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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/07/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3893/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.6.2025, assunto in decisione in data 14.7.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Mauro Cuppone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gorgonzola, via Piave n. 12;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) ) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso la madre e regolando il diritto di visita del padre come segue:
a) e trascorreranno con il padre due week-end al mese in modo alternato con quelli della Per_1 Per_2 madre. Nei fine settimana di propria spettanza, il Sig. Vita prenderà i figli il venerdì all'uscita della scuola e li terrà con se sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola. Resta comunque salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente;
b) con riferimento al periodo natalizio, i figli trascorreranno il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro con il quale rimarranno sino alle ore 14,00 del 31 dicembre. Dalle ore 14,00 del
31 dicembre al 6 gennaio rimarranno con il genitore con il quale hanno trascorso il giorno di Natale, il quale li accompagnerà a scuola il giorno 7 gennaio. Per le prossime festività i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre. Anche per questo periodo vige la regola dell'alternanza e la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente;
c) con riferimento alla Santa Pasqua, i figli e trascorreranno con un unico genitore le vacanze Per_1 Per_2 pasquali dall' uscita dalla scuola il giorno precedente la concessione delle vacanze scolastiche sino al ritorno a scuola. Le prossime vacanze pasquali del 2026 saranno trascorse dai figli con il padre. Anche per questo periodo vige la regola dell'alternanza e la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente;
d) con riferimento a tutte le altre festività, resta inteso che all'inizio dell'anno scolastico i genitori verificheranno quali siano i giorni di vacanza ed i ponti che verranno, pertanto, suddivisi al 50% tra i ricorrenti. Resta inteso, altresì, che i figli minori trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà. Vige anche per tali casi la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente;
e) con riferimento al periodo estivo, il padre potrà trascorrere due settimane (anche non continuative) con i figli. I ricorrenti si impegnano a definire il periodo di spettanza del padre per i mesi di luglio e/o agosto entro la fine di marzo. Vige anche per tali casi la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro genitore il luogo in cui trascorreranno i giorni di vacanza con e e si rendono, altresì, disponibili a rendersi reperibili telefonicamente quando hanno i Per_1 Per_2 figli con se;
pagina 2 di 5 f) in caso di malattia, anche temporanea, di e e loro ricovero presso la casa di un genitore, Per_1 Per_2 colui/colei che ha in custodia il figlio in quel frangente avvertirà l'altro genitore dello stato di salute del figlio
(o dei figli) ammalato garantendo all'altro genitore l'accesso per la visita del figlio, nonché all'eventuale documentazione sanitaria ed a tutte le notizie relative allo stato di salute del figlio o dei figli. Ove necessario,
i ricorrenti concordano di recarsi possibilmente insieme alla prima visita specialistica necessaria per i figli minori al fine di decidere con il medico la cura terapica idonea.
g) è fatta salva la facoltà per il padre di vedere i figli ogni giorno, previo preavviso telefonico, e compatibilmente alle esigenze ed agli impegni dei figli stessi;
2) la casa familiare sita a Brugherio in via Gramsci n. 47, già di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_1 resta assegnata alla stessa con tutti gli arredi ivi esistenti;
3) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_2 Parte_1 somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pagina 3 di 5 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) i ricorrenti danno atto di essere in grado di vivere autonomamente dei redditi derivanti dal rispettivo lavoro, potendo ognuno provvedere da sé alle proprie complessive esigenze di vita, rinunciando, pertanto, reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento e di aver già definito ogni rapporto economico;
6) il cane BA, attualmente intestato alla Sig.ra viene assegnato al Sig. che lo Parte_1 Parte_2 porterà con sé nella sua nuova residenza. Tutte le spese di mantenimento del cane BA e tutte quelle veterinarie che si rendessero necessarie (vaccinazioni etc.) saranno divise in parti uguali tra i ricorrenti, ad eccezione delle spese conseguenti ad incuria e/o colpa;
7) si dà atto che il Sig. ha già portato via dalla casa familiare i propri beni ed effetti personali;
Pt_2
8) I ricorrenti si danno sin da adesso reciproco assenso per l'espatrio dei figli minori, rendendosi disponibili a tutti gli incombenti necessari per legge al detto espatrio.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 10.9.2016 a Brugherio;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 12.1.2014 e in data 13.7.2017. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
14.7.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 12.1.2014 e ,13.7.20179 e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 5.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Brugherio in data 10.9.2016 (Atto n. 24, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17.7.2025
Il Presidente est.
IA BO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.6.2025, assunto in decisione in data 14.7.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Mauro Cuppone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gorgonzola, via Piave n. 12;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) ) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso la madre e regolando il diritto di visita del padre come segue:
a) e trascorreranno con il padre due week-end al mese in modo alternato con quelli della Per_1 Per_2 madre. Nei fine settimana di propria spettanza, il Sig. Vita prenderà i figli il venerdì all'uscita della scuola e li terrà con se sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola. Resta comunque salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente;
b) con riferimento al periodo natalizio, i figli trascorreranno il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro con il quale rimarranno sino alle ore 14,00 del 31 dicembre. Dalle ore 14,00 del
31 dicembre al 6 gennaio rimarranno con il genitore con il quale hanno trascorso il giorno di Natale, il quale li accompagnerà a scuola il giorno 7 gennaio. Per le prossime festività i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre. Anche per questo periodo vige la regola dell'alternanza e la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente;
c) con riferimento alla Santa Pasqua, i figli e trascorreranno con un unico genitore le vacanze Per_1 Per_2 pasquali dall' uscita dalla scuola il giorno precedente la concessione delle vacanze scolastiche sino al ritorno a scuola. Le prossime vacanze pasquali del 2026 saranno trascorse dai figli con il padre. Anche per questo periodo vige la regola dell'alternanza e la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente;
d) con riferimento a tutte le altre festività, resta inteso che all'inizio dell'anno scolastico i genitori verificheranno quali siano i giorni di vacanza ed i ponti che verranno, pertanto, suddivisi al 50% tra i ricorrenti. Resta inteso, altresì, che i figli minori trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà. Vige anche per tali casi la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente;
e) con riferimento al periodo estivo, il padre potrà trascorrere due settimane (anche non continuative) con i figli. I ricorrenti si impegnano a definire il periodo di spettanza del padre per i mesi di luglio e/o agosto entro la fine di marzo. Vige anche per tali casi la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro genitore il luogo in cui trascorreranno i giorni di vacanza con e e si rendono, altresì, disponibili a rendersi reperibili telefonicamente quando hanno i Per_1 Per_2 figli con se;
pagina 2 di 5 f) in caso di malattia, anche temporanea, di e e loro ricovero presso la casa di un genitore, Per_1 Per_2 colui/colei che ha in custodia il figlio in quel frangente avvertirà l'altro genitore dello stato di salute del figlio
(o dei figli) ammalato garantendo all'altro genitore l'accesso per la visita del figlio, nonché all'eventuale documentazione sanitaria ed a tutte le notizie relative allo stato di salute del figlio o dei figli. Ove necessario,
i ricorrenti concordano di recarsi possibilmente insieme alla prima visita specialistica necessaria per i figli minori al fine di decidere con il medico la cura terapica idonea.
g) è fatta salva la facoltà per il padre di vedere i figli ogni giorno, previo preavviso telefonico, e compatibilmente alle esigenze ed agli impegni dei figli stessi;
2) la casa familiare sita a Brugherio in via Gramsci n. 47, già di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_1 resta assegnata alla stessa con tutti gli arredi ivi esistenti;
3) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_2 Parte_1 somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pagina 3 di 5 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) i ricorrenti danno atto di essere in grado di vivere autonomamente dei redditi derivanti dal rispettivo lavoro, potendo ognuno provvedere da sé alle proprie complessive esigenze di vita, rinunciando, pertanto, reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento e di aver già definito ogni rapporto economico;
6) il cane BA, attualmente intestato alla Sig.ra viene assegnato al Sig. che lo Parte_1 Parte_2 porterà con sé nella sua nuova residenza. Tutte le spese di mantenimento del cane BA e tutte quelle veterinarie che si rendessero necessarie (vaccinazioni etc.) saranno divise in parti uguali tra i ricorrenti, ad eccezione delle spese conseguenti ad incuria e/o colpa;
7) si dà atto che il Sig. ha già portato via dalla casa familiare i propri beni ed effetti personali;
Pt_2
8) I ricorrenti si danno sin da adesso reciproco assenso per l'espatrio dei figli minori, rendendosi disponibili a tutti gli incombenti necessari per legge al detto espatrio.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 10.9.2016 a Brugherio;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 12.1.2014 e in data 13.7.2017. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
14.7.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 12.1.2014 e ,13.7.20179 e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 5.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Brugherio in data 10.9.2016 (Atto n. 24, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17.7.2025
Il Presidente est.
IA BO
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