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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. Inammissibile l’appello proposto contro l’ordinanza di assegnazione del creditoAccesso limitatoValentina Baroncini · https://www.altalex.com/ · 15 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1088/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Mazara del Vallo, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Norrito;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 08/10/1964, c.f.: ; CP_1 C.F._1
con sede in Mazara del Vallo, P.I.: ; Controparte_2 P.IVA_2 rappresentati e difesi dalle Avv.te Raffaella Ingraldo e Carola Russo;
E
, nato a [...] il giorno 19/07/1967, c.f.: CP_3 C.F._2 non costituito in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. terza pignorata nel procedimento esecutivo promosso da in Parte_1 CP_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante di nei Controparte_2 confronti di , ha proposto appello avverso le ordinanze del 28 aprile 2022 con CP_3 2
cui, nell'ambito del procedimento esecutivo n. 310/2020 R.G.E. del Tribunale di Marsala, era stata dichiarata la sussistenza di un debito pecuniario della società verso il debitore esecutato e disposta l'assegnazione delle somme pignorabili.
Degli appellati in proprio e nella qualità e si è costituito solo il CP_1 CP_3 primo, che ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque la sua infondatezza.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dei termini di quaranta e venti giorni rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. ha ritenuto di ricorrere allo strumento impugnatorio dell'appello sul rilievo, Parte_1 contestato ex adverso, che il giudice dell'esecuzione, “nel motivare i provvedimenti qui impugnati, è chiaramente entrato nel merito decidendo questioni che “integravano il tipico oggetto del procedimento di cognizione”; e ciò alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale (Cass. 5489/2019) secondo cui “l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo e va dunque impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta. Il rimedio impugnatorio dell'appello, invece, deve ritenersi circoscritto al caso in cui il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione”.
3. L'impugnazione è inammissibile.
Nel regime attuale dell'art. 549 c.p.c., applicabile al procedimento esecutivo di cui trattasi e succeduto a quello anteriormente vigente, nel quale la norma regolava l'efficacia della sentenza emessa sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, siccome disciplinato allora dall'art. 548 c.p.c., il legislatore ha previsto che qualsiasi contestazione sull'esistenza e i termini dell'obbligo del terzo debba essere risolta dal giudice dell'esecuzione, all'esito degli opportuni accertamenti, con un'ordinanza avverso la quale è contemplato soltanto il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Ne segue che, qualora – come nella concreta fattispecie – le contestazioni siano risolte nel senso dell'esistenza del 3
credito pignorato e, dunque, dell'oggetto dell'esecuzione, si verifica la situazione ipotizzata dall'art. 553 c.p.c., in presenza della quale il giudice dell'esecuzione non può che provvedere all'assegnazione con la stessa ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c., oppure, pronunciata tale ordinanza, se reputato necessario, con una successiva ordinanza. In ogni caso, avendo il legislatore affidato espressamente al giudice dell'esecuzione la risoluzione delle questioni insorte in relazione alla contestata dichiarazione del terzo e avendo stabilito che contro tale provvedimento si propone opposizione agli atti esecutivi, risulta palese che quello dell'art. 617 c.p.c. è il rimedio unico per far valere, da parte di ognuno dei soggetti coinvolti nell'esecuzione e dunque anche del terzo debitore pignorato, i vizi, quali che essi siano, dell'ordinanza. Ne discende che, essendo prevista la risoluzione in via sommaria delle questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo pignorato pur nel caso di dichiarazione negativa del medesimo, deve ritenersi venuta meno la possibilità che contro l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito della risoluzione di quelle questioni si possa esperire appello (così Cass. 26702/2018, richiamata da Corte cost.
172/2019; vds. da ultimo, ampiamente, Cass. 23123/2022).
4. Per la soccombenza, la società appellante è tenuta a rifondere agli appellati costituiti le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , che dichiara;
CP_3 dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso le ordinanze del 28 aprile Parte_1
2022 con cui, nel procedimento esecutivo n. 310/2020 R.G.E. del Tribunale di Marsala, è stata dichiarata la sussistenza di un debito pecuniario della verso e Parte_1 CP_3 disposta l'assegnazione delle relative somme pignorabili;
condanna a rifondere a , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 CP_1 rappresentante di le spese di appello, che liquida in CP_2 Controparte_2 4
complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 8 settembre 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1088/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Mazara del Vallo, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Norrito;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 08/10/1964, c.f.: ; CP_1 C.F._1
con sede in Mazara del Vallo, P.I.: ; Controparte_2 P.IVA_2 rappresentati e difesi dalle Avv.te Raffaella Ingraldo e Carola Russo;
E
, nato a [...] il giorno 19/07/1967, c.f.: CP_3 C.F._2 non costituito in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. terza pignorata nel procedimento esecutivo promosso da in Parte_1 CP_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante di nei Controparte_2 confronti di , ha proposto appello avverso le ordinanze del 28 aprile 2022 con CP_3 2
cui, nell'ambito del procedimento esecutivo n. 310/2020 R.G.E. del Tribunale di Marsala, era stata dichiarata la sussistenza di un debito pecuniario della società verso il debitore esecutato e disposta l'assegnazione delle somme pignorabili.
Degli appellati in proprio e nella qualità e si è costituito solo il CP_1 CP_3 primo, che ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque la sua infondatezza.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dei termini di quaranta e venti giorni rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. ha ritenuto di ricorrere allo strumento impugnatorio dell'appello sul rilievo, Parte_1 contestato ex adverso, che il giudice dell'esecuzione, “nel motivare i provvedimenti qui impugnati, è chiaramente entrato nel merito decidendo questioni che “integravano il tipico oggetto del procedimento di cognizione”; e ciò alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale (Cass. 5489/2019) secondo cui “l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo e va dunque impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta. Il rimedio impugnatorio dell'appello, invece, deve ritenersi circoscritto al caso in cui il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione”.
3. L'impugnazione è inammissibile.
Nel regime attuale dell'art. 549 c.p.c., applicabile al procedimento esecutivo di cui trattasi e succeduto a quello anteriormente vigente, nel quale la norma regolava l'efficacia della sentenza emessa sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, siccome disciplinato allora dall'art. 548 c.p.c., il legislatore ha previsto che qualsiasi contestazione sull'esistenza e i termini dell'obbligo del terzo debba essere risolta dal giudice dell'esecuzione, all'esito degli opportuni accertamenti, con un'ordinanza avverso la quale è contemplato soltanto il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Ne segue che, qualora – come nella concreta fattispecie – le contestazioni siano risolte nel senso dell'esistenza del 3
credito pignorato e, dunque, dell'oggetto dell'esecuzione, si verifica la situazione ipotizzata dall'art. 553 c.p.c., in presenza della quale il giudice dell'esecuzione non può che provvedere all'assegnazione con la stessa ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c., oppure, pronunciata tale ordinanza, se reputato necessario, con una successiva ordinanza. In ogni caso, avendo il legislatore affidato espressamente al giudice dell'esecuzione la risoluzione delle questioni insorte in relazione alla contestata dichiarazione del terzo e avendo stabilito che contro tale provvedimento si propone opposizione agli atti esecutivi, risulta palese che quello dell'art. 617 c.p.c. è il rimedio unico per far valere, da parte di ognuno dei soggetti coinvolti nell'esecuzione e dunque anche del terzo debitore pignorato, i vizi, quali che essi siano, dell'ordinanza. Ne discende che, essendo prevista la risoluzione in via sommaria delle questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo pignorato pur nel caso di dichiarazione negativa del medesimo, deve ritenersi venuta meno la possibilità che contro l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito della risoluzione di quelle questioni si possa esperire appello (così Cass. 26702/2018, richiamata da Corte cost.
172/2019; vds. da ultimo, ampiamente, Cass. 23123/2022).
4. Per la soccombenza, la società appellante è tenuta a rifondere agli appellati costituiti le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , che dichiara;
CP_3 dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso le ordinanze del 28 aprile Parte_1
2022 con cui, nel procedimento esecutivo n. 310/2020 R.G.E. del Tribunale di Marsala, è stata dichiarata la sussistenza di un debito pecuniario della verso e Parte_1 CP_3 disposta l'assegnazione delle relative somme pignorabili;
condanna a rifondere a , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 CP_1 rappresentante di le spese di appello, che liquida in CP_2 Controparte_2 4
complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 8 settembre 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo