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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10329/2023 promosso con ricorso da
, Parte_1
nata a [...] – SP – BRASILE il 10/05/1978, Codice Fiscale e Registro Generale C.F._1
27.029.832-0, residente In Rua Andrea Del Sarto 86 – São Paulo – SP – Brasile,
, Parte_2
nato a [...] – SP – BRASILE il 14/09/2017, residente In Rua Andrea Del Sarto 86 – São Paulo – SP –
Brasile, minore rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la patria potestà, , Persona_1
Codice Fiscale e Registro Generale e , sopra identificata;
C.F._2 P.IVA_1 Parte_1
rappresentati dall'Avv. Enrico Valcacer e dall'Advogado Luciano Leitao, del foro di Nocera.
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del 31 marzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 19 luglio 2023, , per sé e, unitamente al Parte_3 padre, per il figlio minorenne , entrambi cittadini brasiliani, nati e residenti in Parte_2
Brasile, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di , cittadino italiano, nato il [...] a Persona_2
Noventa Di Piave – Venezia.
I ricorrenti esponevano che emigrava in Brasile ove si univa in matrimonio con Persona_2
, unione dalla quale nasceva il 30/06/1936 nella città di San Paolo il figlio , il Persona_3 Persona_4 quale, a sua volta si univa in matrimonio con e da tale unione nasceva la ricorrente Persona_5
. Parte_1
Deducevano, i ricorrenti che morì a San Poalo il 24/07/1960, senza acquisire la Persona_2 cittadinanza brasiliana e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. Precisavano, infine, i ricorrenti di avere adito il Tribunale di Venezia non essendo riusciti ad ottenere alcuna convocazione da parte del competente Consolato d'Italia di San Paolo, autorità italiana competente per la zona di residenza, al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis in qualità di discendenti dell'avo suddetto.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e successive modifiche, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa. Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto quale doc. 1 l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di
[...]
e che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, Persona_2 debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella esplicitata e rappresentata graficamente nel ricorso, circostanza che consente di affermare che i ricorrenti sono discendenti diretti di e, nello specifico, è la nipote dell'avo Persona_2 Parte_1 predetto e il figlio di quest'ultima è il pronipote. Si evidenzia che non sono di ostacolo alla Pt_2 ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal certificato negativo di naturalizzazione in atti, che il predetto avo è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa, iure sanguinis, ai suoi propri figli e questi ai loro discendenti.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i Consolati d'Italia in Brasile – e in particolare quello di San
Paolo competente in base alla residenza dei ricorrenti - versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva, che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto;
peraltro, la proposizione dell'istanza in sede consolare non può essere considerata una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, cui consegue che si possa ritenere sussistente l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del , la non opposizione del P.M. e il fatto che la quantità eccezionale di Controparte_1 istanze depositate presso le sedi consolari negli anni recenti non ne consente l'evasione in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani dalla nascita. - Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona sopra indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 28 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini