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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G. 7721/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Letizia Esposito
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Letizia Esposito
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25, depositate in data 25.2.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 07.06.2014 in Roma ed ordinare all'Ufficiale di stato
Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello
Stato Civile;
B) dichiarare che la casa familiare sita nel comune Roma Via Fermignano n. 147/E, di proprietà esclusiva della Sig.ra continuerà ad essere da questa abitata e rimarrà Parte_1
a questa assegnata con quanto in essa contenuto;
C) disporre che ciascun coniuge provvederà al 2 proprio mantenimento in quanto entrambi indipendenti ed economicamente autosufficienti.; D) la figlia minore sarà affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente abitativo presso la mamma;
E) il padre, fatti salvi i diversi accordi con la madre, compatibili con le esigenze della figlia, potrà averla con sé: a) un pomeriggio alla settimana il martedì dall'uscita del pattinaggio alle 18:00 riaccompagnandola a casa dopo cena, nella stagione invernale entro le ore 21:00 l'estate entro le ore 22:00; b) nonché un fine settimana al mese alternato dal venerdì pomeriggio ore 18:30 fino alla domenica sera dopo cena;
c) durante le ferie estive 15 giorni ad agosto;
d) durante le festività natalizie ad anni alternati la figlia trascorrerà vigilia e natale alternati così come il 31 dicembre ed il primo gennaio;
e) i restanti giorni di vacanza scolastica della minore verranno suddivisi equamente tra i genitori, F) il Sig. Parte_2 verserà quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00
[...] Per_1
a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
G) entrambi i genitori parteciperanno per la quota pari al 50% ciascuno alle spese per la figlia così come da protocollo del Tribunale di Roma” rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data
07.06.2014, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00148 parte
2 serie A06, -anno 2014, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 14.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi