio, e/o secondo il percorso più breve a favore dell'immobile di proprietà della sig.ra
[...]
e dei di lei figli e e Pt_1 Per_2 Persona_3 censito al N.C.E.U. Sez. SQ, Foglio 5, mapp. 403, sub. 35, salvo migliori dati, secondo il percorso e/o sentiero segnato in giallo nella planimetria prodotta sub. 17) ed in giallo e rosso ed indicato con le lettere A1 – P1 (oggi civico 3A nero) – P2 (oggi civico 3B nero) nella planimetria prodotta sub 40) come indicato dalla relazione del CT U Geom.
[...]
(cfr. pag. 82 e ss. – par. 4.11), e/o Per_4 stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma c.c. le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, come indicato dalla relazione del CTU Geom. (cfr. pag. 82 e Per_4 ss. – par. 4.11) e per l'effetto disporre la trascrizione dell'emananda sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di OV con dispensa del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
− ordinare alla sig.ra
ai sigg. , Controparte_4 Parte_2
, e e/o Parte_3 Parte_4 Parte_5 ai proprietari del terreno censito al N.C.E.U. Sez.
SQ, Foglio 5, particella 1086, sub 37 l'immediata rimozione degli ostacoli, ivi compreso il taglio dell'erba, posti sul passaggio rappresentato in giallo nella planimetria prodotta sub. 17) ed in giallo e rosso ed indicato con le lettere A1 – P1 (oggi civico 3A nero) – P2 (oggi civico 3B nero) nella planimetria prodotta sub 40) e di non apporre ostacoli al libero passaggio rappresentato in giallo nella planimetria prodotta sub 17) ed in giallo e rosso ed indicato con le lettere A1 – P1 (oggi civico
3A nero) – P2 (oggi civico 3B nero) nella planimetria prodotta sub 40) e/o comunque di garantire il legittimo e pacifico esercizio dell'accertando o costituendo diritto di passaggio. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”
PER “Piaccia alla Controparte_4
Ecc.ma Corte d'Appello di OV, contrariis reiectis, rigettare gli appelli proposti e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
PER IRE – “quanto al motivo dell'appello proposto contro relativo alla misura della CP_3 liquidazione delle spese di primo grado a suo favore, l'appellata si rimette a giustizia;
- quanto ai rimanenti motivi d'appello, : - si CP_3 rimette a giustizia quanto alla domanda degli eredi di di rivendicazione SO dell'acquisto per usucapione della proprietà del terreno sito in OV, censito alla sezione urbana
SQ, foglio 5, particella 1086, sub. 36, e conferma
l'offerta, formulata sin dall'inizio del processo, di restituire alla signora Parte_6
il prezzo versato per l'acquisto, se
[...] quest'ultima intendesse rinunciare all'acquisto
(così come se non rinunciasse all'acquisto ma subisse l'evizione); - si rimette a giustizia quanto alla domanda della signora di Parte_1 rivendicazione dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sui terreni siti in OV, censiti alla sezione urbana SQ, foglio 5, particella
1086, sub. 37, e alla subordinata domanda di costituzione di servitù coattiva sul medesimo terreno, richiedendo che, se la signora
[...]
risulti soccombente nei Parte_6 confronti della signora siano Parte_1 rigettate le domande proposte con la chiamata di terzo nei confronti di PO OV (ora CP_3
), e che la signora
[...] Parte_6
sia condannata alle spese di entrambi i
[...] gradi di giudizio;
- nel caso invece di rigetto degli appelli rispettivamente proposti da Parte_1
e dagli eredi di contro la SO sentenza impugnata, richiede che entrambi gli appellanti siano condannati alle spese di entrambi
i gradi di giudizio anche a favore della terza chiamata;
- in ogni caso, chiede che le CP_3 parti soccombenti nel giudizio d'appello siano condannate a rimborsare a , Parte_7 ora , la spesa relativa al compenso da CP_3 questa versato al CTU incaricato in cor so di causa, complessivamente pari a 7.947,81 Euro, oltre interessi legali”. MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado. ha citato in giudizio, innanzi al SO
Tribunale di OV, ed ha Controparte_4 sostenuto:
• di aver posseduto, utilizzandolo per accedere alla sua proprietà, coltivandolo e recintandolo, fin dal maggio 1970, il terreno intestato alla convenuta, censito al Catasto Terreni del Comune di OV alla sezione urbana SQ, foglio 5, particella 1086, sub. 36;
• di avere concesso alla figlia l'uso Parte_1 gratuito, ma non esclusivo, di una porzione del terreno sub. 36 da lui occupato, di fronte al suo immobile, oggi corrispondente al civ. 3A -3B di via
Tecci e censito al Catasto Fabbricati al foglio
SQ/5, mapp. 403, sub. 35,
L'attore ha, quindi, chiesto di dichiarare che lo stesso aveva usucapito la porzione di immobile sopra indicata. si è costituita in giudizio Controparte_4 ed ha sostenuto di aver acquistato il terreno sub.
36 in regime di comunione legale con il coniuge
, nel frattempo deceduto ed ha, Persona_5 quindi, eccepito il difetto di contraddittorio. La convenuta ha, quindi, chiesto di respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, di condannare SO
e di (di cui ha chiesto la chiamata Parte_1 in causa) alla restituzione del terreno in argomento, oltre al risarcimento del danno. In subordine, la convenuta ha formulato domanda di manleva nei confronti di Parte_7
(chiamata in causa) in relazione ad ogni onere derivante dall'azione proposta dall'attore. si è costituita in giudizio ed ha Parte_1 sostenuto di essere proprietaria dell'appartamento di Via Tecci 3A-3B; ella ha, poi, affermato di avere diritto a passare, per effetto dell'intervenuta usucapione del relativo diritto di servitù, sui terreni censiti al N.C.E.U. Sez. SQ, foglio 5, particella 1086, sub. 36 e sub. 37, di proprietà di che Parte_8 mettevano in collegamento la sua proprietà con la via pubblica;
ha, quindi, chiesto, in via riconvenzionale, di accertare l'esistenza, sui terreni sub. 36 e sub. 37, di una servitù di passaggio a favore dell'immobile di Via Tecci civ.
3A-3B o, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1051 c.c., essendo tale immobile intercluso dai terreni sub. 36 e sub. 37.
Infine, ha chiesto la cessazione Parte_1 delle molestie e dei comportamenti emulativi di controparte, che dal 2006 ostacolava il passaggio in argomento, ponendo lucchetti, catene ed ostacoli di ogni tipologia sul percorso. Con
si è costituita in giudizio rimettendosi a giustizia.
Il contraddittorio è stato, inoltre, esteso, in corso di giudizio, per la domanda di costituzione coattiva della servitù di passo proposta da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_6 coniuge di in regime di SO comunione legale e degli eredi di Persona_6
e, in relazione alla domanda proposta da
[...]
nei confronti di questi ultimi. SO
, in quanto erede di , si è Parte_4 Per_5 costituito in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei loro confronti.
La causa è stata istruita con prove documentali, ctu, ispezione dei luoghi, interrogatorio formale e testimoni ed è stata decisa con la sentenza
2419/2023, pubbl. il 11/10/2023, che ha così statuito in dispositivo: “respinge la domanda di usucapione proposta da parte attrice PE
e avente ad oggetto il terreno censito al
[...]
N.C.E.U. Sez. SQ, Foglio 5, particella 1086, sub.
36; 2. condanna e SO [...] al rilascio in favore di Pt_1 CP_4 del terreno censito al N.C.E.U. Sez. SQ,
[...]
Foglio 5, particella 1086, sub 36; respinge la domanda di usucapione di servitù di passaggio proposta da parte terza chiamata e Parte_1 avente ad oggetto i terreni censiti al N.C.E.U. Sez.
SQ, Foglio 5, particella 1086, sub 36 e sub. 37; 4. dichiara inammissibile la domanda di costitu zione di servitù coattiva di passaggio proposta da
[...]
e avente ad oggetto i terreni censiti al Pt_1
N.C.E.U. Sez. SQ, Foglio 5, particella 1086, sub 36
e sub. 37; 5. condanna e SO [...] al pagamento in favore di Pt_1 CP_4 delle spese processuali, che liquida in €
[...]
5.917,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
6. condanna SO
e al pagamento in favore di Parte_1 Pt_4
delle spese processuali, che liquida in €
[...]
5.917,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
7. condanna SO
e al pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali, che Parte_7 liquida in € 5.917,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
8. nulla sulle spese relativamente al rapporto tra le parti costituite e , , Parte_3 Parte_2 CP_11
, in quanto contumaci;
9. pone integralmente
[...]
a carico di e le SO Parte_1 spese di CTU liquidate in data 29/09/2022”.
Per quanto qui interessa, il Tribunale ha così motivato la propria decisione:
• in merito alla domanda di usucapione proposta da la sentenza ha sostenuto che Parte_9 la prova raggiunta sul punto era contraddittoria e, comunque, non adeguata a dimostrare in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, uti dominus, il fondo, non essendo sufficiente a tal fine la sola attività di coltivazione, ma essendo necessario l'esercizio di atti di jus excludendi alios. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda di volta Controparte_4 ad ottenere la restituzione del terreno;
• in merito alla domanda di la Parte_1 sentenza ha evidenziato l'assenza di titoli a supporto dell'esistenza di una servitù di passo a favore del fondo della predetta e l'assenza di prova dell'intervenuta usucapione di tale diritto. In merito all'usucapione, il Tribunale ha posto in rilievo che la prova testimoniale in merito al passaggio ultraventennale era generica e contraddittoria e, comunque, non c'era dimostrazione dell'esistenza di opere permanenti e visibili;
• quanto alla domanda proposta di costituzione coattiva della servitù ex art. 1051 c.c., la stessa era inammissibile, in quanto non tutti i proprietari dei fondi potenzialmente intercludenti il suo immobile erano stati citati in giudizio. 2 Il giudizio di appello ha impugnato la sentenza in Parte_1 questione ed ha chiesto di accogliere le domande formulate in primo grado.
La causa è stata iscritta al n. RG 121/24.
e si sono Controparte_4 Controparte_5 costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'appello. Con Anche si è costituita in giudizio, mentre le altre parti sono rimaste contumaci.
All'udienza del 4 luglio 2024, al presente giudizio
è stato riunito quello sub 146/24.
Tale giudizio è stato proposto dagli eredi di
( e SO Pt_1 CP_1 CP_2
, nel frattempo deceduto, i quali hanno
[...] impugnato la sentenza, nella parte in cui aveva respinto la domanda di usucapione da questi proposta in primo grado.
e si sono Controparte_4 Controparte_5 costituiti in giudizio ed hanno chiesto di confermare la sentenza di primo grado. Con Anche in questo caso, si è costituita in giudizio, mentre le altre parti sono rimaste contumaci.
In data 12 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
2 I motivi di appello
2.1 L'appello di Parte_1
Con il primo motivo di appello, ha Parte_1 lamentato la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1051 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 C.p.c. – Travisamento”
Il Tribunale aveva sbagliato a dichiarare inammissibile la domanda ex art. 1051 c.c. per non essere stati convenuti tutti i proprietari dei fondi potenzialmente frapposti tra la sua proprietà
e la via pubblica. Tale conclusione era contraddetta dalla giurisprudenza, che identificava, come unici contraddittori, i proprietari dei fondi interessati dal percorso indicato dall'attore. Nella specie, inoltre, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l'unico percorso rispondente ai criteri di cui all'art. 1051 c.c. era quello che passava nella proprietà di Controparte_4
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1058 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. - Travisamento –
Mancata valutazione di circostanze e fatti risultanti dagli atti e dalla fase istruttoria”.
Gli atti traslativi relativi all'appartamento di proprietà di indicavano come tale Parte_1 immobile avesse accesso dal sub 37, a testimonianza dell'esistenza di un diritto di servitù di passo gravante sull'immobile di proprietà di Controparte_4
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c.
– Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115
C.p.c. - Travisamento – Mancata valutazione di circostanze e fatti risultanti dagli atti e dalla fase istruttoria”.
Il Tribunale non aveva adeguatamente considerato che tutti i testimoni indicati da Parte_1 avevano chiaramente affermato e precisato che il passaggio era avvenuto, sin dalla realizzazione delle cantine C1 e C2 (poi unite nell'appartamento di , e, quindi, sin dal 1984, per ben Parte_1 oltre 20 anni, sul terreno del sub. 37, secondo il percorso indicato nelle planimetrie prodotte sub
17) e sub. 40).
Anche la ctu aveva accertato che questo era l'unico accesso possibile.
Inoltre, la foto pag. 2 all. C della ctu dimostrava che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, le porte delle cantine erano state aperte sul lato ove oggi si trovava l'ingresso nell'appartamento sin dal 1991.
Le dichiarazioni dei testi della controparte (che avevano escluso che le cantine avessero aperture sul lato attuale) non smentivano tali assunti, in quanto o erano chiaramente inattendibili o, comunque, si riferivano ad epoca precedente agli anni 80'.
A differenza di quanto affermato dal Tribunale, poi, ricorreva anche l'altro requisito necessario per l'acquisto della servitù di passo, ovvero l'esistenza di opere permanenti e visibili. Il passaggio era stato esercitato sul sentiero raffigurato in diverse fotografie e descritto anche dai testi di parte convenuta già a servizio delle altre cantine presenti in loco.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato la
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
- Omessa decisione sulle istanze preliminari di cui alla comparsa conclusionale del 20 luglio 2023”. Il
Tribunale non si era pronunciato: a) in merito alla richiesta di ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate e non ammesse;
b) in relazione all'eccezione di inammissibilità della produzione, ad opera della controparte, di 9 foto, nonostante fossero già scaduti i termini per le produzioni istruttorie e non ricorressero i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c.; c) in ordine alla mancata declaratoria di inammissibilità della prova orale dedotta da parte convenuta
[...]
per non aver ottemperato Controparte_4 all'ordine del Giudice di cui al provvedimento del
9 marzo 2020 di specificare su quali capitoli di prova dovevano essere escussi i testimoni indicati nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3. c.p.c.
Con il quinto motivo, l'appellante ha lamentato la
“Violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 – Erronea valutazione dell'attività svolta e delle posizioni processuali – Errata liquidazione delle spese - Violazione degli art. 91 e
92 c.p.c.”, in quanto il Tribunale aveva liquidato un doppio importo per le spese legali sostenute dai C sig.ri e nonostante Controparte_4 CP_5 questi avessero la medesima posizione processuale, in violazione dell'art. 4 DM 55/14.
Inoltre, il Tribunale, ai f ini della valutazione della soccombenza, non aveva tenuto conto della reiezione della domanda di risarcimento del danno. Anche gli importi liquidati a titolo di spese a favore di PO OV erano eccessivi, visto che questa non aveva partecipato ad al cune prove per testi (per cui non poteva esserle riconosciuta una liquidazione massima per la fase istruttoria)
e non aveva depositato le memorie di replica (per cui doveva esserle riconosciuto una quota della fase decisoria e non l'intero).
La sentenza gravata, infine, aveva posto a carico dell'appellante anche le spese di CTU, come già liquidate, nonostante questa fosse stata richiesta dalle controparti.
2.2 L'appello proposto dagli eredi di PE
[...]
Con il primo motivo, gli eredi di SO hanno lamentato la “Violazione dell'art. 1158, c.c.
e dei relativi principi enucleati dalla giurisprudenza”.
Il Tribunale aveva erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di usucapione, richiedendo, come condizione imprescindibile per l'accoglimento della domanda, la prova del fatto che l'attore aveva recintato il fondo.
Diversamente, tale prova non era necessaria, quando, come nella specie, il terreno era stato sempre nella disponibilità del solo PE
che non aveva concorrenti da escludere.
[...]
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato la “Errata interpretazione e/o travisamento delle risultanze istruttorie, violazione degli artt. 115 e 116 cpc mancata valutazione di circostanze e di fatti emersi dall'istruttoria e dagli atti e dai documenti agli atti di causa, violazione dell'art. 2697, c.c.”
Il Tribunale, nel decidere, aveva attribuito estrema rilevanza solo ad alcune risultanze istruttorie, tralasciandone altre, riconoscendo immotivatamente maggior valore probatorio alle deposizioni dei testi di parte appellata, piuttosto che alle risultanze documentali, di segno contrario. Su queste basi, doveva concludersi che aveva dimostrato di aver SO recintato il terreno, come confermato dai testi e tale circostanza, comunque non Per_3 Tes_1 indispensabile, era chiaramente evincibile dalla foto n. 2 alla pag. 2 dell'allegato 7C all'elaborato tecnico del CTU del 18/10/2021, ed ulteriormente confermata dalla foto prod. 8
In ogni caso, le dichiarazioni testimoniali e le foto ulteriori dimostravano che SO aveva coltivato in via esclusiva il terreno oggetto di causa per oltre 20 anni.
Con il terzo motivo, le parti appellanti hanno lamentato la “Violazione e falsa applicazione del
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.M. 10 marzo
2014 n. 55– Violazione e falsa applicazione dell'art. 91/92 c.p.c. Erronea valutazione dell'attività svolta e delle posizioni processuali –
Errata liquidazione delle spese”.
Il motivo ricalca il corrispondente motivo proposto da in merito all'eccessività degli Parte_10 importi liquidati a favore delle controparti e ad esso si rimanda.
3 La servitù di passo a favore del fondo di Ana
Bruzzese
a) L'acquisto per contratto
Prima di valutare se ricorrono i presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passo, è necessario accertare se questa non è già esistente, per titolo negoziale o per usucapione.
Per questi motivi
, l'esame del primo motivo di appello proposto da viene posposto Parte_1 al secondo ed al terzo.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Se non si è mal interpretata la censura,
[...] ha inteso sostenere che una servitù di Pt_1 passo si era costituita per destinazione del padre di famiglia ed era, poi, stata trasferita unitamente agli atti di cessione delle cantine, poi acquistate da Parte_1
La tesi di parte appellante è palesemente infondata.
Non c'è prova del fatto che la servitù di passo si costituì per destinazione del padre di famiglia, in difetto della dimostrazione della ricorrenza dei relativi presupposti. Nessun testimone ha, infatti, descritto quale fosse lo stato dei luoghi al momento in cui tutti gli immobili cessarono di appartenere al medesimo proprietario e, quindi, se vi fossero opere permanenti e visibili.
Il tema sarà ripreso nell'esame del terzo motivo di appello.
In ogni caso, i contratti relativi al presento fondo dominante ed al presunto fondo servente nulla dicono in merito alla servitù in questione.
La giurisprudenza afferma che, nel caso di costituzione volontaria di servitù, è necessario che, dalla clausola contrattuale, siano determinabili con certezza, attraverso i consueti strumenti ermeneutici, il fondo dominante, quello servente e l'oggetto in cui consiste l'assoggettamento di questo all'utilità dell'altro
(Cass. 4241/10).
Trattandosi di contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, tale indagine deve essere condotta avendo riguardo esclusivamente al contenuto del contratto risultante per iscritto
(Cass. 12766/08), da cui devono risultare tutti gli elementi identificativi dell'oggetto del contratto di compravendita, mentre la volontà delle parti non può manifestarsi al di fuori dell'atto scritto (Cass. 1432/04).
Più specificamente, “E' indispensabile
l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione) (Cass. n. 5699 del 2001). Dunque per la costituzione negoziale di una servitù occorre che la convenzione rechi - espresse o ad ogni modo desumibili che siano - tutte le specificazioni anzi dette, incluso quanto necessario ad identificare con certezza il fondo dominante, di guisa che tutti e non solo alcuni degli elementi costitutivi della servitù ricadano sotto la signoria del medesimo accordo" (Cass. 17044/15).
Inoltre, “la ricerca della comune intenzione delle parti, effettuabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere fatta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volon tà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto (Cass. 25139/19; Cass.
5112/18 e Cass. 2216/04).
Gli atti di acquisto delle cantine -appartamento da parte di (doc. 14 e 15 di parte Parte_1 [...]
, nonché quelli dei suoi danti causa non Pt_1 contengono alcun riferimento né alla volontà di trasferire o costituire una servitù, né agli indispensabili elementi costitutivi della servitù.
Né può sostenersi che sarebbe sufficiente un generico riferimento al fatto che, con la proprietà delle cantine, anche le servitù attive erano trasferite. Infatti, secondo la giurisprudenza non può essere interpretata come costitutiva di una servitù “la generica menzione, avente carattere di stile negli atti notarili, contenuta anche nell'atto di acquisto” “di tutte le servitù attive e passive
"presenti sui beni" loro venduti” in mancanza della individuazione nella sostanza dell'asserito ius in re aliena” (Cass. 5158/03).
Clausole analoghe sono state ritenute tutte di stile, incapaci di trasferire o creare un diritto reale: si veda Cass. 18349/12, secondo cui “Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e cosi via”.
Per fattispeci analoghe, a fugare ogni dubbio, si vedano Cass. 11875/21; Cass. 17924/20; Cass.
11764/00; Cass. 5557/88; Cass. 1516/80.
Discorso analogo va fatto per gli atti di acquisto del fondo servente (prod. 8 di parte CP_4 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.). In ogni
[...] caso, non vi è la prova della trascrizione della servitù in esame. b) L'acquisto per usucapione della servitù
Anche il terzo motivo è infondato.
L'art. 1061 c.c. precisa che possono essere usucapite solo le servitù apparenti, definite, in termini negativi, dal secondo comma della disposizione in esame.
Tali sono le servitù al cui esercizio sono destinate opere permanenti e visibili.
Il requisito dell'apparenza deve rivelare in modo inequivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in quanto deve far presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito, senza necessità di particolari interpretazioni e indagini ovvero senza che, allo scopo, divenga indispensabile l'intervento di un perito, occorrendo, piuttosto, che, in un qualunque osservatore, a cominciare dal proprietario del fondo servente, s'insinui il legittimo sospetto – se non la conoscenza - che il fondo sia gravato dal peso, in modo tale da avere piena consapevolezza del fatto che il suo bene è gravato da una servitù.
La visibilità dell'opera non deve necessariamente riguardare l'opera nel suo complesso (Cass.
14292/17), essendo, invece, sufficiente che le opere visibili rendano certi e manifesti a chiunque
–e, perciò, anche all'acquirente nel fondo gravato - il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento (Cass.
10425/01; Cass. 277/97).
Tale requisito rappresenta profilo del tutto distinto dalla conoscenza meramente soggettiva che il proprietario del fondo "servente" abbia dell'esercizio, in atto, della servitù (Cass.
12898/03). Secondo parte appellante, le opere permanenti e visibili sarebbero costituite dalla porta di accesso alle cantine oggi appartamenti e dal vialetto piastrellato di cui parla il ctu a pag. 65 e ripreso nelle foto al doc. 39 e di cui al doc. 10 del fascicolo
9609/15 prodotti dalla stessa e al Parte_1 doc. 18 della controparte, oltre che dalla foto prodotta dalla controparte nella comparsa conclusionale.
Tuttavia, le produzioni in questione sono insufficienti.
Infatti, ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, è necessario che la presenza delle opere permanenti e visibili si protragga continuativamente per il periodo necessario per usucapire (sul punto, Cass. 13818/19; Cass.
15447/07). Ma che i luoghi fossero come ripresi nelle foto richiamate da parte appellante per un periodo continuativo di oltre 20 anni è circostanza indimostrata. La stessa parte appellante, del resto, nel censurare la sentenza di primo grado, non ha indicato un solo teste che ab bia confermato tale circostanza.
Anche ad ammettere l'esistenza di un sentiero, poi, non c'è prova di dove questo cominciasse e dove terminasse. La circostanza è stata ben evidenziata dalla sentenza impugnata, che ha riportato le dichiarazioni dei testi CP_10
e (pag. 17). Testimone_2
Inoltre, le foto prod. 10 di parte appellante fasc.
9609/15 rappresentano un sentiero che non presenta caratteristiche di stabilità, e, quindi, dimostrano, al più, un utilizzo precario e transeunte (sulla necessità che l'opera sia stabile, si veda Cass. 6665/24).
Infine, si osserva che, secondo giurisprudenza, le opere permanenti e visibili, rilevanti ex art. 1061
c.c., devono essere tali da dimostrare a chiunque che quel fondo è specificamente asservito a quell'altro e devono rendere manifesto il contenuto ed il profilo funzionale dell'asservimento.
Deve sussistere un raccordo tra il fondo dominante e quello servente univoco, che qui manca.
Secondo la giurisprudenza, l'opera, sia essa naturale o artificiale, deve essere non solo visibile e permanente, ma specificamente orientata all'esercizio della servitù, manifestando, senz'ambiguità, la sua funzione e la condizione di asservimento alle esigenze di un altro immobile.
A tal fine, non è sufficiente una destinazione generica o concorrente, o anche prevalente, occorrendo, invece, una destinazione esclusiva.
Su queste basi, si è escluso che il requisito della univocità sussista nel caso di una scalinata, che opera come via di transito tra una zona alta ed una bassa dell'abitato, adoperata dai proprietari di più fondi e raccordante una via pubblica a monte ed una a valle, in quanto è evidente il suo uso promiscuo (e, quindi, non univoco) a favore di più beni (Cass. 11834/21); neppure una semplice apertura nella recinzione di un fondo (Cass.
25355/17) o un androne d'ingresso pedonale e carraio, adoperato sia dai proprietari dei fondi
(asseritamente) dominanti, che da quello del fondo
(asseritamente) servente, trattandosi di una via d'accesso comune alle singole unità, sono opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù (Cass. 24856/14 e Cass. 12961/15).
Infine, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che ai fini dell'art. 1061 c.c. “non basta
l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”.
(Cass. 11834/21; Cass. 7004/17; Cass.
13228/10; Cass. 3389/09; Cass. 15447/07; Cass.
15869/06; Cass. 3076/05; Cass. 2994/04; Cass.
6208/98).
Sul percorso descritto dalle prod. 17 e 40 di parte appellante si affacciano diverse proprietà (sul punto, si vedano le pagg. 69 e ss della prima ctu): la pavimentazione è suscettibile di un uso promiscuo da parte di tutti i proprietari degli immobili per raggiungere la via pubblica e, comunque, potrebbe essere funzionale a consentire al proprietario di detto cortile di transitarvi più agevolmente (come nel caso indicato da Corte di Appello di OV, 282/22).
In conclusione, quindi, manca la prova che lo stato dei luoghi fu posto in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante.
Le restanti censure sono, quindi, assorbite.
c) La costituzione coattiva della servitù di passo
Si può, quindi, passare ad esaminare il primo motivo di appello.
Sul punto, però, si impone la rimessione della causa in decisione, per compiere ulteriori accertamenti.
4) Le presunte violazioni processuali
Il quarto motivo di appello non ha miglior sorte dei precedenti.
In relazione alle istanze istruttorie reiterate, il motivo è inammissibile, in quanto non indica qual
è la rilevanza delle istanze proposte, in violazione dell'art. 342 c.p.c. Del resto, la mancanza di tale requisito è ammessa dallo stesso appellante, laddove questa sostiene che “le circostanze dedotte appaiono già provate”.
Il motivo volto ad ottenere la espunzione delle foto prodotte tardivamente dalla controparte è anch'esso inammissibile, dal momento che non ne
è stata specificata la rilevanza e per quale ragione, nell'ipotesi di accoglimento della istanza di espunzione, la sentenza avrebbe avuto un ben differente contenuto.
Infine, è vero che, con provvedimento del 9 marzo
2020, il Tribunale aveva disposto che le parti dovessero indicare i capitoli sui quali i testi dovevano essere ascoltati e che tale provvedimento
è rimasto inevaso dalla controparte. Tuttavia, non esiste alcuna norma che prevede la decadenza richiesta da parte appellante (che, infatti, non ha indicato alcuna norma), per cui tale motivo è infondato.
5 La domanda di usucapione di SO
I primi due motivi proposti dagli eredi di PE possono essere esaminati
[...] congiuntamente e sono infondati.
Il Tribunale ha concluso che non era stata raggiunta alcuna prova in merito all'intervenuta usucapione, sia in quanto non c'era prova di una coltivazione risalente al ventennio precedente, sia in quanto, comunque, non era stato dimostrato che l'attore avesse recintato l'area oltre 20 anni prima, essendo le attività sopra descritte risultate ben più recenti.
Sotto il primo profilo, si osserva che, secondo la giurisprudenza, “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rappor to di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”. (Cass.
15270/24).
Ciò è quanto è stato fatto dal Tribunale, che ha prima messo a raffronto le diverse dichiarazioni, per poi concludere che la prova raggiunta era del tutto insufficiente.
Tale conclusione viene confermata.
Non c'è prova che occupò, SO coltivandolo o recintandolo per 20 anni il fondo di cui trattasi. L'occupazione, secondo le prove raccolte, fu, infatti, più recente, come confermato dalle dichiarazioni dei testi indicati dalla convenuta.
Sotto tale profilo, non è possibile dar maggior credito alle diverse dichiarazioni dei testi indicati da parte appellante, come richiesto da quest'ultima, in quanto:
• che il terreno, almeno ai primi anni 2000, non fosse né recintato, né tanto meno coltivato è circostanza confermata anche da testimoni del tutto indifferenti alle parti in causa, come il teste
(ascoltato all'udienza del 27 gennaio Tes_3
2023). Il teste ha, peraltro, reso dichiarazioni molto precise, spiegando anche per quali ragioni ricordava che i luoghi di causa non erano coltivati
(trattasi di soggetto qualificato, in quanto geometra, incaricato di seguire la costruzione di un edificio in loco): “… C'era una scarpata che veniva giù, infatti, c'era un problema di fognature
[…] Nel 2001 qui c'era tutto scarpata, il muro di contenimento che adesso vede è stato realizzato tra il 2001 e 2002 e, quindi, prima non c'era questo spazio, questa fascia perc hé la terra non rimaneva
a questo livello. Qui c'era terra, pietre, erba […]
Non c'erano piante, né, come invece vedo oggi, limoni, viti ed orto”. Tali dichiarazioni hanno trovato conferma anche in quanto riferito da componenti del nucleo familiare allargato di
In questo senso, si veda quanto SO detto da cognato (fratello Testimone_4 della moglie) di (ascoltat o nella SO stessa udienza del teste ); Tes_3
• le dichiarazioni dei testi indicati da Parte_8
che hanno escluso una coltivazione ed
[...] una recinzione datata, hanno riscontro nelle foto prodotte dalle parti. Nelle foto prod. 39 di
[...]
pur relative agli anni 2000, non Pt_1 compare alcuna recinzione (prima ctu, pa g. 42-
44). Dalle foto reperite in comune di OV dal ctu, poi, emerge che la recinzione fu realizzata tra il 1996 ed il 2005, nel senso che “nelle foto allegate alle Pratiche Edilizie del 1996 tra gli attuali sub. 36 del map. 1086 (attualmente utilizzato da e e il sub. CP_12 CP_13
29 del map. 403 (attualmente utilizzato e di proprietà di non era presente CP_14 nessuna recinzione mentre in quelle successive del
2005 la recinzione era presente, quindi la recinzione e l'uso esclusivo di sul sub. CP_12
36 è iniziato nel periodo compreso tra le predette date (1996 e 2005) (seconda ctu, pag. 21). Lo stesso ctu, sempre nella seconda perizia, a pag.
22, ha esaminato una foto (allegato 7A, pag.16), precedente al 18/10/1996, da cui emerge che “il terreno non sembra coltivato, ma è presente della vegetazione spontanea”. Parte appellante ha insistito molto sulla foto 2 dell'allegato 7C della ctu, che, però, non dimostra affatto che l'area fosse recintata, né dimostra l'estensione della stessa. In ogni caso, se anche ci fosse stata una recinzione, questa sarebbe stata poi rimossa, alla luce delle foto più recenti sopra richiamate;
• non può rimarcarsi che, come precisato nella sentenza di primo grado, all'esito dell'ispezione giudiziale, “durante la ricognizione del 08.04.2021 non è stata accertata alcuna coltivazione sul terreno sub. 36, che è risultato in parte adibito ad orto (nella porzione di fronte all'abitazione di
[...]
nei soltanto nei successivi sopralluoghi Pt_1 del 01/06/2021 e 23/06/2021 (cfr. la documentazione fotografica di cui all. 4 della CTU, nonché pp. 8 e 9 dell'integrazione di CTU, che conferma quanto indicato a p. 17 della CTU)”;
• che altra sentenza abbia accolto la domanda di usucapione proposta da di SO terreni limitrofi a quelli oggetto di causa è circostanza irrilevante, dal momento che, se usucapì alcuni fondi, non SO significa che li usucapì tutti. Anzi, tale sentenza potrebbe indurre a ritenere che i testi di parte appellante, nel riferirsi ai terreni oggetto di causa, si siano confusi, attribuendo, a questi ultimi, attività svolte rispetto ai primi.
I restanti motivi di appello potranno essere esaminati solo all'esito dell'ulteriore attività istruttoria (non essendo possibile neppure decidere ai fini delle spese di lite, in quanto la posizione degli eredi di è SO inscindibile e per rimane da Parte_1 esaminare una domanda, indispensabile ai fini della valutazione della soccombenza).
PQM
Non definitivamente pronunciando
Respinge il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello proposto da ed i primi due Parte_1 motivi di appello proposti dagli eredi di PE
[...]
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
18 febbraio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno