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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1873/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Cristina Bandiera ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1873/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. TODESCHINI NICOLA
- ricorrente -
contro
(c.f. ) CP_1 P.IVA_2
- resistente contumace -
In punto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “nel merito: previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni esposte in premessa
e per quelle ulteriori che dovessero risultare, accertato l'inadempimento avversario, condannarsi la resistente in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. , al pagamento, in favore dello P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante Dott. della somma di € 11.347,07 come Parte_1 Parte_2 da documenti n. 2, 3 e 4 del ricorso introduttivo, ovvero di quella diversa risultante di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre a spese e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e della fase stragiudiziale, oltre al 15% spese generali e accessori di legge, nonché di tutte quelle successive occorrende e maturande, compresa la tassa di registrazione dell'emananda sentenza. Si formula espressa istanza di distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte resistente: -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso depositato il 7.3.2023, lo in persona del Parte_3 legale rappresentante Dott. , agiva nei confronti di allegando di aver svolto Parte_2 CP_1 dal 2018 al 2021, su incarico della resistente, attività inerenti all'espletamento degli adempimenti fiscali e tributari della stessa con emissione di relativi preavvisi di fattura per l'importo totale, comprensivo di ritenuta d'acconto, di € 11.347,07, di cui veniva sollecitato il pagamento.
In particolare, allegava di aver curato la tenuta della contabilità della società, la redazione e il deposito del bilancio di esercizio, la redazione e l'invio telematico della dichiarazione dei redditi e IRAP,
l'assistenza e la consulenza per adempimenti in materia tributaria e amministrativa (quali a titolo esemplificativo denunzia IVA, elaborazione mod. F24 e calcolo ravvedimento operoso, gestione fatturazione elettronica), e di aver aggiornato costantemente la cliente su tali attività tramite colloqui in studio con gli incaricati di quest'ultima e corrispondenza informativa.
Dava atto di aver emesso i preavvisi di fattura per tali prestazioni, mai contestati dalla cliente, e di aver inutilmente sollecitato la stessa al pagamento delle proprie competenze, invitandola anche, senza successo, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Chiedeva, quindi, la condanna di parte resistente al pagamento a proprio favore dell'importo di €
11.347,07 oltre spese e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
- Con ordinanza del 24.2.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. trattenendo all'esito la causa in decisione.
***
- Parte ricorrente ha documentato di aver ricevuto apposito incarico dalla resistente per la “ricostruzione contabilità 2018, bilancio, dichiarazione” in data 12.12.2019 (doc. 1 ricorrente).
- A fronte dell'attività espletata parte ricorrente ha emesso i seguenti preavvisi di fattura:
• Preavviso di fattura del 19.6.2020 (doc. 2) per € 4.345,12 oltre IVA 22 %, per un totale di € 5.439,35
(comprensivi di € 138,30 per spese anticipate) per
- “tenuta della contabilità per l'esercizio 2018”;
- “redazione e deposito del bilancio dell'esercizio 2018”;
- “deposito bilancio al Registro imprese di Treviso con invio telematico”;
- “redazione ed invio telematico della dichiarazione dei redditi e Irap per l'anno d'imposta 2018”;
• preavviso di fattura del 3.2.2021 (doc. 3) per € 2.116,40 oltre IVA 22 %, per un totale di € 2.588,76
(comprensivi di € 6,75 per spese anticipate), per
- “Lug./Ott. 2020 Tenuta (parziale) della contabilità per l'esercizio 2019”;
- “redazione e invio telematico della denuncia IVA annuale per l'anno 2019”;
- “elaborazione Mod. F24 con calcolo ravvedimento operoso”;
- “Gestione deleghe per fatturazione elettronica e conservazione”; 2 • preavviso di fattura del 17.11.2021 (doc. 4) per € 2.718,82, oltre IVA 22 %, per un totale di €
3.318,96 (comprensivi di € 2.00,00 per spese anticipate), per
- “tenuta contabilità dell'anno 2019”;
- “redazione e deposito del bilancio dell'esercizio 2019”;
- “redazione e invio telematico della dichiarazione dei redditi e IRAP per l'anno di imposta 2019”;
- “assistenza ravvedimento ritenute non versate nel 2019”.
Per un totale, comprensivo di IVA e contributo Cassa previdenza, di € 11.347,08.
- Parte ricorrente ha inoltre documentato di aver inutilmente sollecitato il pagamento di tali importi con raccomandata ricevuta dalla resistente il 30.12.2021 (doc. 6 ricorrente), inviata anche via mail (doc. 7), con raccomandata ricevuta dalla resistente il 3.6.2022 (doc. 8 ricorrente), inviata anche via pec, e con raccomandata ricevuta dalla resistente il 20.10.2022 (doc. 9), inviata anche via pec, con cui invitava la controparte anche alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
- Parte resistente è rimasta contumace nel presente giudizio e non risulta aver avanzato alcuna contestazione ai preavvisi di fattura emessi nei suoi confronti.
- Le attività di cui ai preavvisi risultano comprese nell'incarico ricevuto dalla ricorrente, sottoscritto dalla resistente e da questa riconosciuto ex art. 215, comma 1, n. 1 c.p.c.
- A fronte di ciò, parte ricorrente, che non ha svolto richieste istruttorie, risulta aver solo parzialmente documentato e provato le attività poste in essere per conto della resistente (doc. 5 ricorrente).
***
- Quanto al compenso dovuto per tali attività, nel caso di specie difetta una apposita pattuizione dei compensi.
- Il D.L. 24 gennaio 2012 n.
1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - convertito nella Legge 24 marzo 2012 n. 27 (liberalizzazioni), ha abrogato le tariffe professionali. Il successivo D.M. 20 luglio 2012 n. 140, in vigore dal 23 agosto 2012, ha fissato i cosiddetti “Parametri” per la liquidazione, da parte dell'organo giurisdizionale, dei compensi degli iscritti ad alcune professioni ordinistiche.
- In particolare, l'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 ha stabilito che sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Ferma restando l'abrogazione, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale.
- Orbene, il compenso per le prestazioni professionali può essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.
- In caso di mancanza del preventivo scritto, gli onorari per l'opera prestata sono comunque dovuti ma, al commercialista, non resterà che adire le vie legali per ottenere il riconoscimento delle competenze
3 dovute per l'opera prestata.
- Non avendo onorari accettati e quindi “preconcordati” con il cliente, per la determinazione giudiziaria occorrerà necessariamente fare riferimento ai così detti “Parametri” previsti dal D.M. 140/2012.
- Ciò chiarito, risultano provati dalla ricorrente (come emerge dalla documentazione in atti) i seguenti adempimenti
- Anno 2018
Tenuta della contabilità per l'anno 2018 (doc. 128, pagg. 82-120)
Presentazione Bilancio 2018 (doc. 5, pagg. 8-13, con relative spese per € 127,70, e pagg. 14-21);
- Anno 2019:
Trasmissione del modello Unico/Redditi società di capitali 2019 – relativo al periodo di imposta
2018 - da sé predisposto (doc. 5, pag. 1 e pagg. 54-80)
Trasmissione modello IRAP 2019 da sé predisposto (doc. 5, pag. 2 e pagg. 36-47)
Trasmissione modello IVA Annuale 2019 – relativo al periodo di imposta 2018 - da sé predisposto
(doc. 5, pag. 3 e pagg. 48-53)
Presentazione Bilancio 2019 (doc. 5, pagg. 6 e 7, e pagg. 22-35 con relative spese per € 127,70);
- Anno 2020
Trasmissione del modello Unico/Redditi società di capitali 2020 da sé predisposto (doc. 5, pag. 5)
Trasmissione modello Iva annuale 2020 da sé predisposto (doc. 5, pag. 4)
Gestione deleghe per fatturazione elettronica e conservazione (doc. 5, pagg. 121-128).
- In base all'art. 23 del D.M. 140/2012 per la tenuta della contabilità il valore della pratica è determinato per la contabilità ordinaria in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività
e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili, e quindi:
a) sui componenti positivi di reddito lordi (come definiti dall'art. 16 del D.M. 140/2012): dallo
0,30% allo 0,50%;
b) sul totale delle attività (come definite dall'art. 16 del D.M. 140/2012): dallo 0,020% allo 0,060%
c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio (come definite dall'art. 16 del D.M.
140/2012): dallo 0,020 allo 0,065%.
Alla luce di tali parametri, risulta congruo l'importo di € 800,00 oltre IVA e CPA richiesto per la tenuta della contabilità del 2018.
- Quanto alla formazione del bilancio, l'art. 24 del D.M. 140/2012 prevede che il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili e
4 quindi a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi (come definiti dall'art. 16 del D.M. 140/2012): dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro per il di più oltre 20.000.000 dallo 0.005% allo
0.010%
b) sul totale delle attività (come definiti dall'art. 16 del D.M. 140/2012): dallo 0,050% allo 0,060%
c) sull'ammontare delle passività (come definiti dall'art. 16 del D.M. 140/2012): dallo 0,020% allo
0,030%
Alla luce di tali parametri, risultano congrui l'importo di € 2.280,00 oltre IVA e CPA richiesto per la redazione del bilancio 2018 e l'importo di € 1.140,00 oltre IVA e CPA richiesto per la redazione del bilancio 2019.
- Quanto all'attività di presentazione del modello unico/Redditi società di capitali, il D.M. in base all'art. 28, comma 1, D.M. 140/2012 il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili e quindi
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali euro 650
- Dichiarazioni IRAP euro 200
- Dichiarazioni IVA euro 250
- Altre dichiarazioni e comunicazioni euro 100
- Invio telematico euro 20
- Alla luce di quanto sopra, per l'attività di assistenza tributaria risultano dovuti:
- Presentazione bilancio 2018, € 100,00
- Redazione dichiarazione dei redditi società di capitali 2019 (relativa al 2018), € 650,00
- Invio telematico della dichiarazione dei redditi società di capitali 2019 (relativa al 2018), € 20,00
- Redazione modello IRAP 2019, € 200,00
- Invio telematico della dichiarazione IRAP 2019, € 20,00
- Redazione modello IVA 2019 (relativo al 2018), € 250,00
- Invio telematico modello IVA 2019 (relativo al 2018), € 20,00
- Redazione dichiarazione dei redditi società di capitali 2020 (relativa all'anno 2019), € 650,00;
- Invio telematico della dichiarazione dei redditi società di capitali 2020 (relativa al 2019), € 20,00
- Redazione modello IVA 2020 (relativo al 2019), € 250,00
- Invio telematico modello IVA 2020 (relativo al 2019), € 20,00
- Gestione deleghe per fatturazione elettronica e conservazione (doc. 5, pagg. 121-128), € 100,00
- Il totale del compenso dovuto per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse nonché per le altre dichiarazioni e comunicazioni, effettuati dalla ricorrente negli anni dal 2019 al 2021 ed
5 effettivamente riscontrati dalla documentazione prodotta è pari a complessivi € 6.520,00, oltre CPA e
IVA, oltre a € 255,40 per spese documentate.
- Non risultano invece documentate le seguenti attività di cui ai preavvisi di fattura: tenuta contabilità
2019, elaborazione Mod. F24 con calcolo ravvedimento operoso e assistenza ravvedimento ritenute non versate nel 2019.
- La domanda della ricorrente può quindi essere accolta in tali limiti.
***
- Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss. mod. in considerazione dell'importo per cui la domanda è stata accolta, della vicinanza allo scaglione inferiore e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1873/2023 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
− condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a CP_1 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui in narrativa, Parte_1
l'importo di € 6.775,40, oltre IVA e CPA come per legge e oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente Parte_1 giudizio che liquida in € 264,00 per anticipazioni e in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Treviso, 04/04/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., depositata ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Treviso, 4 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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